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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato OP Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n.811/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA
(cf ) e (cf ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
proprio e quali ex-soci/contitolari delle già cessata (pi , Parte_3 P.IVA_1 corrente in via dell'Aspo n°13, Ascoli Piceno), rappresentati e difesi dall'Avv.
BARTOLOMEI ANDREA (c.f. ) del Foro di Fermo, presso cui sono C.F._3
elettivamente domiciliati nel domicilio cd digitale (pec
, come da procura in atti;
Ricorrenti- Email_1
Opponenti
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Gianfranco Vittori ( – C.F._4
t) giusta procura generale alle liti in atti, Email_2
elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Ascoli Piceno Via
Rismondo n. 1; Resistente – Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.97/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/10/2023, i ricorrenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.97/2023 emesso in data 29/06/2023 dal Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione
Lavoro in RG n.402/2023 e con il quale venivano intimati a pagare in favore dell' la CP_1
1 somma di €.56.680,23, oltre interessi e spese del procedimento per €.2.135,00, a titolo di TFR anticipato ex L.297/82, ritenendo illegittimo il pagamento anticipato dall' . CP_1
Si costituiva in giudizio l impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
prodotto ed eccepito e chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto, per le motivazioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge la correttezza dell'operato CP_1
dell' che ha proceduto al pagamento in via anticipata del TFR (afferente ai lavoratori CP_1
e e non ai lavoratori indicati in ricorso da parte opponente) Parte_4 Parte_5
avendo i lavoratori interessati documentato, in sede di domanda amministrativa, i tentativi di esecuzione individuale e i presupposti per l'intervento del fondo di garanzia. Infatti, risulta che gli accordi di transazione non sono stati adempiuti, come emerge dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione dall' (tra cui il precetto in rinnovazione CP_1
mai opposto dagli opponenti), e sussistevano pertanto tutti gli elementi costitutivi per l'intervento del fondo di garanzia ex art. 2, L. n°297/1982.
Sul punto, va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui
«l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sé, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettato a procedura concorsuale [...] rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale», legittimato ad accedere al Fondo di garanzia
«decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo) senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente)» (Cass. ordinanza n. 14020 del 2020, cit., punto 15).”
Ne consegue il rigetto del ricorso con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 97/2023 opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.97/2023 del
29/06/2023;
b) Condanna le parti opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell' delle CP_1 spese del presente giudizio di opposizione che liquida in complessivi €.4.201,00 oltre accessori come per legge.
2 Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
Ascoli Piceno, lì 02/01/2025
Il OP
(Avv. Tiziana D'Ecclesia)
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