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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto, 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01620259001173863/000 CONTRAV.CO.STR. 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento n.
01620259001173863000
Resistente: in via pregiudiziale ed assorbente: •dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione ex art. 2 d.lgs. 546/92 dell'adita Commissione in favore dell'Autorità Giudiziaria competente relativamente agli avvisi di addebito indicati in narrativa;
•dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21, ultimo comma, del D.Lgs. 546/92; nel merito:
•dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
•dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso in data 12.11.2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01620259001173863000, notificata il giorno 11.11.2025, dell'importo complessivo di euro 1.810,64, ed ha contestato:
- la mancata notifica dell'accertamento dell'infrazione;
- la mancata prova dell'omologazione dell'autovelox;
- l'accertamento del conducente alla guida del veicolo;
- la prescrizione del credito;
- la notifica del 14.06.2018;
chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
2.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice adito ex art. 2 d.lgs. n. 546/92, trattandosi di entrate non aventi natura tributaria.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi degli artt. l9 e 21 del d.lgs. n. 546/92, deducendo che, prima dell'intimazione impugnata, era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
01620219000254855000, alla quale era sottesa, tra le altre, anche la cartella n. 01620180000298079000, di cui il ricorrente ha contestato l'avvenuta notifica, eseguita il 14.06.2018, e l'intervenuta prescrizione;
inoltre,
l'intimazione di pagamento n. 01620259001173863000, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, a norma dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Ciò premesso, le pretese dedotte in giudizio non hanno natura tributaria e rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Infatti, “la cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 all'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale” (v. Cass. sez. un. 17.4.2014 n. 8928; cfr. Cass. sez. un. 10.10.2025 n. 27175). Sul fondamento delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, restando assorbita anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. n. 546/92.
Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario;
condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 450, comprensivi di accessori. Così deciso in Belluno,
20.1.2026 Il giudice U. Giacomelli
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 95/2025 depositato il 22/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno - Via Vittorio Veneto, 167 32100 Belluno BL
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01620259001173863/000 CONTRAV.CO.STR. 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso dichiarando la nullità dell'intimazione di pagamento n.
01620259001173863000
Resistente: in via pregiudiziale ed assorbente: •dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione ex art. 2 d.lgs. 546/92 dell'adita Commissione in favore dell'Autorità Giudiziaria competente relativamente agli avvisi di addebito indicati in narrativa;
•dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21, ultimo comma, del D.Lgs. 546/92; nel merito:
•dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
•dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso in data 12.11.2025 il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01620259001173863000, notificata il giorno 11.11.2025, dell'importo complessivo di euro 1.810,64, ed ha contestato:
- la mancata notifica dell'accertamento dell'infrazione;
- la mancata prova dell'omologazione dell'autovelox;
- l'accertamento del conducente alla guida del veicolo;
- la prescrizione del credito;
- la notifica del 14.06.2018;
chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
2.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice adito ex art. 2 d.lgs. n. 546/92, trattandosi di entrate non aventi natura tributaria.
Ha inoltre eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi degli artt. l9 e 21 del d.lgs. n. 546/92, deducendo che, prima dell'intimazione impugnata, era stata notificata l'intimazione di pagamento n.
01620219000254855000, alla quale era sottesa, tra le altre, anche la cartella n. 01620180000298079000, di cui il ricorrente ha contestato l'avvenuta notifica, eseguita il 14.06.2018, e l'intervenuta prescrizione;
inoltre,
l'intimazione di pagamento n. 01620259001173863000, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, a norma dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Ciò premesso, le pretese dedotte in giudizio non hanno natura tributaria e rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Infatti, “la cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 all'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale” (v. Cass. sez. un. 17.4.2014 n. 8928; cfr. Cass. sez. un. 10.10.2025 n. 27175). Sul fondamento delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, restando assorbita anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. n. 546/92.
Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario;
condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 450, comprensivi di accessori. Così deciso in Belluno,
20.1.2026 Il giudice U. Giacomelli