TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3692 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Bertuzzo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
1) dichiarare la separazione personale dei sigg. e Controparte_1 Parte_1
2) Ordinare al Comune di Montagalda (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
- la casa coniugale sita in Torri di Quartesolo Via Tesina n. 13 rimarrà nella disponibilità del sig.
che continuerà a risiederVi con il figlio maggiorenne ed economicamente Controparte_1 Per_1 autosufficiente, dando atto che la moglie sig. ha già trasferito da anni la sua residenza in Pt_1
Quinto Vicentino Via Alessandro Manzoni;
1 RS
- Dare atto che figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, ha già trasferito la sua dimora presso la madre in Quinto Vicentino Via Alessandro Manzoni;
RS
- Il sig. verserà alla sig. a titolo di concorso per il mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile annualmente rivalutata in base agli indici Istat di € 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie già note oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto nel Protocollo in essere presso il Tribunale di
Vicenza che le parti dichiarano di conoscere;
- Nulla dovranno i coniugi uno all'altro, a titolo di contributo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo gli stessi già definito ogni aspetto economico tra loro pendente;
”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 08/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Montegalda (VI) in data 31/08/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
RS corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza. Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale il Collegio non può che
2 limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Controparte_1 Parte_1 in matrimonio in Montegalda (VI) in data 31.08.2002 con atto trascritto al n. 2, parte I, anno 2002, ufficio 1 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montegalda (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
3