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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 5.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 969/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. L. De Filippo Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'avv. S. Sica
APPELLATO
In fatto e diritto
CP_ Con ricorso ex art. 442 c.p.c. e ritualmente notificato all' l'istante adiva il Tribunale di Torre
Annunziata esponendo di essere affetto da "carcinoma vescicale uroteliale di alto grado in trattamento chemioterapico locale e follow-up; diabete mellito di tipo II;
BPCO; artrosi polidistrettuale" ed altre patologie e, poiché già riconosciuto invalido dal 13.07.2017, in data 25.10.2019 inoltrava domanda di aggravamento.
2) A seguito della suddetta visita medica di aggravamento del 18.11.2019, veniva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, a decorrere dal 25.10.2019.
CP_ 3) In data 15.01.2020 riceveva — dalla sede di Castellammare di Stabia — comunicazione di riliquidazione con la quale si informava che la pensione nr. 07387986 cat. INVCIV veniva ricalcolata a decorrere dal 01.11.2019 e che, a seguito del ricalcolo non risultavano somme a debito e/o a credito, poiché l'importo non variava.
4) Successivamente e precisamente, in data 06.04.2020 l'istante riceveva ulteriore comunicazione di
CP_ liquidazione (dalla sede di Castellammare di Stabia) con la quale si informava che la richiesta
1 presentata il 7.02.2018 veniva accolta e che, pertanto, gli veniva liquidata la pensione di vecchiaia, cat. VO nr. 13051606, con decorrenza dal 01.07.2019.
L'importo mensile della prestazione ammonta ad € 1.121,47 e che spettavano € 11.793,40 a titolo di arretrati.
5) Tuttavia, dalla stessa comunicazione riportata al punto precedente, si evince altresì un debito pari ad € 3.146,86 — motivazione: recupero per INVCIV — e che tale cifra veniva trattenuta dagli arretrati da corrispondere che, a seguito di tale trattenuta, si quantificavano in € 5.881,65.
6) In data 08.04.2020 il ricorrente riceveva ulteriore comunicazione di riliquidazione con la quale si informava che la pensione di cui era titolare, cat. INVCIV, veniva ricalcolata a decorrere dal
01.07.2019 — data di riconoscimento della pensione di vecchiaia — e che per tale ragione, risultava un debito pari ad € 3.146,86.
7) In data successiva e cioè il 09.04.2020, l'istante riceveva comunicazione di debito asserente che per il periodo dal 01.07.2019 al 30.04.2020 erano stati pagati € 3.146,86 in più sulla pensione cat.
INVC1V nr. 07387986 per i seguenti motivi: "la INVCIV 07387986 è stata ricalcolata a decorre dal
01.07.2019. L'indebito di E 3.146,86 è stato INTERAMENTE compensato con credito VO 13051606.
INDEBITO ESTINTO".
8) Dal mese di maggio 2020 il sig. non ha più percepito la pensione di inabilità civile. Parte_1
Tanto premesso adiva il Tribunale di Torre Annunziata chiedendo di ripristinare la pensione di inabilità civile poiché compatibile con la pensione di vecchiaia anticipata (c.d. e, di N_1
conseguenza, ordinare all' convenuto di corrispondere i relativi ratei a partire dal maggio 2020 CP_1
(che all'epoca dell'instaurazione del giudizio ammontavano ad € 860,43) nonché, procedere allo stralcio del debito ammontante ad € 3.146,86 con relativa restituzione delle somme, il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione. CP_ A seguito della notifica dell'atto introduttivo, l' non si costituiva in giudizio e, di conseguenza, all'udienza del 02.03.2021 il giudice ne dichiarava la contumacia.
Il Giudice, al termine dell'udienza istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 1623/2021 con il seguente dispositivo: “1) Dichiara illegittima la trattenuta della somma di euro 3.146,86 sugli arretrati CP_ della pensione di vecchiaia anticipata e per l'effetto condanna l' alla restituzione;
2) Spese compensate.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame l' nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi Parte_1
sulla domanda di ripristino della pensione di inabilità civile.
Ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza e conseguentemente: 1) accertare e dichiarare CP_ l'illegittimità del comportamento tenuto dall' poiché sussistenti, in capo all'odierno appellante, tutti i presupposti richiesti dalla legge ai fini della percezione della pensione di inabilità civile — cat.
2 INVCIV nr. 07387986 — per il periodo in cui è stata sospesa, ovvero dal maggio 2020 al dicembre
2020 e, per l'effetto; 3) condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1
favore dell'appellante della somma complessiva di 2.581,29 a titolo di ratei dì pensione di inabilità civile dal maggio 2020 al dicembre 2020; 4) accertare e dichiarare che alcun indebito sussiste e di conseguenza, dichiarare che il sig. non è tenuto a restituire l'importo di E 3.146,86, Parte_1
pertanto, condannare l in persona del suo legale rapp.te p.t., alla restituzione delle somme CP_1
trattenute e che verranno trattenute sulla prestazione pensionistica del sig. , a titolo di Parte_1
indebita percezione della pensione di inabilità civile;
condannare l' in persona del suo legale CP_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l resistendo genericamente al gravame e svolgendo domanda di appello CP_1
incidentale in ordine alla decisione del Giudice di prime cure che dichiara illegittima la trattenuta della somme di euro 3146,86 sugli arretrati della pensione di vecchiaia anticipata e per l'effetto condanna l' alla restituzione. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento sussistendo piena compatibilità tra la pensione di inabilità civile ed il trattamento di pensione di vecchiaia anticipata.
Invero incontestati i requisiti sanitari e reddituali per la percezione della pensione di inabilità civile non può ipotizzarsi, contrariamente a quanto fatto dal primo giudice, una conversione della stessa nel trattamento di vecchiaia, trattandosi, nel caso di specie, di una pensione anticipata, prima del compimento del 67 anno di età (che come è noto costituisce il limite di età per la erogazione della prestazione).
Invero a differenza di quanto previsto per l'assegno mensile, la pensione di inabilità civile non è incompatibile con le altre prestazioni a carattere previdenziale erogate da forme di previdenza obbligatoria.
L'incompatibilità, infatti, è stata soppressa dall'art. 12 della legge 41211991 che ha abrogato parzialmente l'art. 3, comma 1 della legge 407/1990.
Non è invece compatibile con altre prestazioni assistenziali per il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici.
La prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa a differenza di quanto accade con l'assegno mensile di invalidità.
3 Resta inteso che dall'attività lavorativa non deve derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento della prestazione in parola.
La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un'età pari a 67 anni.
Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale che, in tal caso, assume la denominazione giuridica di assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile. CP_ Dunque, nel caso di specie non si ravvisa alcuna incompatibilità tale da indurre l' a revocare la prestazione. Tanto che la normativa in materia espressamente prevede che concorrono a formare il limite di reddito per poter beneficiare della pensione di inabilità civile: gli stipendi e le pensioni.
A CONFERMA DI QUANTO ESPOSTO, OVVERO CHE NON VI È ALCUNA
INCOMPATIBILITÀ TRA LA PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE E LA PENSIONE DI
VECCHIAIA ANTICIPATA, A GENNAIO 2021 IL SIG.AURICCHIO SI VEDEVA
CORRISPONDERE NUOVAMENTE LA PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE (cfr. rendicontazioni pensioni)
L'appello principale va, pertanto, accolto.
Infondata, viceversa, è la domanda riconvenzionale avanzata dall' in quanto il CTU nominato CP_1
in questo grado di giudizio ha – con giudizio che la Corte condivide in quanto basato sulla normativa in vigore l'art. 13 c. 6 della legge 122/2010 il quale richiama l'art. 8 del D.L. n. 207 del 30/12/2008 richiamata in perizia - accertato la sussistenza del requisite reddituale per la percezione della pensione di inabilita' civile per il periodo compreso da luglio 2019 a dicembre 2020, oggetto della domanda di restituzione da parte dell' . CP_1
In sintesi va accolto l'appello principale e respinta la domanda riconvenzionale.
Le spese del doppio grado di giudizio – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per lo effetto, condanna l in persona del suo legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di 2.581,29 a titolo di ratei dì pensione di inabilità civile dal maggio 2020 al dicembre 2020; accerta e dichiara che alcun indebito sussiste e di conseguenza, dichiara che il sig. non è Parte_1
tenuto a restituire l'importo di E 3.146,86, pertanto, condanna l' in persona del suo legale CP_1
rapp.te p.t., alla restituzione delle somme a tal titolo trattenute;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 per il primo grado ed CP_1
euro 1200,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
4 Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 5.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 969/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. L. De Filippo Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'avv. S. Sica
APPELLATO
In fatto e diritto
CP_ Con ricorso ex art. 442 c.p.c. e ritualmente notificato all' l'istante adiva il Tribunale di Torre
Annunziata esponendo di essere affetto da "carcinoma vescicale uroteliale di alto grado in trattamento chemioterapico locale e follow-up; diabete mellito di tipo II;
BPCO; artrosi polidistrettuale" ed altre patologie e, poiché già riconosciuto invalido dal 13.07.2017, in data 25.10.2019 inoltrava domanda di aggravamento.
2) A seguito della suddetta visita medica di aggravamento del 18.11.2019, veniva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%, a decorrere dal 25.10.2019.
CP_ 3) In data 15.01.2020 riceveva — dalla sede di Castellammare di Stabia — comunicazione di riliquidazione con la quale si informava che la pensione nr. 07387986 cat. INVCIV veniva ricalcolata a decorrere dal 01.11.2019 e che, a seguito del ricalcolo non risultavano somme a debito e/o a credito, poiché l'importo non variava.
4) Successivamente e precisamente, in data 06.04.2020 l'istante riceveva ulteriore comunicazione di
CP_ liquidazione (dalla sede di Castellammare di Stabia) con la quale si informava che la richiesta
1 presentata il 7.02.2018 veniva accolta e che, pertanto, gli veniva liquidata la pensione di vecchiaia, cat. VO nr. 13051606, con decorrenza dal 01.07.2019.
L'importo mensile della prestazione ammonta ad € 1.121,47 e che spettavano € 11.793,40 a titolo di arretrati.
5) Tuttavia, dalla stessa comunicazione riportata al punto precedente, si evince altresì un debito pari ad € 3.146,86 — motivazione: recupero per INVCIV — e che tale cifra veniva trattenuta dagli arretrati da corrispondere che, a seguito di tale trattenuta, si quantificavano in € 5.881,65.
6) In data 08.04.2020 il ricorrente riceveva ulteriore comunicazione di riliquidazione con la quale si informava che la pensione di cui era titolare, cat. INVCIV, veniva ricalcolata a decorrere dal
01.07.2019 — data di riconoscimento della pensione di vecchiaia — e che per tale ragione, risultava un debito pari ad € 3.146,86.
7) In data successiva e cioè il 09.04.2020, l'istante riceveva comunicazione di debito asserente che per il periodo dal 01.07.2019 al 30.04.2020 erano stati pagati € 3.146,86 in più sulla pensione cat.
INVC1V nr. 07387986 per i seguenti motivi: "la INVCIV 07387986 è stata ricalcolata a decorre dal
01.07.2019. L'indebito di E 3.146,86 è stato INTERAMENTE compensato con credito VO 13051606.
INDEBITO ESTINTO".
8) Dal mese di maggio 2020 il sig. non ha più percepito la pensione di inabilità civile. Parte_1
Tanto premesso adiva il Tribunale di Torre Annunziata chiedendo di ripristinare la pensione di inabilità civile poiché compatibile con la pensione di vecchiaia anticipata (c.d. e, di N_1
conseguenza, ordinare all' convenuto di corrispondere i relativi ratei a partire dal maggio 2020 CP_1
(che all'epoca dell'instaurazione del giudizio ammontavano ad € 860,43) nonché, procedere allo stralcio del debito ammontante ad € 3.146,86 con relativa restituzione delle somme, il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione. CP_ A seguito della notifica dell'atto introduttivo, l' non si costituiva in giudizio e, di conseguenza, all'udienza del 02.03.2021 il giudice ne dichiarava la contumacia.
Il Giudice, al termine dell'udienza istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 1623/2021 con il seguente dispositivo: “1) Dichiara illegittima la trattenuta della somma di euro 3.146,86 sugli arretrati CP_ della pensione di vecchiaia anticipata e per l'effetto condanna l' alla restituzione;
2) Spese compensate.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame l' nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi Parte_1
sulla domanda di ripristino della pensione di inabilità civile.
Ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza e conseguentemente: 1) accertare e dichiarare CP_ l'illegittimità del comportamento tenuto dall' poiché sussistenti, in capo all'odierno appellante, tutti i presupposti richiesti dalla legge ai fini della percezione della pensione di inabilità civile — cat.
2 INVCIV nr. 07387986 — per il periodo in cui è stata sospesa, ovvero dal maggio 2020 al dicembre
2020 e, per l'effetto; 3) condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1
favore dell'appellante della somma complessiva di 2.581,29 a titolo di ratei dì pensione di inabilità civile dal maggio 2020 al dicembre 2020; 4) accertare e dichiarare che alcun indebito sussiste e di conseguenza, dichiarare che il sig. non è tenuto a restituire l'importo di E 3.146,86, Parte_1
pertanto, condannare l in persona del suo legale rapp.te p.t., alla restituzione delle somme CP_1
trattenute e che verranno trattenute sulla prestazione pensionistica del sig. , a titolo di Parte_1
indebita percezione della pensione di inabilità civile;
condannare l' in persona del suo legale CP_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l resistendo genericamente al gravame e svolgendo domanda di appello CP_1
incidentale in ordine alla decisione del Giudice di prime cure che dichiara illegittima la trattenuta della somme di euro 3146,86 sugli arretrati della pensione di vecchiaia anticipata e per l'effetto condanna l' alla restituzione. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento sussistendo piena compatibilità tra la pensione di inabilità civile ed il trattamento di pensione di vecchiaia anticipata.
Invero incontestati i requisiti sanitari e reddituali per la percezione della pensione di inabilità civile non può ipotizzarsi, contrariamente a quanto fatto dal primo giudice, una conversione della stessa nel trattamento di vecchiaia, trattandosi, nel caso di specie, di una pensione anticipata, prima del compimento del 67 anno di età (che come è noto costituisce il limite di età per la erogazione della prestazione).
Invero a differenza di quanto previsto per l'assegno mensile, la pensione di inabilità civile non è incompatibile con le altre prestazioni a carattere previdenziale erogate da forme di previdenza obbligatoria.
L'incompatibilità, infatti, è stata soppressa dall'art. 12 della legge 41211991 che ha abrogato parzialmente l'art. 3, comma 1 della legge 407/1990.
Non è invece compatibile con altre prestazioni assistenziali per il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici.
La prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa a differenza di quanto accade con l'assegno mensile di invalidità.
3 Resta inteso che dall'attività lavorativa non deve derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento della prestazione in parola.
La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un'età pari a 67 anni.
Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale che, in tal caso, assume la denominazione giuridica di assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile. CP_ Dunque, nel caso di specie non si ravvisa alcuna incompatibilità tale da indurre l' a revocare la prestazione. Tanto che la normativa in materia espressamente prevede che concorrono a formare il limite di reddito per poter beneficiare della pensione di inabilità civile: gli stipendi e le pensioni.
A CONFERMA DI QUANTO ESPOSTO, OVVERO CHE NON VI È ALCUNA
INCOMPATIBILITÀ TRA LA PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE E LA PENSIONE DI
VECCHIAIA ANTICIPATA, A GENNAIO 2021 IL SIG.AURICCHIO SI VEDEVA
CORRISPONDERE NUOVAMENTE LA PENSIONE DI INABILITÀ CIVILE (cfr. rendicontazioni pensioni)
L'appello principale va, pertanto, accolto.
Infondata, viceversa, è la domanda riconvenzionale avanzata dall' in quanto il CTU nominato CP_1
in questo grado di giudizio ha – con giudizio che la Corte condivide in quanto basato sulla normativa in vigore l'art. 13 c. 6 della legge 122/2010 il quale richiama l'art. 8 del D.L. n. 207 del 30/12/2008 richiamata in perizia - accertato la sussistenza del requisite reddituale per la percezione della pensione di inabilita' civile per il periodo compreso da luglio 2019 a dicembre 2020, oggetto della domanda di restituzione da parte dell' . CP_1
In sintesi va accolto l'appello principale e respinta la domanda riconvenzionale.
Le spese del doppio grado di giudizio – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
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PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per lo effetto, condanna l in persona del suo legale rapp.te p.t., al CP_1
pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di 2.581,29 a titolo di ratei dì pensione di inabilità civile dal maggio 2020 al dicembre 2020; accerta e dichiara che alcun indebito sussiste e di conseguenza, dichiara che il sig. non è Parte_1
tenuto a restituire l'importo di E 3.146,86, pertanto, condanna l' in persona del suo legale CP_1
rapp.te p.t., alla restituzione delle somme a tal titolo trattenute;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 per il primo grado ed CP_1
euro 1200,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo;
pone le spese di CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
4 Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
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