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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 18/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza del 13/03/2025 e della camera di consiglio di pari data, preso atto dell'intervento del P.M., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 1372/2024 promossa
DA
, nato il [...] a [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessandrini Marco e dall'avv. Moroder Andrea, presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. D'Angelo Maria Grazia, presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13 marzo 2025
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2024 chiedeva la modifica delle condizioni fissate Parte_2
nella sentenza n. 113/2016 del Tribunale di Fermo del I marzo 2016 con cui, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 23 maggio 1987 con , Controparte_1
era stato posto a suo carico, dopo il rilascio dell'abitazione, un assegno divorzile di € 250,00, aumentati ad € 300,00 dal momento in cui egli avrebbe ripreso a percepire la retribuzione dal datore di lavoro Prefabbricati D'Alessandro S.n.c., con obbligo di rinegoziazione a seguito del collocamento in quiescenza.
Nel riecheggiare la funzione assistenziale dell'assegno e la carenza genetica per l'attribuzione dell'assegno di divorzio all'ex moglie, rilevava di percepire, dal I gennaio 2018, il trattamento pensionistico inizialmente pari ad € 23.553,00 netti annui ed aumentati per rivalutazione nel 2023 ad
€ 25.275,00, a fronte di un redito di lavoro pari ad € 26.861,00 annui, e di esser proprietario di ¼ dell'immobile in cui viveva il padre e nudo proprietario dell'appartamento in cui viveva la figlia, senza percepire ulteriori entrate, mentre l'ex moglie era proprietaria di terreni e di immobili, di recente, nel 2023, aveva pure acquistato una nuova proprietà immobiliare e lavorava attualmente in ambito agricolo.
In ragione del mutamento sopravvenuto della situazione fattuale, domandava la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico o, in via subordinata, la riduzione al minimo dell'importo.
Con memoria del 7 gennaio 2025 si costituiva , chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso per assenza di mutamento della situazione sussistente al momento del divorzio e sottolineando la differenza tra i propri redditi e quelli, di gran lunga superiori, percepiti dall'ex marito.
La causa, di natura documentale, era istruita con le produzioni di parte ed è stata discussa in forma orale all'udienza del 13 maggio 2025, in cui le parti trovavano un accordo nel senso della corresponsione da parte del ricorrente alla resistente di un importo una tantum di € 15.000,00, da versarsi in due tranches con scadenza rispettivamente al 31 marzo 2025 ed al 15 aprile 2025 e della revoca dell'assegno divorzile fissato, a favore della resistente, nella citata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della camera di consiglio la causa viene decisa con la presente sentenza.
Premesso che, con sentenza n. 133/2016 pubblicata il I marzo 2016, il Tribunale di Fermo, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23 marzo 1987 tra Pt_1
e , in adesione alle condizioni concordate tra le parti ha posto a carico del
[...] Controparte_1
un assegno divorzile di € 250,00, aumentati ad € 300,00 da quando egli avrebbe ricominciato Pt_1
a percepire il salario quale dipendente di Prefabbricati D'Alessandro S.n.c., con obbligo di rinegoziazione a seguito del collocamento in quiescenza, va dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del presente giudizio a termini di versamento, da parte del ricorrente alla resistente, di una somma una tantum di € 15.000,00, da corrispondersi in due rate con scadenza 31 marzo 2025 e
15 aprile 2025 e di revoca dell'assegno divorzile attualmente vigente.
In adesione a quanto concordato, va disposta la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in ragione dell'accordo raggiunto, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 10 ottobre 2024 da , Parte_1
dispone che, a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 133/2016 del Tribunale di Fermo, in adesione alla concorde volontà delle parti sia revocato l'assegno divorzile a favore di CP_1
e versi alla stessa l'importo una tantum di € 15.000,00 secondo le scadenze
[...] Parte_1
concordate.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
Dott. Alberto Pavan Dott.ssa Sara Marzialetti