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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE IN, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2667/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3. S.r.l. Unipersonale - P.Iva_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 - P.Iva_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 425/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
10 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MO7160009608U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Il DR. Nominativo_1 insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio dei Monopoli per la Calabria, ha concluso, con processo verbale di constatazione prot n. Numero_1 del 13/10/2017, un controllo fiscale nei confronti dell'esercizio commerciale “Ricorrente_5” sito in Villapiana alla Indirizzo_1 P-Iva P.Iva_5 di Ricorrente_2.
In data 04/07/2017 personale della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari ha effettuato un accesso presso l'attività commerciale “Ricorrente_5” in titolarità della Sig.ra Ricorrente_2.
Nell'ambito dei quotidiani controlli effettuati e finalizzati alla prevenzione e alla repressione delgioco illegale, in data 04 luglio 2017 militari della Guardia di Finanza - Compagnia di Sibari (CS), accedevano all'interno dell'esercizio commerciale denominato “Ricorrente_5 , per eseguire un controllo sull'esatto adempimento delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS. Nel corso dei controlli veniva riscontrata la presenza di n 1 (uno) apparecchio da intrattenimento appartenente alla tipologia di, cui all'art 110 c 6 TULPS, nome modello Nominativo_2 codice identificativo NN03895011Z non conforme alla normativa vigente in materia in quanto sebbene provvisto dei titoli autorizzatori e collegato alla rete telematica di cui al comma 4 dell'articolo 14- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26. ottobre 1972, n. 640, a seguito di prova di gioco, è stato riscontrato un incremento dei contatori parziale rispetto a quello dovuto per la somma di denaro giocata durante la prova suddetta, difatti i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto ad effettuare le prove di gioco contattando telefonicamente il concessionario
SISAL, con relative prove di gioco inserendo n. 8 monete da €. 1,00, per un totale di €. 8,00, riscontrando un incremento inesatto dei contatori e nello specifico il CNTOTIN iniziale pari ad €. 17.731,00 è incrementato per soli €. 4,00 con somma finale pari ad €. 17.735,00.
Da dichiarazione resa dalla parte, si è individuato il gestore degli apparecchi nella Ricorrente_4, con sede in Castrovillari (CS) e P. Iva P.Iva_3.
A conclusione dei controlli, il personale della Guardia di Finanza operante, per quanto accertato, procedeva al sequestro amministrativo dell'apparecchio ai sensi dell'ex art 13 Legge 689/81 e gli stessi, venivano lasciati in custodia giudiziale alla Sig.ra Ricorrente_2. L'esito di tale attività risulta dal verbale di operazioni compiute e constatazione sottoscritto dalla parte in data 04/07/2017 prot. ADM
0019277 del 11/07/2017.
Da quanto sopra, il collegamento alla rete telematica di ADM consente all'Ufficio Monopoli di monitorare la raccolta delle giocate ed il regolare e lecito funzionamento degli apparecchi comma 6 dell'art 110
TULPS
Il monitoraggio dei flussi di gioco determina la possibilità per ADM di poter quantificare il prelievo erariale unico (PREU) ed in caso contrario si verifica l'evidente danno per l'Erario e possibile realizzazione di fattispecie riconducibili anche al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 comma 2,
n 1 del c.p.
Al fine di determinare la base imponibile e, quindi quantificare il PREU evaso, in data
25/07/2017 personale dell'Ufficio dei Monopoli, unitamente a militari della Guardia di Finanza-Gruppo di
Sibari, si recavano presso il luogo di custodia degli apparecchi sottoposti a sequestro, per effettuare un'analisi congiunta del macchinario in questione
La suddetta attività è avvenuta alla presenza del rappresentante legale della società: gestore degli apparecchi, già sottoposti a sequestro Ricorrente_4, nella persona di Ricorrente_1, nominato custode giudiziale degli apparecchi come risulta dal verbale della Guardia di Finanza prot ADM 20671 del 26/07/2017.
In tale occasione, per come agevolmente si evince dal verbale, i funzionari ADM hanno tentato di effettuare la lettura dei dati mediante il software "SCAAMS", adottato per le attività di verifica degli apparecchi di gioco.
La procedura di verifica in argomento ha fatto rilevare che la scheda elettronica dell'apparecchio esaminato ha risposto al collegamento effettuato con SCAAMS, tuttavia i dati risultanti dalla lettura non hanno consentito di determinare il periodo di riferimento per il calcolo del tributo evaso. Si è pertanto provveduto a sigillare nuovamente l'apparecchio in questione.
Tutto ciò premesso e considerato, sulla base degli atti sopra richiamati e con riferimento all'apparecchio da intrattenimento per il quale non è stato possibile rilevare gli importi delle giocate e di conseguenza procedere all'accertamento tributario analitico, l'accertamento della base imponibile evasa viene eseguito induttivamente, applicando l'importo forfettario stabilito dall'art. 1, comma 646, letta) della legge 23 dicembre 2014 n 190 (Legge di Stabilità 2015) nella misura di € 3.000,00 di valore di giocato giornaliero.
Sulla somma così determinata viene applicata l'aliquota relativa all'anno d'imposta 2016, stabilita con la legge n.268/2015 nella misura del 17,5%
Atteso che non è stata prodotta documentazione idonea a comprovate la data certa di inizio della raccolta di gioco, come periodo di raccolta viene considerato quello decorrente dal 05 luglio 2016 fino al 04 luglio
2017 (data del sequestro) per totali presunti 365 giorni di raccolta. L'apparecchio in questione come sopra esposto, è stato rinvenuto in esercizio, munito dei titoli autorizzatori di cui all'art. 38, comma 5, della legge n.398 del 2000 e collegato alla rete statale Società_2, ma dalla lettura dei contatori è stato riscontrato un incremento inesatto e si configurano, pertanto, le condotte illecite cli cui ai punti precedenti con la conseguente constatazione del PREU dovuto sulle somme giocate nei confronti di Ricorrente_2, in qualità di esercente e titolare dell'esercizio commerciale/punto di offerta gioco "Ricorrente_5", Ricorrente_1 in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della società “Ricorrente_4” .
Per quanto sopra riportato è stato emesso avviso di accertamento prot 32680 del 16/12/2021 anno di imposta 2016, relativo al Prelievo Erariale Unico (PREU) di €. 93.975,00 di imposta, €. 20.504,57 di interessi, €. 244.335,06 di sanzioni (81.445,00 sanzione ridotta ad 1/3).
Avverso il suddetto atto il ricorrente proponeva ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, iscritto al n° 575/2022, che, con sentenza n° 425/2024, depositata il 18/01/2024, lo ha rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello si è costituito l'Ufficio dei Monopoli
Con i primi due motivi, che vengono trattati congiuntamente l'appellante eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto la norma indicata dall'ente impositore, fa riferimento alla lett. b) del comma
646 art. 1 L 190/2014. Inoltre eccepisce in merito alla mancata lettura delle giocate effettuate dal personale operante : un funzionamento anomalo in una serie così piccola di giocate può anche succedere, ed ancora, in merito al CNTOTIN: non rappresenta l'incremento della macchina sul ciclo corrente delle giocate, ma rappresenta la vita di tutta la macchina, e ancora la norma presa a riferimento dall'ufficio dei monopoli di Cosenza, ossia il comma 646
Art. 1 L.190/2014, per la richiesta dell'imposta unica, non può essere applicata al caso di specie per molteplici motivi, il primo fra questi un profilo di illegittimità, che si concretizza nella mancata identificazione della fattispecie.
Orbene, in me rito alla prima eccezione è opportuno richiamare che la L. 190/2014 , all'art 1 comma 646, testualmente recita: “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;”
L'appellante asserisce che la norma indicata da quest'Ufficio nell'avviso di accertamento sia la lett. b) del comma 646 art. 1 L 190/2014.
Asserisce nel periodo immediatamente successivo che “l'art. 1 comma 646 L. 190/2014 alla lett. b), rimanda per la determinazione dell'Imposta Unica, al D.L. 504/98….”.
Successivamente controparte dichiara a pag. 5: “In definitiva, l'avviso di accertamento va annullato per errata applicazione della legge di riferimento, in quanto nel caso di specie non è possibile applicare il D.L.
504/98 perchè il comma 646 alla lett. b) dell'art. 1 L. 190/2014, richiamato dall'ente impositore per l'applicazione della sanzione tributaria, difetta di tutti gli elementi costitutivi richiesti e previsti dal d.l.
504/98, sia in termini formali che in termini sostanziali.”
Sin dalla prima pagina dell'impugnato avviso di accertamento, l'Amministrazione resistente fa riferimento, applica e considera come norma violata l'art 39 quater comma 4 D.L. 269/2003 in combinato disposto con l'art 1 comma 646 lett. a) della L. 190/2014. Difatti nell'avviso di accertamento impugnato in primo grado ed allegato al presente atto non vi è alcun riferimento al D.lgs. 504/98 che, come è noto, riguarda l'Imposta Unica sulle scommesse. Tanto basta per dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso e del gravame di primo grado.
In merito alle caratteristiche tecniche si rappresenta che nell' Allegato A) del Decreto Direttoriale ADM del
04/12/2003 (Regole tecniche di produzione degli esemplari di modelli di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.), vengono esplicitate le specifiche funzionali ed i requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione stabilendo che i contatori presenti in ciascun apparecchio di gioco sono i seguenti:
b) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate – è definito come «CNTTOTIN» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, dell'incasso complessivo dell'apparecchio dalla sua prima installazione. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999.999.999 ed assume il valore zero soltanto all'atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa.
Atteso quanto sopra esposto, nell'emanazione dell'avviso di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'Amministrazione resistente tiene conto proprio della circostanza dall'appellante nel ricorso relativo all' incremento anomalo dei contatori (I ricorrenti, confermano le incongruenze tra i dati estrapolati dalla scheda dell'apparecchio, dapprima telefonicamente mediante il concessionario SISAL e poi tramite lettura contatori con software SCAAMS in dotazione ai funzionari ADM, e l'ammontare delle somme giocate rilevate dal sistema ADM). Gli appellanti eccepiscono, inoltre, che “quanto riporta il verbale di sequestro redatto in data 04/07/2017, non corrisponde a quanto messo a fondamento dell'avviso di accertamento che oggi si impugna. Ed invero, nell'avviso di accertamento si parla di un apparecchio, ma non si fa una descrizione dello stesso, non si dice quali violazioni sono stati su di esso riscontrate, ma soprattutto non si fa una descrizione del procedimento che ha seguito l'ufficio per arrivare all'emissione dell'avviso di accertamento”. Innanzitutto, si evidenzia la pretestuosità di tale eccezione in quanto sia dall'impianto dell'avviso di accertamento, sia da tutti gli atti ad esso prodromici e presupposti -tra l'altro ben conosciuti dai ricorrenti-,
è agevole individuare l'apparecchio non conforme e cioè un apparecchio appartenente alla categoria di cui all'art 110 comma 6 lett a) TULPS mod. “Nominativo_2”, ed inoltre è ben chiara l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto in base a cui è richiesto il PREU, nonché la legge di riferimento in ossequio alla quale viene commisurata l'imposta che è l'art 1 comma 646 lett a) L. 190/2014 e non già la lett b) come erroneamente indicato dalle controparti.
Inoltre, a pag.5 del ricorso in appello che qui ci occupa, si richiama la sentenza emessa in data
08/03/2024 dalla “Commissione provinciale di Cosenza” (rectius Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Cosenza) sez.7, parzialmente favorevole, che, si sottolinea, non pertinente al nostro caso in quanto relativo ad Avviso di Accertamento emesso da quest'Ufficio per il recupero di Imposta Unica. Per mero tuziorismo difensivo si rappresenta che la suddetta sentenza è stata prontamente impugnata da questo Ufficio con ricorso in Appello RG
2340/2024, presentato innanzi a codesta Spett.le Corte di
.
In merito all'eccezione in sentenza inerente all'errata applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma
646 lett. b) della legge 190/2014 l'Ufficio eccepiva l'evidente errore commesso dai giudici di prime cure nell'individuazione della corretta normativa di riferimento. Difatti nella suddetta sentenza veniva confusa la materia che regola le New Slot, la cui lettura delle schede di gioco, laddove possibile, consente di quantificare altra imposta, il PREU, ai sensi dell'art. 39 quater del D.L. n. 269/2003 e dall'art. 1 L. n.
190/2014 lett. a), con la materia dei videoterminali (Totem e pc) che, al contrario, è regolata, come già più volte sottolineato, dalla lett. b), dell'art. 1, L. n. 190/2014. Pertanto, l'imposta contestata, non è il prelievo erariale unico (PREU), ma l'Imposta
Unica di cui al D.Lgs. 504/1998 e ss.mm. e ii., in quanto l'apparecchio in questione non essendo collegato alla rete statale di raccolta del gioco, e non essendo della tipologia prevista dall'art.110 c.6 lett.a) TULPS, assoggetta l'obbligato al pagamento di quanto normativamente previsto dalla lett. b) dell'art 1, comma
646, L. 190/2014,
3) Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Infondatezza ed errata motivazione della sentenza appellata. In merito all'eccezione in sentenza inerente l'applicazione da parte dell'Ufficio dell'art. 648 della L. 190/2014, che secondo l'interpretazione data dall'ufficio consentirebbe il calcolo del PREU sulla base del valore giornaliero
“forfettario” e la mancata applicazione da parte dell'Ufficio dell'art. 39 quater del D.L. 269/2003 , l'Ufficio eccepiva che l'art.648 della L.190/2014 (rectius art. 1, comma 648, della legge 190/2014) citato nella sentenza impugnata riguarda una violazione amministrativa e, pertanto, non consente alcun calcolo
PREU, ma soprattutto non è pertinente al caso di specie, atteso che l'atto impugnato è di natura tributaria, avente ad oggetto il recupero dell'Imposta Unica. Infine, si rileva l'illogicità del passaggio della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'imposta forfettaria viene calcolata sulla raccolta media giornaliera della Provincia di appartenenza del ricorrente, affermazione che non trova fondamento in alcuna normativa di settore o documento di prassi. Difatti, solamente nel caso di esercizio abusivo di accettazione e raccolta anche per via telefonica o telematica, di scommesse su eventi sportivi senza il possesso delle previste concessioni, autorizzazioni e/o licenze ai sensi del T.U.L.P.S. (art. 88),
l'Ufficio procede al recupero dell'imposta unica, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, quantificando la base imponibile, in piena conformità alle disposizioni normative vigenti (art. 1, comma
644, della legge 190/2014) ed ai documenti di prassi emanati in materia (circolare n° 82805 del
01/09/2015, nota n° 82537 del 03/08/2017 ), in base al triplo della raccolta media realizzata nella provincia in cui risulta essere ubicato il punto di gioco, desunta dai dati del Totalizzatore Nazionale, con riferimento al periodo d'imposta precedente, con l'applicazione dell'aliquota massima del 8%.
III° motivo di impugnazione: nullità dell'avviso di accertamento per inefficacia probatoria degli atti del procedimento amministrativo.
Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti eccepiscono la nullità dell'avviso di accertamento per mancata identificazione dell'apparecchio su cui non sarebbe stata effettuata la lettura dei contatori.
Si rammenta che il processo verbale di constatazione, -sopra riportato per la parte descrittiva di quanto e come rinvenuto al momento dell'accesso -, fa piena prova fino a querela di falso e, altresì, contiene tutti gli elementi descrittivi idonei ad identificare la fattispecie contestata.
Ora, anche in considerazione del fatto che il verbale di constatazione costituisce atto pubblico e fa piena prova di quanto verificato fino a querela di falso, essendo l'accertamento basato su diretta percezione degli accertatori, si ritiene che sussistano i presupposti della violazione accertata dagli agenti verificatori i quali hanno proceduto legittimamente, secondo la stretta osservanza delle norme ed in modo conseguenziale ai fatti oggetto di osservazione che sono stati circostanziatamente rilevati, riportando esattamente ciò che, ictu oculi ed alle prove, sono risultati essere fatti illeciti. In quanto atto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il processo verbale di constatazione (PV) è atto pubblico (art. 2699 c.c.) e fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). Ne consegue che per contestare tali fatti, occorre proporre querela di falso. Il contribuente che intenda proporre querela di falso per contestare parti del processo verbale di constatazione coperte da pubblica fede deve ricorrere al Giudice Ordinario e non al Giudice Tributario, il quale, in tal caso, sospende il processo avverso l'atto di accertamento basato sul processo verbale contestato in attesa della decisione del primo giudice ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 546/92. Inoltre, parimenti a quanto evidenziato nei punti precedenti, si rileva che l'attività di lettura dei contatori - svolta per ben 2 volte: una prima, dai militari della Guardia di Finanza telefonicamente tramite il concessionario SISAL, in occasione del primo accesso, ed una seconda volta, in data 25/07/2017, congiuntamente da GdF e personale ADM - ha consentito di evidenziare incongruenze tra i dati estrapolati dalla scheda dell'apparecchio e l'ammontare delle somme giocate rilevate dal sistema ADM.
Per ciò che concerne infine la di perizia tecnica da parte di SOGEI –partner tecnologico di ADM -, sarebbe stata ultronea in quanto l'eventuale risultanza non avrebbe potuto dare esito diverso rispetto alla lettura effettuata dai Funzionari ADM con software SCAAMS direttamente sulla scheda di gioco dell'apparecchio sopra meglio identificato.
Con il quarto motivo del ricorso i contribuenti eccepiscono la nullità dell'avviso di accertamento, per mancanza di motivazione atteso che si baserebbe integralmente sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto da un altro organo senza contenere alcuna valutazione autonoma dell'ufficio, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, dell'art. 7 della legge 212/2000, dell'art. 42 del DPR 600/73 e degli artt. 3 -24-97-111-113 della Costituzione.
Al riguardo si evidenzia che l'avviso di accertamento impugnato si fonda sul PV , prot. Numero_1 del 13/10/2017, redatto dallo stesso Ufficio dei Monopoli per la Calabria
La ricorrente eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata per aver disposto la liquidazione delle spese processuali a favore dell'ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario, in mancanza di documentazione delle spese vive e del deposito di apposita nota spese.
Il motivo risulta essere infondato.
Come è noto, l'articolo 9, comma 1, lettera f) del D.lgs. n.156/2015 ha modificato l'articolo 15 del D.lgs.
n.546/1992, in materia di spese di giudizio tributario, con lo scopo di rafforzare il principio in base al quale le stesse seguono la soccombenza.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 15, mutuando quanto già previsto sul punto dall'articolo 92, comma 2, c.p.
c., limita la facoltà del giudice tributario di compensare le spese di lite stabilendo che le stesse possono essere compensate, in tutto od in parte, solo in caso di soccombenza reciproca e di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice oppure, secondo le modifiche apportate dal d.lgs 220/2023, quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 4200 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE IN, OR
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2667/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3. S.r.l. Unipersonale - P.Iva_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 - P.Iva_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 425/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
10 e pubblicata il 18/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MO7160009608U GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Resistente/Appellato: Il DR. Nominativo_1 insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio dei Monopoli per la Calabria, ha concluso, con processo verbale di constatazione prot n. Numero_1 del 13/10/2017, un controllo fiscale nei confronti dell'esercizio commerciale “Ricorrente_5” sito in Villapiana alla Indirizzo_1 P-Iva P.Iva_5 di Ricorrente_2.
In data 04/07/2017 personale della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari ha effettuato un accesso presso l'attività commerciale “Ricorrente_5” in titolarità della Sig.ra Ricorrente_2.
Nell'ambito dei quotidiani controlli effettuati e finalizzati alla prevenzione e alla repressione delgioco illegale, in data 04 luglio 2017 militari della Guardia di Finanza - Compagnia di Sibari (CS), accedevano all'interno dell'esercizio commerciale denominato “Ricorrente_5 , per eseguire un controllo sull'esatto adempimento delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS. Nel corso dei controlli veniva riscontrata la presenza di n 1 (uno) apparecchio da intrattenimento appartenente alla tipologia di, cui all'art 110 c 6 TULPS, nome modello Nominativo_2 codice identificativo NN03895011Z non conforme alla normativa vigente in materia in quanto sebbene provvisto dei titoli autorizzatori e collegato alla rete telematica di cui al comma 4 dell'articolo 14- bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26. ottobre 1972, n. 640, a seguito di prova di gioco, è stato riscontrato un incremento dei contatori parziale rispetto a quello dovuto per la somma di denaro giocata durante la prova suddetta, difatti i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto ad effettuare le prove di gioco contattando telefonicamente il concessionario
SISAL, con relative prove di gioco inserendo n. 8 monete da €. 1,00, per un totale di €. 8,00, riscontrando un incremento inesatto dei contatori e nello specifico il CNTOTIN iniziale pari ad €. 17.731,00 è incrementato per soli €. 4,00 con somma finale pari ad €. 17.735,00.
Da dichiarazione resa dalla parte, si è individuato il gestore degli apparecchi nella Ricorrente_4, con sede in Castrovillari (CS) e P. Iva P.Iva_3.
A conclusione dei controlli, il personale della Guardia di Finanza operante, per quanto accertato, procedeva al sequestro amministrativo dell'apparecchio ai sensi dell'ex art 13 Legge 689/81 e gli stessi, venivano lasciati in custodia giudiziale alla Sig.ra Ricorrente_2. L'esito di tale attività risulta dal verbale di operazioni compiute e constatazione sottoscritto dalla parte in data 04/07/2017 prot. ADM
0019277 del 11/07/2017.
Da quanto sopra, il collegamento alla rete telematica di ADM consente all'Ufficio Monopoli di monitorare la raccolta delle giocate ed il regolare e lecito funzionamento degli apparecchi comma 6 dell'art 110
TULPS
Il monitoraggio dei flussi di gioco determina la possibilità per ADM di poter quantificare il prelievo erariale unico (PREU) ed in caso contrario si verifica l'evidente danno per l'Erario e possibile realizzazione di fattispecie riconducibili anche al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 comma 2,
n 1 del c.p.
Al fine di determinare la base imponibile e, quindi quantificare il PREU evaso, in data
25/07/2017 personale dell'Ufficio dei Monopoli, unitamente a militari della Guardia di Finanza-Gruppo di
Sibari, si recavano presso il luogo di custodia degli apparecchi sottoposti a sequestro, per effettuare un'analisi congiunta del macchinario in questione
La suddetta attività è avvenuta alla presenza del rappresentante legale della società: gestore degli apparecchi, già sottoposti a sequestro Ricorrente_4, nella persona di Ricorrente_1, nominato custode giudiziale degli apparecchi come risulta dal verbale della Guardia di Finanza prot ADM 20671 del 26/07/2017.
In tale occasione, per come agevolmente si evince dal verbale, i funzionari ADM hanno tentato di effettuare la lettura dei dati mediante il software "SCAAMS", adottato per le attività di verifica degli apparecchi di gioco.
La procedura di verifica in argomento ha fatto rilevare che la scheda elettronica dell'apparecchio esaminato ha risposto al collegamento effettuato con SCAAMS, tuttavia i dati risultanti dalla lettura non hanno consentito di determinare il periodo di riferimento per il calcolo del tributo evaso. Si è pertanto provveduto a sigillare nuovamente l'apparecchio in questione.
Tutto ciò premesso e considerato, sulla base degli atti sopra richiamati e con riferimento all'apparecchio da intrattenimento per il quale non è stato possibile rilevare gli importi delle giocate e di conseguenza procedere all'accertamento tributario analitico, l'accertamento della base imponibile evasa viene eseguito induttivamente, applicando l'importo forfettario stabilito dall'art. 1, comma 646, letta) della legge 23 dicembre 2014 n 190 (Legge di Stabilità 2015) nella misura di € 3.000,00 di valore di giocato giornaliero.
Sulla somma così determinata viene applicata l'aliquota relativa all'anno d'imposta 2016, stabilita con la legge n.268/2015 nella misura del 17,5%
Atteso che non è stata prodotta documentazione idonea a comprovate la data certa di inizio della raccolta di gioco, come periodo di raccolta viene considerato quello decorrente dal 05 luglio 2016 fino al 04 luglio
2017 (data del sequestro) per totali presunti 365 giorni di raccolta. L'apparecchio in questione come sopra esposto, è stato rinvenuto in esercizio, munito dei titoli autorizzatori di cui all'art. 38, comma 5, della legge n.398 del 2000 e collegato alla rete statale Società_2, ma dalla lettura dei contatori è stato riscontrato un incremento inesatto e si configurano, pertanto, le condotte illecite cli cui ai punti precedenti con la conseguente constatazione del PREU dovuto sulle somme giocate nei confronti di Ricorrente_2, in qualità di esercente e titolare dell'esercizio commerciale/punto di offerta gioco "Ricorrente_5", Ricorrente_1 in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della società “Ricorrente_4” .
Per quanto sopra riportato è stato emesso avviso di accertamento prot 32680 del 16/12/2021 anno di imposta 2016, relativo al Prelievo Erariale Unico (PREU) di €. 93.975,00 di imposta, €. 20.504,57 di interessi, €. 244.335,06 di sanzioni (81.445,00 sanzione ridotta ad 1/3).
Avverso il suddetto atto il ricorrente proponeva ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado, iscritto al n° 575/2022, che, con sentenza n° 425/2024, depositata il 18/01/2024, lo ha rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello si è costituito l'Ufficio dei Monopoli
Con i primi due motivi, che vengono trattati congiuntamente l'appellante eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto la norma indicata dall'ente impositore, fa riferimento alla lett. b) del comma
646 art. 1 L 190/2014. Inoltre eccepisce in merito alla mancata lettura delle giocate effettuate dal personale operante : un funzionamento anomalo in una serie così piccola di giocate può anche succedere, ed ancora, in merito al CNTOTIN: non rappresenta l'incremento della macchina sul ciclo corrente delle giocate, ma rappresenta la vita di tutta la macchina, e ancora la norma presa a riferimento dall'ufficio dei monopoli di Cosenza, ossia il comma 646
Art. 1 L.190/2014, per la richiesta dell'imposta unica, non può essere applicata al caso di specie per molteplici motivi, il primo fra questi un profilo di illegittimità, che si concretizza nella mancata identificazione della fattispecie.
Orbene, in me rito alla prima eccezione è opportuno richiamare che la L. 190/2014 , all'art 1 comma 646, testualmente recita: “Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;”
L'appellante asserisce che la norma indicata da quest'Ufficio nell'avviso di accertamento sia la lett. b) del comma 646 art. 1 L 190/2014.
Asserisce nel periodo immediatamente successivo che “l'art. 1 comma 646 L. 190/2014 alla lett. b), rimanda per la determinazione dell'Imposta Unica, al D.L. 504/98….”.
Successivamente controparte dichiara a pag. 5: “In definitiva, l'avviso di accertamento va annullato per errata applicazione della legge di riferimento, in quanto nel caso di specie non è possibile applicare il D.L.
504/98 perchè il comma 646 alla lett. b) dell'art. 1 L. 190/2014, richiamato dall'ente impositore per l'applicazione della sanzione tributaria, difetta di tutti gli elementi costitutivi richiesti e previsti dal d.l.
504/98, sia in termini formali che in termini sostanziali.”
Sin dalla prima pagina dell'impugnato avviso di accertamento, l'Amministrazione resistente fa riferimento, applica e considera come norma violata l'art 39 quater comma 4 D.L. 269/2003 in combinato disposto con l'art 1 comma 646 lett. a) della L. 190/2014. Difatti nell'avviso di accertamento impugnato in primo grado ed allegato al presente atto non vi è alcun riferimento al D.lgs. 504/98 che, come è noto, riguarda l'Imposta Unica sulle scommesse. Tanto basta per dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso e del gravame di primo grado.
In merito alle caratteristiche tecniche si rappresenta che nell' Allegato A) del Decreto Direttoriale ADM del
04/12/2003 (Regole tecniche di produzione degli esemplari di modelli di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.), vengono esplicitate le specifiche funzionali ed i requisiti per la codifica del software del protocollo di comunicazione stabilendo che i contatori presenti in ciascun apparecchio di gioco sono i seguenti:
b) contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate – è definito come «CNTTOTIN» e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, dell'incasso complessivo dell'apparecchio dalla sua prima installazione. Tale contatore, progressivo e non azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999.999.999 ed assume il valore zero soltanto all'atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da parte del produttore della scheda stessa.
Atteso quanto sopra esposto, nell'emanazione dell'avviso di accertamento, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'Amministrazione resistente tiene conto proprio della circostanza dall'appellante nel ricorso relativo all' incremento anomalo dei contatori (I ricorrenti, confermano le incongruenze tra i dati estrapolati dalla scheda dell'apparecchio, dapprima telefonicamente mediante il concessionario SISAL e poi tramite lettura contatori con software SCAAMS in dotazione ai funzionari ADM, e l'ammontare delle somme giocate rilevate dal sistema ADM). Gli appellanti eccepiscono, inoltre, che “quanto riporta il verbale di sequestro redatto in data 04/07/2017, non corrisponde a quanto messo a fondamento dell'avviso di accertamento che oggi si impugna. Ed invero, nell'avviso di accertamento si parla di un apparecchio, ma non si fa una descrizione dello stesso, non si dice quali violazioni sono stati su di esso riscontrate, ma soprattutto non si fa una descrizione del procedimento che ha seguito l'ufficio per arrivare all'emissione dell'avviso di accertamento”. Innanzitutto, si evidenzia la pretestuosità di tale eccezione in quanto sia dall'impianto dell'avviso di accertamento, sia da tutti gli atti ad esso prodromici e presupposti -tra l'altro ben conosciuti dai ricorrenti-,
è agevole individuare l'apparecchio non conforme e cioè un apparecchio appartenente alla categoria di cui all'art 110 comma 6 lett a) TULPS mod. “Nominativo_2”, ed inoltre è ben chiara l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto in base a cui è richiesto il PREU, nonché la legge di riferimento in ossequio alla quale viene commisurata l'imposta che è l'art 1 comma 646 lett a) L. 190/2014 e non già la lett b) come erroneamente indicato dalle controparti.
Inoltre, a pag.5 del ricorso in appello che qui ci occupa, si richiama la sentenza emessa in data
08/03/2024 dalla “Commissione provinciale di Cosenza” (rectius Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Cosenza) sez.7, parzialmente favorevole, che, si sottolinea, non pertinente al nostro caso in quanto relativo ad Avviso di Accertamento emesso da quest'Ufficio per il recupero di Imposta Unica. Per mero tuziorismo difensivo si rappresenta che la suddetta sentenza è stata prontamente impugnata da questo Ufficio con ricorso in Appello RG
2340/2024, presentato innanzi a codesta Spett.le Corte di
.
In merito all'eccezione in sentenza inerente all'errata applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma
646 lett. b) della legge 190/2014 l'Ufficio eccepiva l'evidente errore commesso dai giudici di prime cure nell'individuazione della corretta normativa di riferimento. Difatti nella suddetta sentenza veniva confusa la materia che regola le New Slot, la cui lettura delle schede di gioco, laddove possibile, consente di quantificare altra imposta, il PREU, ai sensi dell'art. 39 quater del D.L. n. 269/2003 e dall'art. 1 L. n.
190/2014 lett. a), con la materia dei videoterminali (Totem e pc) che, al contrario, è regolata, come già più volte sottolineato, dalla lett. b), dell'art. 1, L. n. 190/2014. Pertanto, l'imposta contestata, non è il prelievo erariale unico (PREU), ma l'Imposta
Unica di cui al D.Lgs. 504/1998 e ss.mm. e ii., in quanto l'apparecchio in questione non essendo collegato alla rete statale di raccolta del gioco, e non essendo della tipologia prevista dall'art.110 c.6 lett.a) TULPS, assoggetta l'obbligato al pagamento di quanto normativamente previsto dalla lett. b) dell'art 1, comma
646, L. 190/2014,
3) Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Infondatezza ed errata motivazione della sentenza appellata. In merito all'eccezione in sentenza inerente l'applicazione da parte dell'Ufficio dell'art. 648 della L. 190/2014, che secondo l'interpretazione data dall'ufficio consentirebbe il calcolo del PREU sulla base del valore giornaliero
“forfettario” e la mancata applicazione da parte dell'Ufficio dell'art. 39 quater del D.L. 269/2003 , l'Ufficio eccepiva che l'art.648 della L.190/2014 (rectius art. 1, comma 648, della legge 190/2014) citato nella sentenza impugnata riguarda una violazione amministrativa e, pertanto, non consente alcun calcolo
PREU, ma soprattutto non è pertinente al caso di specie, atteso che l'atto impugnato è di natura tributaria, avente ad oggetto il recupero dell'Imposta Unica. Infine, si rileva l'illogicità del passaggio della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'imposta forfettaria viene calcolata sulla raccolta media giornaliera della Provincia di appartenenza del ricorrente, affermazione che non trova fondamento in alcuna normativa di settore o documento di prassi. Difatti, solamente nel caso di esercizio abusivo di accettazione e raccolta anche per via telefonica o telematica, di scommesse su eventi sportivi senza il possesso delle previste concessioni, autorizzazioni e/o licenze ai sensi del T.U.L.P.S. (art. 88),
l'Ufficio procede al recupero dell'imposta unica, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, quantificando la base imponibile, in piena conformità alle disposizioni normative vigenti (art. 1, comma
644, della legge 190/2014) ed ai documenti di prassi emanati in materia (circolare n° 82805 del
01/09/2015, nota n° 82537 del 03/08/2017 ), in base al triplo della raccolta media realizzata nella provincia in cui risulta essere ubicato il punto di gioco, desunta dai dati del Totalizzatore Nazionale, con riferimento al periodo d'imposta precedente, con l'applicazione dell'aliquota massima del 8%.
III° motivo di impugnazione: nullità dell'avviso di accertamento per inefficacia probatoria degli atti del procedimento amministrativo.
Con il terzo motivo di ricorso i contribuenti eccepiscono la nullità dell'avviso di accertamento per mancata identificazione dell'apparecchio su cui non sarebbe stata effettuata la lettura dei contatori.
Si rammenta che il processo verbale di constatazione, -sopra riportato per la parte descrittiva di quanto e come rinvenuto al momento dell'accesso -, fa piena prova fino a querela di falso e, altresì, contiene tutti gli elementi descrittivi idonei ad identificare la fattispecie contestata.
Ora, anche in considerazione del fatto che il verbale di constatazione costituisce atto pubblico e fa piena prova di quanto verificato fino a querela di falso, essendo l'accertamento basato su diretta percezione degli accertatori, si ritiene che sussistano i presupposti della violazione accertata dagli agenti verificatori i quali hanno proceduto legittimamente, secondo la stretta osservanza delle norme ed in modo conseguenziale ai fatti oggetto di osservazione che sono stati circostanziatamente rilevati, riportando esattamente ciò che, ictu oculi ed alle prove, sono risultati essere fatti illeciti. In quanto atto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il processo verbale di constatazione (PV) è atto pubblico (art. 2699 c.c.) e fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.). Ne consegue che per contestare tali fatti, occorre proporre querela di falso. Il contribuente che intenda proporre querela di falso per contestare parti del processo verbale di constatazione coperte da pubblica fede deve ricorrere al Giudice Ordinario e non al Giudice Tributario, il quale, in tal caso, sospende il processo avverso l'atto di accertamento basato sul processo verbale contestato in attesa della decisione del primo giudice ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 546/92. Inoltre, parimenti a quanto evidenziato nei punti precedenti, si rileva che l'attività di lettura dei contatori - svolta per ben 2 volte: una prima, dai militari della Guardia di Finanza telefonicamente tramite il concessionario SISAL, in occasione del primo accesso, ed una seconda volta, in data 25/07/2017, congiuntamente da GdF e personale ADM - ha consentito di evidenziare incongruenze tra i dati estrapolati dalla scheda dell'apparecchio e l'ammontare delle somme giocate rilevate dal sistema ADM.
Per ciò che concerne infine la di perizia tecnica da parte di SOGEI –partner tecnologico di ADM -, sarebbe stata ultronea in quanto l'eventuale risultanza non avrebbe potuto dare esito diverso rispetto alla lettura effettuata dai Funzionari ADM con software SCAAMS direttamente sulla scheda di gioco dell'apparecchio sopra meglio identificato.
Con il quarto motivo del ricorso i contribuenti eccepiscono la nullità dell'avviso di accertamento, per mancanza di motivazione atteso che si baserebbe integralmente sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto da un altro organo senza contenere alcuna valutazione autonoma dell'ufficio, in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990, dell'art. 7 della legge 212/2000, dell'art. 42 del DPR 600/73 e degli artt. 3 -24-97-111-113 della Costituzione.
Al riguardo si evidenzia che l'avviso di accertamento impugnato si fonda sul PV , prot. Numero_1 del 13/10/2017, redatto dallo stesso Ufficio dei Monopoli per la Calabria
La ricorrente eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata per aver disposto la liquidazione delle spese processuali a favore dell'ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario, in mancanza di documentazione delle spese vive e del deposito di apposita nota spese.
Il motivo risulta essere infondato.
Come è noto, l'articolo 9, comma 1, lettera f) del D.lgs. n.156/2015 ha modificato l'articolo 15 del D.lgs.
n.546/1992, in materia di spese di giudizio tributario, con lo scopo di rafforzare il principio in base al quale le stesse seguono la soccombenza.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 15, mutuando quanto già previsto sul punto dall'articolo 92, comma 2, c.p.
c., limita la facoltà del giudice tributario di compensare le spese di lite stabilendo che le stesse possono essere compensate, in tutto od in parte, solo in caso di soccombenza reciproca e di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice oppure, secondo le modifiche apportate dal d.lgs 220/2023, quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 4200 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta