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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 4664/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:10 è presente l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente;
nessuno è presente per l' CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4664 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ Parte_1
FRANCESCO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
-convenuto contumace - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- annulla l'avviso d'addebito n. 599 2024 00001157 09 000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 27/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 59920240000115709000, a lui notificato per l'asserito mancato pagamento di una serie di contributi per Parte_2
nonché relativi interessi, spese e maggiorazioni per le annualità
[...]
intercorrenti fra il 2013 ed il 2017, deducendone l'illegittimità per omessa ricezione di previ atti “intermedi”, insussistenza della pretesa contributiva, nullità dell'atto, vizi formali relativi alla PEC di invio dell'atto, decadenza ex art. 25 del D.Lgs n. 46/1999 e, infine, intercorsa prescrizione.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva in giudizio il convenuto, del quale pertanto va dichiarata la contumacia.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che in occasione di azione di accertamento negativo del credito contributivo, l'onere della prova dell'esistenza del credito vantato e ingiunto spetta al convenuto processuale- attore sostanziale, operandosi una inversione della posizione sostanziale rispetto a quella rivestita nel processo, analogamente ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
L' non costituendosi, a fronte della allegazione del ricorrente circa CP_1
la propria correntezza contributiva, nessuna prova circa la reale sussistenza della propria pretesa ha fornito, dovendo già per questo accogliersi il ricorso.
Pur ritenendo assorbita ogni altra questione è comunque utile rilevare la fondatezza sia dell'eccezione di decadenza ex art. 25 Dlgs 46/1999, essendo stati i crediti iscritti ruolo oltre i termini di legge, sia l'eccezione di prescrizione dei crediti ex art. 3 comma 9° della L. n. 335/1995, comunque rilevabile d'ufficio.
3 Il ricorso va quindi integralmente accolto con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 4664/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:10 è presente l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente;
nessuno è presente per l' CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4664 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ Parte_1
FRANCESCO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
-convenuto contumace - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/01/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' CP_1
- annulla l'avviso d'addebito n. 599 2024 00001157 09 000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 3.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 27/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 59920240000115709000, a lui notificato per l'asserito mancato pagamento di una serie di contributi per Parte_2
nonché relativi interessi, spese e maggiorazioni per le annualità
[...]
intercorrenti fra il 2013 ed il 2017, deducendone l'illegittimità per omessa ricezione di previ atti “intermedi”, insussistenza della pretesa contributiva, nullità dell'atto, vizi formali relativi alla PEC di invio dell'atto, decadenza ex art. 25 del D.Lgs n. 46/1999 e, infine, intercorsa prescrizione.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva in giudizio il convenuto, del quale pertanto va dichiarata la contumacia.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che in occasione di azione di accertamento negativo del credito contributivo, l'onere della prova dell'esistenza del credito vantato e ingiunto spetta al convenuto processuale- attore sostanziale, operandosi una inversione della posizione sostanziale rispetto a quella rivestita nel processo, analogamente ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
L' non costituendosi, a fronte della allegazione del ricorrente circa CP_1
la propria correntezza contributiva, nessuna prova circa la reale sussistenza della propria pretesa ha fornito, dovendo già per questo accogliersi il ricorso.
Pur ritenendo assorbita ogni altra questione è comunque utile rilevare la fondatezza sia dell'eccezione di decadenza ex art. 25 Dlgs 46/1999, essendo stati i crediti iscritti ruolo oltre i termini di legge, sia l'eccezione di prescrizione dei crediti ex art. 3 comma 9° della L. n. 335/1995, comunque rilevabile d'ufficio.
3 Il ricorso va quindi integralmente accolto con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4