Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Impugnazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, poiché le pretese dedotte in giudizio non hanno natura tributaria ma rientrano nella giurisdizione ordinaria. Le sanzioni per violazione del codice della strada sono attribuite alla giurisdizione ordinaria.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte accoglie l'eccezione, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, poiché le sanzioni per violazione del codice della strada non hanno natura fiscale.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso

    L'eccezione di inammissibilità viene assorbita dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    L'eccezione viene assorbita dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione.

  • Accolto
    Legittimità dell'atto opposto

    Le domande vengono respinte in quanto la controversia è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno
    Numero : 9
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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