Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 23 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Debora De Fazi per parte attrice e l'avv. Giorgio Natoli per parte convenuta . Controparte_1
L'Avv. De Fazi, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Natoli, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2251 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Roma via Vincenzo Arangio Ruiz n. 7, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(P. IVA ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
. Giorgio a via Banco del Santo Spirito n. 42, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 deducendo: -che Controparte_2 CP_3 da d ede percorrendo la strada provinciale 2/c Sasso Manziana direzione Aurelia, quando all'altezza dell'incrocio con la Strada Provinciale 14/a Due Casette, dopo aver presegnalato la manovra di svolata a sinistra in direzione di Cerveteri, veniva violentemente urtato da tergo da una vettura tipo Audi A3, tg. DB 788 VJ, il cui conducente, nel sorpassare lo stesso ad elevata andatura, mal aveva calcolato la distanza di sicurezza;
-che a seguito della rovinosa caduta, non solo il velocipede era rimasto danneggiato, ma aveva riportato lesioni fisiche e agli indumenti di pregio (casco e scarpini professionali) che aveva indossato nel frangente, come sono state documentati nelle foto allegate. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, chiedeva ad
[...]
e a il risarcimento del danno comple Controparte_2 CP_3
52, ratta la somma versata in acconto dall'assicurazione nella fase stragiudiziale.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che Controparte_2
l'assicurazione aveva ver ,00 per danno materiale ed euro 26.200,00 per danno fisico. Sosteneva che la responsabilità andava ascritta ad entrambi i conducenti in maniera paritaria ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo:
“Si chiede il rigetto della domanda attrice, in quanto palesemente infondata indimostrata e comunque pretestuosa, e la conferma della congruità delle somme liquidate dalla compagnia. Con il favore delle spese. In estremo subordine, sentir dichiarare la responsabilità prevalente o quantomeno paritaria della sig.ra , riducendo la pretesa risarcitoria in base alla Pt_1 graduazione della re ità concorrente imputabile alla condotta dello stesso. Riconoscere la congruità della somma di €. 3.500,00 erogata da CP_2
a titolo di offerta per il danno materiale e di €. 26.200,00 per il da detraendola da una diversa maggiore pronuncia. Respingere tutte le ulteriori pretese in punto di quantum, in quanto non provate né tantomeno dovute”.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per che rimaneva CP_3 contumace.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Sulla dinamica dell'incidente si leggono nella relazione della Polizia Locale di Bracciano le dichiarazioni rese dal conducente del seguente CP_3 tenore “alle ore 11,50 circa mentre percorrevo la S.P. 2C, con direzione Aurelia e con a bordo la sig.ra giunto nei pressi della intersezione con la Parte_2
S.P. 14A (due casett ti a me due ciclisti che percorrevano la suddetta S.P. uno al fianco dell'altro, quando uno dei due improvvisamente girava a SX verso la S.P. 14A. Mentre mi apprestavo a fare la stessa manovra trovavo la mia corsia occupata dal ciclista e quindi nonostante abbia cercato di fermare il veicolo non riuscito ad evitare l'impatto occorso sul parabrezza anteriore di guida del mio veicolo. Presumibilmente ricordo che il ciclista ha impattato sul mio veicolo con il sedere”. Dunque, il conducente antagonista dell'attore non ha ammesso la propria responsabilità, imputando invece una condotta colposa rilevante al ciclista, per avere questo posto in essere una svolta improvvisa ponendosi dinanzi ad tanto da impedirgli ogni manovra di evitamento dell'impatto. CP_3
ha riferito una dinamica dell'incidente avvenuta nei termini di un tamponamento, infatti è pacifico che l'impatto è avvenuto con la parte posteriore della ruota della bici e il parte anteriore frontale. Le foto dei mezzi incidentati del resto riportano per la bici il distaccamento della ruota posteriore e per la macchina il danneggiamento del parabrezza che lo stesso conducente riferisce essere danneggiato dall'impatto con il “sedere” CP_3 dell'attore. Nell'ipotesi di tamponamento (“con l'espressione "tamponamento", ormai entrata nell'uso corrente, si designa pacificamente ogni urto che un veicolo riceve, in qualsivoglia punto della parte posteriore da altro veicolo che lo segue, rimanendo insensibile a tal definizione il fatto che l'urto sia posizionato a destra, al centro o a sinistra del paraurti posteriore” (Corte d'Appello Roma Sez. IV, 18/10/2006), sussiste, per giurisprudenza costante ed incontroversa (Cass. civ. n. 6193/2014, 8051/2016, 21513/2020), una presunzione di responsabilità esclusiva del soggetto tamponante per la violazione della c.d. distanza di sicurezza da tenere obbligatoriamente nella circolazione stradale, pari alla distanza necessaria da tenere rispetto al veicolo che precede per l'arresto in sicurezza di quello condotto. Come noto, infatti, “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. n. 18708 del 01/07/2021). Posto, dunque, che l'onere del superamento della presunzione de facto, e quindi della prova liberatoria idonea a dimostrare che il tamponamento è stato determinato da cause in tutto o in parte non imputabili, spetta al soggetto tamponante, e che, né questo né la convenuta assicurazione l'hanno fornita, consegue che la responsabilità del sinistro non potrà che essergli interamente addebitata. Anzi, l'unico teste sentito in ordine al sinistro è stato amico e quel Tes_1 giorno compagno di escursione in bici insieme all' udienza ha affermato quanto segue: “Ricordo che al momento dell'incidente del 15.11.2020 ero in bicicletta con . Eravamo usciti insieme ed avevamo
Parte_1 quasi finito il giro in bici. Infatti ci trovavamo in fila su via Furbara Sasso strada dove abito. Ricordo che ci trovavamo a circa una distanza di 300 metri dall'incrocio con via del Sasso e che si trovava dietro a me in fila
Parte_1 indiana mi ha accostato sulla salutarmi in quanto ci stavamo separando. Preciso che durante l'accostamento noi continuavamo a pedalare quindi eravamo in movimento. Una volta che si è accostato ci siamo
Parte_1 salutati e ho visto che ha iniziato con il proprio braccio
Parte_1 sinistro la propria int svoltare a sinistra appunto su via del Sasso. Preciso che la segnalazione con il braccio l'ha iniziata ad effettuare quando si trovava ancora prima dell'incrocio. Si trovava al momento della segnalazione a circa 150 metri prima dell'incrocio. Arrivato nei pressi dell'incrocio
Parte_1 ha iniziato a rallentare spostandosi ancora di più verso la sinistra in via Sasso e io che dovevo proseguire dritto sono andato avanti a lui, dopo circa un paio di secondi ho sentito un rumore metallico e mi sono girato, in quel momento ho visto che si trovava già sopra il cofano di una vettura
Parte_1 per poi essere sbal ti e cadere a terra. Lui è andato a finire contro il guard rail, in corrispondenza dell'angolo sinistro della corsia opposta a quella da noi percorsa. Preciso che quando si è accostato per salutarmi e poi quando ha iniziato a segnalare la svolta si trovava già al centro della nostra
Parte_1 corsia di marcia. Mentre inve i sono girato e l'ho visto sul cofano della vettura che lo ha colpito, si trovava già oltre la linea di mezzeria
Parte_1
e quindi già all'interno della corsia di marcia opposta. Siccome al momento dell'inizio della segnalazione con il braccio sinistro ci trovavamo a circa 150 metri dall'incrocio, posso dire che abbiamo percorso altre 6-7 secondi circa per arrivare all'incrocio dove si è verificato l'impatto. Preciso che dopo aver sventolato il braccio il mio amico ha ripreso il manubrio della bici e arrivato all'incrocio ha svoltato a sinistra nel momento in cui io lo sfilavo in avanti per proseguire. Dopo due secondi circa ho sentito il rumore metallico causato dall'investimento. Durante l'accostamento e la fase di segnalazione con il braccio sinistro , come del resto anche io, andavamo ad una velocità di circa Parte_1
25 Km ase di approccio all'incrocio ricordo che ha
Parte_1 rallentato (…) Ricordo che dopo l'incidente mi sono fermato per s mio amico . Ricordo che aveva indosso il casco che però ho
Parte_1 Parte_1 notato neggiato, nel a incrinato. Ho visto anche per terra il cellulare di che ho preso personalmente per chiamare la fidanzata
Parte_1 di rla dell'incidente. La bici era danneggiata sicuramente
Parte_1
n più usare, aveva la ruota posteriore completamente staccata e aveva altri danni che però non riesco a riferire”. Si tratta di dichiarazione del tutto favorevole alla ricostruzione di esclusiva responsabilità del tamponante;
mentre l'eventuale carenza probatoria conseguente, secondo l'assicurazione, al fatto che il teste al momento dell'impatto guardasse verso altra direzione, non porta all'applicazione della presunzione dell'art. 2054 comma 2 c.c., posto che rimane ferma la presunzione di colpevolezza del soggetto tamponante, in assenza di elementi idonei a provocarne il superamento anche parziale.
6.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (lesioni Parte_1
“con gli esiti disfunzionali stabilizzati e permanenti orporea sopra menzionata. Il tutto si traduce in residua limitazione dei movimenti di accosciamento e lateralizzazione del piede sulla gamba”), all'epoca dei fatti di 44 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 18 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 67.600,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze, in relazione al suo stato di pensionato, tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITA 40 giorni pari ad euro 4.600,00 e a titolo di ITP al 50% 60 giorni pari ad euro 3.450,00 per un totale di euro 8.050,00. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 2.721,63. Quanto al danno materiale è pacifico che le spese di riparazioni sono superiori al valore della bici. Tuttavia, il valore della bici pari ad euro 4.450,00 non è stato oggetto di riscontro documentale, nemmeno a mezzo di preventivo o perizia di parte, dunque deve ritenersi che la somma corrisposta in fase stragiudiziale pari ad euro 3.500,00 risulti del tutto esaustiva delle voci attinenti al danno materiale per bici e strumentazione di casco e bici.
8.In conclusione, vanno condannati e CP_3 Controparte_2
a risarcire in favore di :
[...] Parte_1 danno non patrimonia 50,00 (ossia euro 67.600,00 + euro 8.050,00 – euro 26.200,00). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 2.721,63 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, tenuto conto del DM vigente, della complessità della causa e dell'attività processuale concretamente svolta.
10.Le spese di ctu medico legale vanno definitivamente poste a carico di
, con obbligo di restituzione a parte attrice quanto Controparte_2
tale titolo.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità di per le causali di cui in motivazione, nella causazione del CP_3
di causa e CONDANNA e CP_3 [...]
al risarcimento in favore di : 1) Controparte_2 Parte_1 moniale pari ad euro 49.4 ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 2.721,63 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-CONDANNA e al pagamento CP_3 Controparte_2 in favore di sente giudizio Parte_1 da liquidars di euro 8.045,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Debora De Fazi, dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di , Controparte_2 con obbligo di restituzione alla parte attrice quan a tale titolo.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani