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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa AN Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2368 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 26.05.2025 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Avv. Parte_1 C.F._1
VI FR in Venezia Mestre, Galleria Matteotti, 9, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2
dell'avv. Avv. Monica Magnato in Venezia Mestre, Piazza E. Ferretto, 84, che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-
bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 02.09.2025 di seguito si riproducono: “omologare con sentenza la separazione
1 personale alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. 2) A totale definizione di tutti i rapporti economici di dare e avere, compresi i valori mobiliari, beni mobili, ed anche per la collaborazione lavorativa prestata in costanza di matrimonio e/o per qualsiasi altro titolo connesso e/o dipendente, il sig. ha versato, una tantum alla sig.ra , l'importo Parte_1 Parte_2
complessivo di € 250.000,00, al momento della sottoscrizione del ricorso, tramite assegno circolare non trasferibile di Banca Unicredit n 7407287666 intestato alla sig.ra ; I coniugi dichiarano Parte_2
così di aver interamente e definitivamente regolato tutti i reciproci rapporti economici nessuno escluso,
anche solo connessi e/o dipendenti. 3) La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. ed a Parte_1
lui intestata, sita in Campolongo Maggiore (VE) via Rivelli n. 3/D, unitamente agli arredi, resta in proprietà
a lui. 4) L'immobile di Venezia Calle Grimana (Castello) n.1720, di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
ed a lui intestato, ricevuto quale liquidazione e divisione dell'eredità del defunto padre, resta a lui 5) I beni mobili registrati strumentali della ditta Serenissima di • Furgone isotermico Renault targato Parte_1
GE768RK • furgone Iveco targato DY6475W restano in proprietà a , così come: • autovettura Parte_1
Volvo targata FD050KP • imbarcazione con motore Suzuki DF 200A 6) Le provviste sui conti correnti: -n.
CC0190213972, intestato a Serenissima di presso La CASSA DI RAVENNA s.p.a -n. Parte_1
38768cointestati a e presso restano esclusivamente a Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_1
. Quanto a quest'ultimo conto corrente cointestato, la sig.ra presta il suo consenso
[...] Pt_2
all'estinzione impegnandosi ad adempiere a tutte le formalità che si renderanno necessarie e verranno richieste, a tal fine, dall'Istituto di credito. Le provviste sui libretti postali: • n. 60446680 intestato Parte_1
presso Ufficio Postale di Piove di Sacco (PD) restano esclusivamente a • n.
[...] Parte_1
000054177349 cointestato e presso Ufficio Postale di Piove di Sacco (PD) Parte_1 Parte_2
restano esclusivamente a . Quanto a quest'ultimo libretto cointestato, la sig.ra presta Parte_1 Pt_2
il suo consenso all'estinzione impegnandosi ad adempiere a tutte le formalità che si renderanno necessarie e verranno richieste, a tal fine, da 7) I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al Controparte_2
rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio 8) Le presenti condizioni sono valide dalla sottoscrizione del presente ricorso. 9) Competenze e spese del procedimento compensate integralmente tra le parti.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito
2 della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare
sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Venezia al n.253-2-A/1996 1 Anno 1996. 2. I coniugi dichiarano di aver già interamente e definitivamente regolato tutti i reciproci rapporti economici nessuno escluso, anche solo connessi e/o dipendenti con la separazione.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 26.05.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in data 09.11.1996, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia, al n. 253, parte 2, serie A, dell'anno 1996.
Dal matrimonio è nato in data [...] il figlio , oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 02.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
3
Considerato che
con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al
Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-
bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 09.11.1996, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia, al n. 253, parte 2, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa AN Vettore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa AN Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2368 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 26.05.2025 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Avv. Parte_1 C.F._1
VI FR in Venezia Mestre, Galleria Matteotti, 9, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_2 C.F._2
dell'avv. Avv. Monica Magnato in Venezia Mestre, Piazza E. Ferretto, 84, che la rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-
bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 02.09.2025 di seguito si riproducono: “omologare con sentenza la separazione
1 personale alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. 2) A totale definizione di tutti i rapporti economici di dare e avere, compresi i valori mobiliari, beni mobili, ed anche per la collaborazione lavorativa prestata in costanza di matrimonio e/o per qualsiasi altro titolo connesso e/o dipendente, il sig. ha versato, una tantum alla sig.ra , l'importo Parte_1 Parte_2
complessivo di € 250.000,00, al momento della sottoscrizione del ricorso, tramite assegno circolare non trasferibile di Banca Unicredit n 7407287666 intestato alla sig.ra ; I coniugi dichiarano Parte_2
così di aver interamente e definitivamente regolato tutti i reciproci rapporti economici nessuno escluso,
anche solo connessi e/o dipendenti. 3) La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. ed a Parte_1
lui intestata, sita in Campolongo Maggiore (VE) via Rivelli n. 3/D, unitamente agli arredi, resta in proprietà
a lui. 4) L'immobile di Venezia Calle Grimana (Castello) n.1720, di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
ed a lui intestato, ricevuto quale liquidazione e divisione dell'eredità del defunto padre, resta a lui 5) I beni mobili registrati strumentali della ditta Serenissima di • Furgone isotermico Renault targato Parte_1
GE768RK • furgone Iveco targato DY6475W restano in proprietà a , così come: • autovettura Parte_1
Volvo targata FD050KP • imbarcazione con motore Suzuki DF 200A 6) Le provviste sui conti correnti: -n.
CC0190213972, intestato a Serenissima di presso La CASSA DI RAVENNA s.p.a -n. Parte_1
38768cointestati a e presso restano esclusivamente a Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_1
. Quanto a quest'ultimo conto corrente cointestato, la sig.ra presta il suo consenso
[...] Pt_2
all'estinzione impegnandosi ad adempiere a tutte le formalità che si renderanno necessarie e verranno richieste, a tal fine, dall'Istituto di credito. Le provviste sui libretti postali: • n. 60446680 intestato Parte_1
presso Ufficio Postale di Piove di Sacco (PD) restano esclusivamente a • n.
[...] Parte_1
000054177349 cointestato e presso Ufficio Postale di Piove di Sacco (PD) Parte_1 Parte_2
restano esclusivamente a . Quanto a quest'ultimo libretto cointestato, la sig.ra presta Parte_1 Pt_2
il suo consenso all'estinzione impegnandosi ad adempiere a tutte le formalità che si renderanno necessarie e verranno richieste, a tal fine, da 7) I coniugi si prestano sin d'ora espresso consenso al Controparte_2
rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio 8) Le presenti condizioni sono valide dalla sottoscrizione del presente ricorso. 9) Competenze e spese del procedimento compensate integralmente tra le parti.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito
2 della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare
sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Venezia al n.253-2-A/1996 1 Anno 1996. 2. I coniugi dichiarano di aver già interamente e definitivamente regolato tutti i reciproci rapporti economici nessuno escluso, anche solo connessi e/o dipendenti con la separazione.
3. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 26.05.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in data 09.11.1996, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia, al n. 253, parte 2, serie A, dell'anno 1996.
Dal matrimonio è nato in data [...] il figlio , oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 02.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge.
3
Considerato che
con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al
Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-
bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 09.11.1996, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia, al n. 253, parte 2, serie A, dell'anno 1996, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa AN Vettore
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