Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 177
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per errata applicazione della norma

    L'Amministrazione resistente ha applicato l'art 39 quater comma 4 D.L. 269/2003 in combinato disposto con l'art 1 comma 646 lett. a) della L. 190/2014, e non il D.lgs. 504/98 come erroneamente sostenuto dall'appellante. La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia stato correttamente emesso.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancata identificazione dell'apparecchio e descrizione delle violazioni

    L'apparecchio non conforme è chiaramente identificato come un apparecchio appartenente alla categoria di cui all'art 110 comma 6 lett a) TULPS mod. “Nominativo_2”. I presupposti di fatto e di diritto per la richiesta del PREU sono indicati, così come la legge di riferimento.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione autonoma dell'ufficio

    L'avviso di accertamento impugnato si fonda sul PV, prot. Numero_1 del 13/10/2017, redatto dallo stesso Ufficio dei Monopoli per la Calabria.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata per aver disposto la liquidazione delle spese processuali a favore dell'ADM

    Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere compensate solo in casi specifici previsti dalla legge.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 177
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo