Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11610
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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Il diritto all'indennità di accompagnamento presuppone una situazione sanitaria caratterizzata da una certa stabilità, nel senso non può riconoscersi il suddetto diritto in quelle ipotesi in cui l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita si presenta come effetto di una malattia a rapida evoluzione; il giudizio sulla tendenziale "permanenza" dello stato invalidante deve avvenire con riguardo al momento della presentazione della domanda e non ex post, in relazione al verificarsi del decesso poco dopo il riconoscimento dello stato invalidante, atteso che per numerose patologie il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente, onde il breve lasso di tempo intercorso tra l'insorgere dello stato invalidante e il decesso non dimostra, di per sè, la rapida evolutività della malattia. (Fattispecie relativa a quadro patologico caratterizzato da vascolopatia e diabete).

Commentario1

  • 1Diritto all’accompagnamento per gravi patologie: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11610
Data del deposito : 2 agosto 2002

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