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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da: 1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1155/2024 R.G.;
TRA
(C.F. , domiciliato in Via Ciane 6 96100 Parte_1 C.F._1
Siracusa; rappresentato e difeso dall'avv. SALEMI FRANCESCO e dall'avv.
Barbara Zappalà, giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
on sede in Floridia nel corso Di Vittorio n.107, P. Controparte_1
IVA e numero di iscrizione al registro imprese della CCIAA di Siracusa
REA 142876, in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe La Rocca;
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con sentenza n. 1616/2024, pubblicata il 4.7.2024, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della domanda formulata dalla così statuiva: Controparte_1
1) dichiara che non ha alcun diritto (reale o personale) sull'area Parte_1
identificata al catasto Fabbricati del Comune di Melilli al foglio 86, p.lla 2114 sub. 46 per
cui è causa;
2) condanna alla liberazione dell'area anzidetta di proprietà di Parte_1 [...]
illegittimamente occupata, cessando ogni molestia e turbativa del diritto Controparte_1
dominicale dell'attrice;
3) condanna a ripristinare lo stato originario dei luoghi provvedendo a Parte_1
ricollocare, con costi a suo carico,la catena in ferro a chiusura del sub.46 così come in
precedenza apposta dalla società attrice;
4) applica la sanzione civile pecuniaria di cui all'art.4 del D. Lgs. n. 7 del 2016 e per
l'effetto condanna al pagamento della somma di euro 250,00 da versarsi in Parte_1
favore della Cassa delle Ammende;
5) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
6) condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute Parte_1
dall'attrice che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA come per legge;
7) pone a carico del convenuto le spese di CTU come già liquidate in separato decreto.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello e si è costituita Parte_1
l'appellata resistendo al gravame.
Alla prima udienza di comparizione del 4.2.2025, nessuno è comparso.
Indi, la causa è stata rinviata ad altra udienza ex art. 348 c.p.c..
Alla successiva udienza del 20.5.2025, nuovamente nessuna delle parti è comparsa,
quindi la Corte ha posto la causa in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza;
se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
2 In considerazione della mancata partecipazione dell'appellante ad entrambe le udienze fissate e verificata l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello proposto.
Le spese – liquidate come in dispositivo in misura minima stante l'attività difensiva svolta (per le sole fasi di studio e introduttiva)- vanno poste a carico dell'appellante,
applicando i parametri minimi previsti per le cause di valore indetemrinabile a complessità
bassa.
Attesa la declaratoria di improcedibilità del presente appello, si da atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1155/2024 R.G., dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1616/2024 del Tribunale di Siracusa;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali che liquida in complessivi € 1738,00 per compensi, di cui € 1029,00 per fase di studio e €
709,00 per fase introduttiva, oltre IVA, CPA e spese generali.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2012.
Così deciso in Catania il 27.5.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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