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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13613/2023 RG fissata all'udienza del 13/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
DE MAGLIO SILVIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) che in data 30.09.2022 presentava, alla competente sede domanda CP_1 amministrativa per il riconoscimento dell'Assegno Ordinario di Invalidità;
2) che l' ha rigettato la suddetta istanza;
avverso tale provvedimento l'istante ha CP_1 presentato ricorso gerarchico senza esito favorevole;
All'esito negativo della fase amministrativa ha fatto seguito il ricorso per atpo n. 1341/23.
Anche all'esito di tale fase non è stata riconosciuta la invalidità richiesta e parte ricorrente ha proposto la presente opposizione.
1 nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Sulla base della documentazione clinica esaminata e dell'esame obiettivo clinico effettuato abbiamo formulato la seguente diagnosi: “ • SPONDILOARTROSI DEL RACHIDE A MODERATO
IMPEGNO FUNZIONALE • SINDROME DA IMPINGEMENT SPALLA DESTRA
SENZA LIMITAZIONE FUNZIONALE • CARDIOPATIA IPERTENSIVA
STADIO 1 IN COMPENSO EMODINAMICO • NOTE DEPRESSIVE
Esaminiamo le singole patologie rilevate al fine di indicare il valore invalidante delle stesse.
Ai fini della percentuale invalidante delle singole patologie e delle correlate menomazioni faremo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità annessa al D.M. 05.02.1992, la quale, pur essendo inserita nell'ambito della normativa per la valutazione dello stato di invalidità civile, indica, in ogni caso, la riduzione della capacità lavorativa generica.
• SPONDILOARTROSI DEL RACHIDE A MODERATO IMPEGNO
FUNZIONALE: l'esame obiettivo ha fatto rilevare una limitazione funzionale di circa 1/2 del rachide lombare in assenza di segni di radicolopatia periferica. Per la correlata menomazione possiamo indicare una percentuale di riduzione della capacità lavorativa generica del 20
• SINDROME DA IMPINGEMENT SPALLA DESTRA SENZA LIMITAZIONE
FUNZIONALE: questa diagnosi scaturisce da una ecografia della spalla destra così refertata:” Si può apprezzare cuffia dei rotatori moderatamente disomogenea ma spessore conservato. Controparte_2
[.
. Si rileva area ipoecogena inserzionale del tendine del sovra spinoso e sottospinoso come da entesite. Più evidente la entesite del tendine del sottoscapolare destro. Si evidenzia discreta irregolarità della superficie osteoarticolare acromio-claveare destra come da fenomeni degenerativi in atto. Ridotto lo spazio Sa dx “.
Si tratta di segni di sindrome da conflitto della spalla destra senza limitazione funzionale della articolazione.
• CARDIOPATIA IPERTENSIVA STADIO 1 IN COMPENSO EMODINAMICO: possiamo ascrivere la correlata menomazione alla prima classe NYHA con valutazione dello stato invalidante del 20% Parte
• NOTE DEPRESSIVE: l'Assicurata non è stata seguita da strutture psichiatriche della in maniera continuativa. Esibisce un certificato del neurologo dr. del 13.07.23 con Persona_1 diagnosi di “sindrome depressiva cronica con turbe mnesiche” ed un certificato dello stesso medico del
2 13.08.24 con diagnosi di “sindrome depressiva ansiosa endoreattiva cronica riacutizzata”. Per tale sintomatologia possiamo indicare un valore invalidante del 25 %
Pertanto alla luce di quanto sopra espresso riteniamo che le menomazioni rilevate non riducono a meno di
1/3 la capacità di lavoro della Assicurata in occupazioni confacenti alle sue attitudini di tipo fisico/manuale.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde:
1. la SI.ra presenta le seguenti condizioni cliniche: • Parte_1
SPONDILOARTROSI DEL RACHIDE A MODERATO IMPEGNO FUNZIONALE
• SINDROME DA IMPINGEMENT SPALLA DESTRA SENZA LIMITAZIONE
FUNZIONALE • CARDIOPATIA IPERTENSIVA STADIO 1 IN COMPENSO
EMODINAMICO • NOTE DEPRESSIVE
2. Per tali patologie possiamo indicare una invalidità del 48%.
3. Le menomazioni rilevate non riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro della
Assicurata in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il ctu attraverso un accurato esame clinico delle patologie denunciate, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti. Invero esse sono di modeste entità e dunque tali da non incidere notevolmente sulla capacità di lavoro della ricorrente.
Nello svolgimento dell'elaborato, il ctu ha tenuto presente l'attività fisico/manuale svolta dalla ricorrente. deve quindi ritenersi che i criteri medico-legali per la valutazione circa la spettanza della prestazione siano stati rispettati.
Pertanto, non sussistendo i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del beneficio richiesto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13613/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ivi incluse quelle di ctu.
Lecce, 14/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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