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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3829/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano - Viale Giulio Richard, 5 20143 Milano MI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1716/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 149509 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza nr. 1716/2024 emessa in composizione monocratica dalla CGT di primo grado Sezione 10^ nel procedimento nr. 4763/2023, con la quale è stato respinto il ricorso di parte contribuente avverso il provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, che, constatato il mancato versamento del CUT relativo al ricorso con cui era stato introdotto il procedimento nr. 1558/2023, aveva irrogato alla parte le relative sanzioni, che la contribuente aveva ritenuto non dovute, sul presupposto che fosse efficace anche nel contenzioso radicato nel 2023 il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla competente commissione nel 2020, con riferimento ad altro ricorso della stessa parte, che aveva dato luogo al procedimento iscritto al nr. 2246/2020.
Ha osservato, invece, il primo giudice che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non poteva avere effetti aldilà del proc. nr. 2246/2020 per il quale era stato emesso.
Propone appello la contribuente riproponendo in questa sede tutti gli argomenti già enunciati in primo grado, ivi compreso quello della irritualità di ogni provvedimento di revoca della ammissione al gratuito patrocinio emesso non già dalla competente commissione ma dal magistrato tributario procedente, una volta constatata la manifesta infondatezza dei ricorsi introdotti in maniera seriale dai contribuenti (Nominativo_1 e Nominativo_2, Ricorrente_1 e Società_1 Srl in liquidazione) patrocinati dal professionista che anche in questa sede rappresenta l'appellante.
Come di consueto la controversia viene decisa secondo il criterio della “ragione più liquida”, tralasciando, pertanto, l'esame di ogni argomento di parte che in tal modo risulti superato od irrilevante.
L'appello è manifestamente infondato.
La contribuente insiste nel richiamare il decreto di ammissione al gratuito di patrocinio relativo al proc. nr. 2246/2020, vale a dire un distinto procedimento, anteriore di circa tre anni, che non ha alcuna attinenza con il presente procedimento e che, in particolare, non può essere considerato fra le
“procedure derivate ed accidentali, comunque connesse” (al procedimento per cui vi fu ammissione al GP) che nella confusa lettura di parte dell'art. 75 I comma del d.P.R. nr. 115/2002 determinerebbe la perdurante efficacia di un decreto di ammissione al gratuito patrocinio pacificamente emesso per altro procedimento, a rilevante distanza di tempo, senza nesso alcuno con il procedimento introdotto nel 2023 e, men che meno, naturalmente, con il presente procedimento introdotto a distanza di oltre tre anni, in una incontrollata proliferazione di iniziative giudiziarie che sembrano all'evidenza finalizzate al solo obiettivo di tentar di lucrare compensi professionali a carico dell'Erario.
Si deve anche osservare che è agli atti di altro procedimento fra le stesse parti chiamato all'udienza odierna (nr. 3448/2024 RGA) il provvedimento di data 28/3/2024 del presidente di quel collegio giudicante del procedimento di primo grado nr. 2446/2020, che, preso atto dell'integrale infondatezza delle domande di parte in quella sede, accertata con la sentenza sopra detta, aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra Ricorrente_1, nel momento in cui il difensore aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali.
Non risulta qui che tale ultimo provvedimento sia mai stato impugnato.
Si può, pertanto, richiamare il precedente in termini di questa Corte, emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.
Doverosa appare, pertanto, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, inoltre, i presupposti di legge: malafede o grave negligenza nella promozione di un giudizio pretestuoso, per coltivare una domanda manifestamente infondata, con abuso dello strumento processuale, per condannare la sig.ra Ricorrente_1 a risarcire all'appellata il danno da lite temeraria, istituto applicabile anche nel processo tributario (v. Cass. Sez. Trib. ord. nr. 4702/2025). L'indennizzo può essere forfettariamente liquidato con la somma di 750,00 € oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo, tenuto conto delle risorse di personale e di tempo sottratte ad un ufficio pubblico nel contesto e per gli scopi sopra delineati.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
Ricorrente_1· Respinge l'appello della contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza nr. 1716/2024, emessa il 22/4/2024 dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 10^ nel procedimento nr. 4763/2023;
· Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite del grado, liquidate in complessivi 500,00 € oltre accessori di legge, se dovuti;
Visto l'art. 96 III comma cpc
· Condanna l'appellante Ricorrente_1 a risarcire alla controparte Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, il danno da lite temeraria, liquidato con la somma di € 750,00, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo. Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3829/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano - Viale Giulio Richard, 5 20143 Milano MI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1716/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 149509 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza nr. 1716/2024 emessa in composizione monocratica dalla CGT di primo grado Sezione 10^ nel procedimento nr. 4763/2023, con la quale è stato respinto il ricorso di parte contribuente avverso il provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, che, constatato il mancato versamento del CUT relativo al ricorso con cui era stato introdotto il procedimento nr. 1558/2023, aveva irrogato alla parte le relative sanzioni, che la contribuente aveva ritenuto non dovute, sul presupposto che fosse efficace anche nel contenzioso radicato nel 2023 il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio emesso dalla competente commissione nel 2020, con riferimento ad altro ricorso della stessa parte, che aveva dato luogo al procedimento iscritto al nr. 2246/2020.
Ha osservato, invece, il primo giudice che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non poteva avere effetti aldilà del proc. nr. 2246/2020 per il quale era stato emesso.
Propone appello la contribuente riproponendo in questa sede tutti gli argomenti già enunciati in primo grado, ivi compreso quello della irritualità di ogni provvedimento di revoca della ammissione al gratuito patrocinio emesso non già dalla competente commissione ma dal magistrato tributario procedente, una volta constatata la manifesta infondatezza dei ricorsi introdotti in maniera seriale dai contribuenti (Nominativo_1 e Nominativo_2, Ricorrente_1 e Società_1 Srl in liquidazione) patrocinati dal professionista che anche in questa sede rappresenta l'appellante.
Come di consueto la controversia viene decisa secondo il criterio della “ragione più liquida”, tralasciando, pertanto, l'esame di ogni argomento di parte che in tal modo risulti superato od irrilevante.
L'appello è manifestamente infondato.
La contribuente insiste nel richiamare il decreto di ammissione al gratuito di patrocinio relativo al proc. nr. 2246/2020, vale a dire un distinto procedimento, anteriore di circa tre anni, che non ha alcuna attinenza con il presente procedimento e che, in particolare, non può essere considerato fra le
“procedure derivate ed accidentali, comunque connesse” (al procedimento per cui vi fu ammissione al GP) che nella confusa lettura di parte dell'art. 75 I comma del d.P.R. nr. 115/2002 determinerebbe la perdurante efficacia di un decreto di ammissione al gratuito patrocinio pacificamente emesso per altro procedimento, a rilevante distanza di tempo, senza nesso alcuno con il procedimento introdotto nel 2023 e, men che meno, naturalmente, con il presente procedimento introdotto a distanza di oltre tre anni, in una incontrollata proliferazione di iniziative giudiziarie che sembrano all'evidenza finalizzate al solo obiettivo di tentar di lucrare compensi professionali a carico dell'Erario.
Si deve anche osservare che è agli atti di altro procedimento fra le stesse parti chiamato all'udienza odierna (nr. 3448/2024 RGA) il provvedimento di data 28/3/2024 del presidente di quel collegio giudicante del procedimento di primo grado nr. 2446/2020, che, preso atto dell'integrale infondatezza delle domande di parte in quella sede, accertata con la sentenza sopra detta, aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra Ricorrente_1, nel momento in cui il difensore aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali.
Non risulta qui che tale ultimo provvedimento sia mai stato impugnato.
Si può, pertanto, richiamare il precedente in termini di questa Corte, emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.
Doverosa appare, pertanto, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, inoltre, i presupposti di legge: malafede o grave negligenza nella promozione di un giudizio pretestuoso, per coltivare una domanda manifestamente infondata, con abuso dello strumento processuale, per condannare la sig.ra Ricorrente_1 a risarcire all'appellata il danno da lite temeraria, istituto applicabile anche nel processo tributario (v. Cass. Sez. Trib. ord. nr. 4702/2025). L'indennizzo può essere forfettariamente liquidato con la somma di 750,00 € oltre interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo, tenuto conto delle risorse di personale e di tempo sottratte ad un ufficio pubblico nel contesto e per gli scopi sopra delineati.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
Ricorrente_1· Respinge l'appello della contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza nr. 1716/2024, emessa il 22/4/2024 dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 10^ nel procedimento nr. 4763/2023;
· Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite del grado, liquidate in complessivi 500,00 € oltre accessori di legge, se dovuti;
Visto l'art. 96 III comma cpc
· Condanna l'appellante Ricorrente_1 a risarcire alla controparte Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano, il danno da lite temeraria, liquidato con la somma di € 750,00, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo. Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.