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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 35/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA
tra con l'avv. MARCHESI MICHELA Parte_1
Contro
con l'avv. NICOLI MAURO CP_1
Oggi 02/04/2025 sono comparsi i procuratori delle parti , il sig. personalmente e l'AD avv. Patrizia Fameli Parte_1
Liberamente interrogate le parti le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi che confermano integralmente .
AD il sig. risponde: io continuo tuttora a lavorare nei Vivai io gestisco l'azienda, faccio il Parte_1 Pt_1 commerciale , gestisco gli operai e faccio tutto ad eccezione della “parte economica” di cui si occupa l'amministratore di sostegno.
Cont Il prestito di euro 17.000,00 spesso invocato dall' in realtà non è un prestito ma è una donazione che mia zia mi ha elargito in varie tranches , non so dire a partire da quale data.
Questi soldi mi sono stati regalati in virtu' del vincolo parentale che ci lega;
aggiungo che analoghe donazioni mia zia le ha elargite in favore di altri nipoti ad esempio a favore di mia sorella detta Controparte_3 Per_1
AD l'avv. Fameli risponde: non vi alcuna possibilità di pagare i dipendenti in quanto sul c/c aziendale vi sono 700,00 euro
Il giudice esperisce il tentativo di conciliazione che dà esito negativo
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 Procedimento RG 35/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 2.4.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 21.1.2025
DA
[... LI AT , in qualità di A.S. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Michela Marchesi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difeso e rappresentato dall'avv. Mauro Nicoli CP_4
resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza,
1) in via preliminare si oppone alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via principale accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto,
revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo 194/2024 RG. n. 898/2024 pubblicato in data 7
dicembre 2024 dal Tribunale di AN nella;
3) In via subordinata chiede la condanna di per lite temeraria ex art 96 cpc con CP_4 riconoscimento della somma di € 10.000,00 per i danni creati all'azienda Parte_1
e all'amministrazione di sostegno e per aver intrapreso una causa con dolo o colpa grave.
[...]
4) Con Vittoria di spese diritti e onorari
Per la parte convenuta
In via preliminare
- Dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione al D.I. n. 194/2024 per mancata o tardiva costituzione dell'opponente entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
In via principale
2 - Rigettare l'opposizione al D.I. n. 194/2024 e per l'effetto condannare “ Parte_1
al pagamento in favore di dell'importo di € 7.500,00 oltre interessi legali e
[...] CP_4 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo o al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 21.1.2025 e l'avv. LI Parte_1
AT, in qualità di amministratore di sostegno di , proponevano opposizione avverso Parte_1
il d.i. n. 194/2024 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 7.500,00 in favore di CP_4
[...]
Il procuratore della opponente esponeva :
che dopo la morte del sig. , titolare e fondatore della ditta individuale Parte_1 Parte_1 la signora , moglie del defunto ha ereditato l'attività nel 201 e dallo scorso Parte_1 Parte_1 anno la si trova in amministrazione di sostegno ed oggi è rappresentata dall'amministratore Parte_1
di sostegno Avv. Patrizia Fameli, nominata in via definitiva dal G.T. del Tribunale di AN con provvedimento in data 2 luglio 2024 ; che l'impresa ricorrente svolge attività vivaistica da oltre 40 anni e la sig.ra , dopo la morte Parte_1 del coniuge, ha condotto l'attività del marito con la collaborazione del PO , già presente CP_4 in azienda, fino al 2023 per proseguire l'opera creata dal coniuge;
che tuttavia, la signora, a causa di un forte decadimento cognitivo aggravatosi dopo una caduta avvenuta a gennaio 2024, non è più in grado di gestire autonomamente l'attività;
che , nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, afferma che la zia lo CP_4 Parte_1 avrebbe incaricato di proseguire l'attività lavorativa e, tuttavia , non esiste alcun atto formale a sostegno di tale affermazione, non vi sono procure notarili, contratti, o altri documenti che attestino un incarico conferito dalla sig.ra al PO;
Parte_1 CP_4
che anche la qualifica di coadiuvante agricolo da lui rivendicata è contestabile, in quanto tale figura deve rispettare specifici requisiti di legge, tra cui la conduzione di terreni o un coinvolgimento abituale e prevalente nell'attività agricola;
che la sig.ra non ha mai stabilito un compenso per il PO, che si è auto-destinato somme Parte_1 di denaro a titolo di "stipendio"; che inoltre, non viene menzionato che la stessa zia gli ha concesso, a titolo di prestito, una somma di €
17.000,00, che il sig. non ha mai restituito e tale somma è stata richiesta formalmente CP_4 dall'amministratore di sostegno con raccomandata in data 2 settembre 2024; che per ragioni puramente economiche e d'interesse, il sig. ha intrapreso davanti al CP_4
Tribunale di AN (RGCC 2025/2024), pendente avanti alla dott.ssa una causa contro la zia CP_5
per ottenere il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto dell'attività o di Parte_1 componente dell'impresa familiare e l'amministratore di sostegno si è costituito in giudizio presentando domanda riconvenzionale contro il sig. ; CP_4
3 che cio' che desta perplessità è come il sig. abbia potuto ottenere un decreto ingiuntivo CP_4
basandosi esclusivamente su pagamenti (bonifici), senza avere alcun titolo giuridico valido a supporto del proprio compenso;
che non esiste alcun contratto di lavoro, procura, o titoli che lo qualifichino come amministratore o coadiuvante agricolo e i bonifici rappresentano, al massimo, un riconoscimento di una minima collaborazione, ma non provano l'esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante
In punto di diritto eccepiva la mancanza di un titolo giuridico a supporto del dedotto rapporto di lavoro e,
di conseguenza , la nullità del d.i. per mancanza di un idoneo titolo e di prova scritta sufficiente ai sensi dell'art. 633 c.p.c..
Analizzava di seguito la figura del coadiuvante agricolo e rilevava che il lavoro prestato dai familiari all'interno di un'azienda agricola è presuntivamente gratuito a meno che il familiare non riesca a dimostrare l'esistenza di un accordo che preveda un compenso o che il lavoro sia svolto con caratteristiche tale da configurare un rapporto di lavoro subordinato .
Chiedeva l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva ritualmente eccependo preliminarmente l'improcedibilità della opposizione CP_4 per mancata o tardiva costituzione entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
In via subordinata , il procuratore dell'opposto rilevava che :
1) Non è contestato che abbia svolto la propria attività lavorativa presso la ditta individuale CP_4
“ ” sin dall'adolescenza, prima aiutando lo zio per Parte_1 Parte_1 acquisire le conoscenze necessarie per gestire un'attività florovivaistica e, successivamente, dal 2013 in poi, gestendo direttamente l'attività per conto della zia . Parte_1
2) Non è contestato che abbia percepito un importo mensile pari ad € 2.500,00 oltre al CP_4 pagamento dei contributi previdenziali
Cont 3) Non è contestato che, anche successivamente alla nomina dell' a beneficio di , nella Parte_1 persona dell'avv. Fameli Patrizia, abbia continuato a svolgere la prora attività a beneficio CP_4
Cont dell'azienda ” anche su espresso incarico del medesimo come Parte_1 da doc . 7 – mail avv. Fameli Patrizia del 15.07.2024)
Cont 4) Non è contestato che , dopo la nomina dell' non ha ricevuto il pagamento del CP_4 proprio compenso per l'attività svolta nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024 maturando un credito nei confronti della “ ” di importo pari a € 7.500,00. Parte_1
In punto di diritto ribadiva che l'opposizione è tardiva e in via subordinata rilevava che è di tutta evidenza l'esistenza tra e di un accordo, seppur pattuito in forma orale, con il quale CP_4 Parte_1 veniva accordato il riconoscimento all'odierno opposto di un compenso per l'attività da quest'ultimo svolta in azienda , come provati dai costanti bonifici effettuati mensilmente per l'importo di € 2.500,00.
Aggiungeva che risulta essere iscritto alla gestione speciale dei lavori autonomi in CP_4
agricoltura INPS alla quale devono essere obbligatoriamente iscritti i familiari dei coltivatori diretti che
4 svolgono la medesima attività in via esclusiva e prevalente;
che nel caso di specie non sussiste alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato tra e la “ ”, ma CP_4 Parte_1 esclusivamente una collaborazione familiare soprattutto in considerazione del fatto che ormai dal 2013 la gestione della medesima attività era stata affidata da al PO. CP_4
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
La causa , istruita mediante prova documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 194/2024 è stata presentata oltre il termine , previsto a pena di decadenza ex art. 641 c.p.c e , quindi, è inammissibile perché tardiva .
La Corte di Cassazione è assolutamente consolidata nel ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte ( cfr. Cass. n. 797 del 2013; Cass. n. 8014 del 2009 e Cass . n. 27343/2016.)
Vi è la prova documentale che il decreto ingiuntivo opposto è stata notificato alla opponente in data
9.12.24 ( cfr. doc. 8 e 9 di parte opposta) ed è pacifico che l'atto introduttivo è stato depositato in via telematica in data 21.1.25 con la conseguenza che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibilmente tardiva
Invero, neppure la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c. e comunque sicuramente non è seguita, entro il medesimo termine, l'iscrizione a ruolo ed il deposito del ricorso.
Non resta che dichiarare inammissibile l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e assorbita , così
provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 194/24 , che per l'effetto conferma;
- condanna la opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in CP_4 complessivi euro 2.108,00 , oltre rimb. forf., IVA e CPA di legge
Così deciso in AN , il 2.4.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola
5
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA
tra con l'avv. MARCHESI MICHELA Parte_1
Contro
con l'avv. NICOLI MAURO CP_1
Oggi 02/04/2025 sono comparsi i procuratori delle parti , il sig. personalmente e l'AD avv. Patrizia Fameli Parte_1
Liberamente interrogate le parti le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi che confermano integralmente .
AD il sig. risponde: io continuo tuttora a lavorare nei Vivai io gestisco l'azienda, faccio il Parte_1 Pt_1 commerciale , gestisco gli operai e faccio tutto ad eccezione della “parte economica” di cui si occupa l'amministratore di sostegno.
Cont Il prestito di euro 17.000,00 spesso invocato dall' in realtà non è un prestito ma è una donazione che mia zia mi ha elargito in varie tranches , non so dire a partire da quale data.
Questi soldi mi sono stati regalati in virtu' del vincolo parentale che ci lega;
aggiungo che analoghe donazioni mia zia le ha elargite in favore di altri nipoti ad esempio a favore di mia sorella detta Controparte_3 Per_1
AD l'avv. Fameli risponde: non vi alcuna possibilità di pagare i dipendenti in quanto sul c/c aziendale vi sono 700,00 euro
Il giudice esperisce il tentativo di conciliazione che dà esito negativo
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 Procedimento RG 35/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 2.4.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data 21.1.2025
DA
[... LI AT , in qualità di A.S. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Michela Marchesi Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difeso e rappresentato dall'avv. Mauro Nicoli CP_4
resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
"Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza,
1) in via preliminare si oppone alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via principale accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto,
revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo 194/2024 RG. n. 898/2024 pubblicato in data 7
dicembre 2024 dal Tribunale di AN nella;
3) In via subordinata chiede la condanna di per lite temeraria ex art 96 cpc con CP_4 riconoscimento della somma di € 10.000,00 per i danni creati all'azienda Parte_1
e all'amministrazione di sostegno e per aver intrapreso una causa con dolo o colpa grave.
[...]
4) Con Vittoria di spese diritti e onorari
Per la parte convenuta
In via preliminare
- Dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione al D.I. n. 194/2024 per mancata o tardiva costituzione dell'opponente entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
In via principale
2 - Rigettare l'opposizione al D.I. n. 194/2024 e per l'effetto condannare “ Parte_1
al pagamento in favore di dell'importo di € 7.500,00 oltre interessi legali e
[...] CP_4 rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo o al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 21.1.2025 e l'avv. LI Parte_1
AT, in qualità di amministratore di sostegno di , proponevano opposizione avverso Parte_1
il d.i. n. 194/2024 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 7.500,00 in favore di CP_4
[...]
Il procuratore della opponente esponeva :
che dopo la morte del sig. , titolare e fondatore della ditta individuale Parte_1 Parte_1 la signora , moglie del defunto ha ereditato l'attività nel 201 e dallo scorso Parte_1 Parte_1 anno la si trova in amministrazione di sostegno ed oggi è rappresentata dall'amministratore Parte_1
di sostegno Avv. Patrizia Fameli, nominata in via definitiva dal G.T. del Tribunale di AN con provvedimento in data 2 luglio 2024 ; che l'impresa ricorrente svolge attività vivaistica da oltre 40 anni e la sig.ra , dopo la morte Parte_1 del coniuge, ha condotto l'attività del marito con la collaborazione del PO , già presente CP_4 in azienda, fino al 2023 per proseguire l'opera creata dal coniuge;
che tuttavia, la signora, a causa di un forte decadimento cognitivo aggravatosi dopo una caduta avvenuta a gennaio 2024, non è più in grado di gestire autonomamente l'attività;
che , nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, afferma che la zia lo CP_4 Parte_1 avrebbe incaricato di proseguire l'attività lavorativa e, tuttavia , non esiste alcun atto formale a sostegno di tale affermazione, non vi sono procure notarili, contratti, o altri documenti che attestino un incarico conferito dalla sig.ra al PO;
Parte_1 CP_4
che anche la qualifica di coadiuvante agricolo da lui rivendicata è contestabile, in quanto tale figura deve rispettare specifici requisiti di legge, tra cui la conduzione di terreni o un coinvolgimento abituale e prevalente nell'attività agricola;
che la sig.ra non ha mai stabilito un compenso per il PO, che si è auto-destinato somme Parte_1 di denaro a titolo di "stipendio"; che inoltre, non viene menzionato che la stessa zia gli ha concesso, a titolo di prestito, una somma di €
17.000,00, che il sig. non ha mai restituito e tale somma è stata richiesta formalmente CP_4 dall'amministratore di sostegno con raccomandata in data 2 settembre 2024; che per ragioni puramente economiche e d'interesse, il sig. ha intrapreso davanti al CP_4
Tribunale di AN (RGCC 2025/2024), pendente avanti alla dott.ssa una causa contro la zia CP_5
per ottenere il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto dell'attività o di Parte_1 componente dell'impresa familiare e l'amministratore di sostegno si è costituito in giudizio presentando domanda riconvenzionale contro il sig. ; CP_4
3 che cio' che desta perplessità è come il sig. abbia potuto ottenere un decreto ingiuntivo CP_4
basandosi esclusivamente su pagamenti (bonifici), senza avere alcun titolo giuridico valido a supporto del proprio compenso;
che non esiste alcun contratto di lavoro, procura, o titoli che lo qualifichino come amministratore o coadiuvante agricolo e i bonifici rappresentano, al massimo, un riconoscimento di una minima collaborazione, ma non provano l'esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante
In punto di diritto eccepiva la mancanza di un titolo giuridico a supporto del dedotto rapporto di lavoro e,
di conseguenza , la nullità del d.i. per mancanza di un idoneo titolo e di prova scritta sufficiente ai sensi dell'art. 633 c.p.c..
Analizzava di seguito la figura del coadiuvante agricolo e rilevava che il lavoro prestato dai familiari all'interno di un'azienda agricola è presuntivamente gratuito a meno che il familiare non riesca a dimostrare l'esistenza di un accordo che preveda un compenso o che il lavoro sia svolto con caratteristiche tale da configurare un rapporto di lavoro subordinato .
Chiedeva l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva ritualmente eccependo preliminarmente l'improcedibilità della opposizione CP_4 per mancata o tardiva costituzione entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
In via subordinata , il procuratore dell'opposto rilevava che :
1) Non è contestato che abbia svolto la propria attività lavorativa presso la ditta individuale CP_4
“ ” sin dall'adolescenza, prima aiutando lo zio per Parte_1 Parte_1 acquisire le conoscenze necessarie per gestire un'attività florovivaistica e, successivamente, dal 2013 in poi, gestendo direttamente l'attività per conto della zia . Parte_1
2) Non è contestato che abbia percepito un importo mensile pari ad € 2.500,00 oltre al CP_4 pagamento dei contributi previdenziali
Cont 3) Non è contestato che, anche successivamente alla nomina dell' a beneficio di , nella Parte_1 persona dell'avv. Fameli Patrizia, abbia continuato a svolgere la prora attività a beneficio CP_4
Cont dell'azienda ” anche su espresso incarico del medesimo come Parte_1 da doc . 7 – mail avv. Fameli Patrizia del 15.07.2024)
Cont 4) Non è contestato che , dopo la nomina dell' non ha ricevuto il pagamento del CP_4 proprio compenso per l'attività svolta nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2024 maturando un credito nei confronti della “ ” di importo pari a € 7.500,00. Parte_1
In punto di diritto ribadiva che l'opposizione è tardiva e in via subordinata rilevava che è di tutta evidenza l'esistenza tra e di un accordo, seppur pattuito in forma orale, con il quale CP_4 Parte_1 veniva accordato il riconoscimento all'odierno opposto di un compenso per l'attività da quest'ultimo svolta in azienda , come provati dai costanti bonifici effettuati mensilmente per l'importo di € 2.500,00.
Aggiungeva che risulta essere iscritto alla gestione speciale dei lavori autonomi in CP_4
agricoltura INPS alla quale devono essere obbligatoriamente iscritti i familiari dei coltivatori diretti che
4 svolgono la medesima attività in via esclusiva e prevalente;
che nel caso di specie non sussiste alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato tra e la “ ”, ma CP_4 Parte_1 esclusivamente una collaborazione familiare soprattutto in considerazione del fatto che ormai dal 2013 la gestione della medesima attività era stata affidata da al PO. CP_4
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
La causa , istruita mediante prova documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 194/2024 è stata presentata oltre il termine , previsto a pena di decadenza ex art. 641 c.p.c e , quindi, è inammissibile perché tardiva .
La Corte di Cassazione è assolutamente consolidata nel ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte ( cfr. Cass. n. 797 del 2013; Cass. n. 8014 del 2009 e Cass . n. 27343/2016.)
Vi è la prova documentale che il decreto ingiuntivo opposto è stata notificato alla opponente in data
9.12.24 ( cfr. doc. 8 e 9 di parte opposta) ed è pacifico che l'atto introduttivo è stato depositato in via telematica in data 21.1.25 con la conseguenza che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibilmente tardiva
Invero, neppure la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c. e comunque sicuramente non è seguita, entro il medesimo termine, l'iscrizione a ruolo ed il deposito del ricorso.
Non resta che dichiarare inammissibile l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza
P.Q.M
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e assorbita , così
provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 194/24 , che per l'effetto conferma;
- condanna la opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in CP_4 complessivi euro 2.108,00 , oltre rimb. forf., IVA e CPA di legge
Così deciso in AN , il 2.4.2025
Il Giudice
Dott. Simona Gerola
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