Articolo 891 del Codice civile
Articolo 890Articolo 892
Versione
19 aprile 1942
Art. 891.

(Distanze per canali e fossi).

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondita' del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda piu' vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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