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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1429/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1429/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SICILIANO Parte_1 C.F._1
GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA E. e M. CRISTOFARO, 2 87100 COSENZA presso il difensore avv. SICILIANO GUIDO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAGLIANONE E_ C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA PADRE GIGLIO, PAL MOLINO BRUNO 87100
COSENZA presso il difensore avv. CAGLIANONE GIOVANNI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio CP_2 P.IVA_1 dell'avv. CAPOLUPO FRANCESCO e dell'avv. CAUTERUCCIO VINCENZO
( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAUTERUCCIO C.F._3
VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCIOLLA CP_3 C.F._4
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA E. DE NICOLA, 42 COSENZA presso il difensore avv. FACCIOLLA MARCO
GIUSEPPE GRAZIANO (C.F. ), contumace C.F._5
CONVENUTI
pagina 1 di 5 OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13.05.2020, conveniva in giudizio , Parte_1 E_
, AZ IU e la in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere la CP_3 CP_2
restituzione della somma di euro 43.155,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo.
L'attore, in particolare, deduceva che in data 14.11.2005 sottoscriveva con la
[...]
in persona del l.r.p.t. , una scrittura privata con la quale Controparte_4 E_ quest'ultima si impegnava e prometteva di vendere, per l'importo di euro 122.195,00, l'unità immobiliare che la predetta Società avrebbe dovuto edificare su un terreno, sito nel Comune di Cosenza, di proprietà della convenuta nella predetta scrittura, inoltre, si dava atto CP_2
che la a sua volta aveva sottoscritto, in data 14.10.2005, un Controparte_4
contratto preliminare con cui si era dichiarata promissaria acquirente della CP_2
A fronte della promessa di tale vendita, l'attore corrispondeva in favore della
[...] la somma di € 43.155,00 a titolo di caparra. Controparte_4
Tuttavia, a seguito del mancato perfezionamento della vendita dell'immobile, e la Pt_1
in persona del l.r.p.t. , con scrittura privata Controparte_4 E_
sottoscritta il 26.01.2009 risolvevano consensualmente la scrittura del 14.11.2005 e la società si impegnava alla restituzione in favore del primo di quanto dallo stesso versato a titolo di caparra.
Nell'atto introduttivo, l'attore deduce che prima dell'instaurazione del presente giudizio aveva ottenuto nei confronti della in persona del l.r.p.t., decreto Controparte_4
ingiuntivo e che, quindi, aveva proceduto al pignoramento di un capannone di proprietà della società che, tuttavia, non andava a buon fine a causa dell'esito negativo della vendita.
Seguiva un procedimento penale per truffa a carico di , AZ IU e E_
(nelle rispettive qualità di amministratore unico e socio della CP_3 [...]
di socio di fatto della e di amministratore unico e Controparte_4 Controparte_4 legale rappresentante della all'esito del quale, con sentenza n. 108/2018 del CP_2
26.01.2018, il Tribunale di Cosenza accertava la colpevolezza degli imputati per i reati loro ascritti, fatta eccezione per gli episodi di truffa commessi, fra gli altri, anche in danno di pagina 2 di 5 (costituitosi parte civile nel processo penale), in relazione ai quali dichiarava Parte_1
non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio , AZ IU Parte_1 E_
e , sul presupposto della loro accertata responsabilità in sede penale, nonché CP_3
la in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del terreno, al fine di ottenere la CP_2
restituzione di quanto pagato in forza della scrittura privata del 14.11.2005 ed indebitamente trattenuto a seguito di risoluzione consensuale del contratto preliminare di vendita.
Si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità E_
della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, nonché la nullità della citazione, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dell'azione e l'inefficacia nella fattispecie de qua della sentenza penale del 26.01.2018 ed in subordine la mancata prova del credito.
Si costituiva, altresì, la in persona del l.r.p.t., la quale eccepiva la nullità della CP_2 citazione per omesso avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
Concesso il termine per l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita, la causa veniva istruita solo documentalmente e poi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.04.2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza di rimessione istruttoria del 31.08.2023, rilevata la nullità dell'atto di citazione notificato da parte attrice per omesso avvertimento di cui all'art. 163 n. 7
c.p.c., veniva disposta la rinnovazione della citazione nei confronti di AZ IU,
e e fissata l'udienza di comparizione delle parti al 18.01.2024. CP_3 CP_2
Si costituiva, quindi, , il quale preliminarmente eccepiva la prescrizione della CP_3
domanda attrice e nel merito ne chiedeva il rigetto, atteso che lo stesso si dichiarava estraneo al rapporto contrattuale all'origine della avversa pretesa di restituzione, invero intercorso esclusivamente tra l'attore e la Controparte_4
Alla successiva udienza di comparizione del 18.01.2024, veniva dichiarata la contumacia di
AZ IU e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Ritenute superflue le richieste istruttorie avanzate, all'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 5 Preliminarmente, preme osservare che risulta in atti che all'esito del giudizio penale conclusosi con sentenza n. 108/2018 il Tribunale di Cosenza accertava la colpevolezza di
, AZ IU e per i reati loro ascritti, ma dichiarava E_ CP_3
non doversi procedere per intervenuta prescrizione rispetto agli episodi di truffa commessi in danno di , costituitosi parte civile nel processo penale. Ci si trova, pertanto, Parte_1 in presenza – rispetto alle sole condotte perpetrate nei confronti del – ad un Pt_1
accertamento non destinato a fare stato nel presente giudizio atteso che, in tema di giudicato, le disposizioni di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p., costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e, pertanto, non sono applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Conseguentemente, alla sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, non va riconosciuta alcuna efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto. Ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n. 16422).
Ebbene, nel caso di specie, non sono state articolate prove finalizzate ad una ricostruzione autonoma dei relativi fatti in sede civile. Peraltro, seppur negli atti difensivi parte attrice si riferisca genericamente al diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, le conclusioni rassegnate dal ed il tenore delle difese svolte dallo stesso conducono Pt_1 inequivocabilmente ad inquadrare la fattispecie de qua nell'alveo dell'azione di ripetizione.
Tanto premesso, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (v. Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014), desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. (a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio) e che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti in merito alla domanda di ripetizione, la cui fondatezza assorbe essenzialmente ogni altra questione dibattuta fra le parti.
Nella specie, l'attore fonda la pretesa restituzione dell'importo di € 43.155,00 corrisposto a titolo di caparra, sulla base del contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 14.11.2005 con la in persona del l.r.p.t., nonché sulla successiva scrittura di Controparte_4
risoluzione consensuale, sottoscritta dalle medesime parti contrattuali in data 26.01.2009, con pagina 4 di 5 cui la si è espressamente obbligata alla restituzione di quanto Controparte_4 versato dall'attore a titolo di caparra.
Alla luce di quanto sopra e tenendo conto delle predette scritture prodotte in atti, atteso che l'ente societario gode di autonomia patrimoniale perfetta e che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, va rigettata la domanda di restituzione spiegata dall'attore nei confronti di e AZ IU, convenuti in E_
proprio, atteso che le scritture private sono state stipulate da un soggetto giuridicamente distinto dai medesimi - ovvero la società - e che gli stessi non Controparte_4
rispondono dei debiti contratti dalla società.
Allo stesso modo, occorre rigettare la domanda attrice spiegata nei confronti di
[...]
, anch'egli citato in proprio, e nei confronti della in persona del l.r.p.t. per CP_3 CP_2
mancanza di titolarità in capo a questi ultimi del rapporto giuridico dedotto in giudizio, atteso che gli stessi risultano totalmente estranei agli impegni contrattuali del 14.11.2005 e del
26.01.2009 e che, in ogni caso, l'attore non ha fornito alcuna prova in merito ad un rapporto diretto tra lo stesso e i convenuti e la CP_3 CP_2
Dunque, assorbita ogni ulteriore questione (inclusa la preliminare eccezione di prescrizione) in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
Le spese di lite possono essere compensate atteso l'esito del giudizio in relazione al contesto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice per difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1429/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SICILIANO Parte_1 C.F._1
GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA E. e M. CRISTOFARO, 2 87100 COSENZA presso il difensore avv. SICILIANO GUIDO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAGLIANONE E_ C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA PADRE GIGLIO, PAL MOLINO BRUNO 87100
COSENZA presso il difensore avv. CAGLIANONE GIOVANNI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio CP_2 P.IVA_1 dell'avv. CAPOLUPO FRANCESCO e dell'avv. CAUTERUCCIO VINCENZO
( ), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAUTERUCCIO C.F._3
VINCENZO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FACCIOLLA CP_3 C.F._4
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA E. DE NICOLA, 42 COSENZA presso il difensore avv. FACCIOLLA MARCO
GIUSEPPE GRAZIANO (C.F. ), contumace C.F._5
CONVENUTI
pagina 1 di 5 OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13.05.2020, conveniva in giudizio , Parte_1 E_
, AZ IU e la in persona del l.r.p.t., al fine di ottenere la CP_3 CP_2
restituzione della somma di euro 43.155,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo.
L'attore, in particolare, deduceva che in data 14.11.2005 sottoscriveva con la
[...]
in persona del l.r.p.t. , una scrittura privata con la quale Controparte_4 E_ quest'ultima si impegnava e prometteva di vendere, per l'importo di euro 122.195,00, l'unità immobiliare che la predetta Società avrebbe dovuto edificare su un terreno, sito nel Comune di Cosenza, di proprietà della convenuta nella predetta scrittura, inoltre, si dava atto CP_2
che la a sua volta aveva sottoscritto, in data 14.10.2005, un Controparte_4
contratto preliminare con cui si era dichiarata promissaria acquirente della CP_2
A fronte della promessa di tale vendita, l'attore corrispondeva in favore della
[...] la somma di € 43.155,00 a titolo di caparra. Controparte_4
Tuttavia, a seguito del mancato perfezionamento della vendita dell'immobile, e la Pt_1
in persona del l.r.p.t. , con scrittura privata Controparte_4 E_
sottoscritta il 26.01.2009 risolvevano consensualmente la scrittura del 14.11.2005 e la società si impegnava alla restituzione in favore del primo di quanto dallo stesso versato a titolo di caparra.
Nell'atto introduttivo, l'attore deduce che prima dell'instaurazione del presente giudizio aveva ottenuto nei confronti della in persona del l.r.p.t., decreto Controparte_4
ingiuntivo e che, quindi, aveva proceduto al pignoramento di un capannone di proprietà della società che, tuttavia, non andava a buon fine a causa dell'esito negativo della vendita.
Seguiva un procedimento penale per truffa a carico di , AZ IU e E_
(nelle rispettive qualità di amministratore unico e socio della CP_3 [...]
di socio di fatto della e di amministratore unico e Controparte_4 Controparte_4 legale rappresentante della all'esito del quale, con sentenza n. 108/2018 del CP_2
26.01.2018, il Tribunale di Cosenza accertava la colpevolezza degli imputati per i reati loro ascritti, fatta eccezione per gli episodi di truffa commessi, fra gli altri, anche in danno di pagina 2 di 5 (costituitosi parte civile nel processo penale), in relazione ai quali dichiarava Parte_1
non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio , AZ IU Parte_1 E_
e , sul presupposto della loro accertata responsabilità in sede penale, nonché CP_3
la in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del terreno, al fine di ottenere la CP_2
restituzione di quanto pagato in forza della scrittura privata del 14.11.2005 ed indebitamente trattenuto a seguito di risoluzione consensuale del contratto preliminare di vendita.
Si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità E_
della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, nonché la nullità della citazione, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dell'azione e l'inefficacia nella fattispecie de qua della sentenza penale del 26.01.2018 ed in subordine la mancata prova del credito.
Si costituiva, altresì, la in persona del l.r.p.t., la quale eccepiva la nullità della CP_2 citazione per omesso avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
Concesso il termine per l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita, la causa veniva istruita solo documentalmente e poi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.04.2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza di rimessione istruttoria del 31.08.2023, rilevata la nullità dell'atto di citazione notificato da parte attrice per omesso avvertimento di cui all'art. 163 n. 7
c.p.c., veniva disposta la rinnovazione della citazione nei confronti di AZ IU,
e e fissata l'udienza di comparizione delle parti al 18.01.2024. CP_3 CP_2
Si costituiva, quindi, , il quale preliminarmente eccepiva la prescrizione della CP_3
domanda attrice e nel merito ne chiedeva il rigetto, atteso che lo stesso si dichiarava estraneo al rapporto contrattuale all'origine della avversa pretesa di restituzione, invero intercorso esclusivamente tra l'attore e la Controparte_4
Alla successiva udienza di comparizione del 18.01.2024, veniva dichiarata la contumacia di
AZ IU e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Ritenute superflue le richieste istruttorie avanzate, all'udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 5 Preliminarmente, preme osservare che risulta in atti che all'esito del giudizio penale conclusosi con sentenza n. 108/2018 il Tribunale di Cosenza accertava la colpevolezza di
, AZ IU e per i reati loro ascritti, ma dichiarava E_ CP_3
non doversi procedere per intervenuta prescrizione rispetto agli episodi di truffa commessi in danno di , costituitosi parte civile nel processo penale. Ci si trova, pertanto, Parte_1 in presenza – rispetto alle sole condotte perpetrate nei confronti del – ad un Pt_1
accertamento non destinato a fare stato nel presente giudizio atteso che, in tema di giudicato, le disposizioni di cui agli artt. 651 e ss. c.p.p., costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e, pertanto, non sono applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Conseguentemente, alla sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia, non va riconosciuta alcuna efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto. Ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n. 16422).
Ebbene, nel caso di specie, non sono state articolate prove finalizzate ad una ricostruzione autonoma dei relativi fatti in sede civile. Peraltro, seppur negli atti difensivi parte attrice si riferisca genericamente al diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, le conclusioni rassegnate dal ed il tenore delle difese svolte dallo stesso conducono Pt_1 inequivocabilmente ad inquadrare la fattispecie de qua nell'alveo dell'azione di ripetizione.
Tanto premesso, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (v. Cass.
n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936/2014), desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. (a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio) e che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata alle altre, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti in merito alla domanda di ripetizione, la cui fondatezza assorbe essenzialmente ogni altra questione dibattuta fra le parti.
Nella specie, l'attore fonda la pretesa restituzione dell'importo di € 43.155,00 corrisposto a titolo di caparra, sulla base del contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 14.11.2005 con la in persona del l.r.p.t., nonché sulla successiva scrittura di Controparte_4
risoluzione consensuale, sottoscritta dalle medesime parti contrattuali in data 26.01.2009, con pagina 4 di 5 cui la si è espressamente obbligata alla restituzione di quanto Controparte_4 versato dall'attore a titolo di caparra.
Alla luce di quanto sopra e tenendo conto delle predette scritture prodotte in atti, atteso che l'ente societario gode di autonomia patrimoniale perfetta e che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, va rigettata la domanda di restituzione spiegata dall'attore nei confronti di e AZ IU, convenuti in E_
proprio, atteso che le scritture private sono state stipulate da un soggetto giuridicamente distinto dai medesimi - ovvero la società - e che gli stessi non Controparte_4
rispondono dei debiti contratti dalla società.
Allo stesso modo, occorre rigettare la domanda attrice spiegata nei confronti di
[...]
, anch'egli citato in proprio, e nei confronti della in persona del l.r.p.t. per CP_3 CP_2
mancanza di titolarità in capo a questi ultimi del rapporto giuridico dedotto in giudizio, atteso che gli stessi risultano totalmente estranei agli impegni contrattuali del 14.11.2005 e del
26.01.2009 e che, in ogni caso, l'attore non ha fornito alcuna prova in merito ad un rapporto diretto tra lo stesso e i convenuti e la CP_3 CP_2
Dunque, assorbita ogni ulteriore questione (inclusa la preliminare eccezione di prescrizione) in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
Le spese di lite possono essere compensate atteso l'esito del giudizio in relazione al contesto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice per difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Cosenza, 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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