Articolo 1 della Legge 20 giugno 1952, n. 747
Articolo 2
Versione
25 luglio 1952
Art. 1.
I contributi dovuti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali in base all' art. 19 della legge 21 novembre 1945, n. 722 , per la "Gestione assistenza sanitaria" ed in base all' art. 15 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , per la "Gestione indennita' ed assegni ai salariati" successivamente modificate dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 , sono corrisposti all'Ente stesso direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dalle Aziende autonome statali, per tutti i dipendenti uffici centrali e periferici.
A tal fine, le ragionerie centrali e gli altri uffici ad esse corrispondenti, provvederanno all'anticipato versamento da effettuarsi entro due rate in luglio ed in gennaio di ogni esercizio finanziario, ciascuna, rispettivamente, del 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi, computati sugli interi stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate soggette ai contributi stessi, mediante emissione di mandati diretti sulla Tesoreria centrale da estinguersi con accreditamento a favore di conti correnti infruttiferi presso la predetta Tesoreria intestati rispettivamente, all'E.P.A.S. - Gestione assistenza sanitaria - ed all'E.N.P.A.S. - Gestione indennita' ed assegni ai salariati.
Per quei capitoli comprensivi anche di emolumenti e di altre spese comunque non assoggettabili ai contributi di cui al primo comma, la quota di stanziamento imponibile sara' determinata dalle ragionerie centrali presso le singole Amministrazioni con criteri semplificativi in base a valutazione media sull'intero stanziamento.
L'E.N.P.A.S. effettuera' i prelevamenti dai conti correnti di cui al secondo comma in relazione alle proprie necessita' di cassa.
Le norme di cui sopra si applicano anche alle Amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo ed alle Amministrazioni ed Enti il cui personale sia comunque assistito dall'E.N.P.A.S. per mezzo delle rispettive gestioni sopra indicate.
Entrata in vigore il 25 luglio 1952