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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
43
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati: Dott. Glauco ZACCARDI Presidente Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 1.7.2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 66/2025 R.G. vertente tra
, rappresentata e difesa dall'AVV. DAMASO PATTUMELLI e Parte_1 dall'AVV. DANIELE DI BELLA appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari CP_1
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8607/2024 del 26.7.2024 conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18/03/2024 e ritualmente notificato, Parte_1
CP_ conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal decreto di omologa del 11/09/2023 RG n. 39189/2022 CP_ e rappresentava di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo che, in data 05.03.2024, l'Ufficio liquidatore aveva provveduto alla definizione del provvedimento di riliquidazione della prestazione assistenziale invocata e che, in data 13/03/2024, la comunicazione di accoglimento era stata spedita all'indirizzo della ricorrente. Precisava, inoltre che l'accredito delle somme correnti e degli arretrati era avvenuto in data 02/04/2024, come poteva evincersi dal cedolino di pagamento del mese di aprile 2024 prodotto in atti. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire, con compensazione integrale delle spese di lite essendo il pagamento dei ratei dovuti intervenuto prima della notificazione del presente ricorso.
Il Tribunale ha così deciso: “1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite”.
2.Proponeva gravame per la parziale riforma della sentenza la lamentando la Parte_1 violazione dell'art. 92 c.p.c.
Resisteva l'appellato nel grado.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
3.1Il Tribunale ha così motivato in punto di compensazione delle spese di lite: “Con riferimento alle spese di lite, si impone la compensazione integrale delle stesse, considerando che appare del tutto incontestata la data del 13/03/2024, quale data di comunicazione di liquidazione integrale della prestazione assistenziale de quo, che risulta perciò intervenuta antecedentemente alla notificazione del presente ricorso (19.04.2024).”.
Invero, per un verso, non è comprovata la ricezione della lettera di liquidazione della prestazione de qua spedita il 13.3.2024, di cui però sarebbe stata rilevante la ricezione, con onere deduttivo e probatorio a carico dell' che non vi ha provveduto. CP_1
Inoltre, e ciò assume valore dirimente, è pacifico- in quanto emergente dalla stessa documentazione prodotta dall'ente- che l'importo fu effettivamente accreditato solamente il 2.4.2024, dunque in data successiva al deposito del ricorso di primo grado del 18.3.2024.
Ciò posto dunque la ratio decidendi non risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 92 c.p.c., non risultando ricorrenti alcuna delle ipotesi ivi normativamente previste per la compensazione anche parziale delle spese di lite, in quanto il ritardo nel pagamento è addebitabile unicamente all' , e CP_1 secondo il principio della causalità che è alla base anche del giudizio sulla soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c. è su di esso che devono gravare le spese di lite del primo grado.
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia i compensi - nei valori minimi- corrispondono ai seguenti importi: fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50=euro 2.695,50.
Per quanto concerne la fase istruttoria, l'appellante ne sostiene la debenza tenuto conto della necessità CP_ dell'analisi della documentazione prodotta dall' resistente, che effettivamente è necessaria per la verifica della correttezza della effettiva liquidazione del dovuto, avvenuta in un momento ancora successivo al deposito del ricorso di primo grado.
La tesi è fondata.
Cass. n. 4698/2019 (cfr. Cass. n 20933/2020) In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del
2014 include in detta fase
Tra queste è previsto tra l'altro “l'esame degli scritti o ducmenti delle altre parti…”, che in questo caso si è concretizzato nell'analisi della documentazione prodotta dall'Ente resistente.
Invero, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale-che costituisce l'effettivo thema decidendum- avendo la Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass.
n. 5289/2023), incombenti svolti -quantomeno in parte (cfr. tra l'altro le note scritte difensive di parte ricorrente depositate il 26.6.2024)- nel caso di specie.
2.3 Non è, poi, riconoscibile il richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 8 D.M. n. 55/2014, secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Innanzitutto va evidenziato che si tratta di una maggiorazione non obbligatoria (cfr. anche Sez. 2, Ordinanza n. 26520 del 2023) e che può essere riconosciuta dal giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, solo laddove il soccombente si sia costituito. Il riferimento al “soccombente costituito” rende evidente che l'aumento in questione mira a sanzionare il comportamento processuale della parte che, nonostante la manifesta fondatezza della pretesa avversaria, abbia resistito in giudizio, opponendosi alle altrui richieste. Nella specie, invece, la costituzione dell' è stata funzionale unicamente al riconoscimento della altrui pretesa e alla CP_1 rappresentazione dell'attività svolta in via amministrativa al fine di adempiere all'obbligazione, nelle more quantificata. Ne segue che non sussistono i presupposti per riconoscere l'aumento in questione.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021)- con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 2.695,50 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 962,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 1.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati: Dott. Glauco ZACCARDI Presidente Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 1.7.2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 66/2025 R.G. vertente tra
, rappresentata e difesa dall'AVV. DAMASO PATTUMELLI e Parte_1 dall'AVV. DANIELE DI BELLA appellante e
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari CP_1
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8607/2024 del 26.7.2024 conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18/03/2024 e ritualmente notificato, Parte_1
CP_ conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e la condanna al pagamento dei relativi ratei, dovuti e non corrisposti. Premetteva che la sussistenza delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto alla prestazione invocata, erano state accertate dal decreto di omologa del 11/09/2023 RG n. 39189/2022 CP_ e rappresentava di aver debitamente trasmesso alle sedi competenti dell' il citato decreto di omologa e la documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione assistenziale invocata. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo che, in data 05.03.2024, l'Ufficio liquidatore aveva provveduto alla definizione del provvedimento di riliquidazione della prestazione assistenziale invocata e che, in data 13/03/2024, la comunicazione di accoglimento era stata spedita all'indirizzo della ricorrente. Precisava, inoltre che l'accredito delle somme correnti e degli arretrati era avvenuto in data 02/04/2024, come poteva evincersi dal cedolino di pagamento del mese di aprile 2024 prodotto in atti. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire, con compensazione integrale delle spese di lite essendo il pagamento dei ratei dovuti intervenuto prima della notificazione del presente ricorso.
Il Tribunale ha così deciso: “1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite”.
2.Proponeva gravame per la parziale riforma della sentenza la lamentando la Parte_1 violazione dell'art. 92 c.p.c.
Resisteva l'appellato nel grado.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
3.1Il Tribunale ha così motivato in punto di compensazione delle spese di lite: “Con riferimento alle spese di lite, si impone la compensazione integrale delle stesse, considerando che appare del tutto incontestata la data del 13/03/2024, quale data di comunicazione di liquidazione integrale della prestazione assistenziale de quo, che risulta perciò intervenuta antecedentemente alla notificazione del presente ricorso (19.04.2024).”.
Invero, per un verso, non è comprovata la ricezione della lettera di liquidazione della prestazione de qua spedita il 13.3.2024, di cui però sarebbe stata rilevante la ricezione, con onere deduttivo e probatorio a carico dell' che non vi ha provveduto. CP_1
Inoltre, e ciò assume valore dirimente, è pacifico- in quanto emergente dalla stessa documentazione prodotta dall'ente- che l'importo fu effettivamente accreditato solamente il 2.4.2024, dunque in data successiva al deposito del ricorso di primo grado del 18.3.2024.
Ciò posto dunque la ratio decidendi non risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 92 c.p.c., non risultando ricorrenti alcuna delle ipotesi ivi normativamente previste per la compensazione anche parziale delle spese di lite, in quanto il ritardo nel pagamento è addebitabile unicamente all' , e CP_1 secondo il principio della causalità che è alla base anche del giudizio sulla soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c. è su di esso che devono gravare le spese di lite del primo grado.
3.2 Sotto il profilo del quantum rileva il Collegio che il DM n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del procuratore di parte appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, correttamente individuato dall'appellante in base al valore della controversia i compensi - nei valori minimi- corrispondono ai seguenti importi: fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro 1.010,50=euro 2.695,50.
Per quanto concerne la fase istruttoria, l'appellante ne sostiene la debenza tenuto conto della necessità CP_ dell'analisi della documentazione prodotta dall' resistente, che effettivamente è necessaria per la verifica della correttezza della effettiva liquidazione del dovuto, avvenuta in un momento ancora successivo al deposito del ricorso di primo grado.
La tesi è fondata.
Cass. n. 4698/2019 (cfr. Cass. n 20933/2020) In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del
2014 include in detta fase
Tra queste è previsto tra l'altro “l'esame degli scritti o ducmenti delle altre parti…”, che in questo caso si è concretizzato nell'analisi della documentazione prodotta dall'Ente resistente.
Invero, come fondatamente sostenuto dall'appellante, spetta a suo favore anche il compenso per la fase decisionale-che costituisce l'effettivo thema decidendum- avendo la Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass.
n. 5289/2023), incombenti svolti -quantomeno in parte (cfr. tra l'altro le note scritte difensive di parte ricorrente depositate il 26.6.2024)- nel caso di specie.
2.3 Non è, poi, riconoscibile il richiesto aumento di cui all'art. 4, comma 8 D.M. n. 55/2014, secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Innanzitutto va evidenziato che si tratta di una maggiorazione non obbligatoria (cfr. anche Sez. 2, Ordinanza n. 26520 del 2023) e che può essere riconosciuta dal giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, solo laddove il soccombente si sia costituito. Il riferimento al “soccombente costituito” rende evidente che l'aumento in questione mira a sanzionare il comportamento processuale della parte che, nonostante la manifesta fondatezza della pretesa avversaria, abbia resistito in giudizio, opponendosi alle altrui richieste. Nella specie, invece, la costituzione dell' è stata funzionale unicamente al riconoscimento della altrui pretesa e alla CP_1 rappresentazione dell'attività svolta in via amministrativa al fine di adempiere all'obbligazione, nelle more quantificata. Ne segue che non sussistono i presupposti per riconoscere l'aumento in questione.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo - tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021)- con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, CP_
-condanna l' a rifondere a le spese di lite del primo grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 2.695,50 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del primo grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- condanna l' a rifondere a le spese di lite del presente grado del giudizio, Parte_1 liquidate in euro 962,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 1.7.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi