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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 3 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3182/2023 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
DALL' in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, , nata il [...] a [...], con sede Parte_1
in GE nella Via Imera 135, (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Davide Ciccarello che lo rappresenta e difende disgiuntamente all'avv.
Sabrina Mangione giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con sede in GE
, Agente della Riscossione per la Controparte_3
Provincia di GE in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
GE, Piazza Metello n. 28,
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 29120210045872759 000, notificata in data 16.11.2023 ed emessa nei confronti del ricorrente dall' , Agente della Controparte_4
Riscossione per la Provincia di GE, recante l'iscrizione a Ruolo n. 2021/002350 ed intimante il pagamento della complessiva somma di € 14.967,20, per asserita SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. n. 689/1981, ANNO 2010, compresi interessi, spese ed accessori.
In premessa, a sostegno dell'opposizione ha allegato che: a) “l'impugnata cartella di pagamento trova causa in due pregresse ordinanze Ingiunzioni, rispettivamente la n. 20/0128
e la n. 20/0129, entrambe notificate in data 16.11.2020, con cui è stato richiesto rispettivamente il pagamento complessivo della somma di € 13.975,00, per asserita violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 3, primo periodo, del decreto legge 22.02.2002 n. 12 convertito in legge 23.04.2002 n.73, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett a) della legge
4.11.2010 n. 183, e il pagamento complessivo della somma di € 529,25, per asserita violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, così come sostituito dall'art. 40, comma 2 del
D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008;” b) Che nell'ambito del giudizio di opposizione alle predette ordinanze -ingiunzioni era stata sospesa l'efficacia esecutiva delle stesse.
Indi, ha eccepito la nullità e/o annullabilità della cartella e comunque l'inefficacia poiché la pretesa creditoria azionata non poteva essere iscritta a ruolo, né tanto meno emessa e/o notificata in ragione della disposta sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze - ingiunzioni costituenti gli atti presupposti.
In corso di causa l'opponente ha prodotto, in allegato alle note scritte depositate il 27.06.2024 per l'udienza cartolare del 28.06.2024, la comunicazione dell' di Controparte_2
GE, prot. 8388 del 26.06.2024, dell'avvenuto discarico della cartella impugnata a seguito dell'emissione della sentenza n. 812/2024 con la quale il Giudice dell'opposizione alle ordinanze -ingiunzioni ne aveva disposto l'annullamento e quindi ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e compensi.
Orbene, preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti i quali, sebbene chiamati in giudizio, non si sono costituiti. Sempre in via preliminare si impone la qualificazione della spiegata opposizione quale opposizione all'esecuzione per avere il ricorrente contestato nell'an la pretesa creditoria per l'eccepita mancanza di titolo.
Ciò posto, in ragione del deposito da parte opponente della suddetta nota, prot. N. 8388 del
26.06.2025, pervenuta dall' , si appalesa la Controparte_2 CP_2
fondatezza dell'istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere atteso il disposto discarico da parte del suddetto ufficio del ruolo esattoriale a seguito dell'annullamento delle sottese ordinanze- ingiunzioni di cui alla sentenza n. 812/2024.
Parimenti fondata è la domanda per la condanna alla refusione di spese e compensi poiché le ordinanze-ingiunzioni, in opposizione alle quali venne introdotto il giudizio di opposizione n.
3342/2020 non rilevavano quali titoli esecutivi alla data di notificazione della cartella oggi impugnata poiché ne era stata sospesa l'efficacia esecutiva con la pregressa ordinanza del
16.05.2023 emessa nel suddetto giudizio di opposizione nell'ambito del quale peraltro l era parte costituita. Controparte_2
La refusione va disposta solo a carico dell' Controparte_5
poiché quale ente creditore avrebbe dovuto tempestivamente provvedere al discarico del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di GE, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna L' Controparte_2
, al pagamento in favore
[...]
dell'opponente delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, € 264,00 per spese vive, nonché accessori come per legge con distrazione in favore dei procuratori e difensori del ricorrente, avvocati Davide Ciccarello e
Sabrina Mangione, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in GE il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dal ricorrente, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 3 aprile 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3182/2023 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
DALL' in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, , nata il [...] a [...], con sede Parte_1
in GE nella Via Imera 135, (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Davide Ciccarello che lo rappresenta e difende disgiuntamente all'avv.
Sabrina Mangione giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con sede in GE
, Agente della Riscossione per la Controparte_3
Provincia di GE in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
GE, Piazza Metello n. 28,
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione avverso cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 29120210045872759 000, notificata in data 16.11.2023 ed emessa nei confronti del ricorrente dall' , Agente della Controparte_4
Riscossione per la Provincia di GE, recante l'iscrizione a Ruolo n. 2021/002350 ed intimante il pagamento della complessiva somma di € 14.967,20, per asserita SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX L. n. 689/1981, ANNO 2010, compresi interessi, spese ed accessori.
In premessa, a sostegno dell'opposizione ha allegato che: a) “l'impugnata cartella di pagamento trova causa in due pregresse ordinanze Ingiunzioni, rispettivamente la n. 20/0128
e la n. 20/0129, entrambe notificate in data 16.11.2020, con cui è stato richiesto rispettivamente il pagamento complessivo della somma di € 13.975,00, per asserita violazione delle norme di cui all'art. 3, comma 3, primo periodo, del decreto legge 22.02.2002 n. 12 convertito in legge 23.04.2002 n.73, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett a) della legge
4.11.2010 n. 183, e il pagamento complessivo della somma di € 529,25, per asserita violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, così come sostituito dall'art. 40, comma 2 del
D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008;” b) Che nell'ambito del giudizio di opposizione alle predette ordinanze -ingiunzioni era stata sospesa l'efficacia esecutiva delle stesse.
Indi, ha eccepito la nullità e/o annullabilità della cartella e comunque l'inefficacia poiché la pretesa creditoria azionata non poteva essere iscritta a ruolo, né tanto meno emessa e/o notificata in ragione della disposta sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze - ingiunzioni costituenti gli atti presupposti.
In corso di causa l'opponente ha prodotto, in allegato alle note scritte depositate il 27.06.2024 per l'udienza cartolare del 28.06.2024, la comunicazione dell' di Controparte_2
GE, prot. 8388 del 26.06.2024, dell'avvenuto discarico della cartella impugnata a seguito dell'emissione della sentenza n. 812/2024 con la quale il Giudice dell'opposizione alle ordinanze -ingiunzioni ne aveva disposto l'annullamento e quindi ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e compensi.
Orbene, preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti i quali, sebbene chiamati in giudizio, non si sono costituiti. Sempre in via preliminare si impone la qualificazione della spiegata opposizione quale opposizione all'esecuzione per avere il ricorrente contestato nell'an la pretesa creditoria per l'eccepita mancanza di titolo.
Ciò posto, in ragione del deposito da parte opponente della suddetta nota, prot. N. 8388 del
26.06.2025, pervenuta dall' , si appalesa la Controparte_2 CP_2
fondatezza dell'istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere atteso il disposto discarico da parte del suddetto ufficio del ruolo esattoriale a seguito dell'annullamento delle sottese ordinanze- ingiunzioni di cui alla sentenza n. 812/2024.
Parimenti fondata è la domanda per la condanna alla refusione di spese e compensi poiché le ordinanze-ingiunzioni, in opposizione alle quali venne introdotto il giudizio di opposizione n.
3342/2020 non rilevavano quali titoli esecutivi alla data di notificazione della cartella oggi impugnata poiché ne era stata sospesa l'efficacia esecutiva con la pregressa ordinanza del
16.05.2023 emessa nel suddetto giudizio di opposizione nell'ambito del quale peraltro l era parte costituita. Controparte_2
La refusione va disposta solo a carico dell' Controparte_5
poiché quale ente creditore avrebbe dovuto tempestivamente provvedere al discarico del ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di GE, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna L' Controparte_2
, al pagamento in favore
[...]
dell'opponente delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, € 264,00 per spese vive, nonché accessori come per legge con distrazione in favore dei procuratori e difensori del ricorrente, avvocati Davide Ciccarello e
Sabrina Mangione, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in GE il 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò