Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/02/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01340/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05117/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5117 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto Cat.-OMISSIS-/Imm/1^Sez/Din/-OMISSIS-/-OMISSIS-del Questore di Napoli del -OMISSIS-, recante diniego di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato -OMISSIS-ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva, del decreto Cat.-OMISSIS-/Imm/1^Sez/Din/-OMISSIS-/-OMISSIS-del Questore di Napoli del -OMISSIS-, not. il -OMISSIS-, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2. Il gravame è affidato alla denuncia di un’unica articolata doglianza con cui si deduce:
“1 . violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 Cedu, art.41 Carta Nizza - artt. 2, 3, 6 e L.241/90 - artt. 4, co. 3, 5, co. 5 e 6, d.lgs.286/98 - art. 25 Conv. di Applicazione dell’accorto di Schengen) e eccesso di potere (difetto di istruttoria – errata motivazione - travisamento - contraddittorietà) ”.
Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha rigettato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sulla scorta di una sentenza di condanna comminata dalle Autorità spagnole, relativa fatti accaduti nel 2014, in virtù della quale l’istante è stato segnalato per inammissibilità Schengen senza produrre alcuna documentazione al riguardo, atteso che la contestata segnalazione Schengen non sarebbe presente agli atti dell’istruttoria.
Inoltre, tenuto conto che il ricorrente è incensurato in Italia, che è integrato dal punto di vista lavorativo e che ha documentato reddito lecito e congruo al soggiorno, l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare congruamente e con elementi istruttori attuali il contestato profilo di pericolosità sociale.
3. Si sono costituiti per resistere al ricorso il MINISTERO DELL'INTERNO e la QUESTURA NAPOLI contestando sia l'esposizione di fatto che i motivi di diritto dedotti e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottata all’esito dell’udienza camerale del giorno -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto domanda incidentale di sospensione per difetto del prescritto fumus boni iuris .
5. Avverso la predetta ordinanza parte ricorrente ha interposto appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. -OMISSIS- del giorno/-OMISSIS-, lo ha respinto sulla scorta del rilievo per cui “ indipendentemente dalla sopravvenuta cancellazione dal registro Schengen, non risulta irragionevole la valutazione sulla gravità dei fatti che hanno condotto alla predetta condanna penale e sulla pericolosità sociale dell’interessato ”.
6. In prossimità dell’udienza di trattazione di merito del ricorso il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e chiedendone l’accoglimento.
7. All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 29 gennaio 2025, tenutasi in collegamento da remoto, al termine della discussione, la causa è stata chiamata ed introitata per la decisione.
8. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
8.1. L'art. 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.6.1985 stabilisce che sia negato l'ingresso nel territorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione e tale precetto trova conferma nell'ordinamento nazionale all'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 secondo cui " non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, [...] gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali ".
Sul punto, appare opportuno ricordare come la segnalazione proveniente dal Sistema Informativo Schengen - cd. Segnalazione Schengen - costituisca una causa che preclude l’ingresso e/o soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. In particolare, è stato evidenziato che “ La giurisprudenza ha chiarito che la segnalazione fatta pervenire ai sensi dell’Accordo di Schengen da parte del Paese inseritore, ai fini della non ammissione dello straniero nel territorio dello Stato, vincola la P.A. all’adozione del diniego del permesso di soggiorno; si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica dell’esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia” (cfr. T.A.R. Campania, n. 2447/2016; Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-09-2012, n. 5092).
Pertanto, la segnalazione di inammissibilità dell'ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen sulla base della relativa Convenzione preclude, in radice, ogni possibilità di ottenere il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, salve le ipotesi residuali di sussistenza di motivi seri, in particolare umanitari o discendenti da obblighi internazionali e, comunque, previa consultazione con lo Stato segnalante (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 16/6/-OMISSIS-, n. 617; T.A.R. Lombardia-Milano, sez. I, 28.5.2019, n. 1215). La presenza di una segnalazione di inammissibilità nel sistema Schengen a carico del ricorrente riveste valenza ostativa assoluta ed automatica al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, vincolando la P.A. all'adozione del diniego del permesso di soggiorno una volta verificata la riferibilità della segnalazione allo straniero stesso (cfr. TAR Liguria, sentenza 27/05/2024, n. 384; T.A.R. Sicilia-Catania, sez. IV, 21.1.2024, n. 629).
8.2. Nel caso di specie, in data 24.03.2015 il ricorrente inoltrava istanza volta a conseguire il rilascio di un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegando la documentazione inerente all'instaurazione ed al conseguente svolgimento di attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato, in qualità di operaio specializzato con mansioni di sarto presso un'impresa individuale, operante nel settore dell'artigianato — produzioni tessili, abbigliamento e calzature, avente sede legale ed operativa in -OMISSIS-(NA).
Al fine di accertare l'effettiva sussistenza in capo all'istante di tutti i requisiti ex lege previsti per la concessione del titolo di soggiorno richiesto l’Amministrazione avviava uno specifico iter istruttorio, da cui emergeva la pericolosità sociale del ricorrente.
In particolare si accertava dalla consultazione dello specifico Servizio di Polizia SI.RE.NE che in data 24.09.2014, nel corso di una vasta operazione posta in essere dalle Forze di Polizia spagnole, il ricorrente era stato tratto in arresto per il reato di traffico di sostanze stupefacenti ed era stato quindi condannato alla pena di anni 5 (cinque) di reclusione.
La pena detentiva inflitta al -OMISSIS-veniva sostituita dalle competenti Autorità giudiziarie spagnole con la misura dell'espulsione dal territorio iberico, cui seguiva la consequenziale adozione di un provvedimento di inammissibilità nei territori dell'Area Schengen.
L’atto gravato trae quindi origine dalla consultazione della Banca dati S.I.S., in esito alla quale è emerso che l'istante risultava segnalato ai fini della non ammissione nello Stato Spagnolo al sistema Informativo Schengen (con validità sino al 09.10.2017), per effetto della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14.6.1985, resa esecutiva con legge 30.9.1993, nr. 388.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente rilevato che nei confronti del ricorrente sussistevano condizioni ostative all'ingresso e soggiorno in area Schengen e in Italia, quali la condanna penale e la fattispecie espulsiva.
In questa prospettiva, ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, adottato sul presupposto della vigenza della segnalazione ostativa all’atto della presentazione dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, atteso che l’assenza di condizioni preclusive al rilascio del titolo deve ritenersi necessaria per tutta la durata del procedimento, dal momento della presentazione dell’istanza a quello dell’emissione del provvedimento.
Nessuna rilevanza rivestono le deduzioni del ricorrente secondo cui la contestata segnalazione Schengen non è più presente ai terminali SIS, atteso che tale circostanza attuale in nessun modo può rilevare su una situazione accertata e verificata all'epoca del procedimento, né scalfisce il provvedimento adottato in data -OMISSIS- che è stato, comunque, adottato su una valutazione globale di pericolosità del ricorrente in relazione alla gravità dei fatti che hanno condotto alla condanna penale nel paese straniero.
A fronte della vincolatività della segnalazione Schengen, registrata nel sistema SIS a carico del ricorrente, alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che il ricorrente abbia dimostrato lo svolgimento di attività lavorativa degli ultimi dieci anni con lo stesso datore di lavoro “-OMISSIS-”, di una stabile residenza in -OMISSIS-, dell’ottima conoscenza della lingua italiana e dell’assenza di segnalazione penali di sorta.
Da ultimo appare inconferente il richiamo ai principi espressi dalla sentenza n.-OMISSIS- del Consiglio di Stato atteso che l’obbligo dell’Amministrazione di valutare nei giudizi che hanno ad oggetto situazioni giuridiche di particolare rilievo della persona, come quelli in materia di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, elementi nuovi che vengano forniti dall’interessato e che non erano stati considerati al momento dell’istruttoria del procedimento o perfino dopo l’emanazione dell’atto in cui questo si conclude, non può condurre a superare un elemento normativamente ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per effetto di un accordo internazionale.
Alla luce di tali considerazioni l’informativa Schengen è stata correttamente ritenuta ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno. Ne consegue che la menzionata circostanza ostativa conferma la legittimità dell’atto gravato.
9. In conclusione, per le motivazioni espresse, il ricorso deve essere respinto.
10. Sussistono i giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.