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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4696/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4696/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Giovanna Campanile
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Giovanna Campanile
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 06/12/2024, i sig.ri e Controparte_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Pt_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 22 maggio 2004 in Terricciola (PI), e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 04.10.04, il figlio e, il 31.08.09, il Per_1 figlio . Per_2
Con provvedimento in data 13.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025, successivamente rinviata alla data del 12.3.2025 ed infine a quella del 3.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 3.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 17.3.2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TERRICCIOLA (PI) il giorno 22 maggio 2004 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno (atto n°37 Parte 2 Serie
B- Anno 2024)
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il signor rimarrà a vivere nella casa familiare, di sua esclusiva Pt_1 proprietà, sta in via Forte dei Cavalleggeri n. 22, che quindi verrà assegnata allo stesso. La signora si trasferirà nell'immobile sito in Livorno, Via CP_1
Meyer n. 49, intestato al figlio , maggiorenne ma ancora non Per_1 economicamente autosufficiente e dove lo stesso ha la propria residenza.
3) Il figlio minore , quindicenne, continuerà a risiedere invece presso la Per_2 casa familiare e trascorrerà con il padre week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto e tre giorni infrasettimanali con pernotto
(lunedì, mercoledì e venerdì) nelle settimane in cui il week end è di spettanza della signora mentre nelle settimane in cui il sabato e la domenica starà CP_1 con il padre, trascorrerà con lui due giorni feriali, il martedì ed il giovedì con pernotto. Di conseguenza la collocazione del figlio minore sarà paritaria.
4) Durante le vacanze natalizie e pasquali il figlio minore trascorrerà metà giorni col padre e l'altra metà con la madre seguendo il criterio dell'alternanza per i giorni di festa comandata. Nelle vacanze estive potrà passare quindici giorni, anche non consecutivi, con entrambi i genitori.
5) Il signor si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento per la stessa e per i figli, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma di € 1.500,00 (€ 500,00 per la moglie fintanto che la signora non CP_1 trovi stabile attività lavorativa ed € 500,00 per ogni figlio) e fino a quando i figli, di cui uno minorenne ed entrambi ancora impegnati negli studi, non si
3 renderanno economicamente autosufficienti;
detta somma è da considerarsi con indicizzazione Istat;
6) l'assegno unico verrà percepito dalla signora nella misura del 100%. CP_1
7) Il sig. continuerà a pagare il mutuo dell'abitazione di Via Carlo Pt_1
Meyer n. 49;
8) Le spese straordinarie saranno divise al 50% come da tabella predisposta dal
Consiglio Nazionale Forense.
9) I coniugi danno atto di essersi già divisi ogni bene che avevano in comune.
10) I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4696/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Giovanna Campanile
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Maria Giovanna Campanile
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 06/12/2024, i sig.ri e Controparte_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Pt_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 22 maggio 2004 in Terricciola (PI), e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 04.10.04, il figlio e, il 31.08.09, il Per_1 figlio . Per_2
Con provvedimento in data 13.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025, successivamente rinviata alla data del 12.3.2025 ed infine a quella del 3.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 3.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note sottoscritte dalle parti e depositate in pct in data 17.3.2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in TERRICCIOLA (PI) il giorno 22 maggio 2004 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno (atto n°37 Parte 2 Serie
B- Anno 2024)
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il signor rimarrà a vivere nella casa familiare, di sua esclusiva Pt_1 proprietà, sta in via Forte dei Cavalleggeri n. 22, che quindi verrà assegnata allo stesso. La signora si trasferirà nell'immobile sito in Livorno, Via CP_1
Meyer n. 49, intestato al figlio , maggiorenne ma ancora non Per_1 economicamente autosufficiente e dove lo stesso ha la propria residenza.
3) Il figlio minore , quindicenne, continuerà a risiedere invece presso la Per_2 casa familiare e trascorrerà con il padre week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto e tre giorni infrasettimanali con pernotto
(lunedì, mercoledì e venerdì) nelle settimane in cui il week end è di spettanza della signora mentre nelle settimane in cui il sabato e la domenica starà CP_1 con il padre, trascorrerà con lui due giorni feriali, il martedì ed il giovedì con pernotto. Di conseguenza la collocazione del figlio minore sarà paritaria.
4) Durante le vacanze natalizie e pasquali il figlio minore trascorrerà metà giorni col padre e l'altra metà con la madre seguendo il criterio dell'alternanza per i giorni di festa comandata. Nelle vacanze estive potrà passare quindici giorni, anche non consecutivi, con entrambi i genitori.
5) Il signor si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento per la stessa e per i figli, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma di € 1.500,00 (€ 500,00 per la moglie fintanto che la signora non CP_1 trovi stabile attività lavorativa ed € 500,00 per ogni figlio) e fino a quando i figli, di cui uno minorenne ed entrambi ancora impegnati negli studi, non si
3 renderanno economicamente autosufficienti;
detta somma è da considerarsi con indicizzazione Istat;
6) l'assegno unico verrà percepito dalla signora nella misura del 100%. CP_1
7) Il sig. continuerà a pagare il mutuo dell'abitazione di Via Carlo Pt_1
Meyer n. 49;
8) Le spese straordinarie saranno divise al 50% come da tabella predisposta dal
Consiglio Nazionale Forense.
9) I coniugi danno atto di essersi già divisi ogni bene che avevano in comune.
10) I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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