Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
P. Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la La Dr.ssa seguente:
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 20250 cc.)
Promossa da nata a [...] in data [...] Parte 1
Codice Fiscale_1
con l'Avv. Maurizio Firrincieli
ATTORE
CONTRO
già Controparte_2 in persona del suo Controparte 1 legale rapp.te pro.tempore
Con l'Avv. Daniela Carrara
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
"Piaccia all'On.le Tribunale adito, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva della società convenuta, ai sensi degli artt. 1218,2043 e 2050 c.c., per tutti i danni cagionati all'attrice a seguito del picco di corrente proveniente dalla fornitura elettrica con numero cliente 809 682 171 e codice POD [...], verificatosi in data 10/11/2014, e che ha danneggiato tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nell'immobile servito dalla detta utenze elettriche;
per l'effetto dichiarare la Società convenuta tenuta al loro risarcimento nella misura che allo stato si richiede in complessivi € 24.121 uste fatture nn.58/2016, 3612015, 133/2014, 1912015 e 117/2014, tutte emesse dalla ditta Termo Solar Energy di
Pachino, nonché preventivo di spesa n.412016 dell'O|||||2016, sempre a cura della ditta Termo Solar Energy di Pachino, od in quella diversa somma che risulterà in corso di causa dalla richiedendo CTU tecnica;
Condannare, infine la convenuta alle spese ed i compensi del giudizio.
PARTE CONVENUTA
Cesare Battisti 52 c.f. C.F. 2 nei confronti di Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, infondate in fatto e in diritto;
- Ritenere e dichiarare l'insussistenza di responsabilità di Controparte_1 (ED acronimo) - Rigettare la richiesta di declaratoria di responsabilità esclusiva di Controparte_1 sia contrattuale ex art. 1218 c.c., per insussistenza del vincolo tra le parti, che extracontrattuale ex artt. 2043 e 2050 c.c.; - Rigettare domanda di condanna al risarcimento dei danni quantificati dalla Sig.ra Parte 1 in € 24.121,10 e/o in via subordinata ridurre l'importo del condannatorio sia per l'inserimento di spese non pertinenti l'oggetto del presente giudizio, sia perché giustificate esclusivamente da preventivo, sia ancora ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento;
in via subordinata nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria Ridurre l'importo risarcitorio
-
determinato dal CTU Ing. Per 1 in € 4.720,60 di € 237,60 per costi di smaltimento RAEE non oggetto di domanda. Con vittoria di spese tenuto conto del comportamento processuale dell'attrice.-"
Parte 1 conveniva Con atto di citazione notificato il 06.07.2017
Controparte 1 chiedendo che ne fosse dichiarata la in giudizio responsabilità esclusiva ex artt. 1218, 2043 e 2050 c.c. per il picco di corrente proveniente dalla fornitura elettrica verificatosi il
10.11.2014, che aveva danneggiato apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nell'immobile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 24.121,10.
La convenuta contestava la domanda rigettando qualsiasi addebito in forza della normativa statale e comunitaria vigente che ripartisce le competenze tra le Società operanti nel settore elettrico e che affida al concessionario della rete elettrica E-D esclusivamente i compiti di manutenzione della rete, allacciamento delle utenze, verifiche registrazioni e ricostruzioni dei prelievi delle utenze comunicate per la fatturazione alle Società venditrici, uniche ad avere un rapporto contrattuale con gli utenti;
quindi eccepiva l'insussistenza dei presupposti giuridici per il configurarsi di responsabilità contrattuale ex art.1218 C.C. non potendo ex lege 125/2007 avere alcun rapporto contrattuale con gli utenti.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prove orali e CTU tecnica e conclusa l'istruttoria all'udienza del 17.12.2024 è stata trattenuta in decisione ed evasa sulle rassegnate conclusioni delle parti allo scadere dei termini ex art. 190 cpc.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente contenzioso va scrutinato alla luce dell'art. 2050 c.c. La norma non definisce cosa si intenda per attività pericolosa, ma si limita a precisare che deve esserlo "per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati". Va pertanto fatto riferimento all'elaborazione giurisprudenziale, secondo il cui pacifico insegnamento sono pericolose non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi mausati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Su tale scorta, viene solitamente ritenuta pericolosa l'attività estrattiva da cave o miniere. Parimenti, sono generalmente qualificate come pericolose le attività che comportano l'uso di esplosivi.
Pacificamente, inoltre, è definita pericolosa l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.
Oltre alla dimostrazione della pericolosità dell'attività, grava su chi agisce per ottenere un ristoro, anche l'onere di dimostrare il nesso causale, sia per quanto concerne la causalità "materiale" ovvero la riconducibilità dell'evento dannoso all'attività pericolosa, sia per quanto riguarda la causalità "giuridica", ovvero il novero dei danni ritenuti risarcibili alla luce dei criteri dettati dagli articoli 1223 e seguenti del Codice civile e 2056 del medesimo Codice.
A propria volta, per andare esente da addebiti, l'esercente l'attività pericolosa deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Tale onere viene interpretato in senso molto rigoroso, richiedendosi che le misure adottate siano idonee e sufficientemente dettagliate da garantire la massima prevenzione possibile, non bastando dimostrare una diligenza generica o tanto meno parziale.
Più precisamente, il presunto danneggiante deve fornire da un lato, una prova negativa, consistente nel non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari О di comune diligenza О prudenza;
e dall'altro lato, una prova positiva, consistente nell'aver impiegato ogni cura o misura, ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca ad evitare l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate" (Cass., Sez. 3, sent. 4 giugno 1998, n. 5484, Rv.
516070-01; Cass., Sez. 3, sent. 24 novembre 2011, n. 17851, Rv. 568396-
01; Cass., Sez. 3, sent. 18 luglio 2011, n. 15733, Rv. 619440-01);
Va da sé che un tale onere della prova travalica di gran lunga i confini dell'assenza di colpa, rendendo la suddetta ipotesi di responsabilità, molto vicina, se non assimilabile, ad una responsabilità oggettiva. E' chiaro dunque, come questa responsabilità "quasi oggettiva" assicura un equilibrio tra lo sviluppo di attività necessarie e il diritto alla sicurezza dei cittadini, rendendo il risarcimento dei danni il naturale contrappeso per chi opera in settori ad alto rischio. Pertanto, allorché nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica ad alta tensione, costituente attività pericolosa, 1 CP 2
(nella fattispecie concessionaria per Controparte_1 la distribuzione dell'energia elettrica sul territorio nazionale con compiti di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica di media e bassa tensione di gestione delle infrastrutture e della rete elettrica fino al ai singoli punti di consegna con la verifica dei gruppi di misura di cui
è proprietaria) cagioni danno а un terzo, è tenuto al risarcimento, ex 2050 c.C., se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche art. idonee a evitare il danno, non potendosi applicare l'esimente del caso fortuito (Cass.15.5.2007 n.11193).
Tanto premesso
Preliminarmente Occorre evidenziare che con sentenza n.2062/2019, pubblicata il 4.11.2019, il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte 2 in carenza di prova del nesso di causalità tra l'attività pericolosa espletata da [...]
Controparte 2 e l'allegato danno alle apparecchiature elettriche avendo la società convenuta provato che in data 10.11.2014 non si erano verificati disservizi, per cui la causa di alta e bassa tensione era da ricondursi al mancato funzionamento degli stabilizzatori di tensione di cui era fornito l'immobile della attrice e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Ora, il presente contenzioso -diverso solo nella persona dell'attrice- esattamente coincidente per compendio documentale, mezzi istruttori articolati, allegazioni, a quello deciso con la sentenza N°2062/19 e non può non avere che lo stesso esito per una duplice ragione.
Occorre rilevare che la sentenza N°2062/2019 del Tribunale di Siracusa, a seguito di impugnazione è stata confermata in toto dalla Corte di
Appello di Catania.
Pertanto, con la suddetta statuizione -che verosimilmente si presume essere passata in giudicato non essendoci prova alcuna di ricorso pendente in Cassazione- sul "fatto” si è formato il c.d. "giudicato" che non può non rappresentare un precedente da valutarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. attuazione c.c.
Inoltre trattandosi dei medesimi fatti di cui al giudizio richiamato, argomentati con il medesimo compendio documentale, istruito con i medesimi testi, l'esito della istruttoria non poteva ovviamente che essere il medesimo : parte attrice ha mancato di dare prova del nesso di causalità tra il danno subìto e il disservizio assunto e della cui inesistenza parte convenuta ha invece dato prova, producendo la videata del sistema di controllo del giorno 10.11.2014 da cui emergeva che gli impianti che alimentavano la fornitura della Parte 1 in quella data '
non furono interessati da alcun problema o disservizio (cfr. videata del sistema di controllo doc. 6). Tale circostanza è stata confermata dal teste di parte convenuta Tes 1
[...] quale tecnico incaricato dalla Controparte 1 di effettuare i controlli sulla reta che alimentava anche l'immobile della Parte 1 che riportandosi alla videata del 10.11.2014 rilevava l'assenza di disservizi sulla linea per cui è causa.
Comunque anche a volere opinare diversamente, la stessa CTU qui espletata, non ha dato esiti certi, avendo il professionista rilevato criticità sull'impianto elettrico della odierna attrice in quanto sottodimensionato, non totalmente a norma, e giunto alla conclusione di non poter escludere malfunzionamenti dei convertitori di potenza
Parte 1 al momento deldell'impianto fotovoltaico di proprietà della sinistro.
Non ultimo, "milita poi a sfavore della tesi attorea il comportamento oggettivamente svalutativo del proprio asserto tenuto dalla Parte 1 la quale ha atteso sino al 10.3.2017 per denunciare il fatto dannoso risalente a suo dire al alla società convenuta (v.
- 10.11.2014-
raccomandata in atti).
Pertanto, alla luce dell'art. 118 disp.att.c.c nonché all'esito della istruttoria che ha escluso la sussistenza del nesso causale tra un disservizio dell'ente erogatore e i danni asseriti, la domanda risarcitoria merita il rigetto per essere infondata in fatto e in diritto, e assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione del DM55/14-
DM147/22 scaglione da 5.201,00 a 26.000,00, valor medio per tutte le fasi si possono liquidare in euro 5.077,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti;
oltre spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa Patrizia Fugallo
Reictis adversis
Rigetta la domanda Condanna Parte 1 alle spese di lite che si liquidano in euro
5.077,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%; oltre le spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento.
Così deciso
Siracusa 19.04.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo