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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica e in funzione di Giudice
d'Appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 280 dell'anno 2017 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.2.2025, senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato vertente
TRA
(Ex Parte_1 E_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente
[...]
domiciliata in Reggio Calabria Via Spagnolio 1/h presso lo studio dell'avv.to Tiziana Calabrò che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-appellante-
CONTRO
, P.I. in persona legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via S. Anna II tronco, Palazzo Ce. Dir. 4^ Torre 3° Piano, presso il Settore Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Calabrò giusto mandato in atti;
-appellato-
Nonché contro (C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_1
(RC) il 01.01.1956 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Filippini n. 1/B presso lo studio dell'Avv. Leo Marco Arena che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria n. 1245/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 17 febbraio 2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, (oggi Parte_3 [...]
), proponeva appello avverso la sentenza n. 1245/2016 emessa in Parte_4
data 14.7.2016, depositata il 17.7.2016, con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_2
09420140029423667000 dell'importo di € 1.132,75 (conseguente all'omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.), dichiarava l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiorazione, ex art. 27 L. 689/1981, condannando il
Concessionario della Riscossione al pagamento delle spese di lite.
Più precisamente, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure condannava, in via esclusiva, al pagamento delle Parte_3
spese di lite.
A sostegno del gravame deduceva l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto ai motivi (applicazioni delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981) su cui si fondava l'accoglimento dell'opposizione, trattandosi di vizio relativo ad attività imputabili unicamente all'ente impositore.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ill.mo sig. giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa che tutte si impugnano, in riforma della sentenza emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria il 14.07.2016 e depositata il
19/7/2016, recante il numero 1245/2016, proc. nr.4279/14 R.G., non notificata, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare la domanda formulata dalla sig.ra nei Controparte_2 confronti della società stante il suo palese difetto di legittimazione passiva e Parte_3
comunque, attesa l'estraneità totale della società appellante ai fatti di causa, porre a carico del solo ente convenuto le spese del giudizio;
2) con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado.”
Con comparsa del 2.5.2017, si costituiva il eccependo, in Controparte_1
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, per l'effetto,
l'estromissione dal giudizio. Chiedeva, poi, la riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure deducendo la regolarità della notifica dei prodromici verbali di accertamento al
C.d.S. nonché la legittimità delle applicazioni delle maggiorazioni per ritardato pagamento, ex art. 27, comma 6 L. n. 689/81.
In data 31.7.2017, si costituiva l'appellata deducendo il proprio Controparte_2
interesse a resistere nel presente giudizio esclusivamente rispetto alle richieste del di CP_1
cui eccepiva l'inammissibilità in difetto di proposizione dell'appello incidentale. Chiedeva, altresì, la condanna dell'ente impositore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 17.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione senza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendovi tutti i procuratori delle parti espressamente rinunciato.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma III, del D.L. n. 193 del 2016 “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio
2017, un ente pubblico economico, denominato « », ente Controparte_3
strumentale dell sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della Parte_1
stessa , che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di Parte_1
trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo di cui al comma 1 e assume la Parte_3
qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3- ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.”.
Come facilmente evincibile dalla lettera della legge e come statuito dalla Suprema
Corte “In tema di riscossione dei tributi, […] la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di alle società Controparte_3
del gruppo , prevista dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. Parte_3
225 del 2016, pur rappresentando una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", inerente al trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del
"munus publicum" riferito all'attività della riscossione, tale fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300
c.p.c.” (Cass. civ., SS UU n.15911/2021).
Applicato il suesposto e condiviso principio di diritto al caso di specie deve darsi atto della successione dell' nel rapporto giuridico processuale Parte_1
originariamente incardinato con Parte_3
3. Tanto chiarito, occorre vagliare preliminarmente l'eccezione sollevata dall'appellata in ordine all'inammissibilità della domanda spiegata dal di appellato Controparte_2 CP_1
sull'assunto che le statuizioni oggetto di censura da parte dell'ente impositore devono ritenersi coperte da giudicato stante l'omessa proposizione di apposito appello incidentale.
L'eccezione è fondata.
Come noto, nel giudizio di appello la parte appellata, a seguito della notifica dell'atto introduttivo, può costituirsi in giudizio resistendo alla domanda principale ovvero spiegare appello incidentale, ai sensi dell'art. 343 c.p.c. (entro venti giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti), al fine di riproporre domande ed eccezioni non accolte in primo grado o impugnare altri capi della sentenza non oggetto di gravame principale.
Ebbene, nel presente giudizio - incardinato a seguito del gravame proposto dall
[...]
avverso la sentenza n. 1245/2016 limitatamente al profilo delle spese di lite Parte_5
poste esclusivamente a suo carico – il con comparsa del 2.5.2017 Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine, in caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, ha chiesto la riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure ribadendo la regolarità della notifica dei prodromici verbali di accertamento al C.d.S. nonché la legittimità delle applicazioni delle maggiorazioni per ritardato pagamento, ex art. 27, comma 6 L. n. 689/81.
Più precisamente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, Controparte_1 per l'effetto, estrometterlo dal giudizio, perché erroneamente citato, essendo soggetto giuridico estraneo al presente procedimento, in quanto le questioni e le motivazioni, relative all'atto opposto in primi grado, la cartella esattoriale n. 09420140029423667000, attengono profili, correlati all'attività del Concessionario dei servizi di riscossione, Parte_3
2) In via principale, in caso di mancato accoglimento della superiore eccezione,
[...]
riformare integralmente la sentenza n. 1245/2016, emessa dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria, in persona del G.I., Dott.ssa Maria Teresa Amato in data 14/07/2016 e depositata in cancelleria data 17.06.2017, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09420140029423667000, confermando sia il provvedimento opposto che il credito, vantato dall'Ente nei confronti della SI.ra (perché ancora Parte_6
certo, liquido ed esigibile, sia perché i verbali di accertamento di infrazione al C.d.S., e la conseguente cartella esattoriale sono stati notificati entro i termini di legge;
sia perché è legittima la applicazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento, come riconosciuto dall'ordinamento giurisprudenziale in materia), e ponendo, a carico della debitrice appellata
(SI.ra ), il pagamento delle spese di giudizio, in applicazione del principio Controparte_2
di soccombenza;
3) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e, conseguente conferma della sentenza impugnata, condannare E_
(già al pagamento delle spese e competenze del
[...] Parte_3
giudizio; 4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Ha inoltre precisato che “le ragioni, a sostegno della difensiva dell'Ente, non costituivano oggetto di domanda riconvenzionale” (Cfr. pag. 3 comparsa di costituzione).
Sulla scorta delle superiori premesse deve ritenersi – per come correttamente eccepito dall'appellata - che le censure articolate in sede di comparsa dal CP_2 Controparte_1
, in difetto di proposizione del gravame in via incidentale (in ossequio a quando
[...] prescritto in materia dall'art 345 c.p.c.), sono inammissibili in quanto mosse avverso capi della sentenza coperti da giudicato.
In particolare, con rifermento all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente impositore deve rilevarsi che nel precedente grado di giudizio il Giudice di prime cure ha statuito la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione. Ne consegue che l'eccezione del rigettata in CP_1
primo grado, doveva essere fatta valere mediante proposizione di appello incidentale.
Parimenti, le ulteriori contestazioni formulate in comparsa dal appellato CP_1
avrebbero dovuto formare oggetto di appello incidentale in quanto volte a censurare dei capi della sentenza (inammissibilità per tardività dell'opposizione trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c., difetto di legittimazione passiva del regolarità della CP_1 notifica dell'atto presupposto, legittimità delle applicazioni delle maggiorazioni per ritardato pagamento, ex art. 27, comma 6 L. n. 689/81) diversi rispetto a quello appellato in via principale dall' e relativo esclusivamente al difetto di legittimazione Parte_1
passiva del Concessionario della Riscossione e conseguente condanna del medesimo alle spese di lite.
Pertanto, le doglianze dedotte dal dovevano essere formulate nel rispetto dei CP_1 termini e modi previsti per l'appello incidentale, in difetto del quale, le statuizioni censurate dall'ente impositore devono ritenersi, senz'altro, coperte dal giudicato.
A sostegno dei superiori assunti si richiama il principio espresso dalle SS.UU. della
Corte di Cassazione, n. 11799 del 12.5.2017, in forza del quale “nel caso una domanda o un'eccezione sia stata rigettata in primo grado, in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, è necessaria la proposizione di appello incidentale affinché il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione. In tale ipotesi, infatti, non è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, qualora quella domanda e/o eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado”.
Deve, invero, osservarsi che nel precedente grado di giudizio il ha eccepito: CP_1
i) l'inammissibilità dell'opposizione giacché il rimedio esperibile doveva essere quello di cui all'art. 617 c.p.c. con conseguente tardività dell'opposizione in quanto proposta fuori termine;
2) regolarità della notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale opposta;
3) difetto di legittimazione passiva rispetto alle ulteriori doglianze articolate dall'opponente in quanto relativi a fatti estranei alla potestà gestionale del Comune impositore. Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha, preliminarmente, riconosciuto la legittimazione passiva di tutte le parti evocate in giudizio dall'opponente riconoscendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione.
Ha, poi, qualificato la domanda in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Nel merito, ha accolto l'opposizione sull'unico motivo assorbente dell'illegittima applicazione ai verbali impugnati delle maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 7, della l.
689/1981.
Avverso la predetta decisione giudiziaria, ha proposto appello l' Parte_4
censurando il capo della sentenza nella parte in cui viene riconosciuta la legittimazione passiva del e conseguente condanna dello stesso al CP_4 Parte_5
pagamento delle spese di lite giacché il vizio accolto riguarda attività di esclusiva pertinenza del Comune impositore.
Nel costituirsi, il appellato ha formulato delle doglianze che possono essere CP_1
così sintetizzate: i) difetto di legittimazione passiva;
ii) omessa pronuncia del Giudice di prime cure in ordine alla qualificazione dell'opposizione; iii) regolare notifica dei verbali di infrazioni presupposti e della cartella esattoriale;
iv) legittima applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della l. 689/1981.
Orbene, su tutte le superiori censure il Giudice di prime cure si è espressamente pronunciato rigettando le eccezioni sollevate dal con la conseguenza che, in difetto CP_1
di proposizione di appello incidentale, della relativa cognizione non può essere investito il giudice dell'impugnazione.
Per completezza, va precisato che l'unica eccezione che non necessitava di appello incidentale, in quanto assorbita, è quella relativa alla regolarità della notifica dei verbali presupposti. Tuttavia, l'esame di tale eccezione si rileva superflua giacché, quand'anche fondata, la cartella opposta deve ritenersi comunque definitivamente annullata per illegittima applicazione della maggiorazione, vizio accolto con statuizione passata in giudicato rispetto al quale il si ribadisce, pur contestandone l'infondatezza non ha proposto rituale CP_1
appello incidentale.
Infine, anche volendo considerare le difese dell'ente impositore svolte sotto forma di appello incidentale (circostanza che nella specie si esclude non solo tenuto conto della forma delle difese svolte ma essendo tale evenienza esclusa dal medesimo appellato) deve, in ogni caso, rilevarsene l'inammissibilità, ex art. 343 c.p.c., tenuto conto della tardiva costituzione del occorsa solo alla prima udienza di comparizione. CP_1
Per tutte le superiori ragioni le difese e richieste formulate dal Controparte_1
devono dichiararsi inammissibili.
[...]
4. Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
L' censura la sentenza di primo grado nella parte Parte_1 in cui il Giudice di Pace, in accoglimento dell'opposizione proposta da (per CP_2
l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981), ha annullato la cartella esattoriale n. 09420140029423667000 e, per l'effetto, ha condannato in via esclusiva l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
In particolare, contesta la statuizione in forza della quale il Giudice di prime cure, dichiarando la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Parte_5
, ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'appellante sebbene il vizio opposto
[...]
e accolto (illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981) riguardasse attività esclusiva dell'ente impositore.
Conseguentemente lamenta, altresì, l'erroneità della statuizione delle spese di lite avendole il Giudice di prime cure poste esclusivamente del secondo le spese processuali di lite nonostante il motivo sotteso all'opposizione ed accolto (illegittimità delle maggiorazioni) fosse riconducibile ad attività di esclusiva competenza dell'Ente Impositore e non anche del
Concessionario.
A sostegno del proprio assunto deduce che - contrariamente a quanto statuito dal
Giudice di prime cure - nell'ipotesi in cui, come quella di specie, si sollevino censure relative unicamente alla pretesa impositiva, deve escludersi la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione sicché lo stesso non può essere ritenuto litisconsorte necessario in giudizio.
4.1. La doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva è infondata.
Secondo l'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale l'agente della riscossione, il quale ha emesso l'atto opposto, ha interesse a resistere in giudizio in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr. Cass. civ., n. 15900 del
26.6.2017: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.”) .
La Suprema Corte ha, dunque, ormai pacificamente sposato l'indirizzo ermeneutico in forza del quale l'agente della riscossione è legittimato passivo nel giudizio introdotto con l'impugnazione della cartella esattoriale, sia pur su di una causa petendi correlata ai vizi - piuttosto che dell'attività di riscossione - del procedimento di formazione del titolo esecutivo
(per l'esclusione del litisconsorzio necessario v., peraltro, Cass. civ., SS UU, n. 22080/2017).
Si è infatti evidenziato: i) che in forza dell' art. 39 L. n. 112 del 1999, in base al quale,
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite", all'agente di riscossione viene riconosciuta una generale legittimazione passiva a fronte dell'impugnazione della cartella esattoriale da lui notificata;
ii) che la predetta disposizione non radica la legittimazione del concessionario in ragione del tipo di vizio fatto valere dall'opponente, ma si limita a stabilire che egli possa essere manlevato dall'ente impositore - di cui si curi di richiedere la chiamata in causa - ove la lite non abbia ad oggetto la regolarità e validità degli atti da lui posti in essere;
iii) e che anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto di responsabilità tra l'esattore e l'ente impositore, l'interessato potrà proporre l'azione indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto, senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche e giurisprudenziali sopra tracciate deve, dunque, affermarsi la legittimazione passiva dell' Parte_1
dovendosi al riguardo prescindere dal tipo di vizio eccepito in sede di
[...]
opposizione.
4.2. Le considerazioni che precedono sebbene precludano l'accoglimento del motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione passiva consentono, tuttavia, la riforma delle statuizioni in punto di spese e, quindi, l'accoglimento dell'ulteriore doglianza sul punto formulata dall'appellante seppur nei limiti che seguono.
Invero, i vizi fatti valere in sede di opposizione - sebbene, si ribadisce, non escludono la generale legittimazione passiva dell' - si riflettono sul regime Parte_5 delle spese di lite giustificando, nella specie, la condanna in via solidale del Concessionario della riscossione e dell'ente impositore e, non già, in via esclusiva del primo per come statuito dal Giudice di prime cure.
Sul punto occorre rammentare che il principio di causalità, in ossequio al quale deve individuarsi il soccombente (art. 91 c.p.c.), postula che la parte tenuta a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo si identifica con quella che, col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (v., ex multis, Cass. civ. n. 7625/2010; n. 25141/2006).
Ne discende che, per quello più di rilievo in questa sede, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa "anche quando
l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cfr., ex multis, Cass. civ. n.
24678/2018; n. 15390/2018; n.3105/2017; Cass. civ. n. 3101/2017; Cfr. Cass. civ. sez. VI,
26/06/2017, n.15900).
Pertanto, in tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni, come quelle di specie, ascrivibili all'ente impositore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse;
peraltro, restano ferme la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l'ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore (Cfr. Cass. civ. ord. n. 3105 del 6.2.2017). Dall'applicazione dei superiori e condivisi principi di diritto discende che pur avendo il Giudice di prime cure annullato la cartella di pagamento in ragione dell'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/1981 applicate alle sanzioni iscritte a ruolo, e dunque per vizi riconducibili all'ente impositore, il Concessionario della Riscossione non va comunque escluso dalla condanna alle spese (non ravvisandosi, tra l'altro, nella specie alcuna delle ipotesi di legge che legittimano la compensazione delle spese di lite).
Ne consegue che la sentenza del Giudice di prime cure va parzialmente riformata nella parte in cui ha disposto la condanna in via esclusiva di (oggi Parte_3 [...]
) al pagamento delle spese di processuali dovendosi, di contro, Parte_1
disporre la condanna in solido del Concessionario della Riscossione (oggi
[...]
) e dell'Ente impositore ( . Parte_1 Controparte_1
5. Quanto alle spese del presente giudizio, avuto riguardo all'esito della lite, nei rapporti tra – appellante e del appellato, va disposta la Parte_1 CP_1 compensazione per 2/3 stante l'accoglimento parziale dell'appello. La restante parte va posta a carico del e si liquida come in dispositivo secondo i valori minimi previsti dal DM CP_1
55/2014 (e successive modificazioni) per le cause di valore fino a € 5.200,00 tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'effettiva attività difensiva concretamente svolta, compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
Nulla nei rapporti tra (oggi ) e Parte_3 Parte_1
sussistendo i presupposti per disporsi la compensazione integrale delle Controparte_5
spese del presente grado di giudizio.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex art 96 c.p.c., spiegata dall'appellata nei confronti dell'ente impositore, non ravvisandosi nel CP_5
comportamento processuale dell'ente impositore i requisiti soggettivi della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (oggi ) nei confronti del Parte_3 Parte_1 [...]
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1245/2016 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, condanna il Controparte_1
ed (oggi
[...] E_ Controparte_6
, in solido, al pagamento, in favore di , delle spese processuali del
[...] Controparte_2 primo grado di giudizio pari ad € 200,00 di cui € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge e con distrazione, ex art 93 c.p.c., in favore dell'avv. Arena Leo
Marco, dichiaratosi antistatario;
2) compensa per 2/3 le spese di lite del presente grado di giudizio nei rapporti tra appellante ed il appellato;
Parte_1 CP_1
3) condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1
dell' , della restante parte delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 426,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante (oggi e l'appellata Parte_3 Controparte_6
. Controparte_2
5) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata . CP_2
Così deciso in Reggio Calabria, 27 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica e in funzione di Giudice
d'Appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 280 dell'anno 2017 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.2.2025, senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato vertente
TRA
(Ex Parte_1 E_
in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente
[...]
domiciliata in Reggio Calabria Via Spagnolio 1/h presso lo studio dell'avv.to Tiziana Calabrò che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-appellante-
CONTRO
, P.I. in persona legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via S. Anna II tronco, Palazzo Ce. Dir. 4^ Torre 3° Piano, presso il Settore Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Calabrò giusto mandato in atti;
-appellato-
Nonché contro (C.F.: ), nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_1
(RC) il 01.01.1956 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Filippini n. 1/B presso lo studio dell'Avv. Leo Marco Arena che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria n. 1245/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 17 febbraio 2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, (oggi Parte_3 [...]
), proponeva appello avverso la sentenza n. 1245/2016 emessa in Parte_4
data 14.7.2016, depositata il 17.7.2016, con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_2
09420140029423667000 dell'importo di € 1.132,75 (conseguente all'omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.), dichiarava l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiorazione, ex art. 27 L. 689/1981, condannando il
Concessionario della Riscossione al pagamento delle spese di lite.
Più precisamente, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure condannava, in via esclusiva, al pagamento delle Parte_3
spese di lite.
A sostegno del gravame deduceva l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto ai motivi (applicazioni delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981) su cui si fondava l'accoglimento dell'opposizione, trattandosi di vizio relativo ad attività imputabili unicamente all'ente impositore.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ill.mo sig. giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa che tutte si impugnano, in riforma della sentenza emessa dal giudice di pace di Reggio Calabria il 14.07.2016 e depositata il
19/7/2016, recante il numero 1245/2016, proc. nr.4279/14 R.G., non notificata, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare la domanda formulata dalla sig.ra nei Controparte_2 confronti della società stante il suo palese difetto di legittimazione passiva e Parte_3
comunque, attesa l'estraneità totale della società appellante ai fatti di causa, porre a carico del solo ente convenuto le spese del giudizio;
2) con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado.”
Con comparsa del 2.5.2017, si costituiva il eccependo, in Controparte_1
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, per l'effetto,
l'estromissione dal giudizio. Chiedeva, poi, la riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure deducendo la regolarità della notifica dei prodromici verbali di accertamento al
C.d.S. nonché la legittimità delle applicazioni delle maggiorazioni per ritardato pagamento, ex art. 27, comma 6 L. n. 689/81.
In data 31.7.2017, si costituiva l'appellata deducendo il proprio Controparte_2
interesse a resistere nel presente giudizio esclusivamente rispetto alle richieste del di CP_1
cui eccepiva l'inammissibilità in difetto di proposizione dell'appello incidentale. Chiedeva, altresì, la condanna dell'ente impositore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 17.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione senza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendovi tutti i procuratori delle parti espressamente rinunciato.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma III, del D.L. n. 193 del 2016 “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio
2017, un ente pubblico economico, denominato « », ente Controparte_3
strumentale dell sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della Parte_1
stessa , che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di Parte_1
trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo di cui al comma 1 e assume la Parte_3
qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3- ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.”.
Come facilmente evincibile dalla lettera della legge e come statuito dalla Suprema
Corte “In tema di riscossione dei tributi, […] la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di alle società Controparte_3
del gruppo , prevista dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. Parte_3
225 del 2016, pur rappresentando una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", inerente al trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del
"munus publicum" riferito all'attività della riscossione, tale fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300
c.p.c.” (Cass. civ., SS UU n.15911/2021).
Applicato il suesposto e condiviso principio di diritto al caso di specie deve darsi atto della successione dell' nel rapporto giuridico processuale Parte_1
originariamente incardinato con Parte_3
3. Tanto chiarito, occorre vagliare preliminarmente l'eccezione sollevata dall'appellata in ordine all'inammissibilità della domanda spiegata dal di appellato Controparte_2 CP_1
sull'assunto che le statuizioni oggetto di censura da parte dell'ente impositore devono ritenersi coperte da giudicato stante l'omessa proposizione di apposito appello incidentale.
L'eccezione è fondata.
Come noto, nel giudizio di appello la parte appellata, a seguito della notifica dell'atto introduttivo, può costituirsi in giudizio resistendo alla domanda principale ovvero spiegare appello incidentale, ai sensi dell'art. 343 c.p.c. (entro venti giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione delle parti), al fine di riproporre domande ed eccezioni non accolte in primo grado o impugnare altri capi della sentenza non oggetto di gravame principale.
Ebbene, nel presente giudizio - incardinato a seguito del gravame proposto dall
[...]
avverso la sentenza n. 1245/2016 limitatamente al profilo delle spese di lite Parte_5
poste esclusivamente a suo carico – il con comparsa del 2.5.2017 Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine, in caso di mancato accoglimento della predetta eccezione, ha chiesto la riforma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure ribadendo la regolarità della notifica dei prodromici verbali di accertamento al C.d.S. nonché la legittimità delle applicazioni delle maggiorazioni per ritardato pagamento, ex art. 27, comma 6 L. n. 689/81.
Più precisamente, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, Controparte_1 per l'effetto, estrometterlo dal giudizio, perché erroneamente citato, essendo soggetto giuridico estraneo al presente procedimento, in quanto le questioni e le motivazioni, relative all'atto opposto in primi grado, la cartella esattoriale n. 09420140029423667000, attengono profili, correlati all'attività del Concessionario dei servizi di riscossione, Parte_3
2) In via principale, in caso di mancato accoglimento della superiore eccezione,
[...]
riformare integralmente la sentenza n. 1245/2016, emessa dal Giudice di Pace di Reggio
Calabria, in persona del G.I., Dott.ssa Maria Teresa Amato in data 14/07/2016 e depositata in cancelleria data 17.06.2017, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09420140029423667000, confermando sia il provvedimento opposto che il credito, vantato dall'Ente nei confronti della SI.ra (perché ancora Parte_6
certo, liquido ed esigibile, sia perché i verbali di accertamento di infrazione al C.d.S., e la conseguente cartella esattoriale sono stati notificati entro i termini di legge;
sia perché è legittima la applicazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento, come riconosciuto dall'ordinamento giurisprudenziale in materia), e ponendo, a carico della debitrice appellata
(SI.ra ), il pagamento delle spese di giudizio, in applicazione del principio Controparte_2
di soccombenza;
3) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e, conseguente conferma della sentenza impugnata, condannare E_
(già al pagamento delle spese e competenze del
[...] Parte_3
giudizio; 4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Ha inoltre precisato che “le ragioni, a sostegno della difensiva dell'Ente, non costituivano oggetto di domanda riconvenzionale” (Cfr. pag. 3 comparsa di costituzione).
Sulla scorta delle superiori premesse deve ritenersi – per come correttamente eccepito dall'appellata - che le censure articolate in sede di comparsa dal CP_2 Controparte_1
, in difetto di proposizione del gravame in via incidentale (in ossequio a quando
[...] prescritto in materia dall'art 345 c.p.c.), sono inammissibili in quanto mosse avverso capi della sentenza coperti da giudicato.
In particolare, con rifermento all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente impositore deve rilevarsi che nel precedente grado di giudizio il Giudice di prime cure ha statuito la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione. Ne consegue che l'eccezione del rigettata in CP_1
primo grado, doveva essere fatta valere mediante proposizione di appello incidentale.
Parimenti, le ulteriori contestazioni formulate in comparsa dal appellato CP_1
avrebbero dovuto formare oggetto di appello incidentale in quanto volte a censurare dei capi della sentenza (inammissibilità per tardività dell'opposizione trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c., difetto di legittimazione passiva del regolarità della CP_1 notifica dell'atto presupposto, legittimità delle applicazioni delle maggiorazioni per ritardato pagamento, ex art. 27, comma 6 L. n. 689/81) diversi rispetto a quello appellato in via principale dall' e relativo esclusivamente al difetto di legittimazione Parte_1
passiva del Concessionario della Riscossione e conseguente condanna del medesimo alle spese di lite.
Pertanto, le doglianze dedotte dal dovevano essere formulate nel rispetto dei CP_1 termini e modi previsti per l'appello incidentale, in difetto del quale, le statuizioni censurate dall'ente impositore devono ritenersi, senz'altro, coperte dal giudicato.
A sostegno dei superiori assunti si richiama il principio espresso dalle SS.UU. della
Corte di Cassazione, n. 11799 del 12.5.2017, in forza del quale “nel caso una domanda o un'eccezione sia stata rigettata in primo grado, in modo espresso oppure attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, in modo chiaro ed inequivoco, la valutazione di infondatezza, è necessaria la proposizione di appello incidentale affinché il giudice di secondo grado sia investito della relativa cognizione. In tale ipotesi, infatti, non è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile, invece, qualora quella domanda e/o eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, da parte del giudice di primo grado”.
Deve, invero, osservarsi che nel precedente grado di giudizio il ha eccepito: CP_1
i) l'inammissibilità dell'opposizione giacché il rimedio esperibile doveva essere quello di cui all'art. 617 c.p.c. con conseguente tardività dell'opposizione in quanto proposta fuori termine;
2) regolarità della notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella esattoriale opposta;
3) difetto di legittimazione passiva rispetto alle ulteriori doglianze articolate dall'opponente in quanto relativi a fatti estranei alla potestà gestionale del Comune impositore. Con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha, preliminarmente, riconosciuto la legittimazione passiva di tutte le parti evocate in giudizio dall'opponente riconoscendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione.
Ha, poi, qualificato la domanda in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Nel merito, ha accolto l'opposizione sull'unico motivo assorbente dell'illegittima applicazione ai verbali impugnati delle maggiorazioni di cui all'art. 26, comma 7, della l.
689/1981.
Avverso la predetta decisione giudiziaria, ha proposto appello l' Parte_4
censurando il capo della sentenza nella parte in cui viene riconosciuta la legittimazione passiva del e conseguente condanna dello stesso al CP_4 Parte_5
pagamento delle spese di lite giacché il vizio accolto riguarda attività di esclusiva pertinenza del Comune impositore.
Nel costituirsi, il appellato ha formulato delle doglianze che possono essere CP_1
così sintetizzate: i) difetto di legittimazione passiva;
ii) omessa pronuncia del Giudice di prime cure in ordine alla qualificazione dell'opposizione; iii) regolare notifica dei verbali di infrazioni presupposti e della cartella esattoriale;
iv) legittima applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della l. 689/1981.
Orbene, su tutte le superiori censure il Giudice di prime cure si è espressamente pronunciato rigettando le eccezioni sollevate dal con la conseguenza che, in difetto CP_1
di proposizione di appello incidentale, della relativa cognizione non può essere investito il giudice dell'impugnazione.
Per completezza, va precisato che l'unica eccezione che non necessitava di appello incidentale, in quanto assorbita, è quella relativa alla regolarità della notifica dei verbali presupposti. Tuttavia, l'esame di tale eccezione si rileva superflua giacché, quand'anche fondata, la cartella opposta deve ritenersi comunque definitivamente annullata per illegittima applicazione della maggiorazione, vizio accolto con statuizione passata in giudicato rispetto al quale il si ribadisce, pur contestandone l'infondatezza non ha proposto rituale CP_1
appello incidentale.
Infine, anche volendo considerare le difese dell'ente impositore svolte sotto forma di appello incidentale (circostanza che nella specie si esclude non solo tenuto conto della forma delle difese svolte ma essendo tale evenienza esclusa dal medesimo appellato) deve, in ogni caso, rilevarsene l'inammissibilità, ex art. 343 c.p.c., tenuto conto della tardiva costituzione del occorsa solo alla prima udienza di comparizione. CP_1
Per tutte le superiori ragioni le difese e richieste formulate dal Controparte_1
devono dichiararsi inammissibili.
[...]
4. Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
L' censura la sentenza di primo grado nella parte Parte_1 in cui il Giudice di Pace, in accoglimento dell'opposizione proposta da (per CP_2
l'illegittimità delle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981), ha annullato la cartella esattoriale n. 09420140029423667000 e, per l'effetto, ha condannato in via esclusiva l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
In particolare, contesta la statuizione in forza della quale il Giudice di prime cure, dichiarando la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Parte_5
, ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'appellante sebbene il vizio opposto
[...]
e accolto (illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981) riguardasse attività esclusiva dell'ente impositore.
Conseguentemente lamenta, altresì, l'erroneità della statuizione delle spese di lite avendole il Giudice di prime cure poste esclusivamente del secondo le spese processuali di lite nonostante il motivo sotteso all'opposizione ed accolto (illegittimità delle maggiorazioni) fosse riconducibile ad attività di esclusiva competenza dell'Ente Impositore e non anche del
Concessionario.
A sostegno del proprio assunto deduce che - contrariamente a quanto statuito dal
Giudice di prime cure - nell'ipotesi in cui, come quella di specie, si sollevino censure relative unicamente alla pretesa impositiva, deve escludersi la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione sicché lo stesso non può essere ritenuto litisconsorte necessario in giudizio.
4.1. La doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva è infondata.
Secondo l'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale l'agente della riscossione, il quale ha emesso l'atto opposto, ha interesse a resistere in giudizio in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr. Cass. civ., n. 15900 del
26.6.2017: “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.”) .
La Suprema Corte ha, dunque, ormai pacificamente sposato l'indirizzo ermeneutico in forza del quale l'agente della riscossione è legittimato passivo nel giudizio introdotto con l'impugnazione della cartella esattoriale, sia pur su di una causa petendi correlata ai vizi - piuttosto che dell'attività di riscossione - del procedimento di formazione del titolo esecutivo
(per l'esclusione del litisconsorzio necessario v., peraltro, Cass. civ., SS UU, n. 22080/2017).
Si è infatti evidenziato: i) che in forza dell' art. 39 L. n. 112 del 1999, in base al quale,
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite", all'agente di riscossione viene riconosciuta una generale legittimazione passiva a fronte dell'impugnazione della cartella esattoriale da lui notificata;
ii) che la predetta disposizione non radica la legittimazione del concessionario in ragione del tipo di vizio fatto valere dall'opponente, ma si limita a stabilire che egli possa essere manlevato dall'ente impositore - di cui si curi di richiedere la chiamata in causa - ove la lite non abbia ad oggetto la regolarità e validità degli atti da lui posti in essere;
iii) e che anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto di responsabilità tra l'esattore e l'ente impositore, l'interessato potrà proporre l'azione indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro soggetto, senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche e giurisprudenziali sopra tracciate deve, dunque, affermarsi la legittimazione passiva dell' Parte_1
dovendosi al riguardo prescindere dal tipo di vizio eccepito in sede di
[...]
opposizione.
4.2. Le considerazioni che precedono sebbene precludano l'accoglimento del motivo di gravame relativo al difetto di legittimazione passiva consentono, tuttavia, la riforma delle statuizioni in punto di spese e, quindi, l'accoglimento dell'ulteriore doglianza sul punto formulata dall'appellante seppur nei limiti che seguono.
Invero, i vizi fatti valere in sede di opposizione - sebbene, si ribadisce, non escludono la generale legittimazione passiva dell' - si riflettono sul regime Parte_5 delle spese di lite giustificando, nella specie, la condanna in via solidale del Concessionario della riscossione e dell'ente impositore e, non già, in via esclusiva del primo per come statuito dal Giudice di prime cure.
Sul punto occorre rammentare che il principio di causalità, in ossequio al quale deve individuarsi il soccombente (art. 91 c.p.c.), postula che la parte tenuta a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo si identifica con quella che, col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (v., ex multis, Cass. civ. n. 7625/2010; n. 25141/2006).
Ne discende che, per quello più di rilievo in questa sede, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa "anche quando
l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cfr., ex multis, Cass. civ. n.
24678/2018; n. 15390/2018; n.3105/2017; Cass. civ. n. 3101/2017; Cfr. Cass. civ. sez. VI,
26/06/2017, n.15900).
Pertanto, in tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni, come quelle di specie, ascrivibili all'ente impositore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse;
peraltro, restano ferme la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l'ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore (Cfr. Cass. civ. ord. n. 3105 del 6.2.2017). Dall'applicazione dei superiori e condivisi principi di diritto discende che pur avendo il Giudice di prime cure annullato la cartella di pagamento in ragione dell'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 l. 689/1981 applicate alle sanzioni iscritte a ruolo, e dunque per vizi riconducibili all'ente impositore, il Concessionario della Riscossione non va comunque escluso dalla condanna alle spese (non ravvisandosi, tra l'altro, nella specie alcuna delle ipotesi di legge che legittimano la compensazione delle spese di lite).
Ne consegue che la sentenza del Giudice di prime cure va parzialmente riformata nella parte in cui ha disposto la condanna in via esclusiva di (oggi Parte_3 [...]
) al pagamento delle spese di processuali dovendosi, di contro, Parte_1
disporre la condanna in solido del Concessionario della Riscossione (oggi
[...]
) e dell'Ente impositore ( . Parte_1 Controparte_1
5. Quanto alle spese del presente giudizio, avuto riguardo all'esito della lite, nei rapporti tra – appellante e del appellato, va disposta la Parte_1 CP_1 compensazione per 2/3 stante l'accoglimento parziale dell'appello. La restante parte va posta a carico del e si liquida come in dispositivo secondo i valori minimi previsti dal DM CP_1
55/2014 (e successive modificazioni) per le cause di valore fino a € 5.200,00 tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'effettiva attività difensiva concretamente svolta, compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
Nulla nei rapporti tra (oggi ) e Parte_3 Parte_1
sussistendo i presupposti per disporsi la compensazione integrale delle Controparte_5
spese del presente grado di giudizio.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex art 96 c.p.c., spiegata dall'appellata nei confronti dell'ente impositore, non ravvisandosi nel CP_5
comportamento processuale dell'ente impositore i requisiti soggettivi della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (oggi ) nei confronti del Parte_3 Parte_1 [...]
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2 1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1245/2016 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, condanna il Controparte_1
ed (oggi
[...] E_ Controparte_6
, in solido, al pagamento, in favore di , delle spese processuali del
[...] Controparte_2 primo grado di giudizio pari ad € 200,00 di cui € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge e con distrazione, ex art 93 c.p.c., in favore dell'avv. Arena Leo
Marco, dichiaratosi antistatario;
2) compensa per 2/3 le spese di lite del presente grado di giudizio nei rapporti tra appellante ed il appellato;
Parte_1 CP_1
3) condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1
dell' , della restante parte delle spese di lite del presente giudizio che Parte_1 liquida in € 426,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge;
4) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante (oggi e l'appellata Parte_3 Controparte_6
. Controparte_2
5) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata . CP_2
Così deciso in Reggio Calabria, 27 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)