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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1106/2025
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. RI MI delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 1106/2025, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n.
150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di
Bari, Sezione Lavoro datato 19-22/5/2025, proposto dall' Avv. Luciano MORETTI, c.f.:
, quale difensore di , nel procedimento n. R.G. C.F._1 CP_1
n°1394/2023 per la riforma di una sentenza in tema di annullamento di una intimazione di pagamento, in regime di patrocinio a carico dello Stato.
Pur ritualmente citato il opposto non si è costituito e ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando parere scritto con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 28.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ha dedotto l'avv. Luciano Moretti che con il decreto oggi opposto, al medesimo sia stata liquidata la somma di euro 826,89 (già dimidiati ai sensi dell'art. 130 cit.) per il giudizio di appello, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Si duole l'Avv. Moretti della mancata liquidazione della fase di trattazione/istruttoria.
Il ricorso è infondato.
Si rileva infatti che non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Nella specie non risulta essere stata svolta alcuna istruttoria, infatti come riferito dall'Avv. MORETTI nel ricorso “La causa veniva iscritta a ruolo con R.G.1394/2023, e si CP_ costituivano in giudizio l (doc.8), l' e la Controparte_3 CP_5
(doc.9).
La Corte fissava l'udienza del 28/10/2024, nella quale la causa veniva trattata (doc.10), per essere poi decisa con sentenza n°1495/2024 (doc.5)”.
Si tratta quindi di ipotesi analoga a quella decisa dalla S.C. di Cassazione.
Il ricorso è respinto e il provvedimento impugnato va pertanto confermato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del opposto. CP_2
PQM
Il Presidente delegato rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/02.
Così deciso in Bari, il 28.10.2025
Il Presidente delegato
RI MI
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CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. RI MI delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 1106/2025, ex artt. 84 e
170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n.
150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di
Bari, Sezione Lavoro datato 19-22/5/2025, proposto dall' Avv. Luciano MORETTI, c.f.:
, quale difensore di , nel procedimento n. R.G. C.F._1 CP_1
n°1394/2023 per la riforma di una sentenza in tema di annullamento di una intimazione di pagamento, in regime di patrocinio a carico dello Stato.
Pur ritualmente citato il opposto non si è costituito e ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando parere scritto con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 28.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ha dedotto l'avv. Luciano Moretti che con il decreto oggi opposto, al medesimo sia stata liquidata la somma di euro 826,89 (già dimidiati ai sensi dell'art. 130 cit.) per il giudizio di appello, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Si duole l'Avv. Moretti della mancata liquidazione della fase di trattazione/istruttoria.
Il ricorso è infondato.
Si rileva infatti che non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Nella specie non risulta essere stata svolta alcuna istruttoria, infatti come riferito dall'Avv. MORETTI nel ricorso “La causa veniva iscritta a ruolo con R.G.1394/2023, e si CP_ costituivano in giudizio l (doc.8), l' e la Controparte_3 CP_5
(doc.9).
La Corte fissava l'udienza del 28/10/2024, nella quale la causa veniva trattata (doc.10), per essere poi decisa con sentenza n°1495/2024 (doc.5)”.
Si tratta quindi di ipotesi analoga a quella decisa dalla S.C. di Cassazione.
Il ricorso è respinto e il provvedimento impugnato va pertanto confermato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del opposto. CP_2
PQM
Il Presidente delegato rigetta l'opposizione.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/02.
Così deciso in Bari, il 28.10.2025
Il Presidente delegato
RI MI
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