Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 10317/2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Gargiulo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed
Erminio Capasso, elettivamente domiciliato come in atti resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.08.2024, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso bonario dell'11.07.2024, notificatogli in data 13.07.2024 e avente a oggetto la somma di € CP_ per il totale di €. 32547,36 a titolo di contributi relativi alla Gestione Separata per l'anno 2018. Nel dettaglio, ha in primo luogo eccepito la prescrizione della pretesa CP_ contributiva avanzata dall' e, in subordine, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, contestando l'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Separata per insussistenza dei presupposti fattuali e normativi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'infondatezza della pretesa avanzata CP_ nei suoi confronti dall' il tutto con vittoria di spese.
1
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 15.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa contributiva nonché l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335 del 1995, così come interpretati dall'art. 18, comma 12, D.L. 98 del
2011, conv. dalla L. 111 del 2011.
L'ente previdenziale ha evidenziato, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della pretesa creditoria da esso avanzata, stante la sussistenza dei
CP_ presupposti di legge per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata Ha, inoltre, rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Ai fini del decidere occorre interpretare il disposto le parti all'applicazione dell'art. 2 comma 26 legge 335/1995, il quale prevede quanto segue:
“A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma
1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [..]”.
Tale disposizione è stata oggetto di un intervento di interpretazione autentica ad opera dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 (conv. in l. 111/2011), con il quale si è chiarito che
“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato
2 all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]”.
Tanto premesso, occorre stabilire quale significato debba attribuirsi all'espressione
“attività non soggette al versamento contributivo”.
La disposizione di legge individua due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata: 1) i soggetti non tenuti all'iscrizione in un albo o elenco professionale;
2) i soggetti che, in base agli statuti degli enti di previdenza di categoria, non siano obbligati al versamento contributivo.
Il contrasto sorto nella giurisprudenza di merito circa l'ambito di applicazione di tale norma e della norma di “interpretazione autentica” è stato risolto, con riferimento al caso in esame, con le pronunce n. 30344 e 30345 del 18.12.2017 della Suprema Corte in riferimento ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa.
La Corte di Cassazione ha assunto una posizione chiara, stabilendo quanto segue: “tenuto conto del rinvio operato dal D.L. n. 98 del 2011, cit., art. 18, comma 12, agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui al d.lgs. n. 509 del
1994 e d.lgs n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1,. t.u. n. 917 del 1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento che come si è detto – collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.).
Così ricostruito il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all'Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad
3 altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2 l. n. 1046 del 1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, l. n. 6 del 1981, e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello statuto Inarcassa, approvato giusta le disposizioni del d.lgs. n. 509 del 1994).
Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'Inarcassa, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari e versata alla indipendentemente dall'effettivo Pt_2
pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo
(l. n. 6 del 1981, art. 10 riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza Inarcassa). Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all'Inarcassa, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto Inarcassa) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista CP_ dall'iscrizione alla gestione separata la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe
è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'Inarcassa di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'Inarcassa è ente esponenziale ( v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984)”
(Cassazione civile, sez. lavoro, n. 30344 del 2017; parimenti Cassazione civile, sez. lavoro,
n. 30345 del 2017).
La Corte, ha, pertanto, espresso il principio secondo cui “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere
4 solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in quanto secondo la “ratio” dell' art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 CP_1
, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”. (Cass. civile, sez. lavoro, n. 30344/2017 cit.).
Né assume rilevanza, al fine di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, la circostanza che l'attività libero professionale svolta non abbia carattere prevalente.
Di recente, la Suprema Corte ha, infatti, affrontato nuovamente la questione con particolare riferimento all'esercizio della professione di avvocato, (sentenza Cass. n. 32167 del 12 dicembre del 2018) affermando che le questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dalle precedenti pronunce nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica e per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione in base alla quale la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994.
Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
“Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa
5 professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' . CP_1
(cfr.: punto n. 31 della citata sentenza).
In altri termini, richiamata decisione delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010, la Suprema
Corte ha affermato che la finalità attribuita alla gestione separata, sin dalla sua costituzione, è di conseguire l'estensione delle tutele e si è accentuata attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione.
Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, comprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del 1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma
157, l. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti ( l. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico- integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio
Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008)).
A tale principio, consegue che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale
(anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Il citato obbligo di iscrizione viene meno, dunque, solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto infondata le tesi della parte ricorrente secondo la quale, “in applicazione del disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 11 del 2011, si
6 sottrae all'obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo” (punto 14).
La Suprema Corte, tuttavia, ha limitato la portata applicativa di tali principi, affermando che: “il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003” (punto n. 11).
Ha quindi affermato che “il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (punto 16).
Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, che viene qui condivisa CP_ integralmente, la pretesa contributiva avanzata dall' nei confronti dell'ingegnere
è, quindi, fondata. Pt_1
Nella specie, infatti, risulta incontestato che il ricorrente abbia percepito per il periodo per cui è causa, un reddito da lavoro autonomo derivante dall'espletamento di incarichi relativi alla sua attività professionale pari a € 80.912,00 (cfr. Unico 2019 allegato alla memoria).
Quanto all'iscrizione alla cassa di riferimento (INARCASSA) nel periodo in esame, essa risulta smentita dalla stessa documentazione allegata al ricorso (cfr. certificato di regolarità contributiva - richiesta del 15/07/2024 allegato al ricorso), dalla quale emerge, al contrario, come il non risulti iscritto alla stessa e come “la verifica della Pt_1
regolarità deve essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta accreditata la contribuzione previdenziale”. Di conseguenza, deve ritenersi che l'attestazione di regolarità “con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione” sia riferita al versamento del solo contributo integrativo, dovuto anche dai soggetti non iscritti.
Va esaminata, a questo punto, l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente.
7 CP_ Lasciando in disparte l'esame circa l'eccezione, formulata dall' di sospensione della prescrizione per omessa compilazione del quadro RR nel Modello Unico 2019, l'eccezione può essere esaminata facendo applicazione dell'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Quanto al dies a quo del decorso del termine, la Cassazione ha chiarito che esso va individuato dal momento in cui la contribuzione alla gestione separata è dovuta, ovvero dal momento in cui scadono i termini previsti ai fini del versamento del saldo dei contributi.
La Suprema Corte ha affermato, in particolare quanto segue: “in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio
2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del
1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1,,
8 nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi
2004) doveva essere presentata "tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta. La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, ex D.Lgs. n. 462 del 1997, Controparte_2
art. 1, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). CP_1
Tuttociò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti maturacon il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) odi controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere -in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi -un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ss. i
9 presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui
"l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n.
21026)”.
I contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla
Gestione separata, quindi, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo.
Per tutti gli anni dal 2011 in poi un DPCM ha prorogato anno per anno e per tutte le categorie di contribuenti la scadenza del versamento del saldo UNICO.
Dunque la Suprema Corte citata non ha ritenuto fondata la tesi difensiva sostenuta dall' , secondo il quale il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di CP_1
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella fattispecie deve, però, tenersi conto dei periodi sospensione introdotti a seguito dell'emergenza COVID dall'art. 37, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, pari a 129 giorni (dal
23 febbraio al 30 giugno 2020), e dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 183 del 2020, pari a 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni.
Individuando quale dies a quo il 30.06.2019, e aggiungendo al termine di prescrizione i periodi di sospensione appena indicati, lo stesso sarebbe spirato in data 06.06.2015, laddove l'avviso bonario impugnato è stato notificato, come dedotto nello stesso ricorso introduttivo, in data 13.07.2024.
L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere rigettata.
Alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda va rigettata.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di parte ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 16.04.2025
IL GIUDICE dott.ssa Rosa Pacelli
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