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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 13/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 117/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: lesione personale.
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Zaccardi Marianicola, presso il cui studio, con sede a Vasto, in C.so Mazzini n.373, è
elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
( , residente a [...]1; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E
, residente a [...]1; Controparte_2 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
E TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
(P. IVA: ), quale società delegata a Controparte_3 P.IVA_1
gestire i sinistri ed alla rappresentanza in giudizio di Controparte_4
in persona del legale rappr.te pro-tempore e, per esso, del dott.
[...]
, quale procuratore speciale, corrente a Roma, Via della Bufalotta n. Controparte_5
374, con sede legale a Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. prof. Catelli Marco e dall'avv. Ciabatti Paolo
Severo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Onofrillo Pasqualino, sito a
S. Salvo, in Viale Duca degli Abruzzi n. 77;
CONVENUTA
FATTO
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 CP_1
e la e per essa la
[...] Controparte_2 Controparte_6
rappresentante in Italia ai sensi dell'art. 24 – 25 D.lgs n. 209/2005, IE
[...]
, per sentir condannare, previa declaratoria di responsabilità Controparte_7
del sinistro in capo al sig. solidalmente il predetto convenuto, la Controparte_1
sig.ra , proprietaria del mezzo e la Compagnia di assicurazioni Controparte_2
garante - e per essa la IE rappresentante per l'Italia CP_8 [...]
- al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore nella misura Controparte_3
di € 19.037,36 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi come per legge e vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda ha dedotto l'attore di essere rimasto vittima, in data 18 settembre 2020, a Vasto Marina, all'altezza del rivenditore auto Ford di D'LL &
D'RC (civico 27 di via Ragusa), nel mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, di incidente ad opera dall'autovettura Y10 tg EA979FT condotta dal sig.
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
che marciava in direzione da Sud (Termoli) verso Nord (Pescara), Controparte_1
finendo con il piede sinistro sotto la ruota del mezzo nel tentativo di schivare l'auto.
Ha riferito l'attore che il conducente arrestava l'autovettura per sincerarsi delle condizioni di esso , riconoscendo di non essersi minimamente Parte_1
avveduto della presenza del pedone sulle strisce;
di essersi recato la mattina successiva, a causa di forti dolori nella notte, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civile di Vasto dove gli veniva riscontrata una “frattura del malleolo tibiale sinistro da incidente stradale” con una prognosi di 35 giorni, cui seguiva l'immediato ricovero presso il reparto di ortopedia dell' ospedale per “frattura apice malleolo mediale con lesione della sindesmosi caviglia sx”; di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico,
di aver seguito le prescrizioni mediche.
Ha evidenziato di aver riportato, a causa delle lesioni subite, “postumi di valido trauma distorsivo caviglia sinistra con frattura del malleolo interno e lesione legamentosa della sindesmosi tibio-peroneale distale” con permanenza di atralgie e limitazioni funzionali oltre che zoppia, danno estetico e pregiudizio della capacità lavorativa specifica, come da perizia medico-legale redatta dal Dr. . Persona_1
Ha aggiunto essere rimaste senza esito le richieste rivolte a Controparte_1
conducente, , proprietaria del mezzo e nei confronti della Controparte_2 [...]
, (AIS S.A. rappresentante nella gestione dei sinistri ai sensi dell'art. Parte_2
24 D.lgs n. 209/2005).
Sulla base delle circostanze appena riferite, , all'udienza del Parte_1
20/12/2024, ha concluso (come da atto di citazione): “Previa declaratoria di
responsabilità del sinistro in capo al sig. condannare solidalmente il Controparte_1
predetto convenuto con la sig.ra , proprietaria del mezzo, e con la Controparte_2
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 4 Setto re Civile
Compagnia di assicurazioni garante - e per essa la IE rappresentante per CP_8
l'Italia in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla Controparte_3
Via Della Bufalotta n. 374 , al risarcimento dei danni tutti in favore dell'attore nella
misura di € 19.037,36== o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in uno con la rivalutazione e gli interessi come per legge;
2) Condannare in
solido tra loro i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
e , sebbene ritualmente citati in giudizio, non si Controparte_1 Controparte_2
sono costituiti e, pertanto, sono stati dichiarati contumaci, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha contestato Controparte_7
tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto integrale della domanda così come proposta.
Ha eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, per essere competente il
Giudice di Pace;
ha rivendicato la correttezza del comportamento ante causam di essa convenuta e contestato la fondatezza dell'an e del quantum debeatur.
Sulla base delle riferite deduzioni, la all'udienza del Controparte_7
20/12/2024, ha concluso (come da comparsa di costituzione e risposta): “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare dichiarare la propria incompetenza
per valore in virtù delle ragioni esposte in premessa sub. 1); in via principale, nel merito, riservato gravame, rigettare la domanda dell'istante per essere la stessa, così
come proposta, non provata, infondata e indeterminata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata, nella non temuta ipotesi di
accoglimento, anche parziale, della domanda proposta da parte attrice, riservato
gravame, addebitare alla società convenuta l'onere risarcitorio che risulterà
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 5 Setto re Civile
dall'entità delle lesioni effettivamente riportate dal Sig. in Parte_1
conseguenza immediata e diretta del sinistro de quo e delle spese mediche effettivamente sostenute, solo ed esclusivamente previa nomina di un CTU che
determini la loro riconducibilità all'evento dannoso per cui è causa nonché la loro entità; il tutto sempre e comunque con il rigetto della domanda relativa al danno
morale, al cumulo di rivalutazione ed interessi ed in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
All'udienza del 4 giugno 2022 è stata dichiarata la contumacia dei convenuti CP_1
e e sono stati concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.; sono
[...] Controparte_2
stati dipoi assunti i mezzi istruttori ammessi ed espletata ctu medico legale a mezzo del dr. . All'udienza del 20 dicembre 2024 sono state precisate le Persona_2
conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., alla scadenza dei quali la causa
è pervenuta in decisione.
DIRITTO
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito in favore del Giudice di Pace, sollevata dalla . Controparte_3
L'incompetenza per valore, al pari di quella per materia e di quella per territorio, è eccepita – ex art. 38 c.p.c - a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata: poiché la compagnia assicuratrice convenuta si è costituita in data 30 maggio 2022, nell'atto di citazione era indicata l'udienza del 19
maggio 2022 e quella differita ai sensi dell'art. 168, co. 4, c.p.c. è stata celebrata il 4 giugno 2022, la costituzione della convenuta risulta tardiva;
e, pertanto, la predetta parte è incorsa nella decadenza dal proporre la suddetta eccezione.
Quanto all'invocato rilievo d'ufficio, osserva, sul punto, il giudicante che, fermo
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 6 Setto re Civile
restando che, ex art. 10 c.p.c., il valore della domanda si determina sommando al capitale gli interessi scaduti, le spese ed i danni anteriori alla proposizione, va sottolineato che recenti pronunzie della Suprema Corte (Cass. 6 aprile 2022 n.11213;
Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio 2018 n. 19455) hanno chiarito che la causa deve essere considerata di valore indeterminabile qualora nell'atto introduttivo, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, sia aggiunta l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti.
Questo in quanto, ai sensi dell'art.1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può aprioristicamente ritenersi che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione, al fine dell'effettivo conseguimento dell'eventuale maggiore somma dovuta.
Deve, pertanto, ritenersi corretta l'individuazione del giudice competente per valore, effettuata da parte attrice.
Passando al merito della controversia, rileva il giudicante che la domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, si può ritenere raggiunta la prova in ordine al sinistro, alla colpa del conducente del veicolo, al danno subito, al nesso di causalità tra sinistro e danno.
Il teste ha riferito rispondendo al capitolo 3 “Sì, è vero: egli stava Testimone_1
attraversando per venire a salutarmi, per cui io ho proprio visto l'investimento” e ha
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 7 Setto re Civile
confermato che il predetto avvenne ad opera di un'autovettura Ypsilon 10 bianca, il cui conducente si fermò ed avvicinò per prestare soccorso e che, scusandosi con il , Pt_1
gli disse di non averlo visto.
Dello stesso tenore le deposizioni dei testi e . Testimone_2 Testimone_3
Il primo ha dichiarato, rispondendo al capitolo 5: “Sì, siamo usciti principalmente per curiosità, per vedere cosa fosse quel botto che avevamo sentito, poi abbiamo visto il sig. e lo abbiamo soccorso”; e, sul capitolo 6: “Sì, è vero. Non ricordo al Pt_1
momento se la gamba fosse la sinistra o la destra, ma ricordo le sue urla di dolore;
e che era lì a terra”; anch'egli ha confermato rispondendo al capitolo 8, che “Il sig.
nell'occasione appariva notevolmente spaventato e si scusava con il Controparte_1
Sig. dicendo di non averlo visto”. Pt_1
Il teste ha confermato tutte le circostanze, ha ricordato che l'odierno attore Tes_3
“era proprio lì, seduto sul marciapiede, dolorante” e che la macchina che lo ha investito era “una Y10 e che viaggiava con direzione da Termoli a Vasto”. Ha riferito,
inoltre, sub capitolo n.10, di aver accompagnato a casa il . Pt_1
Anche la teste ha confermato tutte le circostanze e, rispondendo ai Testimone_4
capitoli 5 e 6, ha dichiarato: “Sì, è vero, era una Ypsilon 10 grigia che da Termoli andava verso Vasto”. E: “Sì, è vero. Ha anche dichiarato che non lo aveva visto”.
La responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro – emersa Controparte_1
dalla prova orale - è confermata dalla mancata presentazione del medesimo a rendere interrogatorio formale deferitogli.
Quanto all'entità delle lesioni, il ctu dr. ha accertato - con valutazione Persona_2
medico-legale correttamente motivata e quindi del tutto condivisibile (stante anche l'assenza di specifiche critiche e/o differenti valutazioni tecniche delle parti in causa) -
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 8 Setto re Civile
la sussistenza nella persona dell'attore di esiti permanenti di “Frattura malleolo interno sinistro con diastasi della sindesmosi TPD” con “esiti ormai stabilizzati di limitazione funzionale dei movimenti articolari della tibio-tarsica”; cicatrici lineari,
piane non discromiche di piccola estensione caviglia sinistra;
le predette lesioni sono in rapporto di causalità con il sinistro”.
In conseguenza di tale quadro diagnostico, il CTU – con risposta del tutto esaustiva e condivisibile – ha valutato adeguata alla realtà clinico-biologica, un'inabilità
temporanea totale per 7 giorni, una parziale al 75% per 45 giorni, una parziale al 50% per giorni 30 e una parziale al 25% per ulteriori 30 giorni;
e la sussistenza di esiti residuati tali da configurare un danno biologico permanente nella misura del 5 % (cinque per cento), precisando che i suddetti esiti non incidono sulla capacità lavorativa del periziato e che le spese sostenute e documentate in atti sono congrue.
Sulla scorta dei summenzionati dati, è, quindi, possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo ricorso – quale parametro validato dalla sentenza della
Suprema Corte n. 12408/2011 - ai noti criteri liquidativi di cui alle c.d. Tabelle Milanesi
– 2024-2025 – come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro: anni 62;
Percentuale di invalidità permanente: 5%;
Punto base danno permanente: € 947,30.
Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO
Danno biologico permanente € 5.257,52
Invalidità temporanea totale € 386,68 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.864,35
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 9 Setto re Civile
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60 Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30 Totale danno biologico temporaneo € 3.493,93
TOTALE GENERALE: € 8.751,45
L'importo complessivo del risarcimento del danno non patrimoniale riconoscibile in favore dell'attore ammonta, pertanto, ad € 8.751,45, liquidato all'attualità.
Nelle obbligazioni risarcitorie, la somma di denaro che esprime il valore del bene perduto dal danneggiato deve essere, tuttavia, non solo rivalutata all'attualità, ma anche maggiorata degli interessi c.d. compensativi, i quali assolvono alla funzione di risarcire il danneggiato del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della somma dovuta, nel caso di specie l'importo, come sopra indicato, essendo stato calcolato in base ai valori già aggiornati all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita (cfr., Cass., S.U., 17.02.1995, n. 1712),
dalla data di verificazione del sinistro fino all'attualità, previa devalutazione della sorte capitale dalla data della liquidazione (09.05.2025) a quella di verificazione del danno
(18.09.2020). Il tutto per un importo complessivo di € 9.548,89, secondo il seguente calcolo:
Calcolo della Devalutazione Monetaria
Importo da Devalutare: € 8.751,45
Dal mese di: Marzo 2025
Al mese di: Settembre 2020
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Marzo 2025: 121,40
Indice Settembre 2020: 101,9
Raccordo Indici: 1
Indice di Devalutazione: 0,84
Totale Devalutazione: € 1.403,47
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Importo Devalutato: € 7.347,98
Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 7.347,98
Data Iniziale: 18/09/2020
Data Finale: 31/03/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2020
Scadenza Rivalutazione: Marzo 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 101,9
Indice alla Scadenza: 121,40
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,191
Totale Rivalutazione: € 1.403,46
Capitale Rivalutato: € 8.751,44
Totale Colonna Giorni: 1655
Totale Interessi: € 797,45
Rivalutazione + Interessi: € 2.200,91
Capitale Rivalutato + Interessi: € 9.548,89.
Per il periodo successivo alla presente liquidazione e fino alla data dell'effettivo soddisfo, detta somma andrà maggiorata degli interessi al tasso legale.
Condivisibile il giudizio di congruità delle spese espresso tanto dal ctu, sia pur sinteticamente, quanto dal dr. , nella Relazione di visita medico Persona_3
legale effettuata per conto di poiché l'esame sulle Controparte_9
fatture prodotte dall'attore (478,00 del 27.11.2020; 36,15 + 12,00 del 27.11.2020;
144,73 del 4.11.2020) per l'importo di euro 670,88, rivela essersi trattato di esborsi per accertamenti ed acquisti chiaramente conformi alle conseguenze del sinistro.
I suddetti importi (euro 144,73 quale esborso del 4.11.2020 ed euro 526,15 complessivi quali esborsi del 27.11.2020), calcolati con rivalutazione monetaria ed interessi (Cass.,
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 11 Setto re Civile
Sez. Un., n.17.02.1995, n.1712), come da tabelle che seguono, ammontano rispettivamente ad euro 187,91 e ad euro 683,09, per un totale di euro 871,00.
Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 144,73
Data Iniziale: 04/11/2020
Data Finale: 31/03/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2020
Scadenza Rivalutazione: Marzo 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102
Indice alla Scadenza: 121,4
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,19
Totale Rivalutazione: € 27,50
Capitale Rivalutato: € 172,23
Totale Colonna Giorni: 1608
Totale Interessi: € 15,68
Rivalutazione + Interessi: € 43,18
Capitale Rivalutato + Interessi: € 187,91
Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 526,15
Data Iniziale: 27/11/2020
Data Finale: 31/03/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2020
Scadenza Rivalutazione: Marzo 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102
Indice alla Scadenza: 121,4
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,19
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 12 Setto re Civile
Totale Rivalutazione: € 99,97
Capitale Rivalutato: € 626,12
Totale Colonna Giorni: 1585
Totale Interessi: € 56,97
Rivalutazione + Interessi: € 156,94
Capitale Rivalutato + Interessi: € 683,09
Spetta, pertanto, all'attore, complessivamente, la somma di euro 10.419,89, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Relativamente al danno morale, pur richiesto dall'attore, la convenuta ha invocato l'inammissibilità del riconoscimento di detta voce di danno, che si risolverebbe in una duplicazione di risarcimento, sulla scorta delle quattro sentenze gemelle della Sezioni
Unite del 24 giugno-11 novembre 2008, atteso che il danno morale costituisce necessariamente una componente del danno biologico.
Rileva, in proposito, il giudicante che – come statuito di recente dalla Suprema Corte
(Cass., sez. III civ., ord. 1 marzo 2024, n. 5547), non costituisce “duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto
10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche al risarcimento del danno morale"), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta - con valenza evidentemente interpretativa - dalla legge di stabilità del 2016”.
Tuttavia, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà la necessità
di un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate (Cass., sez. III civ., Ord. n.6443 del 03/03/2023; Cass., sez.
III civ., ord. 1 marzo 2024, n. 5547), dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 13 Setto re Civile
riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Nella fattispecie in esame, non è stata fornita la suddetta rigorosa prova, ovvero la prova ulteriore e diversa rispetto a quella dello stress derivante dalle normali limitazioni conseguenti ad intervento chirurgico con prescrizione di gamba in trazione;
né, di per se considerati, possono assumere rilievo la fobia per le punture (non insorta durante la convalescenza), i timori ad attraversare la strada o gli inviti a prestare attenzione rivolti alla moglie-conducente, emersi dalla deposizione della coniuge
, espressione tutt'al più di un'evoluzione del carattere, qualora in Testimone_5
precedenza non presenti, piuttosto che indici di sofferenza morale.
Per quanto attiene alla produzione da parte della convenuta della missiva del
CP_ 12.11.2021 inviatale dall' avente ad oggetto l'azione di surroga per la somma di euro 4.039,12 – in conseguenza di prestazioni pagate al sig. in Parte_1
seguito all'infortunio avvenuto il 18.09.2020 (indennità di malattia per i giorni dal
19.09.2020 al 12.01.2021 euro 4.009,12, oltre euro 30,00 per spese amministrative) –
con relativo invito alla controparte a chiarire detta circostanza, rileva il giudicante che, secondo quanto statuito dal giudice di legittimità (Cass., ord. 11 aprile 2022, n.11657),
CP_ l'indennizzo erogato dall' è cumulabile con il risarcimento del danno biologico.
Con riferimento, invece, all'invito al chiarimento in ordine ad eventuale erogazione di somme in favore dell'attore anche da parte dell'INAIL, formulato dalla convenuta, rileva il giudicante che, non avendo l'attore svolto deduzioni sul punto, tale aspetto non trova ingresso nella decisione (non essendo, peraltro, stato fatto oggetto di un'istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c.).
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La convenuta ha eccepito, altresì, carenza di prova del nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni subite dall'attore, evidenziando, in particolare, l'assenza di documentate lesioni multiple, multiformi e multipolari di frequente associazione con investimento a pedone, lamentando che la CTU si sia espressa in modo superficiale e approssimativo sul nesso causale tra lesioni ed evento che è palesemente non dimostrato.
Al riguardo, valgono, innanzitutto, le concordi risultanze della prova orale, avendo pressoché tutti i testi riferito che il conducente della Ypsilon 10, dopo il sinistro, ha arrestato il veicolo, è sceso per andare a prestare soccorso e, sinceratosi delle condizioni del , si è scusato riconoscendo di non averlo visto. Pt_1
Hanno riferito, ancora, i testi delle urla di dolore del , nonché del medesimo Pt_1
seduto sul marciapiede, dolorante, circostanze che trovano riscontro nel referto del
Pronto Soccorso “frattura malleolo tibiale sinistro da incidente stradale”.
Le espressioni “incidente stradale” ed “investimento”, d'altra parte, includono anche dinamiche meno drammatiche e cruente in cui il pedone viene colpito / raggiunto da un automezzo, senza che via sia un investimento nel senso letterale del termine o senza che il medesimo sia sollevato da/ scaraventato a terra.
D'altra parte, nell'atto di citazione, all'espressione “veniva investito” di cui al punto 2)
della premessa, segue la precisazione di cui al punto 3) “finiva con il piede sinistro sotto la ruota del mezzo”.
L'eccezione, pertanto, è infondata.
Ad abundantiam, osserva il giudicante che è improbabile che l'esame obiettivo del paziente, che venga effettuato a distanza di quasi cinque mesi dall'evento, possa portare al riscontro di esiti escoriativi / ecchimotici / contusivi compatibili con l'urto
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con una macchina e la caduta a terra del predetto.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna della parte convenuta costituita al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia,
determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella da essa domandata. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del
10 marzo 2014, aggiornato al D.M. n.147 del 13 agosto 2022.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte convenuta costituita, con espresso riconoscimento del diritto dell'attore di ripetere, nei confronti del soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. in via di anticipazione.
Nulla per le spese relativamente ai convenuti e , Controparte_1 Controparte_2
rimasti contumaci.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
[...]
1) dichiara responsabile del sinistro oggetto di causa;
Controparte_1
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 16 Setto re Civile
2) condanna in solido , proprietaria del mezzo, e la Controparte_1 Controparte_2
Compagnia di assicurazioni - e per essa la IE rappresentante per l'Italia CP_8
in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla Via Controparte_3
Della Bufalotta n. 374, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni tutti, della somma di euro 10.419,89;
3) condanna la di assicurazioni - e per essa la IE Parte_2 CP_8
rappresentante per l'Italia in persona del l.r.p.t., con Controparte_3
sede in Roma alla Via Della Bufalotta n. 374, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.112,46 Parte_1
(di cui € 273,91 per spese documentate, € 5.077,00 per compensi professionali ed €
761,55 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte convenuta costituita le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti della predetta convenuta quelle eventualmente anticipate al c.t.u. da parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 09/05/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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