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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
SECONDA
R.G. 350/2021
La Corte D'Appello di Messina, SECONDA, in persona dei magistrati:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 350/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 941/2020 del 19.11.2021, resa dal Tribunale di
Barcellona P.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
proposta da
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
(P.IVA ), con sede legale in Milazzo, Via Tonnara, 9 e del
[...] P.IVA_1
dott. , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Stancanelli C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina Via Università, 1 per procura in atti;
appellanti contro
, nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Messina Via la Farina n. 64 ( studio Avv. Simone La
Rocca) presso il recapito professionale dell'Avv. Maria Rita Majmone che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del 19.12.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato in data 20.5.2009 agiva nei Controparte_2
confronti della di , in proprio e Controparte_1 Parte_2
quale legale rappresentante pro tempore della citata s.r.l., e di Parte_1
, quale responsabile tecnico, per ottenere il risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale subito il 27 febbraio 2008 verso le ore 18,00, allorché, recatosi presso il cantiere della società convenuta, era stato travolto da un cancello scorrevole da lui richiuso, poiché fuoriuscito dalla guida a causa dell'assenza di un fermo e di altro sistema di sicurezza idoneo ad evitarne il ribaltamento. Per
l'effetto aveva riportato plurime fratture che ne avevano reso necessario il ricovero in ospedale, chiedeva pertanto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di € 141.594,40.
I convenuti resistevano alla domanda, eccependo che l'evento si sarebbe verificato a causa del comportamento del danneggiato, il quale peraltro si sarebbe arbitrariamente inoltrato presso il cantiere senza averne titolo, contestando altresì il quantum.
Assunto interrogatorio formale, escussi i testi e disposta CTU, con sentenza n.
941/2020 il Tribunale di Barcellona P.G. tanto statuiva: “condanna
[...]
e al pagamento di € Controparte_1 Parte_2 Parte_1
75.800,00 in favore di , oltre interessi come in parte motiva;
Parte_3 compensa le spese processuali e pone a carico dell'attore, in ragione di un mezzo, e a carico degli attori, per la restante parte, le spettanze liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio”.
Avverso la superiore statuizione, con atto notificato il 2.5.2021 proponevano gravame la e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, affidando il gravame ai seguenti motivi 1) Violazione dell'art. 2051
[...]
c.c. omessa valutazione delle prove orali e della documentazione prodotta ex pag. 2/11 art. 210 c.p.c., caso fortuito;
2) Nullità CTU medico-legale Nessuna prova del nesso causale né del quantum del danno da parte dell'attore; 3) violazione dell'art. 1277 c.c. Concorso di colpa per condotta imprudente di causa CP_2
determinante del sinistro;
4) Errata legittimazione passiva, solo la società è custode, i non sono titolari né detentori del cancello. Parte_1
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma della Controparte_2
sentenza impugnata, vinte le spese.
Con ordinanza del 10.11.2021, la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei soli confronti di Parte_1
.
[...]
Con ordinanza del 25.7.2024 la Corte disponeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, con affidamento, a nuovo c.t.u. dr. , dell'incarico di Persona_1
accertare le condizioni di salute di , con particolare riguardo Controparte_2 all'entità e la natura delle lesioni riportate a seguito del sinistro occorsogli in data 27 febbraio 2008, verificando il nesso di causalità tra le stesse e il sinistro, la sussistenza di eventuali esiti invalidanti permanenti, la durata del periodo di inabilità temporanea, sia assoluta che parziale;
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
Con un il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano violazione dell'art. 2051 c.c. per avere il Tribunale omesso di valutare, contrariamente a quanto emerso dalle prove orali e documentali, che era entrato abusivamente CP_2 in un'area recintata e con cartelli di divieto, privo di qualsivoglia titolo o autorizzazione. Di conseguenza, la sua condotta imprudente nell'aprire il cancello costituisce caso fortuito incidentale che interrompe il nesso causale, escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico della società custode.
Altresì il Tribunale, pur avendo ordinato la produzione di documentazione sulle caratteristiche e la sicurezza del cancello, ha omesso di valutare la perizia pag. 3/11 asseverata e i certificati di conformità depositati, dai quali risulta che il cancello era a norma, funzionante e privo di difetti.
Nella prospettiva dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. e salve le puntualizzazioni che verranno svolte nel proseguo della presente sentenza in punto di qualificazione delle responsabilità degli appellanti, il motivo di gravame è infondato.
E' incontestato che in data 27.2.2008, verso le ore 18 mentre Controparte_2
era intento ad aprire e chiudere il cancello di ingresso al cantiere, ha subito lesioni personali in conseguenza della caduta del cancello e ha provato, tramite le prove testimoniali e documentali in atti nel processo, il rapporto di custodia tra il cancello e la proprietaria dell'area di Controparte_1
cantiere.
La condotta dell'appellato (accesso non autorizzato) non integra il requisito dell'"imprevedibilità assoluta", in quanto solo la condotta abnorme esclude la responsabilità. Il cancello, con apertura manuale e privo di sistemi di sicurezza
(fermo meccanico), era fonte di pericolo prevedibile.
Ed invero la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia ha natura oggettiva e si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare.
Tale responsabilità non è esclusa dal fatto che la vittima abbia utilizzato la cosa in modo improprio o diverso dalla sua destinazione, quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, sia reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa stessa. Il custode ha infatti l'obbligo di prevenire anche gli usi impropri prevedibili della cosa custodita, specie se collocata in contesti che ne rendono probabile tale utilizzo”. (Cass. 9693 del 2020).
Al fine di dimostrare il venir meno del nesso causale tra la res e l'evento dannoso, spettava agli appellanti provare il caso fortuito, ma la documentazione prodotta, perizia asseverata e certificazione Uni En, attesta solo la conformità dei materiali, non la sicurezza dell'impianto, come tra l'altro confermato dalla Certificazione RINA UNI EN 12453/13241-1. ove è
pag. 4/11 testualmente riportato che “la validità del presente certificato emesso il
27.9.1999 è subordinata a sorveglianza periodica annuale/semestrale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale”.
Non è stata fornita, da parte appellante, la prova di quella condotta abnorme, imprevedibile ed inevitabile dello stesso danneggiato tale da integrare il caso fortuito: “ il danneggiato che lamenti la responsabilità del custode della cosa ed agisce per il risarcimento del danno che la cosa gli ha provocato deve solo dimostrare il fatto lesivo ed il nesso eziologico tra la cosa ed il danno, mentre il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, ossia deve provare il caso fortuito, un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno” ( Corte appello Salerno, sez. I, 18/05/2022, n. 585); “ ai fini dell'esonero da responsabilità ex art. 2051 c.c. il custode deve provare la sussistenza del caso fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta dello stesso danneggiato. Tuttavia in tal caso la condotta deve essere dotata di un'efficienza causale esclusiva, nel senso che deve porsi in funzione dell'evento in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, idonea da sola a produrre l'evento lesivo” ( Corte App. Catania Sez. I, 25/03/2022, n.698); in tal senso, la Corte di legittimità ha ripetutamente statuito che “ la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051
c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” ( Cass.Civ.n. 36901/22). Nel caso che ci occupa, la condotta di
[...]
, lungi dall'essere eccezionale, abnorme, imprevedibile ed inevitabile, CP_2 non può affatto ritenersi di per sé idonea a cagionare l'evento ed ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento dannoso, e ciò a prescindere dalla valutazione delle prove orali e documentali.
Era preciso onere degli appellanti, invero, quello di dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in pag. 5/11 considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essi gravanti.
II.- Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della mancata applicazione dell'art. 1227 c.c., per essersi il introdotto arbitrariamente CP_2
in una area privata e recintata
Il motivo di gravame è infondato.
Secondo la prospettazione dell'appellante il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. sarebbe integrato dal fatto che , si è introdotto arbitrariamente in un'area CP_2
privata, per come comprovato dalla testimonianza resa dal Tes_1
, il quale all'udienza del 17.1.2012 ha dichiarato che :
[...]
“successivamente io e il siamo andati a casa del Sig. CP_2 Parte_4
per prelevare una idropulitrice che ci sarebbe servita per pulire
[...]
l'imbarcazione Cranchi. Al ritorno ci siamo recati presso il cantiere della
che era di passaggio e il Sig. mi ha chiesto di Controparte_1 CP_2 fermarmi perché voleva controllare lo stato dei lavori”
Altresì avrebbe violato un divieto di accesso, ignorando un cartello CP_2
chiaramente visibile, per come confermato dal teste e avrebbe Tes_2
agito imprudentemente, aprendo un cancello non chiuso con lucchetto, pur non essendo autorizzato, contribuendo attivamente alla causa del danno, richiudendo il cancello .
Il motivo di gravame è infondato
Nel caso di specie, è pacifico che si è recato presso il cantiere della CP_2
società convenuta ed è stato travolto da un cancello scorrevole da lui richiuso, poiché fuoriuscito dalla guida e dotato di apertura manuale. La sua facile accessibilità è dimostrata dal fatto che esso non era chiuso a chiave o con lucchetto, permettendo a di limitarsi ad aprirlo e chiuderlo. CP_2
In contesti come i cantieri (luoghi pericolosi per definizione), l'obbligo del titolare della posizione di garanzia come del custode è quello di approntare misure di sicurezza idonee a prevenire l'accesso di soggetti non autorizzati, poiché
l'accesso di terzi è un rischio altamente prevedibile, anche in presenza di segnaletica di divieto. L'omissione di un adeguato presidio antinfortunistico,
pag. 6/11 quale la chiusura con blocco strutturale o la messa in sicurezza di un cancello difettoso, determina una responsabilità prevalente del custode/garante. Il garante deve salvaguardare l'incolumità del terzo anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze o negligenze.
La condotta di , lungi dall'essere eccezionale o abnorme, è Controparte_2
stata una conseguenza prevedibile della mancata adozione di cautele fondamentali sul cantiere, quale l'assicurazione fisica del cancello scorrevole difettoso.
Non essendo stata fornita la prova della condotta abnorme, imprevedibile ed inevitabile del danneggiato e persistendo il nesso causale tra la cosa (tra l'altro difettosa e facilmente accessibile) e l'evento, deve essere integralmente rigettato il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
III. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano nullità della ctu
, per avere il giudice di primo grado aderito acriticamente alle conclusioni sebbene, in corso di causa, aveva disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica, con la conseguenza che non sarebbe stato dimostrato né il nesso di causalità né il quantum.
Il motivo di gravame è infondato
Il Ctu dr. , nominato dalla Corte, ha svolto con accuratezza le Persona_1
indagini peritali, con una relazione di estrema completezza ed esaustività.
Il consulente afferma che << il sig. a seguito del sinistro del Controparte_2
27.2.2008 ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L1,L2, ed L4 inoltre un trauma toracico chiuso con frattura della quinta e sesta costola all'emitorace sx, un trauma addominale….le lesioni riportate dal Sig. sono la Controparte_2
conseguenza di un grave trauma diretto che ha interessato il torace e la colonna vertebrale a livello lombare, trauma da schiacciamento…l'altra lesione riportata dal periziato è stata un trauma chiuso del torace con fratture costali multiple;
anche tali lesioni riconoscono come meccanismo riproduttivo un trauma diretto per schiacciamento - compressione….>> ( pagg. 7,8 ctu). Il tecnico d'ufficio, inoltre, ha risposto puntualmente e con argomentazioni tecnicamente motivate, coerenti con la documentazione di causa e logicamente pag. 7/11 convincenti ai rilievi di parte appellante, precisando anche che << il processo di consolidazione delle fratture vertebrali è molto lungo ed il callo osseo impiega circa sei – otto mesi per compiere la sua evoluzione, indipendentemente dalla esecuzione o meno del trattamento riabilitativo>> ( pag. 12 relazione). Sulla scorta degli accertamenti peritali, della cartella clinica e della ulteriore documentazione versata in atti, le fratture riscontrate sia al torace che al rachide lombare trovano nesso etiologico con l'evento traumatico in cui fu coinvolto il presso la Società Compagnie delle Eolie in data 27.02.2008 CP_2
che hanno determinato ITT giorni 30, ITP al 50% giorni 30, ITP al 25% giorni
120. Banno Biologico 20%, Tabelle valutative delle menomazioni (Luvoni,
Bargagna D.L. N. 209, L.n. 57/2001)
III Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna della Controparte_1
in solido con soggetti che non avrebbero alcuna materiale
[...]
disponibilità giuridica del bene ossia , semplice dipendente Parte_1
e legale rappresentante della ditta all'epoca del sinistro. Parte_2
Il motivo di gravame è fondato nei limiti qui di seguito.
Agli atti non risulta che rivestisse la posizione di custode del Parte_1
cancello, posto che la custodia rilevante ex art. 2051 c.c. postula una disponibilità di fatto del bene alla quale si accompagni una disponibilità giuridica, che nella specie non emerge. Né , nell'ambito della Parte_1
aveva un ruolo di amministratore tale da dar luogo ad una posizione di CP_1 garanzia verso terzi o una responsabilità ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c,c..
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda del LU nei confronti di , va respinta. Parte_1
Per quanto attiene alla posizione di , Amministratore e Parte_2
Legale Rappresentante pro tempore, la sua responsabilità non si fonda primariamente sul rapporto di "custodia" della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c.
(che richiede la materiale e giuridica disponibilità del bene in capo al singolo), bensì sul suo specifico dovere di vigilanza e di garanzia (posizione di garanzia) in quanto amministratore e gestore di un luogo di lavoro e di un cantiere. Va
pag. 8/11 evidenziato che in primo grado il aveva avanzato domanda risarcitoria CP_2 nei confronti di anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omessa Parte_2
adozione delle necessarie cautele e misure di sicurezza dirette a scongiurare ogni eventuale pregiudizio nei confronti di soggetti terzi. La domanda volta a far valere la responsabilità del ex art 2043 c.c., è stata Parte_2 riproposta dal ai sensi dell'art. 346 c.p.c. CP_2
Il sinistro è avvenuto all'interno del luogo di lavoro, adibito a cantiere. Il cantiere
è un luogo che, per la natura delle attività ivi svolte, è intrinsecamente pericoloso. L'amministratore di una società (specialmente se di piccole dimensioni, come la , in virtù della sua posizione Controparte_1
apicale e di gestione, ricopre la posizione di garante della sicurezza non solo per i lavoratori, ma anche per tutti coloro che possano trovarsi nell'area del cantiere, inclusi i terzi estranei. ( si veda Cass. penale n. 12180 del 2020)
Il titolare della posizione di garanzia ha l'obbligo di effettuare una idonea valutazione del rischio e di individuare le misure necessarie per la tutela dell'incolumità. L'amministratore, nel suo ruolo gestionale, aveva l'obbligo di approntare un cancello efficiente e sicuro e di controllarne la sua sicurezza. La violazione di tali regole implica una colpa dell'amministratore.
La responsabilità di deriva dalla sua condotta colposa nella Parte_2
gestione della cosa, non avendo egli adempiuto al fondamentale dovere di vigilanza e di prevenzione del rischio connesso alla cosa pericolosa. Il cancello scorrevole ha manifestato un difetto strutturale molto importante, essendo fuoriuscito dalla guida per effetto della semplice manovra di apertura e chiusura. Tale difetto, unito alla circostanza che il cancello non era chiuso a chiave, evidenzia la mancata adozione di cautele elementari.
Il compito del garante è evitare che si verifichino eventi lesivi, anche se conseguenti a negligenze o disattenzioni di terzi. La negligenza dell'amministratore nel controllo e nel mantenimento di un cancello in condizioni di evidente precarietà, ha consentito il verificarsi dell'evento lesivo. Il garante non può invocare, a propria scusa, la legittima aspettativa sull'assenza di condotte imprudenti da parte dei terzi ( per altro non dimostrate), poiché la pag. 9/11 normativa mira a proteggere l'incolumità anche dai rischi derivanti dalle imprudenze e negligenze altrui.
Il parziale accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio nei rapporti tra e . CP_2 Parte_1
Il rigetto della domanda del nei confronti di configura CP_2 Parte_1
la soccombenza del primo nei confronti del secondo, sicchè il va CP_2
condannato al rimborso delle spese sia del primo grado che del presente grado, in favore del predetto . Parte_1
Il rigetto dell'appello proposto dalla e da Controparte_1 Parte_2
dà luogo alla relativa condanna, in favore del , al rimborso
[...] CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate ex D.M.
147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 350/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 941/2020 del 19.11.202, resa dal Tribunale di Barcellona P.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, ogni contraria istanza preclusa e/o assorbita, così provvede: in parziale accogliento dell'appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2
; Parte_1
- condanna a corrispondere a le spese del Controparte_2 Parte_1
primo grado di giudizio, che liquida in complessive euro 14.000,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna e in solido a Controparte_1 Parte_2
rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2
liquida in complessive euro 14.300,00, oltre euro 1.138,50 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA. b. Pone le spese di c.t.u. (come da decreto di liquidazione in atti) in ragione di 1/3 per ciascuna pag. 10/11 parte in capo a e Controparte_1 Parte_2 [...]
; CP_2
- condanna a corrispondere a le spese del Controparte_2 Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in complessive euro 14.300,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
• ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante e . Controparte_1 Parte_2
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
SECONDA
R.G. 350/2021
La Corte D'Appello di Messina, SECONDA, in persona dei magistrati:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 350/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 941/2020 del 19.11.2021, resa dal Tribunale di
Barcellona P.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
proposta da
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
in proprio e n.q. di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
(P.IVA ), con sede legale in Milazzo, Via Tonnara, 9 e del
[...] P.IVA_1
dott. , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Stancanelli C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina Via Università, 1 per procura in atti;
appellanti contro
, nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Messina Via la Farina n. 64 ( studio Avv. Simone La
Rocca) presso il recapito professionale dell'Avv. Maria Rita Majmone che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellato Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del 19.12.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato in data 20.5.2009 agiva nei Controparte_2
confronti della di , in proprio e Controparte_1 Parte_2
quale legale rappresentante pro tempore della citata s.r.l., e di Parte_1
, quale responsabile tecnico, per ottenere il risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale subito il 27 febbraio 2008 verso le ore 18,00, allorché, recatosi presso il cantiere della società convenuta, era stato travolto da un cancello scorrevole da lui richiuso, poiché fuoriuscito dalla guida a causa dell'assenza di un fermo e di altro sistema di sicurezza idoneo ad evitarne il ribaltamento. Per
l'effetto aveva riportato plurime fratture che ne avevano reso necessario il ricovero in ospedale, chiedeva pertanto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di € 141.594,40.
I convenuti resistevano alla domanda, eccependo che l'evento si sarebbe verificato a causa del comportamento del danneggiato, il quale peraltro si sarebbe arbitrariamente inoltrato presso il cantiere senza averne titolo, contestando altresì il quantum.
Assunto interrogatorio formale, escussi i testi e disposta CTU, con sentenza n.
941/2020 il Tribunale di Barcellona P.G. tanto statuiva: “condanna
[...]
e al pagamento di € Controparte_1 Parte_2 Parte_1
75.800,00 in favore di , oltre interessi come in parte motiva;
Parte_3 compensa le spese processuali e pone a carico dell'attore, in ragione di un mezzo, e a carico degli attori, per la restante parte, le spettanze liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio”.
Avverso la superiore statuizione, con atto notificato il 2.5.2021 proponevano gravame la e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, affidando il gravame ai seguenti motivi 1) Violazione dell'art. 2051
[...]
c.c. omessa valutazione delle prove orali e della documentazione prodotta ex pag. 2/11 art. 210 c.p.c., caso fortuito;
2) Nullità CTU medico-legale Nessuna prova del nesso causale né del quantum del danno da parte dell'attore; 3) violazione dell'art. 1277 c.c. Concorso di colpa per condotta imprudente di causa CP_2
determinante del sinistro;
4) Errata legittimazione passiva, solo la società è custode, i non sono titolari né detentori del cancello. Parte_1
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma della Controparte_2
sentenza impugnata, vinte le spese.
Con ordinanza del 10.11.2021, la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei soli confronti di Parte_1
.
[...]
Con ordinanza del 25.7.2024 la Corte disponeva il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, con affidamento, a nuovo c.t.u. dr. , dell'incarico di Persona_1
accertare le condizioni di salute di , con particolare riguardo Controparte_2 all'entità e la natura delle lesioni riportate a seguito del sinistro occorsogli in data 27 febbraio 2008, verificando il nesso di causalità tra le stesse e il sinistro, la sussistenza di eventuali esiti invalidanti permanenti, la durata del periodo di inabilità temporanea, sia assoluta che parziale;
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.12.2024, resa a trattazione scritta, la Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
Con un il primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano violazione dell'art. 2051 c.c. per avere il Tribunale omesso di valutare, contrariamente a quanto emerso dalle prove orali e documentali, che era entrato abusivamente CP_2 in un'area recintata e con cartelli di divieto, privo di qualsivoglia titolo o autorizzazione. Di conseguenza, la sua condotta imprudente nell'aprire il cancello costituisce caso fortuito incidentale che interrompe il nesso causale, escludendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico della società custode.
Altresì il Tribunale, pur avendo ordinato la produzione di documentazione sulle caratteristiche e la sicurezza del cancello, ha omesso di valutare la perizia pag. 3/11 asseverata e i certificati di conformità depositati, dai quali risulta che il cancello era a norma, funzionante e privo di difetti.
Nella prospettiva dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. e salve le puntualizzazioni che verranno svolte nel proseguo della presente sentenza in punto di qualificazione delle responsabilità degli appellanti, il motivo di gravame è infondato.
E' incontestato che in data 27.2.2008, verso le ore 18 mentre Controparte_2
era intento ad aprire e chiudere il cancello di ingresso al cantiere, ha subito lesioni personali in conseguenza della caduta del cancello e ha provato, tramite le prove testimoniali e documentali in atti nel processo, il rapporto di custodia tra il cancello e la proprietaria dell'area di Controparte_1
cantiere.
La condotta dell'appellato (accesso non autorizzato) non integra il requisito dell'"imprevedibilità assoluta", in quanto solo la condotta abnorme esclude la responsabilità. Il cancello, con apertura manuale e privo di sistemi di sicurezza
(fermo meccanico), era fonte di pericolo prevedibile.
Ed invero la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia ha natura oggettiva e si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare.
Tale responsabilità non è esclusa dal fatto che la vittima abbia utilizzato la cosa in modo improprio o diverso dalla sua destinazione, quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, sia reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa stessa. Il custode ha infatti l'obbligo di prevenire anche gli usi impropri prevedibili della cosa custodita, specie se collocata in contesti che ne rendono probabile tale utilizzo”. (Cass. 9693 del 2020).
Al fine di dimostrare il venir meno del nesso causale tra la res e l'evento dannoso, spettava agli appellanti provare il caso fortuito, ma la documentazione prodotta, perizia asseverata e certificazione Uni En, attesta solo la conformità dei materiali, non la sicurezza dell'impianto, come tra l'altro confermato dalla Certificazione RINA UNI EN 12453/13241-1. ove è
pag. 4/11 testualmente riportato che “la validità del presente certificato emesso il
27.9.1999 è subordinata a sorveglianza periodica annuale/semestrale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale”.
Non è stata fornita, da parte appellante, la prova di quella condotta abnorme, imprevedibile ed inevitabile dello stesso danneggiato tale da integrare il caso fortuito: “ il danneggiato che lamenti la responsabilità del custode della cosa ed agisce per il risarcimento del danno che la cosa gli ha provocato deve solo dimostrare il fatto lesivo ed il nesso eziologico tra la cosa ed il danno, mentre il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, ossia deve provare il caso fortuito, un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno” ( Corte appello Salerno, sez. I, 18/05/2022, n. 585); “ ai fini dell'esonero da responsabilità ex art. 2051 c.c. il custode deve provare la sussistenza del caso fortuito, che può essere integrato anche dalla condotta dello stesso danneggiato. Tuttavia in tal caso la condotta deve essere dotata di un'efficienza causale esclusiva, nel senso che deve porsi in funzione dell'evento in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità, idonea da sola a produrre l'evento lesivo” ( Corte App. Catania Sez. I, 25/03/2022, n.698); in tal senso, la Corte di legittimità ha ripetutamente statuito che “ la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051
c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno” ( Cass.Civ.n. 36901/22). Nel caso che ci occupa, la condotta di
[...]
, lungi dall'essere eccezionale, abnorme, imprevedibile ed inevitabile, CP_2 non può affatto ritenersi di per sé idonea a cagionare l'evento ed ad interrompere il nesso causale tra la res e l'evento dannoso, e ciò a prescindere dalla valutazione delle prove orali e documentali.
Era preciso onere degli appellanti, invero, quello di dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in pag. 5/11 considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essi gravanti.
II.- Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della mancata applicazione dell'art. 1227 c.c., per essersi il introdotto arbitrariamente CP_2
in una area privata e recintata
Il motivo di gravame è infondato.
Secondo la prospettazione dell'appellante il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. sarebbe integrato dal fatto che , si è introdotto arbitrariamente in un'area CP_2
privata, per come comprovato dalla testimonianza resa dal Tes_1
, il quale all'udienza del 17.1.2012 ha dichiarato che :
[...]
“successivamente io e il siamo andati a casa del Sig. CP_2 Parte_4
per prelevare una idropulitrice che ci sarebbe servita per pulire
[...]
l'imbarcazione Cranchi. Al ritorno ci siamo recati presso il cantiere della
che era di passaggio e il Sig. mi ha chiesto di Controparte_1 CP_2 fermarmi perché voleva controllare lo stato dei lavori”
Altresì avrebbe violato un divieto di accesso, ignorando un cartello CP_2
chiaramente visibile, per come confermato dal teste e avrebbe Tes_2
agito imprudentemente, aprendo un cancello non chiuso con lucchetto, pur non essendo autorizzato, contribuendo attivamente alla causa del danno, richiudendo il cancello .
Il motivo di gravame è infondato
Nel caso di specie, è pacifico che si è recato presso il cantiere della CP_2
società convenuta ed è stato travolto da un cancello scorrevole da lui richiuso, poiché fuoriuscito dalla guida e dotato di apertura manuale. La sua facile accessibilità è dimostrata dal fatto che esso non era chiuso a chiave o con lucchetto, permettendo a di limitarsi ad aprirlo e chiuderlo. CP_2
In contesti come i cantieri (luoghi pericolosi per definizione), l'obbligo del titolare della posizione di garanzia come del custode è quello di approntare misure di sicurezza idonee a prevenire l'accesso di soggetti non autorizzati, poiché
l'accesso di terzi è un rischio altamente prevedibile, anche in presenza di segnaletica di divieto. L'omissione di un adeguato presidio antinfortunistico,
pag. 6/11 quale la chiusura con blocco strutturale o la messa in sicurezza di un cancello difettoso, determina una responsabilità prevalente del custode/garante. Il garante deve salvaguardare l'incolumità del terzo anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze o negligenze.
La condotta di , lungi dall'essere eccezionale o abnorme, è Controparte_2
stata una conseguenza prevedibile della mancata adozione di cautele fondamentali sul cantiere, quale l'assicurazione fisica del cancello scorrevole difettoso.
Non essendo stata fornita la prova della condotta abnorme, imprevedibile ed inevitabile del danneggiato e persistendo il nesso causale tra la cosa (tra l'altro difettosa e facilmente accessibile) e l'evento, deve essere integralmente rigettato il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
III. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano nullità della ctu
, per avere il giudice di primo grado aderito acriticamente alle conclusioni sebbene, in corso di causa, aveva disposto il rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica, con la conseguenza che non sarebbe stato dimostrato né il nesso di causalità né il quantum.
Il motivo di gravame è infondato
Il Ctu dr. , nominato dalla Corte, ha svolto con accuratezza le Persona_1
indagini peritali, con una relazione di estrema completezza ed esaustività.
Il consulente afferma che << il sig. a seguito del sinistro del Controparte_2
27.2.2008 ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L1,L2, ed L4 inoltre un trauma toracico chiuso con frattura della quinta e sesta costola all'emitorace sx, un trauma addominale….le lesioni riportate dal Sig. sono la Controparte_2
conseguenza di un grave trauma diretto che ha interessato il torace e la colonna vertebrale a livello lombare, trauma da schiacciamento…l'altra lesione riportata dal periziato è stata un trauma chiuso del torace con fratture costali multiple;
anche tali lesioni riconoscono come meccanismo riproduttivo un trauma diretto per schiacciamento - compressione….>> ( pagg. 7,8 ctu). Il tecnico d'ufficio, inoltre, ha risposto puntualmente e con argomentazioni tecnicamente motivate, coerenti con la documentazione di causa e logicamente pag. 7/11 convincenti ai rilievi di parte appellante, precisando anche che << il processo di consolidazione delle fratture vertebrali è molto lungo ed il callo osseo impiega circa sei – otto mesi per compiere la sua evoluzione, indipendentemente dalla esecuzione o meno del trattamento riabilitativo>> ( pag. 12 relazione). Sulla scorta degli accertamenti peritali, della cartella clinica e della ulteriore documentazione versata in atti, le fratture riscontrate sia al torace che al rachide lombare trovano nesso etiologico con l'evento traumatico in cui fu coinvolto il presso la Società Compagnie delle Eolie in data 27.02.2008 CP_2
che hanno determinato ITT giorni 30, ITP al 50% giorni 30, ITP al 25% giorni
120. Banno Biologico 20%, Tabelle valutative delle menomazioni (Luvoni,
Bargagna D.L. N. 209, L.n. 57/2001)
III Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano nullità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna della Controparte_1
in solido con soggetti che non avrebbero alcuna materiale
[...]
disponibilità giuridica del bene ossia , semplice dipendente Parte_1
e legale rappresentante della ditta all'epoca del sinistro. Parte_2
Il motivo di gravame è fondato nei limiti qui di seguito.
Agli atti non risulta che rivestisse la posizione di custode del Parte_1
cancello, posto che la custodia rilevante ex art. 2051 c.c. postula una disponibilità di fatto del bene alla quale si accompagni una disponibilità giuridica, che nella specie non emerge. Né , nell'ambito della Parte_1
aveva un ruolo di amministratore tale da dar luogo ad una posizione di CP_1 garanzia verso terzi o una responsabilità ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c,c..
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda del LU nei confronti di , va respinta. Parte_1
Per quanto attiene alla posizione di , Amministratore e Parte_2
Legale Rappresentante pro tempore, la sua responsabilità non si fonda primariamente sul rapporto di "custodia" della cosa ai sensi dell'art. 2051 c.c.
(che richiede la materiale e giuridica disponibilità del bene in capo al singolo), bensì sul suo specifico dovere di vigilanza e di garanzia (posizione di garanzia) in quanto amministratore e gestore di un luogo di lavoro e di un cantiere. Va
pag. 8/11 evidenziato che in primo grado il aveva avanzato domanda risarcitoria CP_2 nei confronti di anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. per omessa Parte_2
adozione delle necessarie cautele e misure di sicurezza dirette a scongiurare ogni eventuale pregiudizio nei confronti di soggetti terzi. La domanda volta a far valere la responsabilità del ex art 2043 c.c., è stata Parte_2 riproposta dal ai sensi dell'art. 346 c.p.c. CP_2
Il sinistro è avvenuto all'interno del luogo di lavoro, adibito a cantiere. Il cantiere
è un luogo che, per la natura delle attività ivi svolte, è intrinsecamente pericoloso. L'amministratore di una società (specialmente se di piccole dimensioni, come la , in virtù della sua posizione Controparte_1
apicale e di gestione, ricopre la posizione di garante della sicurezza non solo per i lavoratori, ma anche per tutti coloro che possano trovarsi nell'area del cantiere, inclusi i terzi estranei. ( si veda Cass. penale n. 12180 del 2020)
Il titolare della posizione di garanzia ha l'obbligo di effettuare una idonea valutazione del rischio e di individuare le misure necessarie per la tutela dell'incolumità. L'amministratore, nel suo ruolo gestionale, aveva l'obbligo di approntare un cancello efficiente e sicuro e di controllarne la sua sicurezza. La violazione di tali regole implica una colpa dell'amministratore.
La responsabilità di deriva dalla sua condotta colposa nella Parte_2
gestione della cosa, non avendo egli adempiuto al fondamentale dovere di vigilanza e di prevenzione del rischio connesso alla cosa pericolosa. Il cancello scorrevole ha manifestato un difetto strutturale molto importante, essendo fuoriuscito dalla guida per effetto della semplice manovra di apertura e chiusura. Tale difetto, unito alla circostanza che il cancello non era chiuso a chiave, evidenzia la mancata adozione di cautele elementari.
Il compito del garante è evitare che si verifichino eventi lesivi, anche se conseguenti a negligenze o disattenzioni di terzi. La negligenza dell'amministratore nel controllo e nel mantenimento di un cancello in condizioni di evidente precarietà, ha consentito il verificarsi dell'evento lesivo. Il garante non può invocare, a propria scusa, la legittima aspettativa sull'assenza di condotte imprudenti da parte dei terzi ( per altro non dimostrate), poiché la pag. 9/11 normativa mira a proteggere l'incolumità anche dai rischi derivanti dalle imprudenze e negligenze altrui.
Il parziale accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio nei rapporti tra e . CP_2 Parte_1
Il rigetto della domanda del nei confronti di configura CP_2 Parte_1
la soccombenza del primo nei confronti del secondo, sicchè il va CP_2
condannato al rimborso delle spese sia del primo grado che del presente grado, in favore del predetto . Parte_1
Il rigetto dell'appello proposto dalla e da Controparte_1 Parte_2
dà luogo alla relativa condanna, in favore del , al rimborso
[...] CP_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate ex D.M.
147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 350/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 941/2020 del 19.11.202, resa dal Tribunale di Barcellona P.G., avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, ogni contraria istanza preclusa e/o assorbita, così provvede: in parziale accogliento dell'appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_2
; Parte_1
- condanna a corrispondere a le spese del Controparte_2 Parte_1
primo grado di giudizio, che liquida in complessive euro 14.000,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna e in solido a Controparte_1 Parte_2
rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2
liquida in complessive euro 14.300,00, oltre euro 1.138,50 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA. b. Pone le spese di c.t.u. (come da decreto di liquidazione in atti) in ragione di 1/3 per ciascuna pag. 10/11 parte in capo a e Controparte_1 Parte_2 [...]
; CP_2
- condanna a corrispondere a le spese del Controparte_2 Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in complessive euro 14.300,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA;
• ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante e . Controparte_1 Parte_2
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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