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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5682/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Malaspina, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Dario Sanfilippo e Filippo Basile, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.09.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di essere stato assunto il 17.01.2007 alle dipendenze della società resistente (operante nel settore della vendita all'ingrosso di articoli di ferramenta, idraulica, prodotti per l'edilizia, giardinaggio e simili), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato e con inquadramento al 7° livello del CCNL commercio, prestando la propria attività lavorativa presso la sede distaccata di Catania, sita in via Passo del Fico, S.P. 70; che egli, pur essendo stato assunto con la qualifica di impiegato, ha, in concreto, espletato le mansioni di autista, occupandosi financo delle
1 operazioni di carico e scarico della merce all'interno del magazzino della società resistente;
di essere rimasto vittima il 23.07.2015 di un grave infortunio sul lavoro a seguito del quale è stato successivamente licenziato per impossibilità sopravvenuta di utile impiego alle mansioni contrattuali;
che, al momento del sinistro, egli si trovava all'interno del magazzino ed era intento a caricare la merce sul camion avvalendosi, come era solito fare e nel rispetto delle direttiva aziendali, di un transpallet elettrico con pedana allorquando, mentre procedeva in retromarcia, è andato a collidere contro la pedana di altro transpallet elettrico, “lasciato incustodito all'interno del magazzino”; che, a seguito dell'urto tra i due mezzi, la pedana del secondo transpallet si è sovrapposta alla pedana del transpallet da lui condotto, colpendolo agli arti inferiori e procurandogli un trauma da schiacciamento degli stessi con successiva caduta al suolo;
che, nell'immediatezza dell'infortunio, data la gravità delle sue condizioni cliniche, è stato allertato il servizio
118 che, prontamente intervenuto, lo ha trasportato presso i locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale ” di Catania ove, a seguito di indagini cliniche e Controparte_2
strumentali, è stata formulata diagnosi di “frattura bimalleolare caviglia destra e sinistra” e disposto ricovero ospedaliero per il trattamento sanitario del caso;
che all'esame TC del 01.08.2015 è stata formulata la diagnosi di “caviglia sin: frattura del terzo distale del perone che giunge sino all'epifisi distale con lieve diastasi e frattura del malleolo tibiale mediale. Caviglia dx frattura scomposta con disallineamento dei monconi e frammenti parcellari del terzo distale del perone, si associa frattura del malleolo tibiale mediale”; di essere stato sottoposto il 06.08.2015 ad intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti alla caviglia destra e sinistra”; di essere stato dimesso il 10.08.2015; che il 09.09.2015 è stata eseguita una visita specialistica ortopedica durante la quale il sanitario ha provveduto alla rimozione dell'apparecchio gessato e dei punti di sutura, prescrivendo ciclo di FKT, prolungando la prognosi di 30 giorni.; che in data
01.10.2015 lo specialista ortopedico ha prescritto proseguimento del trattamento riabilitativo ed utilizzo di gambaletto elastico;
che in data 25.11.2015 lo specialista ortopedico ha confermato la terapia in atto;
che in data 11.12.2015 è stato sottoposto a controllo radiologico alle caviglie che documentava postumi di fratture trattate con mezzi di sintesi;
che, in seguito a controllo radiografico del 22.01.2016, è stata refertata una buona formazione di callo osseo riparativo;
che il 02.02.2016 lo specialistico ortopedico ha suggerito svezzamento progressivo dei canadesi, proseguimento del trattamento
2 riabilitativo e nuovo controllo clinico e radiologico a distanza di due mesi;
che in data
05.03.2016 egli si è sottoposto ad altra visita specialistica ortopedica a seguito della quale il medico ha suggerito deambulazione in carico completo con progressivo abbandono del bastone e proseguimento del trattamento riabilitativo;
che in data 01.04.2016, al controllo ortopedico, è stata programmata la rimozione dei mezzi di sintesi a sinistra;
che in data
20.04.2016 i sanitari hanno certificato che ”il paziente continua[va] a lamentare persistente dolore con limitazione funzionale al carico deambulatorio alla caviglia sinistra con difficoltà al mantenimento della postura eretta con carico a sinistra. Veniva prescritto uso di un bastone canadese a destra e terapia medica”; che in data 27.04.2016 egli si è recato presso i locali del pronto soccorso del nosocomio di Caltagirone per artralgia;
che in data 23.05.2016 è stato prescritto progressivo abbandono del bastone canadese;
che in data 30.05.2016 altro ortopedico ha riconsigliato la rimozione dei mezzi di sintesi per intolleranza degli stessi;
che tale rimozione è avvenuta in data 25.06.2016 in occasione di ricovero protrattosi dal 21.06.2016 al 26.06.2016 presso la clinica “Gretter
Lucina” di Catania;
che sono stati rimossi i mezzi di sintesi solo alla caviglia sinistra;
che in data del 07.09.2016, in sede di rivalutazione ortopedica, è stata nuovamente prescritta deambulazione assistita con un bastone canadese, oltre a riposo assoluto per trenta giorni e kinesiterapia;
di essere stato il 10.12.2016 ricoverato presso la Controparte_3
e sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi alla caviglia destra;
che in data 18.01.2017, in sede di visita ortopedica, è stata riscontrata rigidità articolare alle caviglie ed artrosi post-traumatica, con prescrizione di cicli di tecar, laser e chinesiterapia con riposo assoluto per 40 giorni;
che, in occasione di successive visite ortopediche del
01.03.2017 e del 19.04.2017, è stato prescritto l'uso di calza elastica a media compressione, plantare ortopedico con sostegno della volta longitudinale mediale e scarico calcaneale e scarpe ortopediche;
che, a seguito di esame radiografico eseguito in data 09.05.2017, è stata diagnosticata artrosi delle articolazioni tibiotarsiche, peroneoastragaliche, intertarsali, tarsometatarsali, metatarsofalangee e interfalangee;
che egli, dal 13.02.2017 al 21.03.2017, ha effettuato, in regime di day hospital, fisioterapia presso il nosocomio calatino;
che, dal 25.05.2017 al 07.06.2017, egli è stato ricoverato presso il centro ortopedico “Gaetano Pini” di Milano per essere sottoposto a intervento di protesizzazione tibiotarsica sinistra per via transpereonale con impianto di protesi 4
Zimmer e spessore 0, vite transindesmosica e placca a un terzo canale;
che altro ricovero
3 presso il “Gaetano Pini” è avvenuto dal 15.02.2018 al 16.02.2018 per rimozione dei mezzi di sintesi al malleolo peroneale sinistro;
che, in occasione del controllo clinico eseguito in data 09.04.2018, è stata prolungata la prognosi di 45 giorni e prescritta deambulazione per brevi tratti con stampella a destra;
che in data 16.05.2018 è stata certificata: “evoluzione pseudoartrosica perone”; che in data 11.12.2018 egli è stato nuovamente ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'ospedale “Gaetano Pini” di
Milano ove, in pari data, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di cruentazione e sintesi tibio-tarsica sinistra per intervenuto ritardo di consolidazione del perone;
che alla dimissione, avvenuta in data 15.12.2018, è stato consigliato riposo funzionale, ghiaccio locale e terapia farmacologica;
che, in sede di visita specialistica di controllo del
23.01.2029, è stata refertata la permanenza di “pseudoartrosi di perone a sinistra … carico consentito con stampelle”; che, in sede di visite del 20.03.2019 e del 08.05.2019, sono stati riscontrati “Postumi protesi tt sx … decorso regolare … mantenere tutore, deambulare con stampelle, controllo RX fra 45 giorni” e “Protesi tt sinistra complicatasi con pesudoartrosi perone” e, dato il contestuale riscontro di “concomitante lombalgia”,
è stato consigliato l'uso di “corsetto ortopedico”; di essere stato nuovamente ricoverato in data 21.08.2019 presso il reparto di ortopedia della stessa struttura ospedaliera e di essere stato ivi sottoposto, in data 22.08.2019, ad un nuovo intervento chirurgico di sintesi malleolo personale sinistro;
che, alle dimissioni, risalenti al 28.08.2019, è stata consigliata deambulazione in scarico con stampelle e tutore, gamba alta, ghiaccio locale, terapia farmacologica ed erano programmati i successivi controlli clinici e radiologici;
la diagnosi era di postumi frattura arto inferiore;
che in data 11.12.2019 lo specialista ortopedico ha programmato nuova valutazione a distanza di sei mesi per eventuale intervento chirurgico di rimozione protesi e artrodesi tibiotarsica;
che, “nonostante i plurimi interventi chirurgici, la lunga riabilitazione, i ripetuti trattamenti ortopedici posti in essere, le terapie farmacologiche e riabilitative”, egli ha “ottenuto risultati assai sfavorevoli, atteso che, ad oggi, residua un esito anatomo-clinico con gravi ripercussioni funzionali di tipo statico-dinamico a carico degli arti inferiori destro e sinistro”; che la sopra descritta “situazione clinica ha avuto un'apprezzabile incidenza negativa sulla” sua
“specifica capacità lavorativa” e “gravi ripercussioni sulla” sua “sfera psichica”; che l'infortunio è stato tempestivamente denunciato all' che, dopo avere riconosciuto CP_4 al lavoratore l'infortunio sul lavoro, ha certificato il grado di menomazione dell'integrità
4 psico-fisica pari al 26%, aumentato a seguito di aggravamento al 35%, e, con decorrenza dal 26.04.2017, ha costituito in suo favore una rendita vitalizia mensile di euro 756,95; che il valore capitale della rendita è pari ad euro 113.975,49 per danno biologico ed euro
131.424,08 per danno patrimoniale
Ciò posto in linea di fatto, l'attore ha assunto la responsabilità colposa della società datrice ex artt. 2049 e 2087 c.c. nella causazione dell'evento lesivo verificatosi in suo pregiudizio, colpa consistente: nell'avergli affidato la conduzione del transpallet elettrico con pedana senza che quest'ultimo fosse stato formato ed informato sui rischi derivanti dall'uso del mezzo e sulle corrette modalità di guida;
nell'omessa manutenzione periodica del transpallet;
nell'avere tenuto le vie di circolazione del magazzino prive di idonea segnaletica orizzontale e verticale che ne delimitasse e regolasse gli accessi alle corsie;
nel non avergli fornito il materiale antinfortunistico necessario allo svolgimento delle mansioni lavorative in regime di sicurezza;
nell'omessa vigilanza sulle modalità di svolgimento delle sue mansioni.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva della società per l'infortunio Controparte_1
sul lavoro da lui patito il 23.07.2015; per l'effetto condannare la società resistente al risarcimento del danno differenziale rispetto al risarcimento riconosciutogli dall' , CP_4
danno da quantificare nella somma di euro 404.731,54 (a titolo di differenza tra il danno riconosciutogli dall e quanto spettantegli a titolo di danno biologico permanente e CP_4
personalizzato, danno da invalidità temporanea, danno da incapacità lavorativa specifica e danno morale soggettivo), oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, o nella diversa domma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
condannare la resistente al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 25.11.2021 la società resistente si è costituita in giudizio, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso e contestando le deduzioni attore, rappresentando, in particolare, che: la mansione, in concreto, disimpegnata dal sin dalla sua assunzione, era quella della guida del camion, Parte_1
per il quale era regolarmente abilitato, per il trasporto della merce dal deposito di via
Passo del Fico a Catania alla sede di Motta Sant'Anastasia, contrada Tiritì; il carico della merce sul camion veniva effettuato, anche dal ricorrente, attraverso degli elevatori meccanici, a spinta manuale;
non è, dunque, vero che egli fosse addetto al carico della
5 merce mediante l'utilizzo del transpallet elettrico, come afferma controparte;
al transpallet elettrico erano “addetti” di regola altri lavoratori (e per usi diversi dal carico della merce sul camion); nel giorno del sinistro il sig. per ragioni rimaste del Parte_1 tutto ignote, decise di utilizzare, all'interno del deposito, lo stoccatore elettrico a timone
Jungheinrich, comunemente indicato come transpallet;
si tratta (stoccatore a timone) di mezzo elettrico più sofisticato, provvisto di ogni sistema di sicurezza e regolarmente mantenuto in piena efficienza;
il sinistro si è verificato, non per una anomalia nel funzionamento del mezzo, ma per una manovra assolutamente sconsiderata ed incomprensibile da parte del sig. infatti egli, a bordo della pedana reclinabile, Parte_1
procedeva a ritroso e ad una certa velocità, senza evidentemente rendersi conto che una tale condotta lo esponeva ad un rischio imprevisto ed imprevedibile, giacchè la retromarcia, sebbene possibile, è solamente prevista per effettuare le manovre non certo per la conduzione a ritroso del mezzo;
l'impatto violento dello stoccatore con altro mezzo posteggiato in un angolo dell'enorme magazzino (e non certo “lasciato incustodito” come ha affermato il ricorrente) ha causato le lesioni alle caviglie del lavoratore, incagliatesi in una pedana di maggiore altezza;
il sinistro, pertanto, è avvenuto per una manovra errata
(e sconsiderata) dell'operatore (che non avrebbe dovuto utilizzare il carello elettrico cui non era “addetto”) e non certo per una anomalia nel funzionamento del mezzo, in ogni caso, come detto, mantenuto in piena efficienza;
sebbene il come accennato, Parte_1 fosse addetto alla guida del camion e non all'utilizzo degli elevatori elettrici, egli, come tutti i lavoratori dipendenti della aveva ricevuto la necessaria Controparte_1
informazione e formazione circa i rischi aziendali e l'utilizzo dei mezzi (tra cui anche la
“movimentazione meccanica e manuale dei carichi” compreso l'utilizzo degli elevatori elettrici come lo stoccatore a timone di che trattasi), giusto corso ai sensi degli artt. 36 e
37 del d.lgs. n. 81/2008 tenuto il 04.07.2011; il ricorrente aveva anche ricevuto tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla legge, tra cui caschetto di tipo industriale, guanti e scarponi antiinfortunistici, giusta attestazione a firma dello stesso lavoratore in data 06.06.2014; il deposito nel quale è avvenuto il sinistro, anche in ragione delle notevoli dimensioni (si tratta di capannone industriale di circa 10.000 mq.) nonché della limitata frequenza delle movimentazioni di merce, non ha alcuna necessità di segnaletica verticale e orizzontale che, comunque, non è affatto prevista dal DVR.
6 La resistente ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adito di: in via principale, rigettare il ricorso in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto ovvero per palese difetto di presupposti e prova;
in subordine, accertare e dichiarare che il sinistro occorso al ricorrente è da far risalire a concorso di colpa dello stesso ricorrente, con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; sempre in subordine, valutare l'incidenza che ha avuto l'imperizia sanitaria nella percentuale di invalidità residuata e conteggiarla ai fini di una drastica diminuzione del quantum richiesto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi di causa.
Compiuta attività istruttoria orale ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 30.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione con la quale il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul documento allegato al n. 8 della memoria di costituzione (attestante la partecipazione del ricorrente e degli altri lavoratori della Emanuele Anfuso s.r.l. al corso di informazione e formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008) risulta inammissibile perché tardiva, in quanto formulata soltanto con la nota di trattazione scritta del 19.01.2023, laddove, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., l'attore (essendo la parte alla quale la scrittura è stata attribuita o contro la quale è stata prodotta) avrebbe dovuto disconoscerla “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”: nella specie, quindi, atteso che il documento è stato prodotto unitamente alla memoria di costituzione della resistente, la dichiarazione di disconoscimento avrebbe dovuto essere presentata nella nota di trattazione depositata per l'udienza cartolare del 04.03.2022, prima udienza successiva a quella del 07.12.2021, fissata esclusivamente per esperire il tentativo di conciliazione della lite o, a voler concedere, all'udienza del 17.06.2022, prima udienza in presenza successiva alla citata udienza di prima comparizione.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è l'azione promossa dal ricorrente nei confronti della ex società datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico ulteriore rispetto a quello liquidatogli dall in sede di indennizzo, e ciò sulla base del pacifico principio CP_4 secondo cui “il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei
7 limiti del c.d. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria” (Cass. Sez. lav. 21.11.2017, n. 27669; Cass.
Sez. lav. 15.12.2022, n. 36866; Cass. Sez. lav. 28.01.2025, n. 2008, secondo la quale “la nozione di danno differenziale riferita al danno biologico” va “intesa come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che” resta “a carico del datore di lavoro”); l'attore ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello riconosciutogli in sede indennitaria e del danno morale soggettivo, voci risarcitorie da ricondurre strettamente al c.d. danno complementare “nel cui ambito vanno ascritti i danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa” ovvero genericamente tutti i danni “non coperti dall'assicurazione obbligatoria” (Cass. Sez. lav. 10.04.2017, n. 9166; Cass. Sez. lav.
28.01.2025, n. 2008).
La Suprema Corte ha osservato al riguardo che l'esonero da responsabilità previsto dall'art. 10 del T.U. del 1965 per il datore di lavoro “non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (cfr., Cass. cit. n. 777/2015). E' stato infatti rimarcato che le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare. Alla, stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, è stato quindi escluso che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sé e a priori il ristoro CP_4
del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato (v. altresì, in motivazione, Cass.
26/10/2012 n. 18469)” (Cass. Sez. lav. 05.10.2017, n. 23263).
Ed ancora, secondo il maggioritario indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul
8 lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni,”, donde ne deriva “che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (analogamente v. Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 15078 del 2009).” (Cass. Sez. lav. 19.06.2020, n. 12041; nello stesso senso, con peculiare riferimento al danno complementare, si veda Cass. Sez. lav. n. 9166/2017 cit., secondo la quale “in tali casi vigono per il debitore le regole generali del diritto comune per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.”).
Analogamente, si è affermato che è “necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti” (Cass. Sez. lav. 05.04.2024, n. 9120).
Ebbene, nel caso di specie il fatto che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della società resistente è pacifico ed incontestato;
l'attore ha poi allegato e dimostrato, anche documentalmente, le conseguenze lesive subite per effetto dell'infortunio occorsogli (v. le cartelle cliniche, i certificati medici, i verbali di P.S. e le relazioni medico-legali allegate al ricorso) e il nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa, consistente nel carico dei pallet pieni di merce sul camion: sulla dinamica dell'infortunio (o, meglio, sui momenti immediatamente precedenti e successivi alla verificazione del sinistro) si vedano, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi , collega del Testimone_1
ricorrente in qualità di magazziniere, e , responsabile del magazzino CP_5 all'interno del quale si è verificato l'evento infortunistico, i quali hanno riferito che, pur non avendo direttamente assistito all'accadimento (il primo perché allontanatosi per la causa caffè ed il secondo per andare in bagno), in quella occasione il sig. stava Parte_1
operando alla guida del transpallet elettrico con pedana per caricare la merce sul camion, allorquando, tornati all'interno del magazzino (il perché avvertito dal ), si CP_5 Tes_1
9 sono accorti che il ricorrente si era infortunato, giacente “a terra che non si poteva muovere”.
L'attività istruttoria orale, quindi, non è stata in grado di ricostruire la dinamica del sinistro e la realizzazione dei precisi comportamenti che hanno causato lo scontro tra i due transapallet e lo schiacciamento degli arti inferiori del lavoratore;
né, a livello documentale, sono stati prodotti la denuncia di infortunio o eventuali verbali di sopralluogo redatti da funzionari dell' intervenuti sul posto. CP_4
Le deduzioni attoree contenute in ricorso sul tema, peraltro, sono alquanto scarne, il ricorrente essendosi limitato a sottolineare che, mentre “era intento a caricare la merce sul camion avvalendosi … di un transpallet elettrico con pedana” e “mentre procedeva in retromarcia,” è andato “a collidere contro la pedana di altro transpallet elettrico, lasciato incustodito all'interno del magazzino”.
Pertanto, a causa della lacunosità delle allegazioni di parte e delle risultanze istruttorie, non risulta possibile verificare come sia concretamente accaduto l'infortunio e se, in particolare, sia o meno configurabile una condotta del lavoratore che, per i suoi caratteri di abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sia tale da esonerare – secondo il prevalente indirizzo interpretativo – il datore di lavoro da qualsivoglia responsabilità.
In ogni caso, poi, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia adeguatamente provato che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure e gli accorgimenti per evitare il danno.
Si consideri al riguardo che: il sig. era concretamente adibito alle mansioni di autista, ivi compreso Parte_1
l'incarico di caricare sul e scaricare dal camion la merce che doveva poi trasportare da un magazzino aziendale all'altro (dato pacifico e incontestato); per caricare la merce sul camion, il ricorrente utilizzava normalmente un transpallet manuale, ma, a volte (come nella occasione in cui si è verificato il sinistro), soprattutto quando occorreva avvicinare la merce più pesante al piano di carico del camion, utilizzava anche un transpallet elettrico con pedana reclinabile (in tal senso hanno deposto i testi e ); Testimone_1 CP_5
come si evince dalla planimetria allegata al n. 11 della memoria di costituzione e come riferito dai testi e il magazzino all'interno del quale si è verificato il CP_5 Tes_1
10 sinistro è molto ampio, con la corsia più grande larga 15 metri, e che l'altro transpallet elettrico, contro il quale l'infortunato sarebbe andato a collidere, era stato parcheggiato dal ad una distanza compresa tra gli 8/10 ed i 15 metri dal luogo preciso ove stava Tes_1
operando il Parte_1
l'attore e gli altri lavoratori dell'azienda erano stati dotati di dispositivi di protezione individuale, quali caschetti, guanti e scarpe antinfortunistiche (v. doc. n. 9 fasc. res.);
l'azienda aveva regolarmente redatto ed approvato il Documento unico di valutazione dei rischi, comprensivo, tra le altre, di due sezioni dedicate alla “movimentazione manuale”
e alla “movimentazione meccanica dei carichi” (v. doc. 10 fasc. res.); come si desume dalle fatture allegate al n. 7 della memoria di costituzione e come riferito dal teste , i due transpallet elettrici (o elevatori a timone) in dotazione al magazzino Tes_2
ove si è verificato il sinistro venivano regolarmente sottoposti a manutenzione periodica e sono stati altresì sottoposti a prove di funzionalità; il ricorrente ha partecipato al Corso di informazione e formazione dei lavoratori tenutosi nel luglio 2011, nel corso del quale, tra l'altro, è stato trattato il tema dei “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione”, con particolare riferimento alla “movimentazione manuale e meccanica dei carichi” e al “corretto utilizzo” dei transpallet elettrici, per quanto concerne “il controllo prima dell'utilizzo del mezzo, l'illustrazione dei comandi di avvio e di arresto, le procedure di movimentazione della merce, il fermo macchina in sicurezza con
l'abbassamento delle forche, le procedure di ricarica delle batterie e poi l'illustrazione di tutti i dispositivi di sicurezza della macchina” (v. doc. n. 8 fasc. res. e la deposizione del teste ). Tes_2
4. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della condizione soggettiva delle parti, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, invece, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5682/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
11 rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente.
Catania, 16 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5682/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Malaspina, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Dario Sanfilippo e Filippo Basile, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.09.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di essere stato assunto il 17.01.2007 alle dipendenze della società resistente (operante nel settore della vendita all'ingrosso di articoli di ferramenta, idraulica, prodotti per l'edilizia, giardinaggio e simili), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegato e con inquadramento al 7° livello del CCNL commercio, prestando la propria attività lavorativa presso la sede distaccata di Catania, sita in via Passo del Fico, S.P. 70; che egli, pur essendo stato assunto con la qualifica di impiegato, ha, in concreto, espletato le mansioni di autista, occupandosi financo delle
1 operazioni di carico e scarico della merce all'interno del magazzino della società resistente;
di essere rimasto vittima il 23.07.2015 di un grave infortunio sul lavoro a seguito del quale è stato successivamente licenziato per impossibilità sopravvenuta di utile impiego alle mansioni contrattuali;
che, al momento del sinistro, egli si trovava all'interno del magazzino ed era intento a caricare la merce sul camion avvalendosi, come era solito fare e nel rispetto delle direttiva aziendali, di un transpallet elettrico con pedana allorquando, mentre procedeva in retromarcia, è andato a collidere contro la pedana di altro transpallet elettrico, “lasciato incustodito all'interno del magazzino”; che, a seguito dell'urto tra i due mezzi, la pedana del secondo transpallet si è sovrapposta alla pedana del transpallet da lui condotto, colpendolo agli arti inferiori e procurandogli un trauma da schiacciamento degli stessi con successiva caduta al suolo;
che, nell'immediatezza dell'infortunio, data la gravità delle sue condizioni cliniche, è stato allertato il servizio
118 che, prontamente intervenuto, lo ha trasportato presso i locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale ” di Catania ove, a seguito di indagini cliniche e Controparte_2
strumentali, è stata formulata diagnosi di “frattura bimalleolare caviglia destra e sinistra” e disposto ricovero ospedaliero per il trattamento sanitario del caso;
che all'esame TC del 01.08.2015 è stata formulata la diagnosi di “caviglia sin: frattura del terzo distale del perone che giunge sino all'epifisi distale con lieve diastasi e frattura del malleolo tibiale mediale. Caviglia dx frattura scomposta con disallineamento dei monconi e frammenti parcellari del terzo distale del perone, si associa frattura del malleolo tibiale mediale”; di essere stato sottoposto il 06.08.2015 ad intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti alla caviglia destra e sinistra”; di essere stato dimesso il 10.08.2015; che il 09.09.2015 è stata eseguita una visita specialistica ortopedica durante la quale il sanitario ha provveduto alla rimozione dell'apparecchio gessato e dei punti di sutura, prescrivendo ciclo di FKT, prolungando la prognosi di 30 giorni.; che in data
01.10.2015 lo specialista ortopedico ha prescritto proseguimento del trattamento riabilitativo ed utilizzo di gambaletto elastico;
che in data 25.11.2015 lo specialista ortopedico ha confermato la terapia in atto;
che in data 11.12.2015 è stato sottoposto a controllo radiologico alle caviglie che documentava postumi di fratture trattate con mezzi di sintesi;
che, in seguito a controllo radiografico del 22.01.2016, è stata refertata una buona formazione di callo osseo riparativo;
che il 02.02.2016 lo specialistico ortopedico ha suggerito svezzamento progressivo dei canadesi, proseguimento del trattamento
2 riabilitativo e nuovo controllo clinico e radiologico a distanza di due mesi;
che in data
05.03.2016 egli si è sottoposto ad altra visita specialistica ortopedica a seguito della quale il medico ha suggerito deambulazione in carico completo con progressivo abbandono del bastone e proseguimento del trattamento riabilitativo;
che in data 01.04.2016, al controllo ortopedico, è stata programmata la rimozione dei mezzi di sintesi a sinistra;
che in data
20.04.2016 i sanitari hanno certificato che ”il paziente continua[va] a lamentare persistente dolore con limitazione funzionale al carico deambulatorio alla caviglia sinistra con difficoltà al mantenimento della postura eretta con carico a sinistra. Veniva prescritto uso di un bastone canadese a destra e terapia medica”; che in data 27.04.2016 egli si è recato presso i locali del pronto soccorso del nosocomio di Caltagirone per artralgia;
che in data 23.05.2016 è stato prescritto progressivo abbandono del bastone canadese;
che in data 30.05.2016 altro ortopedico ha riconsigliato la rimozione dei mezzi di sintesi per intolleranza degli stessi;
che tale rimozione è avvenuta in data 25.06.2016 in occasione di ricovero protrattosi dal 21.06.2016 al 26.06.2016 presso la clinica “Gretter
Lucina” di Catania;
che sono stati rimossi i mezzi di sintesi solo alla caviglia sinistra;
che in data del 07.09.2016, in sede di rivalutazione ortopedica, è stata nuovamente prescritta deambulazione assistita con un bastone canadese, oltre a riposo assoluto per trenta giorni e kinesiterapia;
di essere stato il 10.12.2016 ricoverato presso la Controparte_3
e sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi alla caviglia destra;
che in data 18.01.2017, in sede di visita ortopedica, è stata riscontrata rigidità articolare alle caviglie ed artrosi post-traumatica, con prescrizione di cicli di tecar, laser e chinesiterapia con riposo assoluto per 40 giorni;
che, in occasione di successive visite ortopediche del
01.03.2017 e del 19.04.2017, è stato prescritto l'uso di calza elastica a media compressione, plantare ortopedico con sostegno della volta longitudinale mediale e scarico calcaneale e scarpe ortopediche;
che, a seguito di esame radiografico eseguito in data 09.05.2017, è stata diagnosticata artrosi delle articolazioni tibiotarsiche, peroneoastragaliche, intertarsali, tarsometatarsali, metatarsofalangee e interfalangee;
che egli, dal 13.02.2017 al 21.03.2017, ha effettuato, in regime di day hospital, fisioterapia presso il nosocomio calatino;
che, dal 25.05.2017 al 07.06.2017, egli è stato ricoverato presso il centro ortopedico “Gaetano Pini” di Milano per essere sottoposto a intervento di protesizzazione tibiotarsica sinistra per via transpereonale con impianto di protesi 4
Zimmer e spessore 0, vite transindesmosica e placca a un terzo canale;
che altro ricovero
3 presso il “Gaetano Pini” è avvenuto dal 15.02.2018 al 16.02.2018 per rimozione dei mezzi di sintesi al malleolo peroneale sinistro;
che, in occasione del controllo clinico eseguito in data 09.04.2018, è stata prolungata la prognosi di 45 giorni e prescritta deambulazione per brevi tratti con stampella a destra;
che in data 16.05.2018 è stata certificata: “evoluzione pseudoartrosica perone”; che in data 11.12.2018 egli è stato nuovamente ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'ospedale “Gaetano Pini” di
Milano ove, in pari data, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di cruentazione e sintesi tibio-tarsica sinistra per intervenuto ritardo di consolidazione del perone;
che alla dimissione, avvenuta in data 15.12.2018, è stato consigliato riposo funzionale, ghiaccio locale e terapia farmacologica;
che, in sede di visita specialistica di controllo del
23.01.2029, è stata refertata la permanenza di “pseudoartrosi di perone a sinistra … carico consentito con stampelle”; che, in sede di visite del 20.03.2019 e del 08.05.2019, sono stati riscontrati “Postumi protesi tt sx … decorso regolare … mantenere tutore, deambulare con stampelle, controllo RX fra 45 giorni” e “Protesi tt sinistra complicatasi con pesudoartrosi perone” e, dato il contestuale riscontro di “concomitante lombalgia”,
è stato consigliato l'uso di “corsetto ortopedico”; di essere stato nuovamente ricoverato in data 21.08.2019 presso il reparto di ortopedia della stessa struttura ospedaliera e di essere stato ivi sottoposto, in data 22.08.2019, ad un nuovo intervento chirurgico di sintesi malleolo personale sinistro;
che, alle dimissioni, risalenti al 28.08.2019, è stata consigliata deambulazione in scarico con stampelle e tutore, gamba alta, ghiaccio locale, terapia farmacologica ed erano programmati i successivi controlli clinici e radiologici;
la diagnosi era di postumi frattura arto inferiore;
che in data 11.12.2019 lo specialista ortopedico ha programmato nuova valutazione a distanza di sei mesi per eventuale intervento chirurgico di rimozione protesi e artrodesi tibiotarsica;
che, “nonostante i plurimi interventi chirurgici, la lunga riabilitazione, i ripetuti trattamenti ortopedici posti in essere, le terapie farmacologiche e riabilitative”, egli ha “ottenuto risultati assai sfavorevoli, atteso che, ad oggi, residua un esito anatomo-clinico con gravi ripercussioni funzionali di tipo statico-dinamico a carico degli arti inferiori destro e sinistro”; che la sopra descritta “situazione clinica ha avuto un'apprezzabile incidenza negativa sulla” sua
“specifica capacità lavorativa” e “gravi ripercussioni sulla” sua “sfera psichica”; che l'infortunio è stato tempestivamente denunciato all' che, dopo avere riconosciuto CP_4 al lavoratore l'infortunio sul lavoro, ha certificato il grado di menomazione dell'integrità
4 psico-fisica pari al 26%, aumentato a seguito di aggravamento al 35%, e, con decorrenza dal 26.04.2017, ha costituito in suo favore una rendita vitalizia mensile di euro 756,95; che il valore capitale della rendita è pari ad euro 113.975,49 per danno biologico ed euro
131.424,08 per danno patrimoniale
Ciò posto in linea di fatto, l'attore ha assunto la responsabilità colposa della società datrice ex artt. 2049 e 2087 c.c. nella causazione dell'evento lesivo verificatosi in suo pregiudizio, colpa consistente: nell'avergli affidato la conduzione del transpallet elettrico con pedana senza che quest'ultimo fosse stato formato ed informato sui rischi derivanti dall'uso del mezzo e sulle corrette modalità di guida;
nell'omessa manutenzione periodica del transpallet;
nell'avere tenuto le vie di circolazione del magazzino prive di idonea segnaletica orizzontale e verticale che ne delimitasse e regolasse gli accessi alle corsie;
nel non avergli fornito il materiale antinfortunistico necessario allo svolgimento delle mansioni lavorative in regime di sicurezza;
nell'omessa vigilanza sulle modalità di svolgimento delle sue mansioni.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva della società per l'infortunio Controparte_1
sul lavoro da lui patito il 23.07.2015; per l'effetto condannare la società resistente al risarcimento del danno differenziale rispetto al risarcimento riconosciutogli dall' , CP_4
danno da quantificare nella somma di euro 404.731,54 (a titolo di differenza tra il danno riconosciutogli dall e quanto spettantegli a titolo di danno biologico permanente e CP_4
personalizzato, danno da invalidità temporanea, danno da incapacità lavorativa specifica e danno morale soggettivo), oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo, o nella diversa domma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
condannare la resistente al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 25.11.2021 la società resistente si è costituita in giudizio, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso e contestando le deduzioni attore, rappresentando, in particolare, che: la mansione, in concreto, disimpegnata dal sin dalla sua assunzione, era quella della guida del camion, Parte_1
per il quale era regolarmente abilitato, per il trasporto della merce dal deposito di via
Passo del Fico a Catania alla sede di Motta Sant'Anastasia, contrada Tiritì; il carico della merce sul camion veniva effettuato, anche dal ricorrente, attraverso degli elevatori meccanici, a spinta manuale;
non è, dunque, vero che egli fosse addetto al carico della
5 merce mediante l'utilizzo del transpallet elettrico, come afferma controparte;
al transpallet elettrico erano “addetti” di regola altri lavoratori (e per usi diversi dal carico della merce sul camion); nel giorno del sinistro il sig. per ragioni rimaste del Parte_1 tutto ignote, decise di utilizzare, all'interno del deposito, lo stoccatore elettrico a timone
Jungheinrich, comunemente indicato come transpallet;
si tratta (stoccatore a timone) di mezzo elettrico più sofisticato, provvisto di ogni sistema di sicurezza e regolarmente mantenuto in piena efficienza;
il sinistro si è verificato, non per una anomalia nel funzionamento del mezzo, ma per una manovra assolutamente sconsiderata ed incomprensibile da parte del sig. infatti egli, a bordo della pedana reclinabile, Parte_1
procedeva a ritroso e ad una certa velocità, senza evidentemente rendersi conto che una tale condotta lo esponeva ad un rischio imprevisto ed imprevedibile, giacchè la retromarcia, sebbene possibile, è solamente prevista per effettuare le manovre non certo per la conduzione a ritroso del mezzo;
l'impatto violento dello stoccatore con altro mezzo posteggiato in un angolo dell'enorme magazzino (e non certo “lasciato incustodito” come ha affermato il ricorrente) ha causato le lesioni alle caviglie del lavoratore, incagliatesi in una pedana di maggiore altezza;
il sinistro, pertanto, è avvenuto per una manovra errata
(e sconsiderata) dell'operatore (che non avrebbe dovuto utilizzare il carello elettrico cui non era “addetto”) e non certo per una anomalia nel funzionamento del mezzo, in ogni caso, come detto, mantenuto in piena efficienza;
sebbene il come accennato, Parte_1 fosse addetto alla guida del camion e non all'utilizzo degli elevatori elettrici, egli, come tutti i lavoratori dipendenti della aveva ricevuto la necessaria Controparte_1
informazione e formazione circa i rischi aziendali e l'utilizzo dei mezzi (tra cui anche la
“movimentazione meccanica e manuale dei carichi” compreso l'utilizzo degli elevatori elettrici come lo stoccatore a timone di che trattasi), giusto corso ai sensi degli artt. 36 e
37 del d.lgs. n. 81/2008 tenuto il 04.07.2011; il ricorrente aveva anche ricevuto tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla legge, tra cui caschetto di tipo industriale, guanti e scarponi antiinfortunistici, giusta attestazione a firma dello stesso lavoratore in data 06.06.2014; il deposito nel quale è avvenuto il sinistro, anche in ragione delle notevoli dimensioni (si tratta di capannone industriale di circa 10.000 mq.) nonché della limitata frequenza delle movimentazioni di merce, non ha alcuna necessità di segnaletica verticale e orizzontale che, comunque, non è affatto prevista dal DVR.
6 La resistente ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adito di: in via principale, rigettare il ricorso in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e diritto ovvero per palese difetto di presupposti e prova;
in subordine, accertare e dichiarare che il sinistro occorso al ricorrente è da far risalire a concorso di colpa dello stesso ricorrente, con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; sempre in subordine, valutare l'incidenza che ha avuto l'imperizia sanitaria nella percentuale di invalidità residuata e conteggiarla ai fini di una drastica diminuzione del quantum richiesto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi di causa.
Compiuta attività istruttoria orale ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 30.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione con la quale il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul documento allegato al n. 8 della memoria di costituzione (attestante la partecipazione del ricorrente e degli altri lavoratori della Emanuele Anfuso s.r.l. al corso di informazione e formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008) risulta inammissibile perché tardiva, in quanto formulata soltanto con la nota di trattazione scritta del 19.01.2023, laddove, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., l'attore (essendo la parte alla quale la scrittura è stata attribuita o contro la quale è stata prodotta) avrebbe dovuto disconoscerla “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”: nella specie, quindi, atteso che il documento è stato prodotto unitamente alla memoria di costituzione della resistente, la dichiarazione di disconoscimento avrebbe dovuto essere presentata nella nota di trattazione depositata per l'udienza cartolare del 04.03.2022, prima udienza successiva a quella del 07.12.2021, fissata esclusivamente per esperire il tentativo di conciliazione della lite o, a voler concedere, all'udienza del 17.06.2022, prima udienza in presenza successiva alla citata udienza di prima comparizione.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è l'azione promossa dal ricorrente nei confronti della ex società datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico ulteriore rispetto a quello liquidatogli dall in sede di indennizzo, e ciò sulla base del pacifico principio CP_4 secondo cui “il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei
7 limiti del c.d. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria” (Cass. Sez. lav. 21.11.2017, n. 27669; Cass.
Sez. lav. 15.12.2022, n. 36866; Cass. Sez. lav. 28.01.2025, n. 2008, secondo la quale “la nozione di danno differenziale riferita al danno biologico” va “intesa come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che” resta “a carico del datore di lavoro”); l'attore ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale ulteriore rispetto a quello riconosciutogli in sede indennitaria e del danno morale soggettivo, voci risarcitorie da ricondurre strettamente al c.d. danno complementare “nel cui ambito vanno ascritti i danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa” ovvero genericamente tutti i danni “non coperti dall'assicurazione obbligatoria” (Cass. Sez. lav. 10.04.2017, n. 9166; Cass. Sez. lav.
28.01.2025, n. 2008).
La Suprema Corte ha osservato al riguardo che l'esonero da responsabilità previsto dall'art. 10 del T.U. del 1965 per il datore di lavoro “non riguarda il danno alla salute o biologico e il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (cfr., Cass. cit. n. 777/2015). E' stato infatti rimarcato che le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per se stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare. Alla, stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, è stato quindi escluso che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sé e a priori il ristoro CP_4
del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato (v. altresì, in motivazione, Cass.
26/10/2012 n. 18469)” (Cass. Sez. lav. 05.10.2017, n. 23263).
Ed ancora, secondo il maggioritario indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul
8 lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni,”, donde ne deriva “che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (analogamente v. Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 15078 del 2009).” (Cass. Sez. lav. 19.06.2020, n. 12041; nello stesso senso, con peculiare riferimento al danno complementare, si veda Cass. Sez. lav. n. 9166/2017 cit., secondo la quale “in tali casi vigono per il debitore le regole generali del diritto comune per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.”).
Analogamente, si è affermato che è “necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti” (Cass. Sez. lav. 05.04.2024, n. 9120).
Ebbene, nel caso di specie il fatto che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della società resistente è pacifico ed incontestato;
l'attore ha poi allegato e dimostrato, anche documentalmente, le conseguenze lesive subite per effetto dell'infortunio occorsogli (v. le cartelle cliniche, i certificati medici, i verbali di P.S. e le relazioni medico-legali allegate al ricorso) e il nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa, consistente nel carico dei pallet pieni di merce sul camion: sulla dinamica dell'infortunio (o, meglio, sui momenti immediatamente precedenti e successivi alla verificazione del sinistro) si vedano, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi , collega del Testimone_1
ricorrente in qualità di magazziniere, e , responsabile del magazzino CP_5 all'interno del quale si è verificato l'evento infortunistico, i quali hanno riferito che, pur non avendo direttamente assistito all'accadimento (il primo perché allontanatosi per la causa caffè ed il secondo per andare in bagno), in quella occasione il sig. stava Parte_1
operando alla guida del transpallet elettrico con pedana per caricare la merce sul camion, allorquando, tornati all'interno del magazzino (il perché avvertito dal ), si CP_5 Tes_1
9 sono accorti che il ricorrente si era infortunato, giacente “a terra che non si poteva muovere”.
L'attività istruttoria orale, quindi, non è stata in grado di ricostruire la dinamica del sinistro e la realizzazione dei precisi comportamenti che hanno causato lo scontro tra i due transapallet e lo schiacciamento degli arti inferiori del lavoratore;
né, a livello documentale, sono stati prodotti la denuncia di infortunio o eventuali verbali di sopralluogo redatti da funzionari dell' intervenuti sul posto. CP_4
Le deduzioni attoree contenute in ricorso sul tema, peraltro, sono alquanto scarne, il ricorrente essendosi limitato a sottolineare che, mentre “era intento a caricare la merce sul camion avvalendosi … di un transpallet elettrico con pedana” e “mentre procedeva in retromarcia,” è andato “a collidere contro la pedana di altro transpallet elettrico, lasciato incustodito all'interno del magazzino”.
Pertanto, a causa della lacunosità delle allegazioni di parte e delle risultanze istruttorie, non risulta possibile verificare come sia concretamente accaduto l'infortunio e se, in particolare, sia o meno configurabile una condotta del lavoratore che, per i suoi caratteri di abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sia tale da esonerare – secondo il prevalente indirizzo interpretativo – il datore di lavoro da qualsivoglia responsabilità.
In ogni caso, poi, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia adeguatamente provato che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure e gli accorgimenti per evitare il danno.
Si consideri al riguardo che: il sig. era concretamente adibito alle mansioni di autista, ivi compreso Parte_1
l'incarico di caricare sul e scaricare dal camion la merce che doveva poi trasportare da un magazzino aziendale all'altro (dato pacifico e incontestato); per caricare la merce sul camion, il ricorrente utilizzava normalmente un transpallet manuale, ma, a volte (come nella occasione in cui si è verificato il sinistro), soprattutto quando occorreva avvicinare la merce più pesante al piano di carico del camion, utilizzava anche un transpallet elettrico con pedana reclinabile (in tal senso hanno deposto i testi e ); Testimone_1 CP_5
come si evince dalla planimetria allegata al n. 11 della memoria di costituzione e come riferito dai testi e il magazzino all'interno del quale si è verificato il CP_5 Tes_1
10 sinistro è molto ampio, con la corsia più grande larga 15 metri, e che l'altro transpallet elettrico, contro il quale l'infortunato sarebbe andato a collidere, era stato parcheggiato dal ad una distanza compresa tra gli 8/10 ed i 15 metri dal luogo preciso ove stava Tes_1
operando il Parte_1
l'attore e gli altri lavoratori dell'azienda erano stati dotati di dispositivi di protezione individuale, quali caschetti, guanti e scarpe antinfortunistiche (v. doc. n. 9 fasc. res.);
l'azienda aveva regolarmente redatto ed approvato il Documento unico di valutazione dei rischi, comprensivo, tra le altre, di due sezioni dedicate alla “movimentazione manuale”
e alla “movimentazione meccanica dei carichi” (v. doc. 10 fasc. res.); come si desume dalle fatture allegate al n. 7 della memoria di costituzione e come riferito dal teste , i due transpallet elettrici (o elevatori a timone) in dotazione al magazzino Tes_2
ove si è verificato il sinistro venivano regolarmente sottoposti a manutenzione periodica e sono stati altresì sottoposti a prove di funzionalità; il ricorrente ha partecipato al Corso di informazione e formazione dei lavoratori tenutosi nel luglio 2011, nel corso del quale, tra l'altro, è stato trattato il tema dei “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione”, con particolare riferimento alla “movimentazione manuale e meccanica dei carichi” e al “corretto utilizzo” dei transpallet elettrici, per quanto concerne “il controllo prima dell'utilizzo del mezzo, l'illustrazione dei comandi di avvio e di arresto, le procedure di movimentazione della merce, il fermo macchina in sicurezza con
l'abbassamento delle forche, le procedure di ricarica delle batterie e poi l'illustrazione di tutti i dispositivi di sicurezza della macchina” (v. doc. n. 8 fasc. res. e la deposizione del teste ). Tes_2
4. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della condizione soggettiva delle parti, si ritiene di doverle interamente compensare tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, invece, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5682/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
11 rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente.
Catania, 16 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
12