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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2748/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Pattumelli e Di Bella)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Piergentili)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4872 del 4/5/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Parte_1 CP_ confronti dell , si condannava quest'ultimo al pagamento dei ratei maturati e maturandi a titolo di assegno di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984, con decorrenza dalla data fissata nel decreto di omologa (1/6/2020), oltre gli accessori di legge, ponendo le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.338,25
a titolo di compensi, a carico del soccombente.
Pt_ La interponeva appello, cui resisteva l . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante censura la gravata sentenza, contestando la quantificazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, in quanto inferiore ai minimi di legge e, comunque, non sorretta da idonea motivazione.
La doglianza si rivela fondata. CP_ Pt_ Dalla documentazione in atti risulta pacifica la soccombenza dell , stante che la aveva ottenuto, mediante decreto di omologa dal Tribunale di Roma, nella procedura di ATP ex art. 445-bis c.p.c.,
l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità (art. 1 legge n. 222/1984), con decorrenza dalla data fissata in tale decreto (1/6/2020), tuttavia, nonostante avesse notificato tale decreto CP_ all e comunicato a tale , come previsto dalla norma sopra richiamata, tutti i riferimenti per CP_1 CP_ procedere alla relativa corresponsione (mediante invio del modello AP70), l non aveva corrisposto la prestazione economica dovuta, seppure fosse trascorso il termine di 120 giorni a tal fine previsto dalla medesima norma.
Nello specifico, per la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, al fine di calcolare i compensi dovuti riguardo al giudizio di cui sopra, lo scaglione di riferimento era quello ricompreso tra €
5.200,01 e € 26.000,00 (pari all'ammontare delle somme dovute per due anni).
Orbene, la tabella n. 4 per le cause di previdenza ex artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n. 147/2022, prevedeva i seguenti importi minimi per le singole fasi - esclusa, nella specie, quella della trattazione/istruzione in quanto non svolta - applicando la riduzione massima della metà dei compensi medi (considerata la non complessità dell'attività svolta): €
464,50 studio, € 388,50 introduzione e € 1.010,50 decisione, per un totale di € 1.863,50.
Si rivela, quindi, erronea la liquidazione disposta dal primo giudice pari a € 1.358,25, in quanto era stata emessa in violazione del d.m. n. 37/2018, che, in particolare, con l'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), ha sostituito, alle parole “diminuzione fino al 50%”, le parole “diminuzione in ogni caso non oltre il 50%”, così prevedendo una soglia minima percentuale di riduzione del compenso, rispetto al valore parametrico di base, inderogabile, nel senso che, al di sotto della quale, il giudice non può scendere.
Non va, invece, accordato l'invocato incremento per la “manifesta fondatezza” delle ragioni della ricorrente, previsto dall'art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014, in quanto, premessa la facoltatività e discrezionalità del riconoscimento di tale incremento, esso va riconosciuto laddove l'attività difensiva abbia giocato un ruolo cardine nell'esito della lite, in qualche modo rendendone più spedita la definizione - la ratio della previsione è premiale rispetto alla necessità primaria avvertita dal legislatore di smaltimento del contenzioso e del contenimento dei tempi dei processi - mentre, nella specie, l'esito del giudizio non è stato affatto agevolato dalla natura della difesa svolta per conto della ricorrente (neppure esaminata in sentenza). Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento, con conseguente riforma parziale della gravata sentenza, limitatamente alla statuizione concernente le spese di lite, mentre rimane ferma per il resto.
Le spese del presente grado - da distrarre - seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in applicazione delle vigenti tariffe forensi, considerando, anche in questa sede, la non complessità della controversia ed il valore della causa, per la cui determinazione occorre fa riferimento al disputatum con il correttivo del decisum e, dunque, all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (€ 1.863,50) e quella già riconosciuta in primo grado (€ 1.358,24), ossia € 505,26,
e conseguente applicazione del primo scaglione del d.m. n. 147/2022, tabella 12, valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale, pari a complessivi € 247,00 (€ 142/2 + € 142/2 + € 210/2).
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, CP_ condanna l alla refusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate a titolo di compensi in complessivi € 1.863,50;
b - condanna l appellato alla refusione delle spese del presente grado, che si liquidano in CP_1 complessivi € 247,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione dei procuratori antistatari.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)