Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
Il diritto all'indennità di accompagnamento presuppone una situazione sanitaria caratterizzata da una certa stabilità, nel senso non può riconoscersi il suddetto diritto in quelle ipotesi in cui l'incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita si presenta come effetto di una malattia a rapida evoluzione; il giudizio sulla tendenziale "permanenza" dello stato invalidante deve avvenire con riguardo al momento della presentazione della domanda e non ex post, in relazione al verificarsi del decesso poco dopo il riconoscimento dello stato invalidante, atteso che per numerose patologie il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente, onde il breve lasso di tempo intercorso tra l'insorgere dello stato invalidante e il decesso non dimostra, di per sè, la rapida evolutività della malattia. (Fattispecie relativa a quadro patologico caratterizzato da vascolopatia e diabete).
Commentario • 1
- 1. Diritto all’accompagnamento per gravi patologie: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2002, n. 11610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11610 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. EP IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
DE NA NA, LA RI, LA EP, EL RA quali eredi di LL Sigismondo, elettivamente domiciliati in Roma alla via Cola di Rienzo 28, presso l'avv. Salvatore Gabibbo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1481 del 22.7.1999, reg. gen. 2173/95.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.6.1999 il Tribunale di Bari, decidendo sull'appello proposto dagli eredi di LL Sigismundo, in epigrafe indicati, nei confronti dal Ministero dell'Interno, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello, e con esso la domanda d'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.10.1995 sino al decesso del LL in data 23.4.1996. Osservava in motivazione che andava condivisa l'opinione del consulente dell'impossibilità di attendere senza continua assistenza ai comuni atti della vita in relazione alla gravissimo quadro morboso da cui era affetto l'assistito ed in particolare costituito da una gravissima vasculopatia e dal diabete.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Ministero dell'Interno, resistono con controricorso gli eredi del Sigismundo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso che si trattano congiuntamente perché connessi, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 509 del 1980 e art. 1 della legge n. 18 del 1980 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il
Ministero censura la sentenza impugnata perché ha fondato l'accoglimento della domanda sul solo rilievo del superamento della soglia invalidante, non avendo accertato l'ulteriore requisito della permanenza della situazione invalidante. Osservava che non sono valutabili ai fini della invalidità civile le situazioni temporaneamente invalidanti, perché si evolvono rapidamente verso la guarigione o verso il decesso, come nel caso in esame in cui la morte è seguita a poca distanza dall'accertamento dell'insorgenza dello stato invalidante.
La censura è infondata.
Invero, se la premessa della censura va condivisa nel senso che il diritto alla indennità di accompagnamento presuppone una situazione sanitaria con un certo grado di permanenza, come è dato desumere dai termini aiuto permanente alla deambulazione e assistenza continua agli atti quotidiani della vita usati nell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, mentre non conferiscono detto diritto le incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita delle persone con malattie a rapida evoluzione, nella specie, però, si contesta l'accertamento di fatto della permanenza, espressamente contenuto nella sentenza impugnata, senza indicare rilievi decisivi che rendano illogico detto accertamento. Infatti l'unico elemento allegato, la brevità del periodo intercorso tra l'insorgere dello stato invalidante ed il decesso, non dimostra da solo la rapida evolutività della malattia, essendo ipotizzabile che per numerosi stati patologici, e tra essi quelli che presentava il LL, il decesso è evento sempre possibile ma non necessariamente imminente. Il giudizio sulla sussistenza del requisito della permanenza deve avvenire ex ante, sulle condizioni dell'assistito al momento della domanda e non ex post in relazione al verificarsi del decesso poco tempo dopo il riconoscimento del diritto.
Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c., il Ministero lamenta che, essendo stato riconosciuto il diritto alla indennità da data successiva alla proposizione del ricorso in appello, siano stati riconosciuti interessi e rivalutazione malgrado la mancanza di colpa nel ritardo della Amministrazione.
La censura è infondata. L'applicazione dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. prescinde dalla colpa del debitore ed è collegata al mero ritardo, (cfr. SS.UU. n. 8481 del 1993). Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 4,79 oltre Euro 1500,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002