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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 3878/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Maggio in sostituzione dell'avv. GULOTTA
ANTONIO WALTER per parte ricorrente nonché l'avv. Alessandra Rago in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 17.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3878 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (assegno mensile di
2 assistenza ed handicap lieve ex art. 3, co. 1 legge 104/92 ) a far data dal
01/07/2024.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 13.03.2024, la ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di inabilità, nonché in subordine all'assegno mensile di assistenza ed al riconoscimento dell'handicap lieve ex art. 3, co. 1, Legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. S.
negava le prestazioni richieste;
Per_1
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU la dott.ssa Per_2
[...]
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott.ssa , vanno condivise, in Per_2
quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 75%, percentuale sufficiente a riconoscimento del beneficio richiesto in subordine dell'assegno di invalidità civile e lo stato di portatore di handicap lieve (art.3, comma 1), a partire dal
01/07/2024;
Spese compensate, essendo stato il riconoscimento successivo all'introduzione del giudizio di ATP
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
3
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Palermo, 04/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 04/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 3878/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Maggio in sostituzione dell'avv. GULOTTA
ANTONIO WALTER per parte ricorrente nonché l'avv. Alessandra Rago in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 17.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3878 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura CP_1 in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ATP
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (assegno mensile di
2 assistenza ed handicap lieve ex art. 3, co. 1 legge 104/92 ) a far data dal
01/07/2024.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 13.03.2024, la ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di inabilità, nonché in subordine all'assegno mensile di assistenza ed al riconoscimento dell'handicap lieve ex art. 3, co. 1, Legge 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. S.
negava le prestazioni richieste;
Per_1
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU la dott.ssa Per_2
[...]
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott.ssa , vanno condivise, in Per_2
quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 75%, percentuale sufficiente a riconoscimento del beneficio richiesto in subordine dell'assegno di invalidità civile e lo stato di portatore di handicap lieve (art.3, comma 1), a partire dal
01/07/2024;
Spese compensate, essendo stato il riconoscimento successivo all'introduzione del giudizio di ATP
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
3
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Palermo, 04/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
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