Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con la seguente modificazione:
"All'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto "".
E' convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con la seguente modificazione:
"All'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto "".