Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 621/2023 R.G. Volontaria Giurisdizione
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-I Sezione civile-
Il Giudice Tutelare,
dott.ssa Nadia Apicella, M.O. nelle funzioni di Giudice Tutelare Supplente letti gli atti del presente procedimento, introdotto con ricorso ex art 404 c.c. ad istanza di [...]
Pt 1 avente ad oggetto apertura di amministrazione di sostegno nei confronti di Parte 2
(nato a [...] il [...]);
letti, in particolare, il ricorso introduttivo e preso atto delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della domanda formulata nonchè la comparsa di costituzione depositata nell'interesse del beneficiando, opponentesi alla adozione della misura di protezione instata in considerazione della dedotta insussistenza dei presupposti di legge :
rilevato che con decreto del 28.04.2023 si è disposta la comparizione delle parti per l'udienza del
23.06.2023 laddove, all'esito della verifica del contradditorio, si è proceduto all'esame del beneficiando;
rilevato che, in considerazione della evidenziata conflittualità endofamiliare, si è ponderato procedere all'espletamento dell'incombente alla solo presenza del P.M. a tal uopo designato e dei procuratori delle parti, ritenuto -in una ottica di bilanciamento- in tale guisa soddisfatte adeguatamente le esigenze del contraddittorio e la preservazione della serenità ed effettività dell'esame del beneficiando scevro da condizionamenti;
rilevato che, all'esito, parte ricorrente chiedeva disporsi consulenza tecnica di ufficio finalizzata all'approfondimento dei profili psicopatologici di interesse, al quale il beneficiando non si opponeva:
dato atto che si è provveduto in considerazione dei contrastanti assunti formulate dalle parti costituite a disporre consulenza tecnica di ufficio nominando, da ultimo, quale CTU il dott.
Persona 1 al quale veniva conferito incarico peritale di rispondere al seguente quesito "
"Accerti il C.T.U., previo esame obiettivo del periziando e la disamina della documentazione medico- clinica versata in atti nonché di quella ulteriore alla cui trasmissione al CTU si facultano le parti costituite fino all'inizio delle operazioni peritali, le patologie di cui è eventualmente affetto il periziando precisandone natura, gravità ed eventuale grado di incidenza delle medesime in ordine
letto l'elaborato peritale depositato ritualmente dal CTU incaricato e preso atto degli esiti degli accertamenti peritali espletati nel contradditorio assicurato ai consulenti tecnici di parte;
preso atto, in particolare, che il Dott. Per 1 sostanzialmente conclude nei seguenti termini “lo scrivente da un esame congiunto della documentazione medica e dalla visita effettuata al periziando, ritiene che le patologie di cui è affetto il Sig Parte_2 allo stato attuale non incidono sulla sua 2
capacità di attendere autonomamente alla cura dei propri interessi";
preso atto di quanto rispettivamente dedotto ed instato dai procuratori costituiti, nel corso della ampia ed esaustiva interlocuzione assicurata in ordine agli esiti dell'accertamento peritale;
richiamati, in merito, integralmente i propri provvedimenti rispettivamente adottati in data
18.01.2025,
preso altresì del parere motivato espresso dal P.M. in sede con nota scritta depositata in data
26.02.2025 -previa trasmissione degli atti del procedimento ovvero messa in visione della integralità degli atti (comprensivi delle note/repliche autorizzate depositate dai procuratori costituiti)- del seguente tenore "Il P.M. letti gli atti della causa 621/2023;
considerato che
l'accertamento peritale di cui alla relazione di CTU del 25/10/2024 r5isulta esaustivo e completo;
PQM
conclude per ilo rigetto della richiesta di apertura di amministrazione di sostegno";
sservato in merito, che gli esiti della consulenza tecnica espletata hanno confortato quanto già emerso in nuce in sede di esame del beneficiando, laddove è apparso orientato nel tempo e nello spazio, adeguatamente cosciente e consapevole di sé e dell'ambiente che la circonda, denotando padronanza nell'adottare in autonomia le determinazioni relative agli aspetti gestionali relativi ai riferiti giudizi in corso, terapeutici e di socializzazione inerenti la propria persona, di cui dà conto motivatamente;
rilevato che, pertanto, non si ravvisa la esigenza di ulteriori approfondimenti:
osservato che la misura di protezione instata rinviene la propria ratio nella esigenza di apprestare tutela a quei soggetti, che a cagione di infermità fisiche o psichiche, non sono in grado di attendere autonomamente alla cura dei propri interessi, per cui si rende necessario sopperire mediante la assistenza o rappresentanza dell'amministratore all'uopo nominato ed investito di specifiche attività individuate "a mo' di vestito su misura cd. tailor made" sulle base delle esigenze del beneficiario,
valorizzando in massimo grado la personalizzazione e la minore invasività e compressione della sfera giuridica del medesimo;
considerato che, nel caso di specie, alla luce complessiva istruttoria espletata ed in particolare delle risultanze della consulenza tecnica espletata e dall'esame della beneficiando non risultano sussistere in radice i presupposti per l'apertura della amministrazione di sostegno in considerazione della accertata capacità del medesimo di attendere autonomamente, allo stato, alla cura dei propri interessi;
considerato che la peculiarietà del procedura introdotto ai sensi dell'art 404 c.c., laddove l'attività giurisdizionale si esplica in procedimenti nei quali, pur nel coinvolgimento di diritti soggettivi fondamentali, di rilievo costituzionale, questi non risultino lesi, derivandone -pertanto- che i provvedimenti finali non risolvono conflitti fra contrapposti diritti essendo il Giudice Tutelare chiamato ad "amministrare” interessi privati, a rilevanza superindividuale quando non pubblica, per prevenire il pericolo della loro lesione;
osservato che dalla natura non contenziosa del presente procedimento, largamente condivisa in consolidati approdi giurisprudenziali di legittimità, derivano le conseguenziali ricadute in tema di esclusione della pronunzia circa le spese di lite;
ritenuto di confermare quanto già disposto in ordine alle spese di CTU, già poste a carico di parte ricorrente, in considerazione dell'onere in tal senso assunto dalla medesima;
considerato, in ogni caso, di invitare le parti a rinvenire idonee modalità atte all'auspicato superamento delle conflittualità endofamiliari;
PQM
Rigetta, allo stato, il ricorso depositato in data 21.04.2023 ad istanza di Parte 1 avente ad
Parte 2 (nato a [...] il oggetto apertura di amministrazione di sostegno nei confronti di
29.10.1941;
Nulla a provvedere in ordine alle spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nocera Inferiore 21.03.2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Nadia Apicella