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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4229/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VINAI FRANCO e dell'Avv. NOVARETTO DEBORAH;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 E_
), con il patrocinio dell'Avv. CAPORALE MARCO;
C.F._2
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. MODERIANO ROBERTA;
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIDETTA PAOLO CP_4 C.F._3
FEDERICO;
PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: servitù di acquedotto
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (all'udienza del 16.1.2025: “ IN VIA ISTRUTTORIA (…); CP_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di acquedotto e/o di altra servitù a carico del fondo di proprietà di censito al NCEU del Comune di Controparte_1 pagina 1 di 38 Givoletto foglio 9 mappale 616 ed a favore del fondo di proprietà delle sigg.re e CP_3 CP_2
originariamente censito al NCEU del Comune di Givoletto al foglio 9 mappale 162 B
[...]
(rectius, mappale n. 592, come indicato in CTU) su cui è edificato l'immobile di civile abitazione di proprietà di queste ultime, e conseguentemente: i) Condannare le sigg.re e E_
, in solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute o dette terze Controparte_2 chiamate che risulterà obbligata, a rimuovere a propria cura e spese tutti i manufatti costituenti la linea di acquedotto insistente sul terreno di proprietà della conchiudente;
ii) Condannare le sigg.re
e , in solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti E_ Controparte_2 convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, al risarcimento dei danni subiti dalla conchiudente pari ad € 9.000,00 oltre oneri di legge (IVA 22%), e così € 10.980,00, come da fattura prodotta sub doc. 9 e contabile di bonifico sub doc. 10 prodotte con la seconda memoria istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
iii) Fissare a carico delle sigg.re e E_
, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di € 200,00 – o quella maggiore o minore somma Controparte_2 che risulterà di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare consistente nello spostamento a propria cura e spese della tubazione;
ANCORA NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: respingere tutte le domande avversarie, ivi comprese quelle riconvenzionali;
NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una servitù di acquedotto e/o di altra servitù a carico del fondo di proprietà della censito Controparte_1 al NCEU del Comune di Givoletto foglio 9 mappale 616 ed a favore del fondo di proprietà delle sigg.re
e censito originariamente al NCEU del Comune di Givoletto al foglio 9 CP_3 Controparte_2 mappali 161 A e 163 B: i) Condannare le sigg.re e , in solido E_ Controparte_2 tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, a spostare a propria cura e spese la tubazione insistente sul terreno di proprietà della
attualmente raggiunge il fondo di proprietà delle prime originariamente censito al Parte_2
NCEU del Comune di Givoletto al foglio 9 mappale 162 B (rectius, mappale n. 592, come indicato in
CTU) di modo che tale tubazione, dal mappale 151 raggiunga direttamente i mappali originariamente censiti al NCEU del Comuna di Givoletto al foglio 9 mappali 161 A e 163 B;
ii) Fissare a carico delle sigg.re e , ex art. 614 bis c.p.c., la somma di € 200,00 – o E_ Controparte_2 quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare consistente nello spostamento a propria cura e spese della tubazione;
iii)
Condannare le sigg.re e e la in E_ Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 38 solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, al risarcimento dei danni subiti dalla conchiudente pari ad € 9.000,00 oltre oneri di legge
(IVA 22%), e così € 10.980,00, come da fattura prodotta sub doc. 9 e contabile di bonifico sub doc. 10 prodotte con la seconda memoria istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
i) Condannare al pagamento in favore della conchiudente della somma di € 50.000,00 ai sensi Parte_1 dell'art. 1489 c.c. o altra veriore o diversa somma ritenuta di giustizia;
IN ESTREMO SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di costituzione di una servitù coattiva condannare controparte al pagamento del relativo indennizzo e a tutte le relative spese per l'allacciamento e l'interramento; IN
OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Per le parti convenute e (all'udienza del Controparte_2 E_
16.1.2025, come da comparsa di costituzione e risposta, richiamando, in via istruttoria, le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3): “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - nel merito in via principale: respingere l'actio negatoria servituis della perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati nel presente atto, accertare la CP_1 sussistenza della servitù di acquedotto a favore delle proprietà delle NO , per l'effetto CP_2 respingere le conseguenti domande di condanna nei confronti delle odierne convenute sia quelle principali sia quelle subordinate per i motivi esposti in atti e per l'effetto condannare parte attrice al ripristino della tubatura dell'acqua nello stato di fatto in cui era posta con la previsione di una penale per giorno di ritardo ed al risarcimento dei danni occorsi alle convenute per i motivi esposti in atti e che saranno indicati ex art 183 comma VI cpc, se del caso anche in via equitativa;
- in via riconvenzionale: qualora non venga accertata la sussistenza della servitù di acquedotto a favore delle proprietà delle NO , accertare l'intervenuta usucapione della servitù di acquedotto che CP_2 vede quale fondo servente quello della società censito al comune di Givoletto NCEU CP_1 foglio 9, numero 616 e per l'effetto condannare la società al ripristino delle tubature a CP_1 propria cura e spese con previsione di una penale per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei danni per i motivi esposti in atti e che saranno indicati ex art 183 comma VI cpc, se del caso, anche in via equitativa;
respingendo in ogni caso le domande di condanna di parte attrice sia quelle principali sia quelle subordinate;
- sempre in via riconvenzionale in subordine: qualora non venga accertata
l'intervenuta usucapione della servitù di acquedotto, si chiede la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto ex artt. 1032, 1033 e seguenti del cod. civ. che vede quale fondo servente la proprietà
censito al Comune di Givoletto NCEU foglio 9, numero 616 per i motivi esposti atti e a CP_1
pagina 3 di 38 favore della proprietà delle NO e , con il ripristino se del E_ Parte_3 caso delle tubature esistenti e con i relativi adempimenti e prescrizioni stabiliti dal Tribunale, oltre al risarcimento dei danni per i motivi esposti in atti e che saranno indicati ex art.183 comma VI cpc, se del caso, anche in via equitativa;
respingendo in ogni caso le domande di condanna di parte attrice sia quelle principali sia quelle subordinate. - In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ex art. 183 comma VI cpc. In riferimento ai capitoli di prova dedotti con l'atto di citazione da controparte si chiede che vengano dichiarati inammissibili per i seguenti motivi: quanto al capo 1) non contestato;
2) non contestato;
3) non contestato la prima parte e indeterminato nella seconda parte relativa al fermo;
4) da provarsi per documenti ad oggi non prodotti;
5) da provarsi per documenti ad oggi non prodotti. - Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa oltre IVA CPA e rimborso forfettario 15%, compreso il giudizio di mediazione, con la maggiorazione ex art. 4, comma II, d n.
55/2014 come modificato dal d.m 8.3.2918 n. 37 nella misura del 30% per la difesa di più soggetti.”
Per la parte convenuta (all'udienza del 16.1.2025, come da comparsa di Parte_1 costituzione e risposta del 24.5.2022, richiamando le istanze istruttorie di cui alla memoria n.1 del
29.11.2022): “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Torino: - Nel merito, in via principale: respingere le domande di avanzate nei confronti CP_1 della conchiudente e per l'effetto assolvere quest'ultima da ogni avversaria pretesa, con ogni conseguenza di legge;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda principale della conchiudente, previa autorizzazione e chiamata in causa della Sig.ra e la conseguente integrazione del contraddittorio, condannare CP_4 CP_4
a manlevare e tenere indenne la conchiudente dalle conseguenze della condanna e, per
[...]
l'effetto, a versare a quanto risultasse eventualmente dovuto dalla conchiudente e Controparte_1 comunque, per quanto occorrere possa, a rimborsare alla conchiudente quanto la stessa fosse tenuta a versare all'attrice; - In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Per la parte terza chiamata (all'udienza del 16.1.2025, come foglio di CP_4 precisazione delle conclusioni depositato il 13.1.2025): “Respingersi tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni proposte, in via istruttoria e nel merito, in via principale e subordinata, nei confronti della terza chiamata da da e da CP_4 Parte_1 CP_1 CP_2
e;
con favore di compensi e spese di giudizio, incluso rimborso spese
[...] E_ anticipate al CTU ed oltre oneri accessori”.
pagina 4 di 38 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, (società che si occupa Controparte_1 anche della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, come da visura di cui al doc. 1 attoreo) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino Controparte_2 E_
e per sentir accogliere nei confronti delle stesse le conclusioni di
[...] Parte_1 merito in epigrafe, deducendo:
§ di avere acquistato, con atto a rogito Notaio del 28.4.2021, da Per_1 Controparte_5
(ora un terreno edificabile nel comune di Givoletto, Frazione Rivasacco,
[...] Parte_1 di 1.279 mq censito al NCEU del Comune di Givoletto: F. 9, n. 616, prato di classe 3, di are 12 e centiare 79, RD Euro 4,29, RA Euro 3,30, con coerenze strada comunale da Givoletto a La Cassa e mappali 539, 161, 148 e 151 del F. 9 (doc. 2 e 3), sul quale insiste soltanto la “servitù attiva avente ad oggetto il diritto di allacciamento alla tubazione dell'acqua dei coniugi statuita con atto a Per_2 rogito notaio di Torino in data 7 novembre 1964 […]”; Persona_3
§ di avere poi appreso solo durante le opere di escavazione sul terreno acquistato dell'esistenza di una tubazione completamente interrata e non visibile, che porta l'acqua potabile all'immobile ubicato sul terreno limitrofo (F. 9, n. 161) di proprietà delle convenute e (doc. 4); E_ CP_2
§ di avere quindi involontariamente danneggiato la tubazione durante le opere di escavazione, causando l'allagamento del proprio terreno, dovendo così interrompere i lavori per tre giorni, con un conseguente danno di complessivi € 5.250,00, di cui € 2.250,00 per il costo della manodopera e del noleggio per i tre giorni di fermo (€ 750,00 al giorno) ed € 3.000,00 per la creazione di un bypass provvisorio per consentire alle convenute di ricevere acqua potabile, nelle more della definizione della lite;
CP_2
§ che non sussiste alcun titolo legittimante la posa della tubazione nel terreno attoreo;
§ di avere quindi avviato il procedimento di mediazione obbligatoria per domandare alle convenute l'immediata rimozione della tubazione interrata e il risarcimento dei danni subiti, mediazione CP_2 conclusasi con esito negativo (come da verbale di cui al doc. 6);
§ che la tubazione interrata è di proprietà privata delle , non rientrando tra gli impianti di CP_2 proprietà pubblica in capo alla gestione Smat (come da dichiarazione del Comune di Givoletto di cui al doc. 7);
§ che le convenute hanno insistito per mantenere la tubazione interrata, sostenendo che la CP_2 servitù in questione è stata istituita in favore degli ex mappali 161 A e 163 B, poi unificati pagina 5 di 38 catastalmente al 162 B, ove è costruito il loro immobile, mappali tutti rinominati come F. 9, mappale
161;
§ che la predetta tubazione è illegittima in quanto non è stata costituita alcuna servitù di acquedotto a carico del proprio fondo e a favore di quello delle convenute, posto che la predetta tubazione si diparte dalla proprietà dei terzi (mappale 151) e raggiunge direttamente l'ex mappale 162 B Persona_4
(ove è costruito l'immobile di proprietà delle ), senza passare né per l'ex mappale 161 A né CP_2 per l'ex mappale 163 B (come da rilievo prodotto sub doc. 8);
§ che, ove si ritenesse sussistere invece una servitù di acquedotto a carico del proprio fondo, la propria dante causa dovrà essere condannata a rimborsare all'attrice una somma a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c., oltre a risarcire all'attrice i danni subiti.
Si è tempestivamente costituita in giudizio sostenendo di avere venduto Parte_1 all'attrice il terreno censito al NCEU del Comune di Givoletto F. 9, n. 161 al prezzo di € 200.000,00, libero da servitù passive, senza essere a sua volta a conoscenza dell'esistenza della tubazione interrata, avendo acquistato il terreno da libero da servitù passive;
ha pertanto CP_4 Parte_1 domandato in via principale di rigettare le domande attoree, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria dante causa per essere dalla stessa manlevata in caso di CP_4 accoglimento della domanda attorea.
Si sono altresì costituite le convenute e , contestando E_ Parte_3 integralmente le pretese attoree, deducendo in particolare:
§ che è al contempo socio unico e amministratore unico della e Controparte_5 CP_1 presidente del CdA della il cui amministratore delegato è Parte_1 Persona_5
§ che ha acquistato il terreno edificabile nel Comune di Givoletto frazione Parte_1
Rivasacco, F. 9, n. 616 (già F. 9, n. 161/b) da con atto a rogito notaio rep. CP_4 Per_1
12414/ racc. 9932 il 27.11.2018 (doc. 7), poi venduto a con atto a rogito notaio il CP_1 Per_1
28.4.2021, nel quale si indicava che: “l'immobile è trasferito a corpo, con ogni pertinenza e servitù inerente. La società venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che a peso dell'immobile trasferito non gravano servitù passive. I comparenti, nelle loro predette qualità, in particolare, richiamano la servitù attiva avente ad oggetto il diritto di allacciamento alla tubazione dell'acqua dei coniugi statuita con atto a rogito notaio di Torino in data 7 novembre 1964, Per_2 Persona_3 rep. n. 14202, reg. Torino in data 25.11.1964 al n. 11063”;
§ che dalla perizia della geom. di cui al proprio doc. 8, emerge che: Persona_6
pagina 6 di 38 1) il terreno di cui al F 9, mappale 161 era in origine identificato come F. 9, mappali 161 sub. a, 162 sub. b e 163 sub. b, poi accorpati tra di loro assumendo il nuovo identificativo F. 9, mappale 161;
2) con atto a rogito notaio del 7.11.1964 (doc. 11), ha venduto ai coniugi Per_3 Persona_7
il F. 9 par. 161 sub b di mq. 82, costituendo anche una servitù pedonale e carraia con Persona_4 qualsiasi mezzo e quella di acquedotto in questione con diritto di allacciamento alla tubazione dell'acqua dei coniugi a favore del F. 9, mappali 161 sub. a e 163 di proprietà di Persona_4
(cfr. postille 4/4 e 5/5 al rogito notarile); Persona_7
3) con atto a rogito notaio del 17.09.1968 repertorio 20664/2051, ha Persona_8 Persona_9 venduto al coniuge la quota di ½ indiviso del terreno al F. 9, mappale 592 (ex 162 sub. CP_6
b) di mq. 998;
4) con atto notaio del 17.05.1969 repertorio 21498/2439, i coniugi e Persona_8 CP_6
hanno acquistato da i terreni di cui al F. 9, mappale 163 sub. b di mq. Persona_9 Persona_7
227 e mappale 161 sub. a di mq. 180, “con tutte le servitù attive e passive inerenti nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili venduti attualmente si trovano” (doc. 10);
5) con atto a rogito notaio del 17.05.1969, ha venduto a Persona_8 Persona_7 CP_4 il terreno di cui al F. 9, mappale 616 (ex 161 sub. b) di mq. 1279 “con tutte le pertinenze e le servitù inerenti”; tale terreno è poi stato venduto alla con atto a rogito notaio del Controparte_5 Per_1
27.11.2018 repertorio 12414/9932 e successivamente alla con atto a rogito notaio CP_7 Per_1 rep. 14544/11715 del 28.4.2021;
§ che la servitù di acquedotto, indicata nell'atto del Notaio del 1964, è stata costituita a favore Per_3 della residua proprietà (F. 9 mappale 161 sub. a e mappale 163), oggi di proprietà Persona_7 delle sorelle , le quali, esercitandola ininterrottamente da quasi 50 anni, l'avrebbero in ogni CP_2 caso acquisita per usucapione;
§ che ha inteso istituire una servitù di acquedotto a carico del mappale 616 (fondo Persona_7 servente) per permettere l'allaccio alla tubazione dell'acqua che parte dalla proprietà Persona_4 alle altre proprietà confinanti, consentendo di adoperare le condotte già esistenti sia sul fondo servente
(con fondo dominante di proprietà e sia sul fondo servente oggi di proprietà della Per_2 CP_1
(con fondo dominante di proprietà ); CP_1 CP_8 _7
§ che, in ogni caso, sussiste un evidente asservimento della servitù di acquedotto a favore della porzione esclusa dal titolo (richiamando a sostegno le pronunce Cass. n. 10447/2001, Cass. n.
2276/1982 e Cass. n. 15046/2018), considerato anche il principio di indivisibilità della servitù ex art.
pagina 7 di 38 1071 c.c., che consentirebbe (in caso di frazionamento del fondo dominante) a ogni sua parte di continuare a godere della servitù, se non diversamente previsto dal titolo e a prescindere dal fatto che le singole parti appartengano a diversi proprietari (richiamando a sostegno Cass. ord. n. 17884/2019 e
Cass. n. 2168/2006);
§ che l'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte anzitutto dal titolo, da cui si evince, nella specie, che l'odierna particella 616 doveva diventare fondo servente per permettere l'allaccio alla tubatura dell'acqua dei coniugi anche alle altre proprietà confinanti con l'odierna Per_2
CP_1
§ che la soluzione temporanea realizzata dall'attrice, ossia un allaccio “volante” esterno a cielo aperto con una portata ridotta, ha causato disservizi ai conduttori dell'immobile di via La Cassa n. 13 a
Givoletto, di proprietà delle , quali: scarsa pressione dell'acqua, specie nelle ore serali e nel CP_2 weekend quando sono presenti tutti gli inquilini dello stabile;
impossibilità di utilizzare contemporaneamente la lavatrice, lavastoviglie e doccia;
mancanza dell'acqua, anche calda per assenza di pressione, rendendosi necessario l'intervento della Smat, che ha fornito boccioni d'acqua;
§ che in ogni caso, in via di ulteriore subordine, sussistono i presupposti per costituire una servitù coattiva di acquedotto, con domanda riconvenzionale in tal senso.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo la stessa si è costituita in giudizio e, CP_4 aderendo alle difese della e della ha domandato in via principale di Parte_1 CP_1 rigettare la domanda di manleva di nei suoi confronti, eccependo altresì l'impossibilità Parte_1 delle convenute di acquistare per usucapione la servitù di acquedotto in quanto non CP_2 apparente. La terza chiamata ha in particolare dedotto:
§ di essere in buona fede, non potendo sapere dell'esistenza della tubatura interrata all'epoca della vendita del terreno a posto che la sua dante causa aveva garantito Parte_1 Persona_7 che il mappale 616 (ex 161 b) era libero da servitù passive;
§ che nessun rogito prevede una servitù di acquedotto a carico del mappale 616 e a favore del mappale
162 B e/o dell'immobile su di esso costruito, prevedendo inoltre il rogito del 1964 notaio il Per_3 diritto di allacciarsi alla tubazione di proprietà soltanto a favore dei mapp. 161 A e Persona_4
163;
§ che non è possibile estendere al mappale 162 B la servitù di acquedotto, originariamente costituita in favore dei soli mappali 161 A e 163 con il rogito del 7.11.1964, per il solo fatto che il mappale 162 B è stato accorpato ai mappali 161 A e 163 B nell'attuale mappale 161; invero, i coniugi Persona_4
pagina 8 di 38 hanno acquistato dal una porzione del mapp. 161 B (corrispondente al mappale 593 e Parte_4 oggi fuso con il 151), ma non la residua porzione del medesimo 161 B, corrispondente all'odierno Par Par mappale 616 (venduta nel 1969 dalla alla poi da costei a e infine da a _7 CP_4
; CP_1
§ che non emerge dai rogiti notarili prodotti che con le due predette vendite la avesse inteso _7 istituire una servitù a carico del mappale 616 in favore del fondo dominante delle sorelle , CP_2 utilizzando condotte già esistenti sui fondi serventi, né si può presumere che i tracciati e i lavori della tubatura fossero stati concordati tra le parti;
§ che l'invocata estensione della servitù in favore del mappale 162 B prospettata dalle convenute non è consentita da alcuna norma, né riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Cass. CP_2
n.10447/2001 e Cass. n. 2276/1982);
§ che non ricorrono situazioni di fatto tali da rendere manifesto l'asservimento del mappale 616 a favore della porzione esclusa dal titolo, trattandosi di una servitù non apparente e, in ogni caso, le convenute non hanno allegato le situazioni di fatto cui farebbero riferimento;
§ che non può applicarsi l'art. 1071 c.c., che riguarda il frazionamento del fondo dominante, mentre nel caso di specie si discute di accorpamento;
§ che nemmeno possono applicarsi gli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., non risultando da alcun rogito notarile l'asservimento del mappale 616 all'ex mappale 162 B, considerato in particolare che l'art. 1064 c.c. riguarda l'uso del diritto della servitù e non l'estensione della stessa ad altri fondi.
Quanto poi alla domanda di manleva svolta nei propri confronti dalla la terza Parte_1 chiamata ha eccepito:
§ l'inammissibilità della domanda risarcitoria della con riguardo ad “altra servitù” (oltre a CP_1 quella di acquedotto), non comprendendosi a quale altra servitù l'attrice faccia riferimento;
§ che la domanda subordinata di si fonda sull'eventuale accertamento di una servitù di CP_1 acquedotto a carico del mappale 616 in favore degli ex 161 A e 163 B e non dell'ex 162 B;
§ che il danno lamentato dalla non è provato nell'an e nel quantum, non essendo in ogni caso CP_1
Par imputabile a e, ancor meno, alla terza chiamata;
§ che nemmeno è provata la richiesta riduzione del prezzo della vendita, non risultando dimostrata alcuna diminuzione del libero godimento;
la riduzione di € 50.000,00 è peraltro eccessiva rispetto al prezzo di vendita (€ 93.000,00) e, comunque, il pregiudizio sarebbe modesto in quanto la tubazione è interrata e riguarderebbe solo una parte del mappale 616; inoltre, se venisse costituita la servitù
pagina 9 di 38 coattiva, otterrebbe un congruo indennizzo dalle , non potendo quindi pretendere CP_1 CP_2
Par alcunché né dalla né quest'ultima, in manleva, dalla CP_4
§ che, quanto alla domanda subordinata delle di costituzione della servitù coattiva di CP_2 acquedotto, anche ove venisse provata l'interclusione del mappale 162, alcuna responsabilità le sarebbe in ogni caso imputabile, ben essendo la a conoscenza dello stato dei luoghi al Parte_1 momento dell'acquisto.
Con la prima memoria l'attrice rispetto alle difese delle , ha sostenuto: CP_1 CP_2
§ l'irrilevanza delle questioni inerenti alla compagine sociale di e di CP_1 Parte_1
§ che il rogito notarile del 7.11.1964 ha costituito la servitù di acquedotto esclusivamente a favore del
F. 9, mappali 161 sub a e 16 e non a favore del mappale 162 B o altri mappali;
§ l'impossibilità di acquisire per usucapione la servitù non apparente;
§ che la fattispecie in esame riguarda un caso di accorpamento del fondo dominante e non di frazionamento;
§ di non aver mai ricevuto contestazioni sui disservizi lamentati dagli inquilini dell'immobile costruito sul mappale 162 sub. B.
L'attrice ha altresì contestato:
§ che ai titolari dei fondi dominanti sia consentito di utilizzare le condotte già esistenti sui fondi serventi, senza richiedere modifiche dello stato dei luoghi;
§ che dai rogiti di vendita si possa presumere che i tracciati e i lavori per la tubatura in oggetto siano stati concordati tra le parti;
§ l'esistenza di una situazione di fatto tale da rendere manifesto l'asservimento a favore della porzione esclusa dal fondo;
§ la sussistenza dei presupposti per la servitù coattiva.
Con la prima memoria la convenuta ha contestato che la servitù di acquedotto sia stata Parte_1 costituita in forza di contratto con efficacia tra le parti e che l'utilizzo della tubatura sia stato nel tempo manifesto.
Con la prima memoria le convenute , rispetto alle difese della terza chiamata, hanno ribadito CP_2 che la servitù di acquedotto si evince dagli atti notarili precedenti alla vendita in proprio favore dalla
, precisando che la tubatura, che porta l'acqua alla proprietà , prosegue e serve anche _7 CP_2 il fondo successivo confinante con la loro proprietà, richiamando, quanto alla questione della non apparenza della servitù, la sentenza Cass. n. 14292 del 2017.
pagina 10 di 38 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c., nonché a domandare informazioni scritte alla Pubblica
Amministrazione ex art. 213 c.p.c.: -accerti e descriva lo stato dei luoghi, riferendo in merito al posizionamento e al “tracciato” della contestata tubazione oggetto di causa, precisando da quale mappale abbia origine, quali mappali attraversi e quali mappali serva, indicando altresì se la stessa sia interamente interrata e, dunque, non visibile in assenza di lavori di scavo;
riferisca altresì se vi siano opere visibili e/o permanenti destinate all'esercizio dell'invocata servitù di acquedotto;
-accerti
e riferisca se dai documenti in atti risulti formalmente costituita sul fondo attoreo (quale fondo servente) la servitù di acquedotto in favore degli immobili delle convenute in relazione alla CP_2 tubazione contestata, riportando con precisione in merito alle vicende dei vari mappali interessati e al frazionamento/accorpamento degli stessi nel corso degli anni;
-accerti se la tubazione interrata che porta l'acqua potabile all'immobile di cui al F.9 n.161 (di proprietà delle convenute E_
e ) sia o meno di proprietà pubblica;
-accerti se vi siano le condizioni di
[...] Controparte_2 fatto ex lege previste per la costituzione coattiva di una servitù di acquedotto in favore degli immobili delle convenute, come dalla stessa evocate;
-quantifichi, ove possibile, i danni che la parte attrice sostiene avere subito a causa della rottura della tubazione dall'allagamento del terreno, accertando e riferendo in merito alla sostenuta creazione di un by pass provvisorio e delle opere descritte dalla parte attrice al capo 6) della memoria n.
2 -quantifichi il minor valore del fondo acquistato dall'attrice nel caso di ipotetica sussistenza della servitù di acquedotto invocata dalle convenute;
- CP_2 accerti se l'attuale situazione della contestata condotta d'acqua determini gli inconvenienti di cui ai doc.18 e 19 della parte convenuta;
-Il C.T.U. dia conto nella sua relazione delle osservazioni CP_2 dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui;
alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate. -esperisca il tentativo di conciliazione della controversia”.
Depositata la CTU, sono state richieste al CTU integrazioni/precisazioni “in relazione al 5° punto del quesito peritale, risponda anche in relazione alle voci della fattura n.9 riportata a pag. 36 della CTU quanto al: “collegamento a tubazione esistente lato nord con scavo per interramento condotta acqua con fissaggio e calottatura lungo il lato ovest del fabbricato”; “interramento condotta d'acqua con fissaggio e calottatura lungo il lato ovest del fabbricato”; “collegamento a tubazione esistente lato sud
pagina 11 di 38 con scavo per interramento condotta d'acqua (…)” e sono stati escussi alcuni testi sulle prove dedotte dalle parti.
La causa è stata infine trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, deve in primis evidenziarsi l'infondatezza e irrilevanza dell'assunto delle convenute quanto alla parziale coincidenza della compagine sociale delle società e CP_2 CP_1
(che a detta delle convenute farebbe, di fatto, coincidere la posizione attorea con Parte_1
Par quella della convenuta ), posto che e sono autonomi soggetti di CP_1 Parte_1 diritto, dotati entrambi di autonomia patrimoniale perfetta in quanto società di capitali, apparendo del tutto irrilevante ai fini di causa (tanto più per quanto riguarda la posizione delle convenute ) CP_2 che sia contemporaneamente amministratore unico di e socio di Controparte_5 CP_1 maggioranza e presidente del CdA di (docc. 1 e 3 att.), non essendovi alcun Parte_1 rischio di “sovrapposizione” o “confusione” tra le parti in causa.
Si evidenzia poi che l'azione esperita dall'attrice, quale actio negatoria servitutis, come evidenziato dalla giurisprudenza, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo (nella specie, una servitù di acquedotto), ma anche all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo (cfr. Cass.civ. 29/12/2014, n.
27405; Cass. n.203/2017 secondo cui “L'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà del fondo”).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, all'attore in negatoria spetta provare unicamente il possesso del fondo in base a un titolo valido (senza dover fornire la prova rigorosa della proprietà come nella rivendica), incombendo al convenuto l'onere di fornire la prova dell'esistenza del vantato diritto di servitù, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero del diritto di compiere quell'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 21851 del 15/10/2014, conforme a Cass. n. 1409 del
23/01/2007: "In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha
l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore").
pagina 12 di 38 Nel caso di specie, parte attrice ha provato (allorché ha proposto l'azione) di essere proprietaria e di possedere il terreno su cui insiste la tubatura per cui è causa, come da rogito prodotto al doc. 2, provando altresì di avere il possesso del fondo acquistato di cui al mappale 616 (foglio 9), su cui ha eseguito lavori di escavazione per la costruzione di un immobile (e che, da quanto accertato dal CTU, in corso di causa ha provveduto ad alienare); peraltro, la proprietà e il possesso in capo all'attrice del mappale 616 non sono in alcun modo contestate dalle altre parti.
La servitù oggetto di causa è una servitù di acquedotto, che consiste nel diritto di condurre al proprio immobile l'acqua necessaria ai bisogni della vita o per usi agrari o industriali, facendola passare attraverso il fondo servente, attraverso delle stabili condutture.
La servitù di acquedotto rientra nel novero delle servitù prediali di cui agli artt. 1027 e seg. c.c., realizzandosi la servitù prediale in un diritto di godimento consistente nel peso imposto su di un fondo
(servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a un diverso proprietario.
Le servitù prediali:
-presentano la caratteristica della predialità, essendo poste a vantaggio del fondo dominante e non del proprietario, che riceve il vantaggio della servitù attraverso il suo bene;
- presentano la caratteristica dell'ambulatorietà attiva e passiva, trasferendosi congiuntamente al trasferimento del fondo servente o dominante cui accedono;
- riguardano fondi appartenenti a proprietari diversi, per il principio nemini res sua servit;
- consistono in un non facere o in un pati da parte del proprietario del fondo servente;
- richiedono la vicinanza tra i fondi, intesa in senso non assoluto ma relativo;
- sono indivisibili, posto che la servitù si estende a ogni parte del fono (servitutes dividi non possunt).
Ciò detto, nel caso di specie, quanto all'accertamento dell'esistenza o meno della servitù di acquedotto oggetto di causa, dirimenti appaiono i rogiti prodotti in atti e, in particolare, la svolta CTU.
Si evince infatti dalla relazione peritale che:
§ l'immobile di proprietà delle convenute è costituito da un fabbricato del civico n. 13 di CP_2
Via La Cassa nel Comune di Givoletto (TO); trattasi di un edificio abitativo libero per quattro lati con annesso giardino ed entrostante il mappale del Foglio 9 n. 161;
§ la proprietà della convenute , secondo l'attuale mappa, confina lungo il lato sud-ovest CP_2 con la particella n. 148 (proprietà di estranei alla causa) e con il mappale n. 824 che, all'istaurazione del presente giudizio, era di proprietà dell'attrice ed era catastalmente identificato al Foglio 9 n. 616.
Tale mappale (di 1.279,00 mq) è stato poi soppresso con il Tipo Mappale del 31.05.2022 n.
pagina 13 di 38 137728.1/2022 (prot. n. TO0137728) presentato per l'intervenuta edificazione del terreno;
la variazione ha generato l'attuale Ente Urbano di 1.279,00 mq distinto al n. 824 ove oggi è presente un edificio completato e composto da più unità immobiliari, di proprietà di terzi estranei al giudizio (invero, la rottura della tubazione lamentata dalla parte attrice risale alla primavera del 2021, quale conseguenza accidentale delle opere di escavazione in corso per l'edificazione dell'attuale immobile);
§ l'originaria tubazione servente il fabbricato delle convenute proveniva dal mappale CP_2
151, attraversava la stradina e il terreno n. 616 sino a raggiungere il fabbricato delle convenute, con un passaggio interrato per tutto il suo percorso;
§ il tubo e bypass realizzati dall'attrice dopo la rottura di quello originario passa interamente sotto l'immobile del mappale 824 (tanto che il suo tracciato attuale sotto lo stesso mappale 824 non è individuabile poiché completamente interrato sotto il fabbricato ivi edificato), risultando ad oggi individuabili soltanto:
- il punto in cui il nuovo tubo arriva al confine con il mappale 161 (punto A, foto pag. 10 CTU) per fuoriuscire esternamente e rientrare nuovamente nel muro di confine (punto B, foto pag. 10
CTU) per attraversarlo e intercettare in sottosuolo l'originaria tubazione presente nel Lotto delle convenute;
CP_2
- il punto interrato (visibile da un chiusino) ove la tubazione originaria proveniente dal mappale
151 arriva in prossimità del confine tra la stradina privata e il mappale n. 824 ex n. 616 (punto
C, foto pag. 10 CTU);
§ ad oggi, dunque, dal mappale 151 di proprietà di terzi proviene una tubazione interrata di acqua potabile di 1 pollice che attraversa il sottosuolo della strada privata posta sul mappale 824 sino al chiusino ivi collocato (Punto C). Da tale chiusino diparte una nuova tubazione in polietilene di 3/4 pollici – sempre interrata - che attraversa il muro di confine del comparto edilizio oggi presente sul mappale 824 (ex proprietà attorea ora proprietà di terzi) per poi proseguire sotto il fabbricato dello stesso comparto fino al confine con il mappale n. 161 delle convenute;
in prossimità di CP_2 detto confine il tubo fuoriesce dal cortile (punto A) e si rinnesta poi nel muro stesso (punto B) per intercettare la tubazione originaria in ferro di 1 pollice che raggiunge, passando sotto il giardino, il fabbricato delle convenute;
CP_2
§ della tubazione originaria che attraversava il mappale 616 (ora 824 edificato) non vi è traccia alcuna e agli atti non è prodotta la documentazione fotografica attestante lo stato di fatto all'epoca della rottura.
pagina 14 di 38 La CTU ha poi analiticamente descritto le plurime variazioni catastali e vicende traslative che hanno interessato i mappali oggetto di causa, riportando che:
§ i mappali in esame sono il n. 161 di 1.405,00 mq (proprietà ) e il mappale 616 (ora 824) di CP_2
1.279,00 mq (già proprietà ; CP_1
§ il terreno 161 delle convenute è censito come Ente Urbano ed è stato generato dalla CP_2 variazione per fusione dei mappali n. 161 (prato di 180 mq), n. 592 (fabbricato di 998,00 mq) e n. 617
(seminativo di 227,00 mq) eseguita con Tipo Mappale n. 25018.1/1986 del 30.01.2003 Pratica n. 70410 in atti dal 30.01.2003;
§ le particelle n.ri 161, 592 e 617 erano già censite alla data di meccanizzazione dell'impianto catastale del 01.09.1977 alla partita n. 1945;
§ detta partita (in capo ai coniugi , genitori delle odierne convenute) è Parte_5 conseguenza delle volture dipendenti da: • relativamente al mappale 592 di 998 mq, atto rogito Notaio
del 17.09.1968 rep. 20664 mediante cui ha venduto al coniuge Persona_8 Persona_9 un mezzo indiviso del terreno Foglio 9 mappale 592; • relativamente al mappale CP_6
161 e 617 (rispettivamente di 180 e 227 mq), atto a rogito Notaio del 17.05.1969 rep. Persona_8
21498 mediante cui i coniugi hanno acquisito da Parte_5 Persona_7
(partita 1106) la piena proprietà del terreno n. 163/B (poi 617) di 227 mq e del terreno 161/A (poi 161) di 180 mq, derivanti dal frazionamento dei mappali 161 e 163 presentato con l'estratto di mappa n.
19931 Tipo 6 allegato alla voltura n. 447 del 1969;
§ il mappale n. 616 (ora 824) di 1.279,00 mq era già censito alla data di meccanizzazione dell'impianto catastale del 01.09.1977 alla partita n. 1987 (cfr. doc. 7) di a seguito della voltura CP_4 dipendente dall'atto rogito Notaio del 17.05.1969 rep. 21499, con cui Persona_8 CP_4 ha acquisito da (partita 1106) la piena proprietà del terreno n. 161/B (poi
[...] Persona_7
616) di 1279 mq, generato dal frazionamento dell'originario mappale n. 161 presentato con l'estratto di mappa n. 19931 Tipo 6 allegato alla voltura n. 447 del 1969;
§ il terreno n. 616 (ex proprietà attorea ora n. 824 di proprietà di terzi) deriva quindi dal frazionamento del 1969 del mappale 161 di 1459 mq della partita n. 1106 di;
Persona_7
§ il terreno 161 delle convenute deriva dal mappale 592 e dai mappali 161 e 617, CP_2 quest'ultimi generati dal frazionamento del 1969 dei mappali n. 161 di 1459 mq e n. 163 di 701 mq, entrambi della partita n. 1106 ; Persona_7
pagina 15 di 38 § dalla partita n. 1106 (cfr. doc. 9) si evince che il mappale 161 di 1459 mq è stato generato a sua volta dal frazionamento dell'originario mappale 161 di 1.541 mq presentato con l'estratto di mappa n. 10879
Tipo 40 allegato alla voltura n. 15 del 1965, dipendente dall'atto a rogito Notaio Persona_3 del 07.11.1964 rep. 14202;
§ l'originario mappale 161, ossia quello nella consistenza del 1964, era costituito da un terreno di 1.541 mq. Detto terreno è stato frazionato con l'estratto di mappa n. 10879 Tipo 40 allegato alla voltura n. 15 del 1965 dipendente dall'atto rogito Notaio del 07.11.1964 rep. 14202. Il Persona_3 frazionamento ha generato le particelle n. 161/A di 1459 mq (che ha poi assunto l'identificativo n. 161)
e n. 161/B di 82 mq (poi identificata al n. 593);
§ con l'atto a rogito Notaio del 07.11.1964 rep. 14202, ha Persona_3 Persona_7 venduto ai coniugi e (già proprietari del confinante terreno 151) il CP_9 CP_10 mappale n. 161/B di 82 mq. L'area in questione è stata compravenduta per la dismissione della stessa finalizzata alla realizzazione, insieme ad una parte del rimanente 161/A, di una strada privata;
§ nel predetto rogito, alla postilla 5/5, è indicato che “Le proprietà della (Foglio 9 n. _7
161/a e 163) hanno diritto di allacciarsi alla tubazione dell'acqua dei coniugi ; Per_2
§ per l'effetto, ai terreni 161/A (poi 161) e 163 era stato concesso il diritto ad allacciarsi alla tubazione d'acqua già esistente nel 1964 nel mappale 151;
§ con il successivo frazionamento presentato con l'estratto di mappa n. 19931 Tipo 6 allegato alla voltura n. 447 del 196, i mappali n. 161 di 1459 mq e n. 163 di 701 mq di sono Persona_7 stati frazionati per costituire: n. 161 di 1459 mq, n. 161/A di 180 mq (poi 161) e n. 161/B di 1279 mq
(poi 616) n. 163 di 701 mq , n. 163/A di 476 mq (poi 163) e n. 163/B di 227 mq (poi 617);
§ con l'atto a rogito Notaio del 17.05.1969 rep. 21498 (doc. 10 ), Persona_8 CP_2
ha venduto ai coniugi e la piena proprietà Persona_7 CP_6 Persona_9 dei terreni n. 161/A di 180 mq (poi mappale 161) e n. 163/B di 227 mq (poi mappale 617); con lo stesso atto è stato trasferito ad altro soggetto non in causa il mappale 163/A di 476 mq (poi mappale
163);
§ con l'atto a rogito Notaio del 17.05.1969 rep. 21499 (doc. 4 ), Persona_8 CP_4 _7
ha venduto a la piena proprietà del terreno n. 161/B di 1279 mq (poi
[...] CP_4 mappale 616);
pagina 16 di 38 § in entrambi i rogiti nulla è indicato circa il diritto delle precedenti proprietà di _7 allacciarsi alla tubazione dell'acqua dei coniugi precisandosi però che “le proprietà Per_2 vengono trasferite con tutte le servitù attive e passive”;
§ successivamente, in data 30.01.2023, è stato presentato il Tipo Mappale n. 25018.1/1986 che ha generato l' nella sua attuale consistenza (mq 1405) per fusione dei mappali n. 161 Parte_6
(prato di 180 mq), n. 592 (fabbricato da accertare di 998,00 mq) e n. 617 (seminativo di 227,00 mq).
§ l'attuale mappale 161 delle acclude quindi, nella sua attuale consistenza, una parte dei CP_2 terreni con diritto di allaccio al mappale 151;
§ in data 27.11.2018, con atto a rogito Notaio rep. 12414 (cfr. doc. 2 ), Persona_10 CP_4
Par ha venduto alla convenuta il terreno n. 616 (ex n. 161/B) poi rivenduto da CP_4 quest'ultima alla società attrice mediante l'atto a rogito Notaio del 28.04.2021 rep. Persona_10
14544 (doc. 2 attrice);
§ in entrambi i rogiti si riporta che “l'immobile è trasferito a corpo, con ogni pertinenza e servitù inerente”, garantendo la venditrice che “a peso dell'immobile trasferito non gravano servitù passive”, richiamando invece la servitù attiva avente ad oggetto il diritto di allacciamento alla tubazione dell'acqua dei coniugi statuita con atto a rogito Notaio di Torino in data 7 Per_2 Persona_3 novembre 1964”;
§ il mappale 616 è la particella 161/B del frazionamento anno 1969, a sua volta ex 161/A del frazionamento anno 1969;
§ il mappale n. 161/A del frazionamento anno 1964 è il terreno con diritto di allaccio di cui al rogito del 07.11.1964 rep. 14202; Per_3
§ il mappale 616 (ora 824 di terzi) è una parte dell'originario terreno con diritto di allaccio al mappale
151 di cui al rogito del 07.11.1964 rep. 14202. Per_3
A fronte di tale excursus documentale, il CTU ha evidenziato che:
§ tutta la particella 616 (ora mappale 824 di terzi) ha una servitù attiva quale fondo dominante sul mappale 151 (fondo servente) per l'allaccio di condotta acqua potabile statuita dall'atto rogito del 07.11.1964 rep. 14202; Per_3
§ una porzione dell'attuale mappale 161 delle convenute ha una servitù attiva quale CP_2 fondo dominante sul mappale 151 (fondo servente) per l'allaccio di condotta acqua potabile statuito dall'atto rogito del 07.11.1964 rep. 14202; la porzione corrisponde ai mappali n.ri 161 e 617 Per_3 di complessivi mq 407 antecedenti la variazione di costituzione dell'attuale ente urbano;
pagina 17 di 38 § il fondo dominante della servitù attiva di cui all'atto del 07.11.1964, è ad oggi: (i) il Per_3 mappale 616 per tutta la sua superficie (proprietà dell'attrice all'istaurazione del giudizio, ora mappale
824 di proprietà di terzi); (ii) il mappale 163 nella sua totalità di proprietà di terzi estranei alla causa;
(iii) una porzione dell'attuale mappale 161 di proprietà delle convenute nella zona del CP_2 lotto libera da costruzioni posta ad ovest (originari mappale 161 e 617);
§ l'area con diritto all'allaccio alla condotta del mappale 151 è, in particolare, quella contornata in colore azzurro nell'immagine a pag. 24 della CTU;
§ per l'esercizio della servitù sul mappale 151, la proprietà del 163 e quella delle convenute
(relativamente alla parte corrispondente alle aree di cui all'atto BRACCO 1964) devono necessariamente passare dal lotto n. 616 già di proprietà dell'attrice;
§ il fabbricato delle Convenute del mappale 161 servito dalla condotta attuale è stato edificato nell'originario mappale 592, non incluso nel diritto di allaccio suddetto;
§ la tubazione dell'acqua servente la proprietà delle convenute non è una condotta pubblica CP_2 con gestione in capo alla come indicato dal Comune di Givoletto nella missiva del CP_11
05.11.2021 prot. 6903 allegata come doc. 7 del fascicolo attoreo.
Accertato, quindi, che la tubatura interrata, che attraversava il fondo dell'attrice, serviva (prima della rottura) l'acqua potabile all'immobile costruito sul predetto ex mappale 592 (ad oggi fornita attraverso la nuova tubazione realizzata dall'attrice), occorre determinare se sussista il diritto di servitù di acquedotto preteso dalle convenute , a carico del mappale 616 dell'attrice e in favore CP_2 dell'originario mappale 592 (poi fuso con gli ex mappali 617 e 161 A nell'attuale 161).
Come detto, le stesse convenute sostengono, in via principale, che la pretesa servitù si è CP_2 costituita con il rogito notarile del 7.11.1964 rep. 14202, considerata l'intenzione della di _7 allacciare alla tubatura dell'acqua, già esistente, le proprietà confinanti con il mappale 616, riportando le convenute che la servitù si è in ogni caso costituita per presunzione dai tracciati e dai lavori concordati tra le parti per la realizzazione dell'immobile di loro proprietà sul mappale 592 ovvero per effetto dell'accorpamento con i mappali ex 161 A e 617 (oltre a domandare, in subordine, di accertare che l'invocata servitù si è costituita per usucapione o, in ulteriore subordine, a domandare la costituzione di una servitù coattiva).
Giova ricordare che i modi di costituzione delle servitù prediali (e, più in generale dei diritti reali) sono tipici, come ricavabile dagli artt. 1031, 1058, 1061 e 1062 c.c. (così, Corte d'Appello Milano,
17/07/2020, n. 1870; Corte d'Appello Napoli, 10/07/2020, n. 2559, che afferma “In tema di servitù, il
pagina 18 di 38 principio di tipicità delle servitù prediali, ricavabile dagli articoli 1058, 1061 e 1062 del cc, riguarda i modi di costituzione e non il contenuto di tale diritto reale di godimento, la cui utilitas può consistere anche soltanto in una maggiore comodità o amenità per il fondo dominante, con il solo limite della sua apprezzabilità in termini di vantaggio di natura prediale e non di carattere meramente personale, a favore del singolo proprietario del bene”).
Per le servitù volontarie, l'art. 1058 c.c. dispone che le stesse possono costituirsi per contratto o per testamento. Non essendo ammessi atti equipollenti, il contratto che costituisce una servitù volontaria deve rivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam a pena di nullità ex art. 1350 n. 4 c.c.
Come noto, “ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (Cass., 30/07/2024, n. 21254; Cass. 10169\2018).
Nel caso di specie, alcun rogito notarile (neppure il rogito Notaio del 7.11.1964 Persona_3 rep. 14202) menziona l'ex mappale 592 nel diritto di allacciamento alla tubatura proveniente dal mappale 151, dovendosi quindi escludere che sia stata costituita una servitù volontaria in forza di un contratto in favore del fondo dominante (ex mappale 592) delle convenute.
Non è condivisibile l'eccezione delle convenute per cui, con il rogito del 1964, CP_2 _7
avrebbe inteso costituire, oltre alla servitù a carico del fondo 151, anche una servitù a carico
[...] del mappale 616 per consentire ai fondi limitrofi ed anche all'ex mappale 592, di allacciarsi alla condotta d'acqua (a pagg. 10-11 della comparsa di costituzione le convenute affermano precisamente:
“Del resto l'intenzione della NO , proprietaria all'epoca ella maggior parte dei terreni, _7 era chiara: avendo venduto ai coniugi una proprietà che aveva già l'allaccio dell'acqua aveva Per_2 istituito a favore dell'odierno mappale 616 (oggi proprietà ) una servitù di acquedotto e, CP_1 parimenti, aveva istituito altra servitù che vede, questa volta, la proprietà (mappale 616) quale fondo servente per permettere l'allaccio alla tubazione dell'acqua che parte alla proprietà Persona_4 alle altre proprietà confinanti con il mappale 616, consentendo di adoperare le condotte già esistenti sia sul fondo servente (dominante attuale e sia sul fondo servente e Per_2 CP_1 CP_1 dominante ”). Controparte_12
pagina 19 di 38 La Suprema Corte ha costantemente affermato che l'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dall'art. 1362 c.c. e ss., in quanto compatibili con la materia in esame (cfr. ex multis Cass. n. 8122/1991).
Si ritiene pertanto che, valutato nel complesso il contenuto del rogito del 7.11.1964 e della postilla 5/5, non sussista una manifesta volontà della di costituire una servitù a carico del mappale 616 e a _7 favore dell'ex mappale 592. Del resto, la comune intenzione delle parti (ossia la e i coniugi _7
) era in ogni caso invece quella di costituire esclusivamente una servitù di acquedotto in Persona_4 favore delle “proprietà della (Foglio 9 n. 161/a e 163)”, in cui non rientrava, per _7
l'appunto l'ex mappale 592.
Ulteriore conferma dell'inesistenza di una servitù volontaria ex contractu in favore del mappale 592 si evince dal fatto che alcun rogito successivo a quello del 1964 menziona tale servitù di acquedotto.
In definitiva, i documenti in atti non possono considerarsi idonei a provare la costituzione ex contractu della servitù di acquedotto a carico del mappale 616 (ora 824 di proprietà di terzo) e a favore dell'ex mappale 592 (di proprietà delle convenute ). CP_2
Nemmeno può applicarsi l'istituto della presunzione, che le convenute paiono invocare nella CP_2 comparsa di costituzione, essendo preclusa la prova per presunzioni dell'esistenza di una servitù prediale in forza del combinato disposto tra gli artt. 1350 n. 4, 2725 co. 2 e 2729, co. 2 c.c.
Non è poi confacente il richiamo delle convenute alla disciplina dell'art. 1071, comma 1 c.c., CP_2 posto che il principio di indivisibilità della servitù è letteralmente riferito alla fattispecie di “divisione”
e non anche a quella di accorpamento tra fondi;
né potrebbe tale principio estendersi analogicamente all'accorpamento, trattandosi di fattispecie concrete del tutto differenti.
Conseguentemente, non può estendersi la servitù di acquedotto anche a favore della porzione esclusa dal titolo, in ragione dell'unione tra l'ex mappale 592 e gli ex mappali 161 A e 163 B nell'attuale mappale 161, posto che il fatto che al fondo dominante siano materialmente e funzionalmente uniti fondi appartenenti allo stesso proprietario non implica l'automatica estensione della servitù anche a loro vantaggio, in ossequio al consolidato principio di diritto secondo cui “la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al "dominus" del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 cod. civ., in caso di uso della servitù divenuto più oneroso. Tale
pagina 20 di 38 uso, peraltro, se a vantaggio della porzione esclusa dalla servitù, non giova a configurare un possesso estensivo della servitù stessa all'intero fondo, poiché la presunzione della riferibilità della servitù a tutto il fondo dominante è escluso dal titolo e gli atti di possesso, afferenti alla porzione dominante, sono inespressivi di uno "ius possessionis" più esteso dello "ius possidendi", salvo che non intervengano situazioni di fatto tali da rendere manifesto l'asservimento a favore della porzione esclusa dal titolo" (Cass. 18/5/2011 n. 10907; Cass. 1/8/2001 n. 10447; Cass. 15/4/1982 n. 2276; Cass.
7064/1988).
Del resto, non potrebbe essere altrimenti poiché la presunzione della riferibilità della servitù a tutto il fondo dominante è esclusa dal titolo e gli atti di possesso, esercitati sulla porzione dominante, non possono accordare al possessore (nella specie, le convenute ) diritti e tutele (cd. ius CP_2 possessionis) maggiori rispetto al contenuto stesso del possesso (cd. ius possidendi), salvo appunto che intervengano situazioni di fatto che appalesano l'asservimento in favore della porzione esclusa, di cui non vi è prova nella fattispecie oggetto di causa, neppure essendo state allegate dalle convenute, dovendosi in ogni caso escludere il c.d. “manifesto asservimento”, trattandosi di servitù non apparente, come di seguito sarà precisato.
Per l'effetto, deve altresì essere rigettata la conseguente domanda delle convenute di CP_2
“condannare parte attrice al ripristino della tubatura dell'acqua nello stato di fatto in cui era posta con la previsione di una penale per giorno di ritardo ed al risarcimento dei danni occorsi alle convenute per i motivi esposti in atti e che saranno indicati ex art 183 comma VI cpc, se del caso anche in via equitativa”.
In assenza di una servitù costituita nelle forme di legge, si ritiene altresì infondata la domanda riconvenzionale delle convenute di accertare l'acquisto CP_2 per usucapione della servitù di acquedotto in questione.
E' opportuno osservare che, in tema di domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, grava sulla parte che la invoca l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, di avere esercitato sull'immobile oggetto di domanda il possesso ad usucapionem, ovvero un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto in questione e delle corrispondenti facoltà, ininterrottamente per tutto il tempo richiesto dalla legge (tra le tante: Cass. n. 29594/2021; Cass. n.
19568/2021; Cass. n. 20508/2019); nel caso della servitù, la parte che la invoca deve altresì provare che pagina 21 di 38 si tratti di una servitù apparente, stante il divieto posto dall'art. 1061 c.c. di acquisto per usucapione
(oltre che per destinazione del padre di famiglia) delle servitù non apparenti.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (Cass. n.
7004/2017; Cass. n. 14292/2017; Cass. n. 2355/2017; Cass. n. 1675/2015; Cass. n. 9072/2011; Cass. n.
13238/2010; Cass. n. 10696/2005; Cass. n. 1043/2001).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, la servitù invocata dalle non può considerarsi CP_2 apparente, risultando accertato, sulla base delle operazioni effettuale dal CTU in corso di causa, che nell'originaria conformazione dei luoghi “Il passaggio era interrato per tutto il suo percorso”.
A conferma di ciò:
- il teste (artigiano che ha lavorato presso il cantiere della ha riferito che “A Testimone_1 CP_1 quell'epoca il cantiere si presentava come un grande prato in cui ancora non era stato eseguito alcun intervento. Effettuando gli scavi per il geologo non fu rinvenuta alcuna tubazione”;
- il teste (geometra del cantiere della ha dichiarato di essere “intervenuto in Tes_2 CP_1 cantiere sin dal momento del suo allestimento;
vi era un terreno, senza alcuna opera a vista, fatta eccezione di un rimasuglio di muro di cinta lato Via alla Cassa”, riferendo altresì di ricordare che “ l'8 giugno 2021, alle 17,00 circa, durante le operazioni di scavo, fu toccata una tubazione presente nel sottosuolo che ovviamente non si vedeva. Quel giorno ero presente in cantiere. Una volta che
l'escavatorista ha piantato la benna nel terreno, a circa 60/80 centimetri dalla quota giardino, si è iniziata a vedere una forte quantità di acqua che usciva. Era talmente tanta che il livello si era alzato sino a giungere al colmo dello scavo e poi tracimare. Nel momento in cui l'acqua cominciato ad uscire la tubazione non era ancora a vista. Ricordo che a seguito dell'allagamento il cantiere fu fermato per diverse giornate perché questa tubazione non consentiva di procedere con le opere di sbancamento”.
Giova rilevare che la servitù di acquedotto è una servitù continua (posto che, eseguite le condotte,
l'acqua profluisce senza necessità di ulteriore attività umana) che si realizza con opere permanenti, potendo dunque essere acquisita per usucapione nel caso in cui siano presenti opere visibili e permanenti, obiettivamente e strumentalmente destinate all'esercizio della servitù, costituenti il mezzo necessario affinché la servitù sia esercitata e tali da rendere evidente l'esistenza di un peso.
pagina 22 di 38 Nel caso di specie, è senz'altro provato che il fondo e l'immobile delle convenute edificato CP_2 sul mappale 161 (nella parte già mappale 592), sin dalla sua costruzione negli anni 1968-1969 sia stato servito di acqua potabile attraverso una conduttura che proveniva dal mappale 151, attraversava la stradina privata presente sul mappale 616 (ora 824, come da fotografia a pag.10 della relazione) e il restante terreno 616, arrivando poi a raggiungere il fabbricato del mappale (oggi) 161.
L'esatto percorso di tale conduttura sul fondo di cui all'ex mappale 616 non è però noto, considerato che, come correttamente rilevato dalla CTU, lo stato dei luoghi è stato modificato rispetto all'epoca della rottura della tubazione nella primavera del 2021 e della tubazione originaria che attraversava il mappale 616 non vi è traccia alcuna, in assenza della produzione in atti di documentazione dello stato di fatto all'epoca della rottura o di altre prove in tal senso;
l'unica fotografia in atti (riprodotta a pag.14 della relazione peritale) raffigura la pozza d'acqua creatasi nel terreno del mappale 616 dopo la rottura della tubazione da parte della avendo il CTU potuto solo dedurre che la pozza fosse CP_1 verosimilmente nella zona centrale del mappale 616, più o meno in linea con il colmo della casa del mappale 161.
Si tratta quindi di stabilire se la servitù relativa alla tubazione d'acqua che passava al di sotto del mappale 616 (ora 864) fosse o meno apparente.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il requisito dell'apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile
(Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 14292/2017; Cass. n. 2355/2017; Cass. n. 1675/2015; Cass. n.
9072/2011; Cass. n. 13238/2010; Cass. n. 10696/2005; 1043/2001).
Più nello specifico, per quanto la giurisprudenza in materia abbia chiarito che tale apparenza non deve necessariamente estendersi all'opera nel suo complesso (Cass. n. 3441/1990) e che le opere in questione non debbano necessariamente essere situate sul fondo servente (ben potendo essere situate ed insistere anche, o soltanto, sul fondo dominante, cfr. Cass. n. 21597/2007; Cass. n. 7817/2006), in quest'ultimo caso è richiesto che le stesse siano almeno visibili dal fondo servente, in modo che se ne possa presumere la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (Cass. n. 22290/2004; Cass. n.
321/1998), mentre, qualora ricadano esclusivamente sul fondo servente, è necessaria la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma almeno funzionale) delle opere stesse con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza che esse esistono anche in funzione dell'utilità di pagina 23 di 38 quest'ultimo e che rendano evidente lo stato di asservimento del fondo servente a quello dominante e la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. n. 21597/2007; Cass. n. 1456/1995; Cass. n.
12657/1991).
Ciò chiarito, si ritiene che le convenute non abbiano assolto all'onere di provare l'apparenza CP_2 della servitù, necessaria ai fini dell'invocata usucapione.
Come detto, è provato (e non contestato) che la condotta dell'acqua fosse completamente interrata nel fondo attoreo;
la stessa attrice, sin dalla citazione, ha allegato di avere scoperto la condotta (e il fatto che la stessa portasse l'acqua al mappale 161, precisamente all'ex 592) proprio durante i lavori di escavazione.
Dal canto loro, le convenute nulla hanno specificamente allegato quanto all'apparenza della CP_2 servitù nella comparsa di costituzione e risposta (apparenza mai neppure menzionata), limitandosi nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. a richiamare “in merito alla questione della non apparenza della servitù quanto statuito dalla cassazione con la sentenza n. 14292 del 2017”.
Orbene, la predetta pronuncia della Cassazione (volta ad accertare la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia), in relazione all'apparenza o meno di una conduttura d'acqua, di proprietà che passava sotto il pavimento di un appartamento, ha rilevato che: CP_13
§ “La giurisprudenza di questa Corte è solita affermare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1061 c.c., comma 1, è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere "visibili dal fondo servente" non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza - costantemente affermata da questa Corte - del fatto che le opere siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n. 6357/1997)”;
§ “Questa Corte ha avuto, così, occasione di precisare che la visibilità delle opere deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente con il fondo servente, essendo essenziale, allo scopo, che queste rendano obiettivamente manifesta, per chi possegga detto fondo, la situazione di asservimento (Cass. n. 2994/2004; Cass. n. 2225/1976)”;
§ “La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) - da qualsivoglia altro punto d'osservazione,
pagina 24 di 38 anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera”;
§ “L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. n.
3556/1995)”;
§ “Non è, infine, necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n.
5020/1996)”;
§ “A fronte di tali principi, appare, allora, evidente alla Corte come la tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente (…) costituisca senz'altro un'opera oggettivamente visibile (sia pur occasionalmente: come, in effetti, il ricorrente ha confermato ammettendo di aver accertato l'esistenza della tubatura in occasione di lavori svolti nel suo appartamento), anche solo in parte, dal proprietario dello stesso, che, di fatto, inequivocabilmente
(come, appunto, è il caso di una tubazione che trasporta acqua), rivela, per struttura e consistenza,
l'onere che grava sull'appartamento servente a vantaggio dell'altro”.
Anche la sentenza della Cassazione n. 25493 del 24.09.2024 (a sua volta richiamata dalle convenute in comparsa conclusionale) ha ribadito i predetti principi, sempre per una servitù sorta per CP_2 destinazione del padre di famiglia relativa a “tubazioni che corrono orizzontalmente nel solaio di divisione tra gli appartamenti e si immettono poi nella colonna verticale di scarico dei bagni e il relativo pozzetto, in occasione della rimozione di una controsoffittatura”, evidenziando peraltro che, nel caso tratto, “il pozzetto presente nell'unità al piano IV era di pronto ed immediato rilievo".
Orbene, deve, in primis, rilevarsi che entrambe le richiamate sentenze analizzano l'apparenza di una servitù che si allega essere stata costituita per destinazione del padre di famiglia e, soprattutto, attengono a servitù presenti in un contesto di condominio abitativo, in cui è usuale e pressoché inevitabile (come osservato da parte attrice nella memoria di replica ex art. 190 cpc) che nei pavimenti, soffitti e/o muri siano presenti tubazioni, linee elettriche, telefoniche, etc. a servizio di altre unità
pagina 25 di 38 abitative o di parti comuni del Condominio (costituenti di norma servitù previste dai regolamenti di condominio), circostanza che ha certamente influito sulla valutazione del requisito dell'apparenza svolta dalla Suprema Corte.
Differente è, invece, la situazione oggetto del caso di specie, ove si tratta di una tubazione dell'acqua completamente interrata in un terreno che, all'epoca dell'acquisto attoreo, risultava spoglio e incolto.
Peraltro, neppure è stata tempestivamente allegata (né provata) la presenza di alcuna opera (anche non sul fondo servente) effettivamente visibile e che potesse palesare l'esistenza della condotta, rivelando quanto meno un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù sul fondo attoreo in capo alle convenute . CP_2
Queste ultime solo all'udienza del 9.5.2024 hanno per la prima volta allegato alcune circostanze allegate dal proprio CTP durante le operazioni peritali circa il fatto, in particolare, che “per una corretta realizzazione tale tubazione doveva essere dotata di opportuna ispezione e chiusura di sicurezza”, sostenendo la preesistenza ai lavori della del tombino ispezionato dal CTU e posto CP_1 sulla strada privata posizionata tra il mappale 516 (ora 824) e il mappale 151.
Senonché tali circostanze e, in particolare, la preesistenza di tale chiusino ai lavori eseguiti da parte attrice (chiusino riscontrato dalla CTU dopo i lavori di parte attrice e indicato nella relazione come punto C, ove la tubazione originaria proveniente dal mappale 151 arriva in prossimità del confine tra la stradina privata e il mappale 824, ex 616), da un lato non sono mai state tempestivamente allegate da alcuna delle parti, dall'altro sono smentite (quanto alla preesistenza del chiusino) da quanto dichiarato dal teste che (oltre a riportare di essere intervenuto sul cantiere sin dal Tes_2 momento del suo allestimento, precisando che “vi era un terreno, senza alcuna opera a vista, fatta eccezione di un rimasuglio di muro di cinta lato Via alla Cassa”, confermando l'assenza di opere visibili), ha riferito che, scoperta la condotta e sostituita poi la parte sotto il mappale 616 con un nuovo tubo, collocato più a monte della condotta originaria, “fu creato un pozzetto collettore (in) una stradina chiusa dove ci sono gli accessi pedonali di questo nuovo complesso, in posizione opposta rispetto alla proprietà ”, circostanza che smentisce la preesistenza di un pozzetto, neppure provata CP_2 aliunde.
Neppure risulta poi provata l'allegazione (anch'essa tardiva) secondo cui che la costituzione della predetta strada privata di cui al rogito n.14202/9341 notaio tra e i coniugi Persona_7
era stata voluta per permettere alla proprietà di accedere in autonomia alla Persona_4 CP_2
pagina 26 di 38 tubazione dal pozzetto (che, come visto, non è provato che preesistesse all'intervento dell'attrice), posto che di tale finalità non vi è prova nel rogito, né in altri documenti in atti.
Da ultimo, anche ove si ritenesse apparente la servitù in quanto scoperta dall'attrice nel corso dello scavo del terreno del preteso fondo servente, deve rilevarsi come la presenza della tubazione nel fondo già di proprietà della di per sé, poteva plausibilmente essere imputata alla servitù di Controparte_1 acquedotto esistente a favore degli ex mappali 161 e 617 e non, invece, alla allegata servitù di acquedotto (mai contrattualmente costituita) a favore della palazzina edificata sull'ex mappale 592 delle convenute;
la conduttura, dunque, non rivelava in ogni caso, di per sé, “per struttura e CP_2 consistenza”, la pretesa servitù sul fondo 616 in favore del mappale ex n.592, considerato che solo la rottura accidentale della conduttura e la verifica che gli inquilini dell'immobile delle convenute erano rimasti senz'acqua ha senz'altro rivelato che si trattava di condotta in favore del CP_2 mappale ex 592.
Ritenuto insussistente il presupposto dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. (“Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”), la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Merita invece accoglimento la domanda svolta in via di ulteriore subordine dalle convenute CP_2 per la costituzione coattiva della servitù di acquedotto.
L'art. 1033, comma 1 c.c. prevede che “Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali”; al comma 2 prevede poi che “sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
La servitù coattiva di acquedotto attribuisce al suo titolare il diritto di condurre attraverso il fondo servente acque destinate ad essere utilizzate per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali e, questo diritto, si accompagna l'accessorio potere di fare e/o tenere sul fondo servente gli impianti e le opere occorrenti per consentire il passaggio delle acque.
Affinché sorga il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, occorrono i seguenti presupposti: 1) esistenza di un fondo che necessita di acque per soddisfare i bisogni della vita ad esso riferibili e/o per rendere possibile l'esplicazione di attività agricole o industriali che su di esso si svolgono;
2) spettanza al proprietario del fondo in questione del diritto di utilizzare acque di ogni specie provenienti da altri fondi e suscettibili di essere adibite alla soddisfazione delle predette pagina 27 di 38 esigenze;
3) necessità di imporre al titolare di altro fondo il passaggio delle acque che il proprietario del fondo ha il diritto di utilizzare, in ragione dell'impossibilità di far pervenire altrimenti al fondo le acque in questione.
A tali presupposti si aggiungono quelli di cui all'art. 1037 c.c. per cui il proprietario del fondo
“servente” deve dimostrare che può disporre dell'acqua per il tempo per cui chiede il passaggio, che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuole destinare;
che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo ai fondi vicini, per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque.
La Corte di legittimità ha sul punto, statuito che "per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere l'operatività dell'esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c., e cioè: la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo richiesto del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi
e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 c.c." (così Cass. 9926/2004).
La giurisprudenza ha altresì mitigato la rigidità del principio di cui all'art. 1033, cpv. c.c., assumendo a fondamento della possibilità di costituire servitù coattive di acquedotto che gravino anche su case, cortili, giardini e aie, quando si constati un'interclusione tra il fondo dominante e la pubblica fognatura, ravvisando l'interclusione anche quando essa non è assoluta, purché ricorrano, per l'appunto, i presupposti della “convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 c.c. (sentenze 11/10/2000 n. 13548; 26/3/1994 n. 2948; 23/5/1984 n. 3140" (cosi in motivazione Cass. civ., Sez. II, 24.5.04, n.9926).
Quanto alla scelta del luogo sui cui esercitare la servitù, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
"nella servitù di acquedotto coattivo, la determinazione del luogo attraverso il quale deve effettuarsi il passaggio delle acque non può farsi se non con riguardo alla concreta situazione di fatto, considerandosi di volta in volta gli elementi che debbono concorrere alla scelta della soluzione più equa, con il temperamento dei contrastanti interessi, nel rispetto del criterio del minor pregiudizio per
pagina 28 di 38 il fondo servente e della maggior convenienza sia per detto fondo che per quello dominante"
(così Cass. 20992/2009; v. nello stesso senso Cass. 4964/2004).
Ciò detto, nel caso di specie la CTU ha descritto l'immobile delle sito in Givoletto (TO), via CP_2
La Cassa n. 13, come “un edificio abitativo libero per quattro lati con annesso giardino ed entrostante il mappale del Foglio 9 n. 161” (pag. 25 CTU del 19.4.2024), dando poi atto che “La Via La Cassa non ha la conduttura pubblica e per poter portare l'acqua nel lotto delle Convenute è necessario che la
realizzi una nuova condotta ad un costo complessivo pari a € 75.457,80” (pag. 25 della CP_11
CTU del 19.4.2024).
La CTU ha quindi evidenziato che:
§ sussiste senz'altro per il fondo delle convenute e, in particolare per l'edificio abitativo delle stesse la necessità dell'acqua potabile per i bisogni della vita;
§ la via La Cassa (ove si trova l'edificio delle convenute) non ha la conduttura pubblica, essendo a tal fine necessario che la realizzi una nuova condotta, per un costo complessivo quantificato CP_11 dal CTU in euro 75.457,80, costo senz'altro considerevole;
§ già ad oggi i convenuti utilizzano acqua pubblica, essendo in loco presente un contatore della SMAT cui l'acqua viene pagata;
§ è pacifico che le convenute possano disporre dell'acqua per il tempo per cui chiede il passaggio e che la stessa è sufficiente per l'uso al quale si vuole destinare, visto l'uso della stessa da oltre 50 anni;
§ quanto alla convenienza del passaggio nel fondo di parte attrice, la CTU ha ritenuto che lo stesso sia il più conveniente e quello a minor pregiudizio, considerando le condizioni del pendio, il corso e lo sbocco delle acque, apparendo la nuova conduttura realizzata dall'attrice quale nuova tubazione realizzata in polietilene completamente interrata sotto la struttura dell'edificio oggi presente nel fabbricato del mappale n.824;
§ non sussiste alcun pregiudizio per l'uso dell'immobile del mappale 824 in quanto lo stesso è stato edificato e completato senza arretramenti, riduzioni di volumi o qualsiasi altro tipo di compromesso strutturale.
Si ritiene, dunque, che sia stata data prova della esistenza di tutte le condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda, posto peraltro che:
§ le convenute sono proprietarie del fondo edificato a favore del quale dovrebbe essere CP_2 costituita la servitù in questione;
pagina 29 di 38 § il terreno sul quale dovrebbe gravare la servitù, allorché è stata promossa la causa, era di proprietà della parte attrice (e, visto il disposto dell'art. 111 comma 1 c.p.c., il presente giudizio può proseguire tra le parti originarie, considerato che anche dalla documentazione prodotta dalle convenute CP_2 il 6.6.2023, risulta che i rogiti di vendita tra e terzi sono tutti successivi alla proposizione CP_1 della presente azione, tanto che le stesse convenute non hanno insistito nella domanda di cui CP_2 alla memoria 6.6.2023 di dichiarare n capo a la carenza di legittimazione ad agire ex CP_1 art.100 cpc).
Sussistono, quindi, tutti i presupposti di cui alle richiamate norme per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, secondo il tracciato e le modalità già in realtà adottati dall'attrice con la realizzazione della nuova tubatura interrata, per come descritti nella CTU (per quanto possibile, in quanto interrata e poiché all'atto della CTU era già stato realizzato l'edificio sull'ex mappale 616).
In particolare, la servitù avverrà attraverso il tubo ByPass realizzato dall'attrice e che passa interamente sotto l'immobile del mappale 616 (ora 824), dipartendosi dal punto interrato visibile attraverso il chiusino ove la tubazione originaria, proveniente dal mappale 151, arriva in prossimità del confine tra la stradina privata e il mappale n. 824 (punto C della CTU) e arrivando sino al punto in cui il nuovo tubo ByPass arriva al confine con il mappale 161 (punto A) per fuoriuscire esternamente e rientrare nuovamente nel muro di confine (punto B) per attraversarlo e intercettare in sottosuolo l'originaria tubazione presente nel Lotto delle convenute ora mappale 161. CP_2
L'attrice dovrà ancora consentire alle convenute di concludere i lavori con l'eliminazione della parte del tubo che fuoriesce (sopra descritta) presente al confine con il mappale 161, laddove il nuovo tubo, arrivato al confine con il mappale 161 (punto A), fuoriesce esternamente e rientra nuovamente nel muro di confine (punto B) per attraversarlo e intercettare nel sottosuolo l'originaria tubazione.
Tale soluzione è evidentemente temporanea e non può ritenersi definitiva, considerato che un tubo esterno è soggetto alle intemperie, oltre che a possibili pericolosi urti dall'esterno, potendo plausibilmente avere contribuito alla minor pressione rilevata presso l'immobile delle convenute dalla
CTU.
La parte attrice deve dunque essere condannata a consentire alle convenute di terminare le opere di collegamento del nuovo tubo predisposto dall'attrice (e che arriva sino al confine del mappale 161, come detto, come da fotografia a pag. 10 della relazione) alla precedente tubazione, eliminando il descritto collegamento esterno ed eseguendo un collegamento interrato tra la nuova tubazione e la pagina 30 di 38 preesistente nel punto o comunque in prossimità del punto in cui il nuovo tubo collocato dall'attrice esce da terra, considerato peraltro il dislivello esistente tra i due fondi.
Quanto all'indennità dovuta in favore della società attrice quale proprietaria del fondo servente, si ritiene (come sostenuto dall'attrice) che la stessa possa essere pari all'importo quantificato dal CTU per la valutazione del minor valore del fondo acquistato ove fosse risultato gravato da servitù.
Invero, l'indennizzo spettante per una servitù coattiva di acquedotto (su un terreno edificato, quale quello di specie) si calcola considerando la diminuzione di valore del fondo servente dovuta all'imposizione della servitù, tenendo conto del valore dell'area occupata, di eventuali danni al fondo e del deprezzamento dovuto al peso della servitù stessa, esattamente i parametri di cui ha tenuto conto la
CTU che ha considerato il prezzo del valore del bene per come quantificato all'atto dell'acquisto attoreo, tenendo poi conto del disposto dell'art. 44 DPR 327/2001 e, dunque, della permanente diminuzione di valore per la perdita e la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, rilevando condivisibilmente che:
§ la presenza della nuova tubazione realizzata dall'attrice non ha limitato né lo sfruttamento edilizio, né
l'esercizio del diritto di proprietà poiché il Lotto 616 (ora 824) è stato edificato ponendo in essere l'interramento sottostruttura della tubazione;
§ la tubazione non ha quindi limitato l'uso e/o l'esercizio del diritto di proprietà;
§ la sussistenza di una servitù di acquedotto e la sua permanenza costituiscono in ogni caso un peso per il lotto servente, la cui gravità deve essere commisurata in funzione alla permanenza della collocazione della condotta e della tipologia delle manutenzioni da eseguire sulla stessa, evidenziando la CTU che il peso de quo risulta essere limitato e ben tollerabile poiché la condotta oggi è interrata sotto il fabbricato e non necessita di manutenzioni continue e periodiche.
Si condivide per tali ragioni la quantificazione operata dal CTU del 10% del valore di 200.000,00 e pari, dunque, ad euro 20.000,00, indennità dovuta dalle convenute all'attrice. CP_2
Considerato che, visto il disposto dell'art.1034 c.c., il costo della realizzazione delle opere necessarie per l'esercizio della servitù coattiva deve gravare sulla proprietà del fondo dominante, le convenute devono essere altresì condannate a rifondere all'attrice le spese dalla stessa già sostenute per l'esecuzione della nuova condotta.
Sul punto, il teste ha riferito: “Una volta scoperta, abbiamo posato un nuovo tubo in polietilene Tes_2 nella zona più a monte rispetto alla posizione della tubazione originaria. Quel tubo è stato inizialmente coibentato per ripararlo dalle avverse condizioni meteorologiche (ero giugno e faceva molto caldo).
pagina 31 di 38 Successivamente è stato interrato ed è il tubo che oggi porta acqua alla proprietà , anche CP_2 perché la vecchia tubazione nel punto in cui era stata tagliata è stata poi rimossa. ADR: Ricordo che fu creato un pozzetto collettore una stradina chiusa dove ci sono gli accessi pedonali di questo nuovo complesso, in posizione opposta rispetto alla proprietà . ADR La tubazione by pass da noi CP_2 installata una volta interrata attraversa le strutture in cemento protetto da una camicia più larga”.
La CTU ha poi analizzato la fattura di spesa prodotta dall'attrice (fattura della .5 del CP_14
29.12.2022, doc.9), riferendo come “una tubazione in polietilene, compreso lo scavo, fornitura e posa in opera con relativo getto di protezione e collegamenti non ha un costo superiore ad €/ml 60,00 (oltre oneri di legge). La realizzazione del tubo ByPass per una lunghezza complessiva presunta di mt 27,00
(tubo interrato oltre mt 3,00 del racconto finale realizzato tra il cortile e il muro di confine) viene pertanto stimata in € 1.800,00 (oltre oneri di legge)”, precisando che “la lunghezza della tubazione
ByPass calcolata dal CTU è la distanza che intercorre tra il pozzetto della stradina e il punto ove la stessa tubazione esce dal sottosuolo del mappale 824 calcolata in circa 27 mt” e che “il raccordo esterno tra il punto di uscita da terra sino al muro di confine è di circa mt 3,00. La stima suddetta viene quindi eseguita considerando una lunghezza complessiva della tubazione ByPass pari a mt 30”, stimando congrua la spesa di € 1800,00 oltre oneri di legge, ritenendo altresì congrua le spese di cui alla fattura in atti per:
- “Collegamento a tubazione esistente lato nord con scavo per interramento condotta acqua con successiva calottatura e posa di giunto”: € 850,00 oltre oneri di legge
- “Interramento condotta d'acqua con fissaggio e calottatura lungo il lato ovest del fabbricato”: €
750,00 oltre oneri di legge;
- “Collegamento a tubazione esistente lato sud con scavo per interramento condotta d'acqua con successiva calottatura, osa di giunto e valvola, creazione di un pozzetto carrabile con relativo chiusino in ghisa”: € 2.150,00 oltre oneri di legge.
Per l'effetto, le convenute devono essere condannate a rifondere all'attrice la somma di euro CP_2
5.550,00 oltre Iva come per legge per le spese dalla stessa già sostenute per la realizzazione della nuova condotta.
Le convenute devono altresì essere condannate a rifondere all'attrice la somma di euro CP_2
600,00 oltre IVA per i tre giorni di fermo cantiere subiti dalla in ragione dell'allagamento di CP_1 parte del fondo a seguito dell'incidentale rottura della preesistente condotta, realizzata e mantenuta senza titolo alcuno (fermo cantiere provato dalle dichiarazioni testimoniali assunte, cui si rimanda). Si
pagina 32 di 38 condivide sul punto la stima operata dal CTU rispetto al maggior importo preteso dall'attrice, avendo il
CTU ritenuto l'importo di € 750,00 al giorno incongruo rispetto alle lavorazioni di scavo che in quel momento si stavano svolgendo sul cantiere.
Per l'effetto, le convenute devono complessivamente pagare all'attrice la complessiva CP_2 somma di euro 6150,00 oltre Iva come per legge, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Visto l'accoglimento della domanda subordinata delle convenute volta a sentire costituire una servitù coattiva, devono essere rigettate le domande attoree volte a:
- sentire “Condannare le sigg.re e , in solido tra loro, ovvero E_ Controparte_2 condannare quella tra le parti convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, a rimuovere a propria cura e spese tutti i manufatti costituenti la linea di acquedotto insistente sul terreno di proprietà della conchiudente”;
-sentire “Fissare a carico delle sigg.re e , ex art. 614 bis E_ Controparte_2
c.p.c., la somma di € 200,00 – o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare consistente nello spostamento a propria cura e spese della tubazione”;
-sentire “condannare le sigg.re e , in solido tra loro, ovvero E_ Controparte_2 condannare quella tra le parti convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, a spostare a propria cura e spese la tubazione insistente sul terreno di proprietà della che Controparte_1 attualmente raggiunge il fondo di proprietà delle prime originariamente censito al NCEU del Comune di Givoletto al foglio 9 mappale 162 B (rectius, mappale n. 592, come indicato in CTU) di modo che tale tubazione, dal mappale 151 raggiunga direttamente i mappali originariamente censiti al NCEU del Comuna di Givoletto al foglio 9 mappali 161 A e 163 B;
ii) Fissare a carico delle sigg.re
[...]
e , ex art. 614 bis c.p.c., la somma di € 200,00 – o quella maggiore E_ Controparte_2
o minore somma che risulterà di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare consistente nello spostamento a propria cura e spese della tubazione”.
Tali domande sono invero assorbite dall'accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata di costituzione di servitù coattiva di acquedotto.
Deve essere altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno prospettata dalle convenute nei confronti dell'attrice, lamentando che a seguito dell'accidentale rottura della tubazione e CP_2 della realizzazione della tubazione di bypass da parte della la pressione Controparte_1 dell'impianto idraulico interno al fabbricato di loro proprietà non era più stata sufficiente a soddisfare i pagina 33 di 38 normali bisogni domestici dei conduttori risiedenti nell'immobile (quali utilizzo di lavatrici, lavastoviglie, docce, ecc.).
Pur ritenendosi provata la minor pressione in ragione delle testimonianze rese dai conduttori escussi come testi ( e ) nonché in base alla svolta CTU, la domanda deve Testimone_3 Testimone_4 essere rigettata in ragione, in via di principalità, dell'insussistenza di una servitù di acquedotto di natura contrattuale o sorta per usucapione, ragione per cui non vi era in capo alle convenute, all'epoca della rottura della condotta, un diritto di mantenere la stessa sul fondo dell'attrice.
In secondo luogo, ad abundantiam, si rileva come le convenute non siano titolari della CP_2 posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio relativa alla svolta richiesta risarcitoria.
Occorre preliminarmente osservare che “la titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha
l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. ord. 24 settembre
2018, n. 22525; Cass. ord. 22 aprile 2021, n. 10640).
Per l'effetto, in capo alle convenute non sono si ravvisa la titolarità del diritto al risarcimento CP_2 del danno preteso. I disagi lamentati dalle convenute costituiscono, infatti, un danno non patrimoniale che, per espressa ammissione dei testi e dagli altri conduttori che hanno rilasciato le dichiarazioni in atti (docc. 13, 18, 21 di parte convenuta), è stato patito dagli stessi conduttori, per come prospettato dalle stesse convenute, che hanno dedotto l'esistenza di disagi (legati alla mancanza o ridotta pressione dell'acqua) nella vita quotidiana dei conduttori, senza mai allegare e nemmeno provare quale sarebbe il danno (anche patrimoniale) patito dalla proprietà, in assenza di qualsiasi prova che i conduttori hanno pagina 34 di 38 avanzato pretese risarcitorie nei confronti delle convenute , neppure sussistendo un'ipotesi CP_2 legale di azione diretta del locatore nei confronti dei terzi, né altra ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. Del resto, ai sensi dell'art. 1585 c.c., i conduttori facoltà di agire contro di essi in nome proprio nei confronti dei terzi, non essendo il locatore tenuto a garantirlo dalle molestie (di fatto) di terzi che non pretendono di avere diritti.
Infine, anche ove si ritenesse sussistere la titolarità di tale diritto al risarcimento del danno in capo dalle convenute , lo stesso non sarebbe comunque provato sotto il profilo del danno-conseguenza, CP_2 non trattandosi di un pregiudizio, così come prospettato, che ha colpito la sfera giuridica della proprietaria dell'immobile, ma soltanto quella dei suoi conduttori, ricevendo in caso contrario le convenute un ingiustificato arricchimento per un risarcimento di cui soltanto i conduttori avrebbero diritto.
Le domande svolte dalla parte attrice nei confronti della convenuta sono assorbite Parte_1 della fondatezza della negatoria servitutis proposta dall'attrice; per l'effetto, è assorbita altresì la domanda di manleva svolta da ei confronti della terza chiamata . Pt_1 CP_4
Quanto alle spese di lite, tra la parte attrice e le convenute vi è una soccombenza reciproca, CP_2 che vede però quale principale soccombente (a fronte dell'accoglimento della domanda CP_1 subordinata delle convenute di costituzione di acquedotto coattivo).
Si ritiene pertanto di compensare tra l'attrice e le convenute le spese di lite nella misura del CP_2
60%, con condanna dell'attrice a rifondere alle predette convenute il 40% delle spese di lite, liquidate ex DM 55/2014.
Precisamente, quanto ai compensi da liquidare in favore delle convenute , gli stessi devono CP_2 essere liquidati nei valori medi delle quattro fasi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'istruttoria svolta, considerato il valore della causa (per complessivi € 10.860,00, cui devono sommarsi € 268,00 per la mediazione); non si ritiene invece di riconoscere l'aumento del 30% per la difesa di più parti domandato dalle convenute, posto che la difesa è stata perfettamente identica per entrambe.
Si liquidano poi per esposti in favore delle convenute € 545,00 per CU e marca. Per l'effetto, l'attrice deve essere condannata a rifondere alle convenute € 4.451,20 per compensi ed € 218,00 per CP_2 esposti.
Quanto alle spese della convenuta si ritiene che le stesse debbano gravare sulle Parte_1
Par convenute , posto che la citazione di ai fini della domanda di riduzione del prezzo è CP_2
pagina 35 di 38 risultata giustificata attesa la domanda delle convenute di accertare l'esistenza di una servitù di acquedotto, con rigetto della negatoria servitutis attorea (domanda quest'ultima, per contro, fondata), tanto più alla luce della svolta mediazione.
Per le stesse ragioni, anche le spese di lite della terza chiamata (chiamata in manleva da CP_4 nel caso in cui fosse stata accolta la domanda dell'attrice di riduzione del prezzo, ove Parte_1 fosse stata rigettata la negatoria servitutis proposta dall'attrice) devono gravare sulle convenute
, considerato che la chiamata in causa è stata giustificata dalla domanda subordinata CP_2 dell'attrice in ragione. Par Le spese di lite di e di sono liquidate tenendo conto del valore indeterminato della CP_4 controversia, per le quattro fasi, considerata però la complessità bassa e i valori minimi, posto, che di fatto, le predette parti sono state evocate solo in ragione della domanda di negatoria servitutis (e conseguente eventuale riduzione del prezzo). Spettano pertanto alle predette euro 3809,00 per compensi
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, devono invece essere poste nei rapporti interni tra le parti per il 70% a carico di e per il 30% a carico delle convenute , considerate le CP_1 CP_2 svolte valutazioni sulla soccombenza reciproca tra le predette parti e la prevalenza della stessa in capo alla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'inesistenza di una servitù di acquedotto a carico del fondo già di proprietà di
(C.F. ) censito al NCEU del Comune di Givoletto F. 9 mappale 616 (oggi Controparte_1 P.IVA_1 mappale 824) e a favore del fondo di proprietà di (C.F. ) e di Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), originariamente censito al NCEU del Comune di E_ C.F._2
Givoletto al F. 9, mappale n. 592 (già ex 162 B, oggi formante il mappale 161 unitamente agli ex mappali 617 e 161A), su cui è edificato l'immobile di civile abitazione di proprietà di queste ultime sito in Givoletto (TO), Via La Cassa n. 13.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale delle convenute e di Controparte_2 E_ usucapione della servitù di acquedotto a carico del fondo già di proprietà di (C.F. Controparte_1
) censito al NCEU del Comune di Givoletto F. 9 mappale 616 (oggi mappale 824) e a P.IVA_1 favore del fondo di proprietà di (C.F. ) e di Controparte_2 C.F._1 CP_3
pagina 36 di 38 (C.F. ), originariamente censito al NCEU del Comune di Givoletto al CP_2 C.F._2
F. 9, mappale n. 592 (già ex 162 B, oggi formante il mappale 161 unitamente agli ex mappali 617 e
161A), su cui è edificato l'immobile di civile abitazione di proprietà di queste ultime sito in Givoletto
(TO), Via La Cassa n. 13.
3) Dispone la costituzione di servitù di acquedotto coattivo in favore del fondo di proprietà di CP_2
(nata a [...] il [...], C.F. ) e di (nata a
[...] C.F._1 E_
Torino l'8.1.1964, C.F. ), originariamente censito al NCEU del Comune di C.F._2
Givoletto al F. 9, mappale n. 592 (già ex 162 B, oggi formante il mappale 161 unitamente agli ex mappali 617 e 161A), su cui è edificato l'immobile di civile abitazione di proprietà di queste ultime sito in Givoletto (TO), Via La Cassa n. 13 e a carico del fondo confinante già di proprietà di Controparte_1
(C.F. , sede legale in Torino, Via Giovanni Fattori n. 75 ) censito al NCEU del Comune di P.IVA_1
Givoletto F. 9 mappale 616 (oggi mappale 824).
4) Dispone che la predetta servitù di acquedotto coattivo sia esercitata attraverso la nuova condotta
(tubatura bypass) realizzata dalla così come descritta nella parte narrativa e nella CTU, da CP_1 completarsi con le modalità descritte in narrativa e, per l'effetto, condanna l'attrice a CP_1 consentire alle convenute e di terminare le opere di Controparte_2 Controparte_15 collegamento del nuovo tubo predisposto dall'attrice alla precedente tubazione al confine tra le due proprietà, eliminando il descritto collegamento esterno ed eseguendo un collegamento interrato tra la nuova tubazione e la preesistente nel punto o comunque in prossimità del punto in cui il nuovo tubo collocato dall'attrice esce da terra.
5) Determina l'indennità dovuta dalle convenute e quali Controparte_2 E_ proprietarie del fondo dominante, alla società attrice nella misura complessiva di € CP_1
20.000,00; per l'effetto, condanna le convenute e a pagare Controparte_2 E_
l'importo di euro 20.000,00 all'attrice oltre interessi legali dalla data della presente CP_1 decisione e fino al soddisfo.
6) Condanna le parti convenute e a pagare alla parte attrice Controparte_2 E_ la somma di euro 6.150,00 oltre Iva di legge, oltre interessi legali dalla presente sentenza CP_1 al saldo.
7) Condanna la parte attrice a pagare alle convenute e CP_1 Controparte_2 E_
il 40% delle spese di lite e precisamente euro 4.451,20 per compensi ed euro 218,00 per
[...]
pagina 37 di 38 esposti, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge. Con compensazione del restante 60%.
8) Condanna le parti convenute e a pagare alla convenuta Controparte_2 E_ le spese di lite, liquidate in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso spese Parte_1 generali del 15%, Iva e Cpa come per legge.
9) Condanna le parti convenute e a pagare alla terza chiamata Controparte_2 E_ le spese di lite, liquidate in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali CP_4 del 15%, Iva e Cpa come per legge.
10) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte attrice per il 70% e a carico CP_1 delle convenute e US per il 30%. Controparte_2 CP_3
Torino, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4229/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. , con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VINAI FRANCO e dell'Avv. NOVARETTO DEBORAH;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 E_
), con il patrocinio dell'Avv. CAPORALE MARCO;
C.F._2
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. MODERIANO ROBERTA;
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIDETTA PAOLO CP_4 C.F._3
FEDERICO;
PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: servitù di acquedotto
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (all'udienza del 16.1.2025: “ IN VIA ISTRUTTORIA (…); CP_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù di acquedotto e/o di altra servitù a carico del fondo di proprietà di censito al NCEU del Comune di Controparte_1 pagina 1 di 38 Givoletto foglio 9 mappale 616 ed a favore del fondo di proprietà delle sigg.re e CP_3 CP_2
originariamente censito al NCEU del Comune di Givoletto al foglio 9 mappale 162 B
[...]
(rectius, mappale n. 592, come indicato in CTU) su cui è edificato l'immobile di civile abitazione di proprietà di queste ultime, e conseguentemente: i) Condannare le sigg.re e E_
, in solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute o dette terze Controparte_2 chiamate che risulterà obbligata, a rimuovere a propria cura e spese tutti i manufatti costituenti la linea di acquedotto insistente sul terreno di proprietà della conchiudente;
ii) Condannare le sigg.re
e , in solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti E_ Controparte_2 convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, al risarcimento dei danni subiti dalla conchiudente pari ad € 9.000,00 oltre oneri di legge (IVA 22%), e così € 10.980,00, come da fattura prodotta sub doc. 9 e contabile di bonifico sub doc. 10 prodotte con la seconda memoria istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
iii) Fissare a carico delle sigg.re e E_
, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di € 200,00 – o quella maggiore o minore somma Controparte_2 che risulterà di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare consistente nello spostamento a propria cura e spese della tubazione;
ANCORA NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: respingere tutte le domande avversarie, ivi comprese quelle riconvenzionali;
NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una servitù di acquedotto e/o di altra servitù a carico del fondo di proprietà della censito Controparte_1 al NCEU del Comune di Givoletto foglio 9 mappale 616 ed a favore del fondo di proprietà delle sigg.re
e censito originariamente al NCEU del Comune di Givoletto al foglio 9 CP_3 Controparte_2 mappali 161 A e 163 B: i) Condannare le sigg.re e , in solido E_ Controparte_2 tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, a spostare a propria cura e spese la tubazione insistente sul terreno di proprietà della
attualmente raggiunge il fondo di proprietà delle prime originariamente censito al Parte_2
NCEU del Comune di Givoletto al foglio 9 mappale 162 B (rectius, mappale n. 592, come indicato in
CTU) di modo che tale tubazione, dal mappale 151 raggiunga direttamente i mappali originariamente censiti al NCEU del Comuna di Givoletto al foglio 9 mappali 161 A e 163 B;
ii) Fissare a carico delle sigg.re e , ex art. 614 bis c.p.c., la somma di € 200,00 – o E_ Controparte_2 quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare consistente nello spostamento a propria cura e spese della tubazione;
iii)
Condannare le sigg.re e e la in E_ Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 38 solido tra loro, ovvero condannare quella tra le parti convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, al risarcimento dei danni subiti dalla conchiudente pari ad € 9.000,00 oltre oneri di legge
(IVA 22%), e così € 10.980,00, come da fattura prodotta sub doc. 9 e contabile di bonifico sub doc. 10 prodotte con la seconda memoria istruttoria, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
i) Condannare al pagamento in favore della conchiudente della somma di € 50.000,00 ai sensi Parte_1 dell'art. 1489 c.c. o altra veriore o diversa somma ritenuta di giustizia;
IN ESTREMO SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di costituzione di una servitù coattiva condannare controparte al pagamento del relativo indennizzo e a tutte le relative spese per l'allacciamento e l'interramento; IN
OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Per le parti convenute e (all'udienza del Controparte_2 E_
16.1.2025, come da comparsa di costituzione e risposta, richiamando, in via istruttoria, le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3): “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: - nel merito in via principale: respingere l'actio negatoria servituis della perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati nel presente atto, accertare la CP_1 sussistenza della servitù di acquedotto a favore delle proprietà delle NO , per l'effetto CP_2 respingere le conseguenti domande di condanna nei confronti delle odierne convenute sia quelle principali sia quelle subordinate per i motivi esposti in atti e per l'effetto condannare parte attrice al ripristino della tubatura dell'acqua nello stato di fatto in cui era posta con la previsione di una penale per giorno di ritardo ed al risarcimento dei danni occorsi alle convenute per i motivi esposti in atti e che saranno indicati ex art 183 comma VI cpc, se del caso anche in via equitativa;
- in via riconvenzionale: qualora non venga accertata la sussistenza della servitù di acquedotto a favore delle proprietà delle NO , accertare l'intervenuta usucapione della servitù di acquedotto che CP_2 vede quale fondo servente quello della società censito al comune di Givoletto NCEU CP_1 foglio 9, numero 616 e per l'effetto condannare la società al ripristino delle tubature a CP_1 propria cura e spese con previsione di una penale per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento dei danni per i motivi esposti in atti e che saranno indicati ex art 183 comma VI cpc, se del caso, anche in via equitativa;
respingendo in ogni caso le domande di condanna di parte attrice sia quelle principali sia quelle subordinate;
- sempre in via riconvenzionale in subordine: qualora non venga accertata
l'intervenuta usucapione della servitù di acquedotto, si chiede la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto ex artt. 1032, 1033 e seguenti del cod. civ. che vede quale fondo servente la proprietà
censito al Comune di Givoletto NCEU foglio 9, numero 616 per i motivi esposti atti e a CP_1
pagina 3 di 38 favore della proprietà delle NO e , con il ripristino se del E_ Parte_3 caso delle tubature esistenti e con i relativi adempimenti e prescrizioni stabiliti dal Tribunale, oltre al risarcimento dei danni per i motivi esposti in atti e che saranno indicati ex art.183 comma VI cpc, se del caso, anche in via equitativa;
respingendo in ogni caso le domande di condanna di parte attrice sia quelle principali sia quelle subordinate. - In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ex art. 183 comma VI cpc. In riferimento ai capitoli di prova dedotti con l'atto di citazione da controparte si chiede che vengano dichiarati inammissibili per i seguenti motivi: quanto al capo 1) non contestato;
2) non contestato;
3) non contestato la prima parte e indeterminato nella seconda parte relativa al fermo;
4) da provarsi per documenti ad oggi non prodotti;
5) da provarsi per documenti ad oggi non prodotti. - Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa oltre IVA CPA e rimborso forfettario 15%, compreso il giudizio di mediazione, con la maggiorazione ex art. 4, comma II, d n.
55/2014 come modificato dal d.m 8.3.2918 n. 37 nella misura del 30% per la difesa di più soggetti.”
Per la parte convenuta (all'udienza del 16.1.2025, come da comparsa di Parte_1 costituzione e risposta del 24.5.2022, richiamando le istanze istruttorie di cui alla memoria n.1 del
29.11.2022): “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Torino: - Nel merito, in via principale: respingere le domande di avanzate nei confronti CP_1 della conchiudente e per l'effetto assolvere quest'ultima da ogni avversaria pretesa, con ogni conseguenza di legge;
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda principale della conchiudente, previa autorizzazione e chiamata in causa della Sig.ra e la conseguente integrazione del contraddittorio, condannare CP_4 CP_4
a manlevare e tenere indenne la conchiudente dalle conseguenze della condanna e, per
[...]
l'effetto, a versare a quanto risultasse eventualmente dovuto dalla conchiudente e Controparte_1 comunque, per quanto occorrere possa, a rimborsare alla conchiudente quanto la stessa fosse tenuta a versare all'attrice; - In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Per la parte terza chiamata (all'udienza del 16.1.2025, come foglio di CP_4 precisazione delle conclusioni depositato il 13.1.2025): “Respingersi tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni proposte, in via istruttoria e nel merito, in via principale e subordinata, nei confronti della terza chiamata da da e da CP_4 Parte_1 CP_1 CP_2
e;
con favore di compensi e spese di giudizio, incluso rimborso spese
[...] E_ anticipate al CTU ed oltre oneri accessori”.
pagina 4 di 38 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, (società che si occupa Controparte_1 anche della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, come da visura di cui al doc. 1 attoreo) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino Controparte_2 E_
e per sentir accogliere nei confronti delle stesse le conclusioni di
[...] Parte_1 merito in epigrafe, deducendo:
§ di avere acquistato, con atto a rogito Notaio del 28.4.2021, da Per_1 Controparte_5
(ora un terreno edificabile nel comune di Givoletto, Frazione Rivasacco,
[...] Parte_1 di 1.279 mq censito al NCEU del Comune di Givoletto: F. 9, n. 616, prato di classe 3, di are 12 e centiare 79, RD Euro 4,29, RA Euro 3,30, con coerenze strada comunale da Givoletto a La Cassa e mappali 539, 161, 148 e 151 del F. 9 (doc. 2 e 3), sul quale insiste soltanto la “servitù attiva avente ad oggetto il diritto di allacciamento alla tubazione dell'acqua dei coniugi statuita con atto a Per_2 rogito notaio di Torino in data 7 novembre 1964 […]”; Persona_3
§ di avere poi appreso solo durante le opere di escavazione sul terreno acquistato dell'esistenza di una tubazione completamente interrata e non visibile, che porta l'acqua potabile all'immobile ubicato sul terreno limitrofo (F. 9, n. 161) di proprietà delle convenute e (doc. 4); E_ CP_2
§ di avere quindi involontariamente danneggiato la tubazione durante le opere di escavazione, causando l'allagamento del proprio terreno, dovendo così interrompere i lavori per tre giorni, con un conseguente danno di complessivi € 5.250,00, di cui € 2.250,00 per il costo della manodopera e del noleggio per i tre giorni di fermo (€ 750,00 al giorno) ed € 3.000,00 per la creazione di un bypass provvisorio per consentire alle convenute di ricevere acqua potabile, nelle more della definizione della lite;
CP_2
§ che non sussiste alcun titolo legittimante la posa della tubazione nel terreno attoreo;
§ di avere quindi avviato il procedimento di mediazione obbligatoria per domandare alle convenute l'immediata rimozione della tubazione interrata e il risarcimento dei danni subiti, mediazione CP_2 conclusasi con esito negativo (come da verbale di cui al doc. 6);
§ che la tubazione interrata è di proprietà privata delle , non rientrando tra gli impianti di CP_2 proprietà pubblica in capo alla gestione Smat (come da dichiarazione del Comune di Givoletto di cui al doc. 7);
§ che le convenute hanno insistito per mantenere la tubazione interrata, sostenendo che la CP_2 servitù in questione è stata istituita in favore degli ex mappali 161 A e 163 B, poi unificati pagina 5 di 38 catastalmente al 162 B, ove è costruito il loro immobile, mappali tutti rinominati come F. 9, mappale
161;
§ che la predetta tubazione è illegittima in quanto non è stata costituita alcuna servitù di acquedotto a carico del proprio fondo e a favore di quello delle convenute, posto che la predetta tubazione si diparte dalla proprietà dei terzi (mappale 151) e raggiunge direttamente l'ex mappale 162 B Persona_4
(ove è costruito l'immobile di proprietà delle ), senza passare né per l'ex mappale 161 A né CP_2 per l'ex mappale 163 B (come da rilievo prodotto sub doc. 8);
§ che, ove si ritenesse sussistere invece una servitù di acquedotto a carico del proprio fondo, la propria dante causa dovrà essere condannata a rimborsare all'attrice una somma a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c., oltre a risarcire all'attrice i danni subiti.
Si è tempestivamente costituita in giudizio sostenendo di avere venduto Parte_1 all'attrice il terreno censito al NCEU del Comune di Givoletto F. 9, n. 161 al prezzo di € 200.000,00, libero da servitù passive, senza essere a sua volta a conoscenza dell'esistenza della tubazione interrata, avendo acquistato il terreno da libero da servitù passive;
ha pertanto CP_4 Parte_1 domandato in via principale di rigettare le domande attoree, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria dante causa per essere dalla stessa manlevata in caso di CP_4 accoglimento della domanda attorea.
Si sono altresì costituite le convenute e , contestando E_ Parte_3 integralmente le pretese attoree, deducendo in particolare:
§ che è al contempo socio unico e amministratore unico della e Controparte_5 CP_1 presidente del CdA della il cui amministratore delegato è Parte_1 Persona_5
§ che ha acquistato il terreno edificabile nel Comune di Givoletto frazione Parte_1
Rivasacco, F. 9, n. 616 (già F. 9, n. 161/b) da con atto a rogito notaio rep. CP_4 Per_1
12414/ racc. 9932 il 27.11.2018 (doc. 7), poi venduto a con atto a rogito notaio il CP_1 Per_1
28.4.2021, nel quale si indicava che: “l'immobile è trasferito a corpo, con ogni pertinenza e servitù inerente. La società venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che a peso dell'immobile trasferito non gravano servitù passive. I comparenti, nelle loro predette qualità, in particolare, richiamano la servitù attiva avente ad oggetto il diritto di allacciamento alla tubazione dell'acqua dei coniugi statuita con atto a rogito notaio di Torino in data 7 novembre 1964, Per_2 Persona_3 rep. n. 14202, reg. Torino in data 25.11.1964 al n. 11063”;
§ che dalla perizia della geom. di cui al proprio doc. 8, emerge che: Persona_6
pagina 6 di 38 1) il terreno di cui al F 9, mappale 161 era in origine identificato come F. 9, mappali 161 sub. a, 162 sub. b e 163 sub. b, poi accorpati tra di loro assumendo il nuovo identificativo F. 9, mappale 161;
2) con atto a rogito notaio del 7.11.1964 (doc. 11), ha venduto ai coniugi Per_3 Persona_7
il F. 9 par. 161 sub b di mq. 82, costituendo anche una servitù pedonale e carraia con Persona_4 qualsiasi mezzo e quella di acquedotto in questione con diritto di allacciamento alla tubazione dell'acqua dei coniugi a favore del F. 9, mappali 161 sub. a e 163 di proprietà di Persona_4
(cfr. postille 4/4 e 5/5 al rogito notarile); Persona_7
3) con atto a rogito notaio del 17.09.1968 repertorio 20664/2051, ha Persona_8 Persona_9 venduto al coniuge la quota di ½ indiviso del terreno al F. 9, mappale 592 (ex 162 sub. CP_6
b) di mq. 998;
4) con atto notaio del 17.05.1969 repertorio 21498/2439, i coniugi e Persona_8 CP_6
hanno acquistato da i terreni di cui al F. 9, mappale 163 sub. b di mq. Persona_9 Persona_7
227 e mappale 161 sub. a di mq. 180, “con tutte le servitù attive e passive inerenti nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili venduti attualmente si trovano” (doc. 10);
5) con atto a rogito notaio del 17.05.1969, ha venduto a Persona_8 Persona_7 CP_4 il terreno di cui al F. 9, mappale 616 (ex 161 sub. b) di mq. 1279 “con tutte le pertinenze e le servitù inerenti”; tale terreno è poi stato venduto alla con atto a rogito notaio del Controparte_5 Per_1
27.11.2018 repertorio 12414/9932 e successivamente alla con atto a rogito notaio CP_7 Per_1 rep. 14544/11715 del 28.4.2021;
§ che la servitù di acquedotto, indicata nell'atto del Notaio del 1964, è stata costituita a favore Per_3 della residua proprietà (F. 9 mappale 161 sub. a e mappale 163), oggi di proprietà Persona_7 delle sorelle , le quali, esercitandola ininterrottamente da quasi 50 anni, l'avrebbero in ogni CP_2 caso acquisita per usucapione;
§ che ha inteso istituire una servitù di acquedotto a carico del mappale 616 (fondo Persona_7 servente) per permettere l'allaccio alla tubazione dell'acqua che parte dalla proprietà Persona_4 alle altre proprietà confinanti, consentendo di adoperare le condotte già esistenti sia sul fondo servente
(con fondo dominante di proprietà e sia sul fondo servente oggi di proprietà della Per_2 CP_1
(con fondo dominante di proprietà ); CP_1 CP_8 _7
§ che, in ogni caso, sussiste un evidente asservimento della servitù di acquedotto a favore della porzione esclusa dal titolo (richiamando a sostegno le pronunce Cass. n. 10447/2001, Cass. n.
2276/1982 e Cass. n. 15046/2018), considerato anche il principio di indivisibilità della servitù ex art.
pagina 7 di 38 1071 c.c., che consentirebbe (in caso di frazionamento del fondo dominante) a ogni sua parte di continuare a godere della servitù, se non diversamente previsto dal titolo e a prescindere dal fatto che le singole parti appartengano a diversi proprietari (richiamando a sostegno Cass. ord. n. 17884/2019 e
Cass. n. 2168/2006);
§ che l'estensione e le modalità di esercizio della servitù devono essere dedotte anzitutto dal titolo, da cui si evince, nella specie, che l'odierna particella 616 doveva diventare fondo servente per permettere l'allaccio alla tubatura dell'acqua dei coniugi anche alle altre proprietà confinanti con l'odierna Per_2
CP_1
§ che la soluzione temporanea realizzata dall'attrice, ossia un allaccio “volante” esterno a cielo aperto con una portata ridotta, ha causato disservizi ai conduttori dell'immobile di via La Cassa n. 13 a
Givoletto, di proprietà delle , quali: scarsa pressione dell'acqua, specie nelle ore serali e nel CP_2 weekend quando sono presenti tutti gli inquilini dello stabile;
impossibilità di utilizzare contemporaneamente la lavatrice, lavastoviglie e doccia;
mancanza dell'acqua, anche calda per assenza di pressione, rendendosi necessario l'intervento della Smat, che ha fornito boccioni d'acqua;
§ che in ogni caso, in via di ulteriore subordine, sussistono i presupposti per costituire una servitù coattiva di acquedotto, con domanda riconvenzionale in tal senso.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo la stessa si è costituita in giudizio e, CP_4 aderendo alle difese della e della ha domandato in via principale di Parte_1 CP_1 rigettare la domanda di manleva di nei suoi confronti, eccependo altresì l'impossibilità Parte_1 delle convenute di acquistare per usucapione la servitù di acquedotto in quanto non CP_2 apparente. La terza chiamata ha in particolare dedotto:
§ di essere in buona fede, non potendo sapere dell'esistenza della tubatura interrata all'epoca della vendita del terreno a posto che la sua dante causa aveva garantito Parte_1 Persona_7 che il mappale 616 (ex 161 b) era libero da servitù passive;
§ che nessun rogito prevede una servitù di acquedotto a carico del mappale 616 e a favore del mappale
162 B e/o dell'immobile su di esso costruito, prevedendo inoltre il rogito del 1964 notaio il Per_3 diritto di allacciarsi alla tubazione di proprietà soltanto a favore dei mapp. 161 A e Persona_4
163;
§ che non è possibile estendere al mappale 162 B la servitù di acquedotto, originariamente costituita in favore dei soli mappali 161 A e 163 con il rogito del 7.11.1964, per il solo fatto che il mappale 162 B è stato accorpato ai mappali 161 A e 163 B nell'attuale mappale 161; invero, i coniugi Persona_4
pagina 8 di 38 hanno acquistato dal una porzione del mapp. 161 B (corrispondente al mappale 593 e Parte_4 oggi fuso con il 151), ma non la residua porzione del medesimo 161 B, corrispondente all'odierno Par Par mappale 616 (venduta nel 1969 dalla alla poi da costei a e infine da a _7 CP_4
; CP_1
§ che non emerge dai rogiti notarili prodotti che con le due predette vendite la avesse inteso _7 istituire una servitù a carico del mappale 616 in favore del fondo dominante delle sorelle , CP_2 utilizzando condotte già esistenti sui fondi serventi, né si può presumere che i tracciati e i lavori della tubatura fossero stati concordati tra le parti;
§ che l'invocata estensione della servitù in favore del mappale 162 B prospettata dalle convenute non è consentita da alcuna norma, né riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Cass. CP_2
n.10447/2001 e Cass. n. 2276/1982);
§ che non ricorrono situazioni di fatto tali da rendere manifesto l'asservimento del mappale 616 a favore della porzione esclusa dal titolo, trattandosi di una servitù non apparente e, in ogni caso, le convenute non hanno allegato le situazioni di fatto cui farebbero riferimento;
§ che non può applicarsi l'art. 1071 c.c., che riguarda il frazionamento del fondo dominante, mentre nel caso di specie si discute di accorpamento;
§ che nemmeno possono applicarsi gli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., non risultando da alcun rogito notarile l'asservimento del mappale 616 all'ex mappale 162 B, considerato in particolare che l'art. 1064 c.c. riguarda l'uso del diritto della servitù e non l'estensione della stessa ad altri fondi.
Quanto poi alla domanda di manleva svolta nei propri confronti dalla la terza Parte_1 chiamata ha eccepito:
§ l'inammissibilità della domanda risarcitoria della con riguardo ad “altra servitù” (oltre a CP_1 quella di acquedotto), non comprendendosi a quale altra servitù l'attrice faccia riferimento;
§ che la domanda subordinata di si fonda sull'eventuale accertamento di una servitù di CP_1 acquedotto a carico del mappale 616 in favore degli ex 161 A e 163 B e non dell'ex 162 B;
§ che il danno lamentato dalla non è provato nell'an e nel quantum, non essendo in ogni caso CP_1
Par imputabile a e, ancor meno, alla terza chiamata;
§ che nemmeno è provata la richiesta riduzione del prezzo della vendita, non risultando dimostrata alcuna diminuzione del libero godimento;
la riduzione di € 50.000,00 è peraltro eccessiva rispetto al prezzo di vendita (€ 93.000,00) e, comunque, il pregiudizio sarebbe modesto in quanto la tubazione è interrata e riguarderebbe solo una parte del mappale 616; inoltre, se venisse costituita la servitù
pagina 9 di 38 coattiva, otterrebbe un congruo indennizzo dalle , non potendo quindi pretendere CP_1 CP_2
Par alcunché né dalla né quest'ultima, in manleva, dalla CP_4
§ che, quanto alla domanda subordinata delle di costituzione della servitù coattiva di CP_2 acquedotto, anche ove venisse provata l'interclusione del mappale 162, alcuna responsabilità le sarebbe in ogni caso imputabile, ben essendo la a conoscenza dello stato dei luoghi al Parte_1 momento dell'acquisto.
Con la prima memoria l'attrice rispetto alle difese delle , ha sostenuto: CP_1 CP_2
§ l'irrilevanza delle questioni inerenti alla compagine sociale di e di CP_1 Parte_1
§ che il rogito notarile del 7.11.1964 ha costituito la servitù di acquedotto esclusivamente a favore del
F. 9, mappali 161 sub a e 16 e non a favore del mappale 162 B o altri mappali;
§ l'impossibilità di acquisire per usucapione la servitù non apparente;
§ che la fattispecie in esame riguarda un caso di accorpamento del fondo dominante e non di frazionamento;
§ di non aver mai ricevuto contestazioni sui disservizi lamentati dagli inquilini dell'immobile costruito sul mappale 162 sub. B.
L'attrice ha altresì contestato:
§ che ai titolari dei fondi dominanti sia consentito di utilizzare le condotte già esistenti sui fondi serventi, senza richiedere modifiche dello stato dei luoghi;
§ che dai rogiti di vendita si possa presumere che i tracciati e i lavori per la tubatura in oggetto siano stati concordati tra le parti;
§ l'esistenza di una situazione di fatto tale da rendere manifesto l'asservimento a favore della porzione esclusa dal fondo;
§ la sussistenza dei presupposti per la servitù coattiva.
Con la prima memoria la convenuta ha contestato che la servitù di acquedotto sia stata Parte_1 costituita in forza di contratto con efficacia tra le parti e che l'utilizzo della tubatura sia stato nel tempo manifesto.
Con la prima memoria le convenute , rispetto alle difese della terza chiamata, hanno ribadito CP_2 che la servitù di acquedotto si evince dagli atti notarili precedenti alla vendita in proprio favore dalla
, precisando che la tubatura, che porta l'acqua alla proprietà , prosegue e serve anche _7 CP_2 il fondo successivo confinante con la loro proprietà, richiamando, quanto alla questione della non apparenza della servitù, la sentenza Cass. n. 14292 del 2017.
pagina 10 di 38 Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c., nonché a domandare informazioni scritte alla Pubblica
Amministrazione ex art. 213 c.p.c.: -accerti e descriva lo stato dei luoghi, riferendo in merito al posizionamento e al “tracciato” della contestata tubazione oggetto di causa, precisando da quale mappale abbia origine, quali mappali attraversi e quali mappali serva, indicando altresì se la stessa sia interamente interrata e, dunque, non visibile in assenza di lavori di scavo;
riferisca altresì se vi siano opere visibili e/o permanenti destinate all'esercizio dell'invocata servitù di acquedotto;
-accerti
e riferisca se dai documenti in atti risulti formalmente costituita sul fondo attoreo (quale fondo servente) la servitù di acquedotto in favore degli immobili delle convenute in relazione alla CP_2 tubazione contestata, riportando con precisione in merito alle vicende dei vari mappali interessati e al frazionamento/accorpamento degli stessi nel corso degli anni;
-accerti se la tubazione interrata che porta l'acqua potabile all'immobile di cui al F.9 n.161 (di proprietà delle convenute E_
e ) sia o meno di proprietà pubblica;
-accerti se vi siano le condizioni di
[...] Controparte_2 fatto ex lege previste per la costituzione coattiva di una servitù di acquedotto in favore degli immobili delle convenute, come dalla stessa evocate;
-quantifichi, ove possibile, i danni che la parte attrice sostiene avere subito a causa della rottura della tubazione dall'allagamento del terreno, accertando e riferendo in merito alla sostenuta creazione di un by pass provvisorio e delle opere descritte dalla parte attrice al capo 6) della memoria n.
2 -quantifichi il minor valore del fondo acquistato dall'attrice nel caso di ipotetica sussistenza della servitù di acquedotto invocata dalle convenute;
- CP_2 accerti se l'attuale situazione della contestata condotta d'acqua determini gli inconvenienti di cui ai doc.18 e 19 della parte convenuta;
-Il C.T.U. dia conto nella sua relazione delle osservazioni CP_2 dei consulenti di parte, commentando brevemente le memorie tecniche tempestivamente depositate davanti a lui;
alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate. -esperisca il tentativo di conciliazione della controversia”.
Depositata la CTU, sono state richieste al CTU integrazioni/precisazioni “in relazione al 5° punto del quesito peritale, risponda anche in relazione alle voci della fattura n.9 riportata a pag. 36 della CTU quanto al: “collegamento a tubazione esistente lato nord con scavo per interramento condotta acqua con fissaggio e calottatura lungo il lato ovest del fabbricato”; “interramento condotta d'acqua con fissaggio e calottatura lungo il lato ovest del fabbricato”; “collegamento a tubazione esistente lato sud
pagina 11 di 38 con scavo per interramento condotta d'acqua (…)” e sono stati escussi alcuni testi sulle prove dedotte dalle parti.
La causa è stata infine trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, deve in primis evidenziarsi l'infondatezza e irrilevanza dell'assunto delle convenute quanto alla parziale coincidenza della compagine sociale delle società e CP_2 CP_1
(che a detta delle convenute farebbe, di fatto, coincidere la posizione attorea con Parte_1
Par quella della convenuta ), posto che e sono autonomi soggetti di CP_1 Parte_1 diritto, dotati entrambi di autonomia patrimoniale perfetta in quanto società di capitali, apparendo del tutto irrilevante ai fini di causa (tanto più per quanto riguarda la posizione delle convenute ) CP_2 che sia contemporaneamente amministratore unico di e socio di Controparte_5 CP_1 maggioranza e presidente del CdA di (docc. 1 e 3 att.), non essendovi alcun Parte_1 rischio di “sovrapposizione” o “confusione” tra le parti in causa.
Si evidenzia poi che l'azione esperita dall'attrice, quale actio negatoria servitutis, come evidenziato dalla giurisprudenza, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo (nella specie, una servitù di acquedotto), ma anche all'eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo (cfr. Cass.civ. 29/12/2014, n.
27405; Cass. n.203/2017 secondo cui “L'azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà del fondo”).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, all'attore in negatoria spetta provare unicamente il possesso del fondo in base a un titolo valido (senza dover fornire la prova rigorosa della proprietà come nella rivendica), incombendo al convenuto l'onere di fornire la prova dell'esistenza del vantato diritto di servitù, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero del diritto di compiere quell'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 21851 del 15/10/2014, conforme a Cass. n. 1409 del
23/01/2007: "In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha
l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore").
pagina 12 di 38 Nel caso di specie, parte attrice ha provato (allorché ha proposto l'azione) di essere proprietaria e di possedere il terreno su cui insiste la tubatura per cui è causa, come da rogito prodotto al doc. 2, provando altresì di avere il possesso del fondo acquistato di cui al mappale 616 (foglio 9), su cui ha eseguito lavori di escavazione per la costruzione di un immobile (e che, da quanto accertato dal CTU, in corso di causa ha provveduto ad alienare); peraltro, la proprietà e il possesso in capo all'attrice del mappale 616 non sono in alcun modo contestate dalle altre parti.
La servitù oggetto di causa è una servitù di acquedotto, che consiste nel diritto di condurre al proprio immobile l'acqua necessaria ai bisogni della vita o per usi agrari o industriali, facendola passare attraverso il fondo servente, attraverso delle stabili condutture.
La servitù di acquedotto rientra nel novero delle servitù prediali di cui agli artt. 1027 e seg. c.c., realizzandosi la servitù prediale in un diritto di godimento consistente nel peso imposto su di un fondo
(servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a un diverso proprietario.
Le servitù prediali:
-presentano la caratteristica della predialità, essendo poste a vantaggio del fondo dominante e non del proprietario, che riceve il vantaggio della servitù attraverso il suo bene;
- presentano la caratteristica dell'ambulatorietà attiva e passiva, trasferendosi congiuntamente al trasferimento del fondo servente o dominante cui accedono;
- riguardano fondi appartenenti a proprietari diversi, per il principio nemini res sua servit;
- consistono in un non facere o in un pati da parte del proprietario del fondo servente;
- richiedono la vicinanza tra i fondi, intesa in senso non assoluto ma relativo;
- sono indivisibili, posto che la servitù si estende a ogni parte del fono (servitutes dividi non possunt).
Ciò detto, nel caso di specie, quanto all'accertamento dell'esistenza o meno della servitù di acquedotto oggetto di causa, dirimenti appaiono i rogiti prodotti in atti e, in particolare, la svolta CTU.
Si evince infatti dalla relazione peritale che:
§ l'immobile di proprietà delle convenute è costituito da un fabbricato del civico n. 13 di CP_2
Via La Cassa nel Comune di Givoletto (TO); trattasi di un edificio abitativo libero per quattro lati con annesso giardino ed entrostante il mappale del Foglio 9 n. 161;
§ la proprietà della convenute , secondo l'attuale mappa, confina lungo il lato sud-ovest CP_2 con la particella n. 148 (proprietà di estranei alla causa) e con il mappale n. 824 che, all'istaurazione del presente giudizio, era di proprietà dell'attrice ed era catastalmente identificato al Foglio 9 n. 616.
Tale mappale (di 1.279,00 mq) è stato poi soppresso con il Tipo Mappale del 31.05.2022 n.
pagina 13 di 38 137728.1/2022 (prot. n. TO0137728) presentato per l'intervenuta edificazione del terreno;
la variazione ha generato l'attuale Ente Urbano di 1.279,00 mq distinto al n. 824 ove oggi è presente un edificio completato e composto da più unità immobiliari, di proprietà di terzi estranei al giudizio (invero, la rottura della tubazione lamentata dalla parte attrice risale alla primavera del 2021, quale conseguenza accidentale delle opere di escavazione in corso per l'edificazione dell'attuale immobile);
§ l'originaria tubazione servente il fabbricato delle convenute proveniva dal mappale CP_2
151, attraversava la stradina e il terreno n. 616 sino a raggiungere il fabbricato delle convenute, con un passaggio interrato per tutto il suo percorso;
§ il tubo e bypass realizzati dall'attrice dopo la rottura di quello originario passa interamente sotto l'immobile del mappale 824 (tanto che il suo tracciato attuale sotto lo stesso mappale 824 non è individuabile poiché completamente interrato sotto il fabbricato ivi edificato), risultando ad oggi individuabili soltanto:
- il punto in cui il nuovo tubo arriva al confine con il mappale 161 (punto A, foto pag. 10 CTU) per fuoriuscire esternamente e rientrare nuovamente nel muro di confine (punto B, foto pag. 10
CTU) per attraversarlo e intercettare in sottosuolo l'originaria tubazione presente nel Lotto delle convenute;
CP_2
- il punto interrato (visibile da un chiusino) ove la tubazione originaria proveniente dal mappale
151 arriva in prossimità del confine tra la stradina privata e il mappale n. 824 ex n. 616 (punto
C, foto pag. 10 CTU);
§ ad oggi, dunque, dal mappale 151 di proprietà di terzi proviene una tubazione interrata di acqua potabile di 1 pollice che attraversa il sottosuolo della strada privata posta sul mappale 824 sino al chiusino ivi collocato (Punto C). Da tale chiusino diparte una nuova tubazione in polietilene di 3/4 pollici – sempre interrata - che attraversa il muro di confine del comparto edilizio oggi presente sul mappale 824 (ex proprietà attorea ora proprietà di terzi) per poi proseguire sotto il fabbricato dello stesso comparto fino al confine con il mappale n. 161 delle convenute;
in prossimità di CP_2 detto confine il tubo fuoriesce dal cortile (punto A) e si rinnesta poi nel muro stesso (punto B) per intercettare la tubazione originaria in ferro di 1 pollice che raggiunge, passando sotto il giardino, il fabbricato delle convenute;
CP_2
§ della tubazione originaria che attraversava il mappale 616 (ora 824 edificato) non vi è traccia alcuna e agli atti non è prodotta la documentazione fotografica attestante lo stato di fatto all'epoca della rottura.
pagina 14 di 38 La CTU ha poi analiticamente descritto le plurime variazioni catastali e vicende traslative che hanno interessato i mappali oggetto di causa, riportando che:
§ i mappali in esame sono il n. 161 di 1.405,00 mq (proprietà ) e il mappale 616 (ora 824) di CP_2
1.279,00 mq (già proprietà ; CP_1
§ il terreno 161 delle convenute è censito come Ente Urbano ed è stato generato dalla CP_2 variazione per fusione dei mappali n. 161 (prato di 180 mq), n. 592 (fabbricato di 998,00 mq) e n. 617
(seminativo di 227,00 mq) eseguita con Tipo Mappale n. 25018.1/1986 del 30.01.2003 Pratica n. 70410 in atti dal 30.01.2003;
§ le particelle n.ri 161, 592 e 617 erano già censite alla data di meccanizzazione dell'impianto catastale del 01.09.1977 alla partita n. 1945;
§ detta partita (in capo ai coniugi , genitori delle odierne convenute) è Parte_5 conseguenza delle volture dipendenti da: • relativamente al mappale 592 di 998 mq, atto rogito Notaio
del 17.09.1968 rep. 20664 mediante cui ha venduto al coniuge Persona_8 Persona_9 un mezzo indiviso del terreno Foglio 9 mappale 592; • relativamente al mappale CP_6
161 e 617 (rispettivamente di 180 e 227 mq), atto a rogito Notaio del 17.05.1969 rep. Persona_8
21498 mediante cui i coniugi hanno acquisito da Parte_5 Persona_7
(partita 1106) la piena proprietà del terreno n. 163/B (poi 617) di 227 mq e del terreno 161/A (poi 161) di 180 mq, derivanti dal frazionamento dei mappali 161 e 163 presentato con l'estratto di mappa n.
19931 Tipo 6 allegato alla voltura n. 447 del 1969;
§ il mappale n. 616 (ora 824) di 1.279,00 mq era già censito alla data di meccanizzazione dell'impianto catastale del 01.09.1977 alla partita n. 1987 (cfr. doc. 7) di a seguito della voltura CP_4 dipendente dall'atto rogito Notaio del 17.05.1969 rep. 21499, con cui Persona_8 CP_4 ha acquisito da (partita 1106) la piena proprietà del terreno n. 161/B (poi
[...] Persona_7
616) di 1279 mq, generato dal frazionamento dell'originario mappale n. 161 presentato con l'estratto di mappa n. 19931 Tipo 6 allegato alla voltura n. 447 del 1969;
§ il terreno n. 616 (ex proprietà attorea ora n. 824 di proprietà di terzi) deriva quindi dal frazionamento del 1969 del mappale 161 di 1459 mq della partita n. 1106 di;
Persona_7
§ il terreno 161 delle convenute deriva dal mappale 592 e dai mappali 161 e 617, CP_2 quest'ultimi generati dal frazionamento del 1969 dei mappali n. 161 di 1459 mq e n. 163 di 701 mq, entrambi della partita n. 1106 ; Persona_7
pagina 15 di 38 § dalla partita n. 1106 (cfr. doc. 9) si evince che il mappale 161 di 1459 mq è stato generato a sua volta dal frazionamento dell'originario mappale 161 di 1.541 mq presentato con l'estratto di mappa n. 10879
Tipo 40 allegato alla voltura n. 15 del 1965, dipendente dall'atto a rogito Notaio Persona_3 del 07.11.1964 rep. 14202;
§ l'originario mappale 161, ossia quello nella consistenza del 1964, era costituito da un terreno di 1.541 mq. Detto terreno è stato frazionato con l'estratto di mappa n. 10879 Tipo 40 allegato alla voltura n. 15 del 1965 dipendente dall'atto rogito Notaio del 07.11.1964 rep. 14202. Il Persona_3 frazionamento ha generato le particelle n. 161/A di 1459 mq (che ha poi assunto l'identificativo n. 161)
e n. 161/B di 82 mq (poi identificata al n. 593);
§ con l'atto a rogito Notaio del 07.11.1964 rep. 14202, ha Persona_3 Persona_7 venduto ai coniugi e (già proprietari del confinante terreno 151) il CP_9 CP_10 mappale n. 161/B di 82 mq. L'area in questione è stata compravenduta per la dismissione della stessa finalizzata alla realizzazione, insieme ad una parte del rimanente 161/A, di una strada privata;
§ nel predetto rogito, alla postilla 5/5, è indicato che “Le proprietà della (Foglio 9 n. _7
161/a e 163) hanno diritto di allacciarsi alla tubazione dell'acqua dei coniugi ; Per_2
§ per l'effetto, ai terreni 161/A (poi 161) e 163 era stato concesso il diritto ad allacciarsi alla tubazione d'acqua già esistente nel 1964 nel mappale 151;
§ con il successivo frazionamento presentato con l'estratto di mappa n. 19931 Tipo 6 allegato alla voltura n. 447 del 196, i mappali n. 161 di 1459 mq e n. 163 di 701 mq di sono Persona_7 stati frazionati per costituire: n. 161 di 1459 mq, n. 161/A di 180 mq (poi 161) e n. 161/B di 1279 mq
(poi 616) n. 163 di 701 mq , n. 163/A di 476 mq (poi 163) e n. 163/B di 227 mq (poi 617);
§ con l'atto a rogito Notaio del 17.05.1969 rep. 21498 (doc. 10 ), Persona_8 CP_2
ha venduto ai coniugi e la piena proprietà Persona_7 CP_6 Persona_9 dei terreni n. 161/A di 180 mq (poi mappale 161) e n. 163/B di 227 mq (poi mappale 617); con lo stesso atto è stato trasferito ad altro soggetto non in causa il mappale 163/A di 476 mq (poi mappale
163);
§ con l'atto a rogito Notaio del 17.05.1969 rep. 21499 (doc. 4 ), Persona_8 CP_4 _7
ha venduto a la piena proprietà del terreno n. 161/B di 1279 mq (poi
[...] CP_4 mappale 616);
pagina 16 di 38 § in entrambi i rogiti nulla è indicato circa il diritto delle precedenti proprietà di _7 allacciarsi alla tubazione dell'acqua dei coniugi precisandosi però che “le proprietà Per_2 vengono trasferite con tutte le servitù attive e passive”;
§ successivamente, in data 30.01.2023, è stato presentato il Tipo Mappale n. 25018.1/1986 che ha generato l' nella sua attuale consistenza (mq 1405) per fusione dei mappali n. 161 Parte_6
(prato di 180 mq), n. 592 (fabbricato da accertare di 998,00 mq) e n. 617 (seminativo di 227,00 mq).
§ l'attuale mappale 161 delle acclude quindi, nella sua attuale consistenza, una parte dei CP_2 terreni con diritto di allaccio al mappale 151;
§ in data 27.11.2018, con atto a rogito Notaio rep. 12414 (cfr. doc. 2 ), Persona_10 CP_4
Par ha venduto alla convenuta il terreno n. 616 (ex n. 161/B) poi rivenduto da CP_4 quest'ultima alla società attrice mediante l'atto a rogito Notaio del 28.04.2021 rep. Persona_10
14544 (doc. 2 attrice);
§ in entrambi i rogiti si riporta che “l'immobile è trasferito a corpo, con ogni pertinenza e servitù inerente”, garantendo la venditrice che “a peso dell'immobile trasferito non gravano servitù passive”, richiamando invece la servitù attiva avente ad oggetto il diritto di allacciamento alla tubazione dell'acqua dei coniugi statuita con atto a rogito Notaio di Torino in data 7 Per_2 Persona_3 novembre 1964”;
§ il mappale 616 è la particella 161/B del frazionamento anno 1969, a sua volta ex 161/A del frazionamento anno 1969;
§ il mappale n. 161/A del frazionamento anno 1964 è il terreno con diritto di allaccio di cui al rogito del 07.11.1964 rep. 14202; Per_3
§ il mappale 616 (ora 824 di terzi) è una parte dell'originario terreno con diritto di allaccio al mappale
151 di cui al rogito del 07.11.1964 rep. 14202. Per_3
A fronte di tale excursus documentale, il CTU ha evidenziato che:
§ tutta la particella 616 (ora mappale 824 di terzi) ha una servitù attiva quale fondo dominante sul mappale 151 (fondo servente) per l'allaccio di condotta acqua potabile statuita dall'atto rogito del 07.11.1964 rep. 14202; Per_3
§ una porzione dell'attuale mappale 161 delle convenute ha una servitù attiva quale CP_2 fondo dominante sul mappale 151 (fondo servente) per l'allaccio di condotta acqua potabile statuito dall'atto rogito del 07.11.1964 rep. 14202; la porzione corrisponde ai mappali n.ri 161 e 617 Per_3 di complessivi mq 407 antecedenti la variazione di costituzione dell'attuale ente urbano;
pagina 17 di 38 § il fondo dominante della servitù attiva di cui all'atto del 07.11.1964, è ad oggi: (i) il Per_3 mappale 616 per tutta la sua superficie (proprietà dell'attrice all'istaurazione del giudizio, ora mappale
824 di proprietà di terzi); (ii) il mappale 163 nella sua totalità di proprietà di terzi estranei alla causa;
(iii) una porzione dell'attuale mappale 161 di proprietà delle convenute nella zona del CP_2 lotto libera da costruzioni posta ad ovest (originari mappale 161 e 617);
§ l'area con diritto all'allaccio alla condotta del mappale 151 è, in particolare, quella contornata in colore azzurro nell'immagine a pag. 24 della CTU;
§ per l'esercizio della servitù sul mappale 151, la proprietà del 163 e quella delle convenute
(relativamente alla parte corrispondente alle aree di cui all'atto BRACCO 1964) devono necessariamente passare dal lotto n. 616 già di proprietà dell'attrice;
§ il fabbricato delle Convenute del mappale 161 servito dalla condotta attuale è stato edificato nell'originario mappale 592, non incluso nel diritto di allaccio suddetto;
§ la tubazione dell'acqua servente la proprietà delle convenute non è una condotta pubblica CP_2 con gestione in capo alla come indicato dal Comune di Givoletto nella missiva del CP_11
05.11.2021 prot. 6903 allegata come doc. 7 del fascicolo attoreo.
Accertato, quindi, che la tubatura interrata, che attraversava il fondo dell'attrice, serviva (prima della rottura) l'acqua potabile all'immobile costruito sul predetto ex mappale 592 (ad oggi fornita attraverso la nuova tubazione realizzata dall'attrice), occorre determinare se sussista il diritto di servitù di acquedotto preteso dalle convenute , a carico del mappale 616 dell'attrice e in favore CP_2 dell'originario mappale 592 (poi fuso con gli ex mappali 617 e 161 A nell'attuale 161).
Come detto, le stesse convenute sostengono, in via principale, che la pretesa servitù si è CP_2 costituita con il rogito notarile del 7.11.1964 rep. 14202, considerata l'intenzione della di _7 allacciare alla tubatura dell'acqua, già esistente, le proprietà confinanti con il mappale 616, riportando le convenute che la servitù si è in ogni caso costituita per presunzione dai tracciati e dai lavori concordati tra le parti per la realizzazione dell'immobile di loro proprietà sul mappale 592 ovvero per effetto dell'accorpamento con i mappali ex 161 A e 617 (oltre a domandare, in subordine, di accertare che l'invocata servitù si è costituita per usucapione o, in ulteriore subordine, a domandare la costituzione di una servitù coattiva).
Giova ricordare che i modi di costituzione delle servitù prediali (e, più in generale dei diritti reali) sono tipici, come ricavabile dagli artt. 1031, 1058, 1061 e 1062 c.c. (così, Corte d'Appello Milano,
17/07/2020, n. 1870; Corte d'Appello Napoli, 10/07/2020, n. 2559, che afferma “In tema di servitù, il
pagina 18 di 38 principio di tipicità delle servitù prediali, ricavabile dagli articoli 1058, 1061 e 1062 del cc, riguarda i modi di costituzione e non il contenuto di tale diritto reale di godimento, la cui utilitas può consistere anche soltanto in una maggiore comodità o amenità per il fondo dominante, con il solo limite della sua apprezzabilità in termini di vantaggio di natura prediale e non di carattere meramente personale, a favore del singolo proprietario del bene”).
Per le servitù volontarie, l'art. 1058 c.c. dispone che le stesse possono costituirsi per contratto o per testamento. Non essendo ammessi atti equipollenti, il contratto che costituisce una servitù volontaria deve rivestire necessariamente la forma scritta ad substantiam a pena di nullità ex art. 1350 n. 4 c.c.
Come noto, “ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (Cass., 30/07/2024, n. 21254; Cass. 10169\2018).
Nel caso di specie, alcun rogito notarile (neppure il rogito Notaio del 7.11.1964 Persona_3 rep. 14202) menziona l'ex mappale 592 nel diritto di allacciamento alla tubatura proveniente dal mappale 151, dovendosi quindi escludere che sia stata costituita una servitù volontaria in forza di un contratto in favore del fondo dominante (ex mappale 592) delle convenute.
Non è condivisibile l'eccezione delle convenute per cui, con il rogito del 1964, CP_2 _7
avrebbe inteso costituire, oltre alla servitù a carico del fondo 151, anche una servitù a carico
[...] del mappale 616 per consentire ai fondi limitrofi ed anche all'ex mappale 592, di allacciarsi alla condotta d'acqua (a pagg. 10-11 della comparsa di costituzione le convenute affermano precisamente:
“Del resto l'intenzione della NO , proprietaria all'epoca ella maggior parte dei terreni, _7 era chiara: avendo venduto ai coniugi una proprietà che aveva già l'allaccio dell'acqua aveva Per_2 istituito a favore dell'odierno mappale 616 (oggi proprietà ) una servitù di acquedotto e, CP_1 parimenti, aveva istituito altra servitù che vede, questa volta, la proprietà (mappale 616) quale fondo servente per permettere l'allaccio alla tubazione dell'acqua che parte alla proprietà Persona_4 alle altre proprietà confinanti con il mappale 616, consentendo di adoperare le condotte già esistenti sia sul fondo servente (dominante attuale e sia sul fondo servente e Per_2 CP_1 CP_1 dominante ”). Controparte_12
pagina 19 di 38 La Suprema Corte ha costantemente affermato che l'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dall'art. 1362 c.c. e ss., in quanto compatibili con la materia in esame (cfr. ex multis Cass. n. 8122/1991).
Si ritiene pertanto che, valutato nel complesso il contenuto del rogito del 7.11.1964 e della postilla 5/5, non sussista una manifesta volontà della di costituire una servitù a carico del mappale 616 e a _7 favore dell'ex mappale 592. Del resto, la comune intenzione delle parti (ossia la e i coniugi _7
) era in ogni caso invece quella di costituire esclusivamente una servitù di acquedotto in Persona_4 favore delle “proprietà della (Foglio 9 n. 161/a e 163)”, in cui non rientrava, per _7
l'appunto l'ex mappale 592.
Ulteriore conferma dell'inesistenza di una servitù volontaria ex contractu in favore del mappale 592 si evince dal fatto che alcun rogito successivo a quello del 1964 menziona tale servitù di acquedotto.
In definitiva, i documenti in atti non possono considerarsi idonei a provare la costituzione ex contractu della servitù di acquedotto a carico del mappale 616 (ora 824 di proprietà di terzo) e a favore dell'ex mappale 592 (di proprietà delle convenute ). CP_2
Nemmeno può applicarsi l'istituto della presunzione, che le convenute paiono invocare nella CP_2 comparsa di costituzione, essendo preclusa la prova per presunzioni dell'esistenza di una servitù prediale in forza del combinato disposto tra gli artt. 1350 n. 4, 2725 co. 2 e 2729, co. 2 c.c.
Non è poi confacente il richiamo delle convenute alla disciplina dell'art. 1071, comma 1 c.c., CP_2 posto che il principio di indivisibilità della servitù è letteralmente riferito alla fattispecie di “divisione”
e non anche a quella di accorpamento tra fondi;
né potrebbe tale principio estendersi analogicamente all'accorpamento, trattandosi di fattispecie concrete del tutto differenti.
Conseguentemente, non può estendersi la servitù di acquedotto anche a favore della porzione esclusa dal titolo, in ragione dell'unione tra l'ex mappale 592 e gli ex mappali 161 A e 163 B nell'attuale mappale 161, posto che il fatto che al fondo dominante siano materialmente e funzionalmente uniti fondi appartenenti allo stesso proprietario non implica l'automatica estensione della servitù anche a loro vantaggio, in ossequio al consolidato principio di diritto secondo cui “la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al "dominus" del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 cod. civ., in caso di uso della servitù divenuto più oneroso. Tale
pagina 20 di 38 uso, peraltro, se a vantaggio della porzione esclusa dalla servitù, non giova a configurare un possesso estensivo della servitù stessa all'intero fondo, poiché la presunzione della riferibilità della servitù a tutto il fondo dominante è escluso dal titolo e gli atti di possesso, afferenti alla porzione dominante, sono inespressivi di uno "ius possessionis" più esteso dello "ius possidendi", salvo che non intervengano situazioni di fatto tali da rendere manifesto l'asservimento a favore della porzione esclusa dal titolo" (Cass. 18/5/2011 n. 10907; Cass. 1/8/2001 n. 10447; Cass. 15/4/1982 n. 2276; Cass.
7064/1988).
Del resto, non potrebbe essere altrimenti poiché la presunzione della riferibilità della servitù a tutto il fondo dominante è esclusa dal titolo e gli atti di possesso, esercitati sulla porzione dominante, non possono accordare al possessore (nella specie, le convenute ) diritti e tutele (cd. ius CP_2 possessionis) maggiori rispetto al contenuto stesso del possesso (cd. ius possidendi), salvo appunto che intervengano situazioni di fatto che appalesano l'asservimento in favore della porzione esclusa, di cui non vi è prova nella fattispecie oggetto di causa, neppure essendo state allegate dalle convenute, dovendosi in ogni caso escludere il c.d. “manifesto asservimento”, trattandosi di servitù non apparente, come di seguito sarà precisato.
Per l'effetto, deve altresì essere rigettata la conseguente domanda delle convenute di CP_2
“condannare parte attrice al ripristino della tubatura dell'acqua nello stato di fatto in cui era posta con la previsione di una penale per giorno di ritardo ed al risarcimento dei danni occorsi alle convenute per i motivi esposti in atti e che saranno indicati ex art 183 comma VI cpc, se del caso anche in via equitativa”.
In assenza di una servitù costituita nelle forme di legge, si ritiene altresì infondata la domanda riconvenzionale delle convenute di accertare l'acquisto CP_2 per usucapione della servitù di acquedotto in questione.
E' opportuno osservare che, in tema di domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, grava sulla parte che la invoca l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, di avere esercitato sull'immobile oggetto di domanda il possesso ad usucapionem, ovvero un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto in questione e delle corrispondenti facoltà, ininterrottamente per tutto il tempo richiesto dalla legge (tra le tante: Cass. n. 29594/2021; Cass. n.
19568/2021; Cass. n. 20508/2019); nel caso della servitù, la parte che la invoca deve altresì provare che pagina 21 di 38 si tratti di una servitù apparente, stante il divieto posto dall'art. 1061 c.c. di acquisto per usucapione
(oltre che per destinazione del padre di famiglia) delle servitù non apparenti.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile (Cass. n.
7004/2017; Cass. n. 14292/2017; Cass. n. 2355/2017; Cass. n. 1675/2015; Cass. n. 9072/2011; Cass. n.
13238/2010; Cass. n. 10696/2005; Cass. n. 1043/2001).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, la servitù invocata dalle non può considerarsi CP_2 apparente, risultando accertato, sulla base delle operazioni effettuale dal CTU in corso di causa, che nell'originaria conformazione dei luoghi “Il passaggio era interrato per tutto il suo percorso”.
A conferma di ciò:
- il teste (artigiano che ha lavorato presso il cantiere della ha riferito che “A Testimone_1 CP_1 quell'epoca il cantiere si presentava come un grande prato in cui ancora non era stato eseguito alcun intervento. Effettuando gli scavi per il geologo non fu rinvenuta alcuna tubazione”;
- il teste (geometra del cantiere della ha dichiarato di essere “intervenuto in Tes_2 CP_1 cantiere sin dal momento del suo allestimento;
vi era un terreno, senza alcuna opera a vista, fatta eccezione di un rimasuglio di muro di cinta lato Via alla Cassa”, riferendo altresì di ricordare che “ l'8 giugno 2021, alle 17,00 circa, durante le operazioni di scavo, fu toccata una tubazione presente nel sottosuolo che ovviamente non si vedeva. Quel giorno ero presente in cantiere. Una volta che
l'escavatorista ha piantato la benna nel terreno, a circa 60/80 centimetri dalla quota giardino, si è iniziata a vedere una forte quantità di acqua che usciva. Era talmente tanta che il livello si era alzato sino a giungere al colmo dello scavo e poi tracimare. Nel momento in cui l'acqua cominciato ad uscire la tubazione non era ancora a vista. Ricordo che a seguito dell'allagamento il cantiere fu fermato per diverse giornate perché questa tubazione non consentiva di procedere con le opere di sbancamento”.
Giova rilevare che la servitù di acquedotto è una servitù continua (posto che, eseguite le condotte,
l'acqua profluisce senza necessità di ulteriore attività umana) che si realizza con opere permanenti, potendo dunque essere acquisita per usucapione nel caso in cui siano presenti opere visibili e permanenti, obiettivamente e strumentalmente destinate all'esercizio della servitù, costituenti il mezzo necessario affinché la servitù sia esercitata e tali da rendere evidente l'esistenza di un peso.
pagina 22 di 38 Nel caso di specie, è senz'altro provato che il fondo e l'immobile delle convenute edificato CP_2 sul mappale 161 (nella parte già mappale 592), sin dalla sua costruzione negli anni 1968-1969 sia stato servito di acqua potabile attraverso una conduttura che proveniva dal mappale 151, attraversava la stradina privata presente sul mappale 616 (ora 824, come da fotografia a pag.10 della relazione) e il restante terreno 616, arrivando poi a raggiungere il fabbricato del mappale (oggi) 161.
L'esatto percorso di tale conduttura sul fondo di cui all'ex mappale 616 non è però noto, considerato che, come correttamente rilevato dalla CTU, lo stato dei luoghi è stato modificato rispetto all'epoca della rottura della tubazione nella primavera del 2021 e della tubazione originaria che attraversava il mappale 616 non vi è traccia alcuna, in assenza della produzione in atti di documentazione dello stato di fatto all'epoca della rottura o di altre prove in tal senso;
l'unica fotografia in atti (riprodotta a pag.14 della relazione peritale) raffigura la pozza d'acqua creatasi nel terreno del mappale 616 dopo la rottura della tubazione da parte della avendo il CTU potuto solo dedurre che la pozza fosse CP_1 verosimilmente nella zona centrale del mappale 616, più o meno in linea con il colmo della casa del mappale 161.
Si tratta quindi di stabilire se la servitù relativa alla tubazione d'acqua che passava al di sotto del mappale 616 (ora 864) fosse o meno apparente.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il requisito dell'apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile
(Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 14292/2017; Cass. n. 2355/2017; Cass. n. 1675/2015; Cass. n.
9072/2011; Cass. n. 13238/2010; Cass. n. 10696/2005; 1043/2001).
Più nello specifico, per quanto la giurisprudenza in materia abbia chiarito che tale apparenza non deve necessariamente estendersi all'opera nel suo complesso (Cass. n. 3441/1990) e che le opere in questione non debbano necessariamente essere situate sul fondo servente (ben potendo essere situate ed insistere anche, o soltanto, sul fondo dominante, cfr. Cass. n. 21597/2007; Cass. n. 7817/2006), in quest'ultimo caso è richiesto che le stesse siano almeno visibili dal fondo servente, in modo che se ne possa presumere la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (Cass. n. 22290/2004; Cass. n.
321/1998), mentre, qualora ricadano esclusivamente sul fondo servente, è necessaria la presenza di un segno di raccordo (non necessariamente fisico ma almeno funzionale) delle opere stesse con il fondo dominante, in modo che risulti con chiarezza che esse esistono anche in funzione dell'utilità di pagina 23 di 38 quest'ultimo e che rendano evidente lo stato di asservimento del fondo servente a quello dominante e la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. n. 21597/2007; Cass. n. 1456/1995; Cass. n.
12657/1991).
Ciò chiarito, si ritiene che le convenute non abbiano assolto all'onere di provare l'apparenza CP_2 della servitù, necessaria ai fini dell'invocata usucapione.
Come detto, è provato (e non contestato) che la condotta dell'acqua fosse completamente interrata nel fondo attoreo;
la stessa attrice, sin dalla citazione, ha allegato di avere scoperto la condotta (e il fatto che la stessa portasse l'acqua al mappale 161, precisamente all'ex 592) proprio durante i lavori di escavazione.
Dal canto loro, le convenute nulla hanno specificamente allegato quanto all'apparenza della CP_2 servitù nella comparsa di costituzione e risposta (apparenza mai neppure menzionata), limitandosi nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. a richiamare “in merito alla questione della non apparenza della servitù quanto statuito dalla cassazione con la sentenza n. 14292 del 2017”.
Orbene, la predetta pronuncia della Cassazione (volta ad accertare la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia), in relazione all'apparenza o meno di una conduttura d'acqua, di proprietà che passava sotto il pavimento di un appartamento, ha rilevato che: CP_13
§ “La giurisprudenza di questa Corte è solita affermare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 1061 c.c., comma 1, è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere "visibili dal fondo servente" non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza - costantemente affermata da questa Corte - del fatto che le opere siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n. 6357/1997)”;
§ “Questa Corte ha avuto, così, occasione di precisare che la visibilità delle opere deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente con il fondo servente, essendo essenziale, allo scopo, che queste rendano obiettivamente manifesta, per chi possegga detto fondo, la situazione di asservimento (Cass. n. 2994/2004; Cass. n. 2225/1976)”;
§ “La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) - da qualsivoglia altro punto d'osservazione,
pagina 24 di 38 anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera”;
§ “L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. n.
3556/1995)”;
§ “Non è, infine, necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n.
5020/1996)”;
§ “A fronte di tali principi, appare, allora, evidente alla Corte come la tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente (…) costituisca senz'altro un'opera oggettivamente visibile (sia pur occasionalmente: come, in effetti, il ricorrente ha confermato ammettendo di aver accertato l'esistenza della tubatura in occasione di lavori svolti nel suo appartamento), anche solo in parte, dal proprietario dello stesso, che, di fatto, inequivocabilmente
(come, appunto, è il caso di una tubazione che trasporta acqua), rivela, per struttura e consistenza,
l'onere che grava sull'appartamento servente a vantaggio dell'altro”.
Anche la sentenza della Cassazione n. 25493 del 24.09.2024 (a sua volta richiamata dalle convenute in comparsa conclusionale) ha ribadito i predetti principi, sempre per una servitù sorta per CP_2 destinazione del padre di famiglia relativa a “tubazioni che corrono orizzontalmente nel solaio di divisione tra gli appartamenti e si immettono poi nella colonna verticale di scarico dei bagni e il relativo pozzetto, in occasione della rimozione di una controsoffittatura”, evidenziando peraltro che, nel caso tratto, “il pozzetto presente nell'unità al piano IV era di pronto ed immediato rilievo".
Orbene, deve, in primis, rilevarsi che entrambe le richiamate sentenze analizzano l'apparenza di una servitù che si allega essere stata costituita per destinazione del padre di famiglia e, soprattutto, attengono a servitù presenti in un contesto di condominio abitativo, in cui è usuale e pressoché inevitabile (come osservato da parte attrice nella memoria di replica ex art. 190 cpc) che nei pavimenti, soffitti e/o muri siano presenti tubazioni, linee elettriche, telefoniche, etc. a servizio di altre unità
pagina 25 di 38 abitative o di parti comuni del Condominio (costituenti di norma servitù previste dai regolamenti di condominio), circostanza che ha certamente influito sulla valutazione del requisito dell'apparenza svolta dalla Suprema Corte.
Differente è, invece, la situazione oggetto del caso di specie, ove si tratta di una tubazione dell'acqua completamente interrata in un terreno che, all'epoca dell'acquisto attoreo, risultava spoglio e incolto.
Peraltro, neppure è stata tempestivamente allegata (né provata) la presenza di alcuna opera (anche non sul fondo servente) effettivamente visibile e che potesse palesare l'esistenza della condotta, rivelando quanto meno un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di servitù sul fondo attoreo in capo alle convenute . CP_2
Queste ultime solo all'udienza del 9.5.2024 hanno per la prima volta allegato alcune circostanze allegate dal proprio CTP durante le operazioni peritali circa il fatto, in particolare, che “per una corretta realizzazione tale tubazione doveva essere dotata di opportuna ispezione e chiusura di sicurezza”, sostenendo la preesistenza ai lavori della del tombino ispezionato dal CTU e posto CP_1 sulla strada privata posizionata tra il mappale 516 (ora 824) e il mappale 151.
Senonché tali circostanze e, in particolare, la preesistenza di tale chiusino ai lavori eseguiti da parte attrice (chiusino riscontrato dalla CTU dopo i lavori di parte attrice e indicato nella relazione come punto C, ove la tubazione originaria proveniente dal mappale 151 arriva in prossimità del confine tra la stradina privata e il mappale 824, ex 616), da un lato non sono mai state tempestivamente allegate da alcuna delle parti, dall'altro sono smentite (quanto alla preesistenza del chiusino) da quanto dichiarato dal teste che (oltre a riportare di essere intervenuto sul cantiere sin dal Tes_2 momento del suo allestimento, precisando che “vi era un terreno, senza alcuna opera a vista, fatta eccezione di un rimasuglio di muro di cinta lato Via alla Cassa”, confermando l'assenza di opere visibili), ha riferito che, scoperta la condotta e sostituita poi la parte sotto il mappale 616 con un nuovo tubo, collocato più a monte della condotta originaria, “fu creato un pozzetto collettore (in) una stradina chiusa dove ci sono gli accessi pedonali di questo nuovo complesso, in posizione opposta rispetto alla proprietà ”, circostanza che smentisce la preesistenza di un pozzetto, neppure provata CP_2 aliunde.
Neppure risulta poi provata l'allegazione (anch'essa tardiva) secondo cui che la costituzione della predetta strada privata di cui al rogito n.14202/9341 notaio tra e i coniugi Persona_7
era stata voluta per permettere alla proprietà di accedere in autonomia alla Persona_4 CP_2
pagina 26 di 38 tubazione dal pozzetto (che, come visto, non è provato che preesistesse all'intervento dell'attrice), posto che di tale finalità non vi è prova nel rogito, né in altri documenti in atti.
Da ultimo, anche ove si ritenesse apparente la servitù in quanto scoperta dall'attrice nel corso dello scavo del terreno del preteso fondo servente, deve rilevarsi come la presenza della tubazione nel fondo già di proprietà della di per sé, poteva plausibilmente essere imputata alla servitù di Controparte_1 acquedotto esistente a favore degli ex mappali 161 e 617 e non, invece, alla allegata servitù di acquedotto (mai contrattualmente costituita) a favore della palazzina edificata sull'ex mappale 592 delle convenute;
la conduttura, dunque, non rivelava in ogni caso, di per sé, “per struttura e CP_2 consistenza”, la pretesa servitù sul fondo 616 in favore del mappale ex n.592, considerato che solo la rottura accidentale della conduttura e la verifica che gli inquilini dell'immobile delle convenute erano rimasti senz'acqua ha senz'altro rivelato che si trattava di condotta in favore del CP_2 mappale ex 592.
Ritenuto insussistente il presupposto dell'apparenza richiesto dall'art. 1061 c.c. (“Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”), la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Merita invece accoglimento la domanda svolta in via di ulteriore subordine dalle convenute CP_2 per la costituzione coattiva della servitù di acquedotto.
L'art. 1033, comma 1 c.c. prevede che “Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali”; al comma 2 prevede poi che “sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
La servitù coattiva di acquedotto attribuisce al suo titolare il diritto di condurre attraverso il fondo servente acque destinate ad essere utilizzate per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali e, questo diritto, si accompagna l'accessorio potere di fare e/o tenere sul fondo servente gli impianti e le opere occorrenti per consentire il passaggio delle acque.
Affinché sorga il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, occorrono i seguenti presupposti: 1) esistenza di un fondo che necessita di acque per soddisfare i bisogni della vita ad esso riferibili e/o per rendere possibile l'esplicazione di attività agricole o industriali che su di esso si svolgono;
2) spettanza al proprietario del fondo in questione del diritto di utilizzare acque di ogni specie provenienti da altri fondi e suscettibili di essere adibite alla soddisfazione delle predette pagina 27 di 38 esigenze;
3) necessità di imporre al titolare di altro fondo il passaggio delle acque che il proprietario del fondo ha il diritto di utilizzare, in ragione dell'impossibilità di far pervenire altrimenti al fondo le acque in questione.
A tali presupposti si aggiungono quelli di cui all'art. 1037 c.c. per cui il proprietario del fondo
“servente” deve dimostrare che può disporre dell'acqua per il tempo per cui chiede il passaggio, che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuole destinare;
che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo ai fondi vicini, per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque.
La Corte di legittimità ha sul punto, statuito che "per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere l'operatività dell'esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c., e cioè: la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo richiesto del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi
e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 c.c." (così Cass. 9926/2004).
La giurisprudenza ha altresì mitigato la rigidità del principio di cui all'art. 1033, cpv. c.c., assumendo a fondamento della possibilità di costituire servitù coattive di acquedotto che gravino anche su case, cortili, giardini e aie, quando si constati un'interclusione tra il fondo dominante e la pubblica fognatura, ravvisando l'interclusione anche quando essa non è assoluta, purché ricorrano, per l'appunto, i presupposti della “convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 c.c. (sentenze 11/10/2000 n. 13548; 26/3/1994 n. 2948; 23/5/1984 n. 3140" (cosi in motivazione Cass. civ., Sez. II, 24.5.04, n.9926).
Quanto alla scelta del luogo sui cui esercitare la servitù, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
"nella servitù di acquedotto coattivo, la determinazione del luogo attraverso il quale deve effettuarsi il passaggio delle acque non può farsi se non con riguardo alla concreta situazione di fatto, considerandosi di volta in volta gli elementi che debbono concorrere alla scelta della soluzione più equa, con il temperamento dei contrastanti interessi, nel rispetto del criterio del minor pregiudizio per
pagina 28 di 38 il fondo servente e della maggior convenienza sia per detto fondo che per quello dominante"
(così Cass. 20992/2009; v. nello stesso senso Cass. 4964/2004).
Ciò detto, nel caso di specie la CTU ha descritto l'immobile delle sito in Givoletto (TO), via CP_2
La Cassa n. 13, come “un edificio abitativo libero per quattro lati con annesso giardino ed entrostante il mappale del Foglio 9 n. 161” (pag. 25 CTU del 19.4.2024), dando poi atto che “La Via La Cassa non ha la conduttura pubblica e per poter portare l'acqua nel lotto delle Convenute è necessario che la
realizzi una nuova condotta ad un costo complessivo pari a € 75.457,80” (pag. 25 della CP_11
CTU del 19.4.2024).
La CTU ha quindi evidenziato che:
§ sussiste senz'altro per il fondo delle convenute e, in particolare per l'edificio abitativo delle stesse la necessità dell'acqua potabile per i bisogni della vita;
§ la via La Cassa (ove si trova l'edificio delle convenute) non ha la conduttura pubblica, essendo a tal fine necessario che la realizzi una nuova condotta, per un costo complessivo quantificato CP_11 dal CTU in euro 75.457,80, costo senz'altro considerevole;
§ già ad oggi i convenuti utilizzano acqua pubblica, essendo in loco presente un contatore della SMAT cui l'acqua viene pagata;
§ è pacifico che le convenute possano disporre dell'acqua per il tempo per cui chiede il passaggio e che la stessa è sufficiente per l'uso al quale si vuole destinare, visto l'uso della stessa da oltre 50 anni;
§ quanto alla convenienza del passaggio nel fondo di parte attrice, la CTU ha ritenuto che lo stesso sia il più conveniente e quello a minor pregiudizio, considerando le condizioni del pendio, il corso e lo sbocco delle acque, apparendo la nuova conduttura realizzata dall'attrice quale nuova tubazione realizzata in polietilene completamente interrata sotto la struttura dell'edificio oggi presente nel fabbricato del mappale n.824;
§ non sussiste alcun pregiudizio per l'uso dell'immobile del mappale 824 in quanto lo stesso è stato edificato e completato senza arretramenti, riduzioni di volumi o qualsiasi altro tipo di compromesso strutturale.
Si ritiene, dunque, che sia stata data prova della esistenza di tutte le condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda, posto peraltro che:
§ le convenute sono proprietarie del fondo edificato a favore del quale dovrebbe essere CP_2 costituita la servitù in questione;
pagina 29 di 38 § il terreno sul quale dovrebbe gravare la servitù, allorché è stata promossa la causa, era di proprietà della parte attrice (e, visto il disposto dell'art. 111 comma 1 c.p.c., il presente giudizio può proseguire tra le parti originarie, considerato che anche dalla documentazione prodotta dalle convenute CP_2 il 6.6.2023, risulta che i rogiti di vendita tra e terzi sono tutti successivi alla proposizione CP_1 della presente azione, tanto che le stesse convenute non hanno insistito nella domanda di cui CP_2 alla memoria 6.6.2023 di dichiarare n capo a la carenza di legittimazione ad agire ex CP_1 art.100 cpc).
Sussistono, quindi, tutti i presupposti di cui alle richiamate norme per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, secondo il tracciato e le modalità già in realtà adottati dall'attrice con la realizzazione della nuova tubatura interrata, per come descritti nella CTU (per quanto possibile, in quanto interrata e poiché all'atto della CTU era già stato realizzato l'edificio sull'ex mappale 616).
In particolare, la servitù avverrà attraverso il tubo ByPass realizzato dall'attrice e che passa interamente sotto l'immobile del mappale 616 (ora 824), dipartendosi dal punto interrato visibile attraverso il chiusino ove la tubazione originaria, proveniente dal mappale 151, arriva in prossimità del confine tra la stradina privata e il mappale n. 824 (punto C della CTU) e arrivando sino al punto in cui il nuovo tubo ByPass arriva al confine con il mappale 161 (punto A) per fuoriuscire esternamente e rientrare nuovamente nel muro di confine (punto B) per attraversarlo e intercettare in sottosuolo l'originaria tubazione presente nel Lotto delle convenute ora mappale 161. CP_2
L'attrice dovrà ancora consentire alle convenute di concludere i lavori con l'eliminazione della parte del tubo che fuoriesce (sopra descritta) presente al confine con il mappale 161, laddove il nuovo tubo, arrivato al confine con il mappale 161 (punto A), fuoriesce esternamente e rientra nuovamente nel muro di confine (punto B) per attraversarlo e intercettare nel sottosuolo l'originaria tubazione.
Tale soluzione è evidentemente temporanea e non può ritenersi definitiva, considerato che un tubo esterno è soggetto alle intemperie, oltre che a possibili pericolosi urti dall'esterno, potendo plausibilmente avere contribuito alla minor pressione rilevata presso l'immobile delle convenute dalla
CTU.
La parte attrice deve dunque essere condannata a consentire alle convenute di terminare le opere di collegamento del nuovo tubo predisposto dall'attrice (e che arriva sino al confine del mappale 161, come detto, come da fotografia a pag. 10 della relazione) alla precedente tubazione, eliminando il descritto collegamento esterno ed eseguendo un collegamento interrato tra la nuova tubazione e la pagina 30 di 38 preesistente nel punto o comunque in prossimità del punto in cui il nuovo tubo collocato dall'attrice esce da terra, considerato peraltro il dislivello esistente tra i due fondi.
Quanto all'indennità dovuta in favore della società attrice quale proprietaria del fondo servente, si ritiene (come sostenuto dall'attrice) che la stessa possa essere pari all'importo quantificato dal CTU per la valutazione del minor valore del fondo acquistato ove fosse risultato gravato da servitù.
Invero, l'indennizzo spettante per una servitù coattiva di acquedotto (su un terreno edificato, quale quello di specie) si calcola considerando la diminuzione di valore del fondo servente dovuta all'imposizione della servitù, tenendo conto del valore dell'area occupata, di eventuali danni al fondo e del deprezzamento dovuto al peso della servitù stessa, esattamente i parametri di cui ha tenuto conto la
CTU che ha considerato il prezzo del valore del bene per come quantificato all'atto dell'acquisto attoreo, tenendo poi conto del disposto dell'art. 44 DPR 327/2001 e, dunque, della permanente diminuzione di valore per la perdita e la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, rilevando condivisibilmente che:
§ la presenza della nuova tubazione realizzata dall'attrice non ha limitato né lo sfruttamento edilizio, né
l'esercizio del diritto di proprietà poiché il Lotto 616 (ora 824) è stato edificato ponendo in essere l'interramento sottostruttura della tubazione;
§ la tubazione non ha quindi limitato l'uso e/o l'esercizio del diritto di proprietà;
§ la sussistenza di una servitù di acquedotto e la sua permanenza costituiscono in ogni caso un peso per il lotto servente, la cui gravità deve essere commisurata in funzione alla permanenza della collocazione della condotta e della tipologia delle manutenzioni da eseguire sulla stessa, evidenziando la CTU che il peso de quo risulta essere limitato e ben tollerabile poiché la condotta oggi è interrata sotto il fabbricato e non necessita di manutenzioni continue e periodiche.
Si condivide per tali ragioni la quantificazione operata dal CTU del 10% del valore di 200.000,00 e pari, dunque, ad euro 20.000,00, indennità dovuta dalle convenute all'attrice. CP_2
Considerato che, visto il disposto dell'art.1034 c.c., il costo della realizzazione delle opere necessarie per l'esercizio della servitù coattiva deve gravare sulla proprietà del fondo dominante, le convenute devono essere altresì condannate a rifondere all'attrice le spese dalla stessa già sostenute per l'esecuzione della nuova condotta.
Sul punto, il teste ha riferito: “Una volta scoperta, abbiamo posato un nuovo tubo in polietilene Tes_2 nella zona più a monte rispetto alla posizione della tubazione originaria. Quel tubo è stato inizialmente coibentato per ripararlo dalle avverse condizioni meteorologiche (ero giugno e faceva molto caldo).
pagina 31 di 38 Successivamente è stato interrato ed è il tubo che oggi porta acqua alla proprietà , anche CP_2 perché la vecchia tubazione nel punto in cui era stata tagliata è stata poi rimossa. ADR: Ricordo che fu creato un pozzetto collettore una stradina chiusa dove ci sono gli accessi pedonali di questo nuovo complesso, in posizione opposta rispetto alla proprietà . ADR La tubazione by pass da noi CP_2 installata una volta interrata attraversa le strutture in cemento protetto da una camicia più larga”.
La CTU ha poi analizzato la fattura di spesa prodotta dall'attrice (fattura della .5 del CP_14
29.12.2022, doc.9), riferendo come “una tubazione in polietilene, compreso lo scavo, fornitura e posa in opera con relativo getto di protezione e collegamenti non ha un costo superiore ad €/ml 60,00 (oltre oneri di legge). La realizzazione del tubo ByPass per una lunghezza complessiva presunta di mt 27,00
(tubo interrato oltre mt 3,00 del racconto finale realizzato tra il cortile e il muro di confine) viene pertanto stimata in € 1.800,00 (oltre oneri di legge)”, precisando che “la lunghezza della tubazione
ByPass calcolata dal CTU è la distanza che intercorre tra il pozzetto della stradina e il punto ove la stessa tubazione esce dal sottosuolo del mappale 824 calcolata in circa 27 mt” e che “il raccordo esterno tra il punto di uscita da terra sino al muro di confine è di circa mt 3,00. La stima suddetta viene quindi eseguita considerando una lunghezza complessiva della tubazione ByPass pari a mt 30”, stimando congrua la spesa di € 1800,00 oltre oneri di legge, ritenendo altresì congrua le spese di cui alla fattura in atti per:
- “Collegamento a tubazione esistente lato nord con scavo per interramento condotta acqua con successiva calottatura e posa di giunto”: € 850,00 oltre oneri di legge
- “Interramento condotta d'acqua con fissaggio e calottatura lungo il lato ovest del fabbricato”: €
750,00 oltre oneri di legge;
- “Collegamento a tubazione esistente lato sud con scavo per interramento condotta d'acqua con successiva calottatura, osa di giunto e valvola, creazione di un pozzetto carrabile con relativo chiusino in ghisa”: € 2.150,00 oltre oneri di legge.
Per l'effetto, le convenute devono essere condannate a rifondere all'attrice la somma di euro CP_2
5.550,00 oltre Iva come per legge per le spese dalla stessa già sostenute per la realizzazione della nuova condotta.
Le convenute devono altresì essere condannate a rifondere all'attrice la somma di euro CP_2
600,00 oltre IVA per i tre giorni di fermo cantiere subiti dalla in ragione dell'allagamento di CP_1 parte del fondo a seguito dell'incidentale rottura della preesistente condotta, realizzata e mantenuta senza titolo alcuno (fermo cantiere provato dalle dichiarazioni testimoniali assunte, cui si rimanda). Si
pagina 32 di 38 condivide sul punto la stima operata dal CTU rispetto al maggior importo preteso dall'attrice, avendo il
CTU ritenuto l'importo di € 750,00 al giorno incongruo rispetto alle lavorazioni di scavo che in quel momento si stavano svolgendo sul cantiere.
Per l'effetto, le convenute devono complessivamente pagare all'attrice la complessiva CP_2 somma di euro 6150,00 oltre Iva come per legge, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Visto l'accoglimento della domanda subordinata delle convenute volta a sentire costituire una servitù coattiva, devono essere rigettate le domande attoree volte a:
- sentire “Condannare le sigg.re e , in solido tra loro, ovvero E_ Controparte_2 condannare quella tra le parti convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, a rimuovere a propria cura e spese tutti i manufatti costituenti la linea di acquedotto insistente sul terreno di proprietà della conchiudente”;
-sentire “Fissare a carico delle sigg.re e , ex art. 614 bis E_ Controparte_2
c.p.c., la somma di € 200,00 – o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare consistente nello spostamento a propria cura e spese della tubazione”;
-sentire “condannare le sigg.re e , in solido tra loro, ovvero E_ Controparte_2 condannare quella tra le parti convenute o dette terze chiamate che risulterà obbligata, a spostare a propria cura e spese la tubazione insistente sul terreno di proprietà della che Controparte_1 attualmente raggiunge il fondo di proprietà delle prime originariamente censito al NCEU del Comune di Givoletto al foglio 9 mappale 162 B (rectius, mappale n. 592, come indicato in CTU) di modo che tale tubazione, dal mappale 151 raggiunga direttamente i mappali originariamente censiti al NCEU del Comuna di Givoletto al foglio 9 mappali 161 A e 163 B;
ii) Fissare a carico delle sigg.re
[...]
e , ex art. 614 bis c.p.c., la somma di € 200,00 – o quella maggiore E_ Controparte_2
o minore somma che risulterà di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare consistente nello spostamento a propria cura e spese della tubazione”.
Tali domande sono invero assorbite dall'accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata di costituzione di servitù coattiva di acquedotto.
Deve essere altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno prospettata dalle convenute nei confronti dell'attrice, lamentando che a seguito dell'accidentale rottura della tubazione e CP_2 della realizzazione della tubazione di bypass da parte della la pressione Controparte_1 dell'impianto idraulico interno al fabbricato di loro proprietà non era più stata sufficiente a soddisfare i pagina 33 di 38 normali bisogni domestici dei conduttori risiedenti nell'immobile (quali utilizzo di lavatrici, lavastoviglie, docce, ecc.).
Pur ritenendosi provata la minor pressione in ragione delle testimonianze rese dai conduttori escussi come testi ( e ) nonché in base alla svolta CTU, la domanda deve Testimone_3 Testimone_4 essere rigettata in ragione, in via di principalità, dell'insussistenza di una servitù di acquedotto di natura contrattuale o sorta per usucapione, ragione per cui non vi era in capo alle convenute, all'epoca della rottura della condotta, un diritto di mantenere la stessa sul fondo dell'attrice.
In secondo luogo, ad abundantiam, si rileva come le convenute non siano titolari della CP_2 posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio relativa alla svolta richiesta risarcitoria.
Occorre preliminarmente osservare che “la titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha
l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. ord. 24 settembre
2018, n. 22525; Cass. ord. 22 aprile 2021, n. 10640).
Per l'effetto, in capo alle convenute non sono si ravvisa la titolarità del diritto al risarcimento CP_2 del danno preteso. I disagi lamentati dalle convenute costituiscono, infatti, un danno non patrimoniale che, per espressa ammissione dei testi e dagli altri conduttori che hanno rilasciato le dichiarazioni in atti (docc. 13, 18, 21 di parte convenuta), è stato patito dagli stessi conduttori, per come prospettato dalle stesse convenute, che hanno dedotto l'esistenza di disagi (legati alla mancanza o ridotta pressione dell'acqua) nella vita quotidiana dei conduttori, senza mai allegare e nemmeno provare quale sarebbe il danno (anche patrimoniale) patito dalla proprietà, in assenza di qualsiasi prova che i conduttori hanno pagina 34 di 38 avanzato pretese risarcitorie nei confronti delle convenute , neppure sussistendo un'ipotesi CP_2 legale di azione diretta del locatore nei confronti dei terzi, né altra ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c.c. Del resto, ai sensi dell'art. 1585 c.c., i conduttori facoltà di agire contro di essi in nome proprio nei confronti dei terzi, non essendo il locatore tenuto a garantirlo dalle molestie (di fatto) di terzi che non pretendono di avere diritti.
Infine, anche ove si ritenesse sussistere la titolarità di tale diritto al risarcimento del danno in capo dalle convenute , lo stesso non sarebbe comunque provato sotto il profilo del danno-conseguenza, CP_2 non trattandosi di un pregiudizio, così come prospettato, che ha colpito la sfera giuridica della proprietaria dell'immobile, ma soltanto quella dei suoi conduttori, ricevendo in caso contrario le convenute un ingiustificato arricchimento per un risarcimento di cui soltanto i conduttori avrebbero diritto.
Le domande svolte dalla parte attrice nei confronti della convenuta sono assorbite Parte_1 della fondatezza della negatoria servitutis proposta dall'attrice; per l'effetto, è assorbita altresì la domanda di manleva svolta da ei confronti della terza chiamata . Pt_1 CP_4
Quanto alle spese di lite, tra la parte attrice e le convenute vi è una soccombenza reciproca, CP_2 che vede però quale principale soccombente (a fronte dell'accoglimento della domanda CP_1 subordinata delle convenute di costituzione di acquedotto coattivo).
Si ritiene pertanto di compensare tra l'attrice e le convenute le spese di lite nella misura del CP_2
60%, con condanna dell'attrice a rifondere alle predette convenute il 40% delle spese di lite, liquidate ex DM 55/2014.
Precisamente, quanto ai compensi da liquidare in favore delle convenute , gli stessi devono CP_2 essere liquidati nei valori medi delle quattro fasi, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'istruttoria svolta, considerato il valore della causa (per complessivi € 10.860,00, cui devono sommarsi € 268,00 per la mediazione); non si ritiene invece di riconoscere l'aumento del 30% per la difesa di più parti domandato dalle convenute, posto che la difesa è stata perfettamente identica per entrambe.
Si liquidano poi per esposti in favore delle convenute € 545,00 per CU e marca. Per l'effetto, l'attrice deve essere condannata a rifondere alle convenute € 4.451,20 per compensi ed € 218,00 per CP_2 esposti.
Quanto alle spese della convenuta si ritiene che le stesse debbano gravare sulle Parte_1
Par convenute , posto che la citazione di ai fini della domanda di riduzione del prezzo è CP_2
pagina 35 di 38 risultata giustificata attesa la domanda delle convenute di accertare l'esistenza di una servitù di acquedotto, con rigetto della negatoria servitutis attorea (domanda quest'ultima, per contro, fondata), tanto più alla luce della svolta mediazione.
Per le stesse ragioni, anche le spese di lite della terza chiamata (chiamata in manleva da CP_4 nel caso in cui fosse stata accolta la domanda dell'attrice di riduzione del prezzo, ove Parte_1 fosse stata rigettata la negatoria servitutis proposta dall'attrice) devono gravare sulle convenute
, considerato che la chiamata in causa è stata giustificata dalla domanda subordinata CP_2 dell'attrice in ragione. Par Le spese di lite di e di sono liquidate tenendo conto del valore indeterminato della CP_4 controversia, per le quattro fasi, considerata però la complessità bassa e i valori minimi, posto, che di fatto, le predette parti sono state evocate solo in ragione della domanda di negatoria servitutis (e conseguente eventuale riduzione del prezzo). Spettano pertanto alle predette euro 3809,00 per compensi
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, devono invece essere poste nei rapporti interni tra le parti per il 70% a carico di e per il 30% a carico delle convenute , considerate le CP_1 CP_2 svolte valutazioni sulla soccombenza reciproca tra le predette parti e la prevalenza della stessa in capo alla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'inesistenza di una servitù di acquedotto a carico del fondo già di proprietà di
(C.F. ) censito al NCEU del Comune di Givoletto F. 9 mappale 616 (oggi Controparte_1 P.IVA_1 mappale 824) e a favore del fondo di proprietà di (C.F. ) e di Controparte_2 C.F._1
(C.F. ), originariamente censito al NCEU del Comune di E_ C.F._2
Givoletto al F. 9, mappale n. 592 (già ex 162 B, oggi formante il mappale 161 unitamente agli ex mappali 617 e 161A), su cui è edificato l'immobile di civile abitazione di proprietà di queste ultime sito in Givoletto (TO), Via La Cassa n. 13.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale delle convenute e di Controparte_2 E_ usucapione della servitù di acquedotto a carico del fondo già di proprietà di (C.F. Controparte_1
) censito al NCEU del Comune di Givoletto F. 9 mappale 616 (oggi mappale 824) e a P.IVA_1 favore del fondo di proprietà di (C.F. ) e di Controparte_2 C.F._1 CP_3
pagina 36 di 38 (C.F. ), originariamente censito al NCEU del Comune di Givoletto al CP_2 C.F._2
F. 9, mappale n. 592 (già ex 162 B, oggi formante il mappale 161 unitamente agli ex mappali 617 e
161A), su cui è edificato l'immobile di civile abitazione di proprietà di queste ultime sito in Givoletto
(TO), Via La Cassa n. 13.
3) Dispone la costituzione di servitù di acquedotto coattivo in favore del fondo di proprietà di CP_2
(nata a [...] il [...], C.F. ) e di (nata a
[...] C.F._1 E_
Torino l'8.1.1964, C.F. ), originariamente censito al NCEU del Comune di C.F._2
Givoletto al F. 9, mappale n. 592 (già ex 162 B, oggi formante il mappale 161 unitamente agli ex mappali 617 e 161A), su cui è edificato l'immobile di civile abitazione di proprietà di queste ultime sito in Givoletto (TO), Via La Cassa n. 13 e a carico del fondo confinante già di proprietà di Controparte_1
(C.F. , sede legale in Torino, Via Giovanni Fattori n. 75 ) censito al NCEU del Comune di P.IVA_1
Givoletto F. 9 mappale 616 (oggi mappale 824).
4) Dispone che la predetta servitù di acquedotto coattivo sia esercitata attraverso la nuova condotta
(tubatura bypass) realizzata dalla così come descritta nella parte narrativa e nella CTU, da CP_1 completarsi con le modalità descritte in narrativa e, per l'effetto, condanna l'attrice a CP_1 consentire alle convenute e di terminare le opere di Controparte_2 Controparte_15 collegamento del nuovo tubo predisposto dall'attrice alla precedente tubazione al confine tra le due proprietà, eliminando il descritto collegamento esterno ed eseguendo un collegamento interrato tra la nuova tubazione e la preesistente nel punto o comunque in prossimità del punto in cui il nuovo tubo collocato dall'attrice esce da terra.
5) Determina l'indennità dovuta dalle convenute e quali Controparte_2 E_ proprietarie del fondo dominante, alla società attrice nella misura complessiva di € CP_1
20.000,00; per l'effetto, condanna le convenute e a pagare Controparte_2 E_
l'importo di euro 20.000,00 all'attrice oltre interessi legali dalla data della presente CP_1 decisione e fino al soddisfo.
6) Condanna le parti convenute e a pagare alla parte attrice Controparte_2 E_ la somma di euro 6.150,00 oltre Iva di legge, oltre interessi legali dalla presente sentenza CP_1 al saldo.
7) Condanna la parte attrice a pagare alle convenute e CP_1 Controparte_2 E_
il 40% delle spese di lite e precisamente euro 4.451,20 per compensi ed euro 218,00 per
[...]
pagina 37 di 38 esposti, oltre rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge. Con compensazione del restante 60%.
8) Condanna le parti convenute e a pagare alla convenuta Controparte_2 E_ le spese di lite, liquidate in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso spese Parte_1 generali del 15%, Iva e Cpa come per legge.
9) Condanna le parti convenute e a pagare alla terza chiamata Controparte_2 E_ le spese di lite, liquidate in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali CP_4 del 15%, Iva e Cpa come per legge.
10) Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte attrice per il 70% e a carico CP_1 delle convenute e US per il 30%. Controparte_2 CP_3
Torino, 4 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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