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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 13846/2010 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Andrea Bernava e Avv. Monica Curcuruto)
ATTORE - OPPONENTE
E
(già ) COroparte_1 COroparte_2
(Avv. Joachim Lau e Avv. Claudio Giangiacomo)
CONVENUTO - OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO – CONTUMACE
COroparte_3
(Avv. Joachim Lau)
INTERVENUTO
NONCHE'
COroparte_4
(Avv. Leonardo Alesii)
CP_5
(Avv. Leonardo Alesii)
TERZO CP_6
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso atto di pignoramento.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi l' COroparte_7
intraprendeva azione esecutiva, iscritta al n. R.G. 12456/2009, in base alle sentenze della Corte
d'Appello di IR (sentenze irrevocabili del 20.3.2007 e 25.11.2008), che hanno dichiarato esecutive in Italia la sentenza n. 137/97 del Tribunale Greco di Livadia con la quale lo Stato tedesco
è stato condannato al pagamento, in favore della del risarcimento COroparte_2
del danno per la strage nazista nella città di Distomo, nonché la sentenza delle Sezioni Unite della
CO Corte di Cassazione Greca del 13.4.2000 con la quale la è stata condannata al pagamento di spese legali. Il creditore promuoveva l'azione esecutiva nei confronti della Repubblica Federale di
Germania, assumendo che “In considerazione della legislazione interna tedesca, come sopra illustrata, il patrimonio della , di cui lo stato tedesco è l'unico azionista, risponde Parte_1 per i debiti di cui alla sentenza n. 137/97 del tribunale di DI (cfr. atto di pignoramento, pag.
3).
In data 18.5.2009 la debitrice RFG proponeva opposizione “a precetto e a pignoramento ex art. 615 e 617 c.p.c.” lamentando: a) l'immunità in generale dello Stato tedesco;
b) l'immunità dalla giurisdizione esecutiva;
c) la carenza di legittimatio ad causam dell'Autogestione Prefettizia di
Viotia; d) la mancata notifica dei titoli in forma esecutiva;
e) l'inesistenza del pignoramento per la mancata indicazione della data di udienza ed il mancato rispetto del termine di cui agli artt. 543 e CO 501 c.p.c.; f) il mancato conteggio nel precetto delle somme dovute dal pignorante alla;
g)
CO l'inesistenza del credito pignorato in capo alla per diversità del soggetto pignorato.
In ragione di ciò chiedeva la sospensione della procedura esecutiva, con vittoria di spese di lite.
Con successivo ricorso anche la presentava opposizione, che dalla Parte_1
ricostruzione della risalente documentazione cartacea presente in atti e dalle asserzioni e difese delle parti in causa, aveva ad oggetto i seguenti motivi: a) l'inesistenza o nullità della notifica dell'atto di pignoramento del titolo e del precetto;
b) la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente;
c) la carenza di legittimazione passiva all'azione esecutiva della , in Parte_1 quanto quest'ultima non risponderebbe dei debiti della Repubblica Federale di Germania.
Con memoria si costituiva la creditrice, affermando l'infondatezza delle avverse prospettazioni e sostenendo la tesi della sostanziale immedesimazione organica fra le Ferrovie tedesche ( ) e la Repubblica Federale di Germania, in ragione della quale le prime Parte_1
rispondevano dei debiti della seconda.
All'esito dell'udienza dell'8.1.2010 il GE, verificato che tutte le dichiarazioni dei terzi erano negative, assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di accertamento
2 dell'obbligo del terzo, sospendeva di diritto la procedura esecutiva ex art. 548 c.p.c., dichiarava non doversi procedere sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito delle proposte opposizioni.
Con tempestivo atto di citazione è stato introdotto dalla l'odierno Parte_1
giudizio di merito, nel quale la società ha riproposto le medesime doglianze avanzate in fase cautelare, chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese di lite.
Con memoria si è quindi costituita la creditrice, ribadendo la correttezza della ricostruzione normativa ed interpretativa fornita nel proprio atto di pignoramento, in base alla quale la Parte_1
in virtù di una sostanziale immedesimazione organica fra le Ferrovie e la Repubblica
[...]
Federale di Germania, era tenuta a rispondere in qualità di condebitrice dei debiti della seconda.
Nelle more del riassunto giudizio di merito, della cui successiva cronologia si dirà per coerenza espositiva più avanti, nell'ambito dell'esecuzione R.G. 12456/2009 veniva depositata da parte del debitore richiesta di estinzione della procedura esecutiva, per il sopravvenuto deposito della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3.2.2012 con la quale la CIG accertava che il diritto internazionale consuetudinario imponeva di riconoscere allo stato estero l'immunità dalla giurisdizione civile nazionale per le attività compiute iure imperii; dichiarava che pertanto l'Italia, con le sentenze azionate, aveva violato la descritta immunità nei confronti della Germania e per l'effetto ordinava all'Italia di far cessare gli effetti dei provvedimenti giudiziari lesivi dell'immunità.
Con ordinanza del 30.11.2012 il GE, ritenuta la fondatezza della richiesta, dichiarava improcedibile l'esecuzione.
In data 15.12.2012 l' proponeva opposizione agli atti COroparte_9
esecutivi avverso il provvedimento del 30.11.2012, chiedendo la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Il giudizio di merito ex art. 617 c.p.c., successivamente incardinato in riassunzione, veniva iscritto al ruolo R.G. n. 79588/2012. In data 28.02.2013 la si costituiva nel Parte_1 suddetto giudizio di opposizione agli atti esecutivi rilevando, tra l'altro, l'inesistenza del titolo esecutivo giudiziale del creditore procedente nei propri confronti.
Parallelamente, nel presente giudizio di merito R.G. 13846/2010 con ordinanza del
14.3.2013 il Giudice disponeva la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione “del pendente giudizio di opposizione agli atti esecutivi 79588/2012 r.g.” ritenendo “che l'accertamento, oggetto del descritto giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nella specie relativo alla perdurante azionabilità in sede esecutiva -
e dunque alla persistenza dell'esecutorietà - delle sentenze poste a fondamento dell'esecuzione contestata colla presente opposizione all'esecuzione, Costituisce antecedente logico-giuridico
3 necessariamente pregiudiziale rispetto alla definizione del merito dell'opposizione stessa;
essendo notoriamente il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di opposizione all'esecuzione, tenuto ad accertare e preliminarmente dichiarare, anche d'ufficio, indipendentemente dal tenore delle domande formulate dalle parti in causa, l'eventuale inesistenza del titolo esecutivo giudiziale azionato nell'esecuzione e contestata”.
In data 15.3.2017 il giudizio di opposizione agli atti esecutivi R.G. n. 79588/2012 si concludeva con sentenza n. 5228/2017 con la quale il Giudice accoglieva l'opposizione proposta dall' e per l'effetto annullava il provvedimento di improcedibilità COroparte_9
del 30.11.2012.
In data 15.5.2017 avverso la sentenza n. 5228/2017 del Tribunale Ordinario di Roma la proponeva ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., esitato nella Parte_1
sentenza n. 21996/2019, con la quale il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
Il 15.9.2019 l' depositava quindi nella procedura esecutiva COroparte_9
R.G.E. n. 12456/2009 ricorso per la riassunzione del processo esecutivo, chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del procedimento.
All'udienza del 9.6.2021, celebratasi nell'ambito della procedura esecutiva R.G.
12456/2009, a fronte della concorde richiesta delle parti, il GE sospendeva la procedura ex art. 548
v.t. c.p.c.
Con successiva istanza depositata in data 7.10.2022 sempre all'interno della procedura esecutiva, la debitrice presentava richiesta di estinzione in considerazione di quanto disposto con
Decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 all'art. 43, comma 3 (così come modificato dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022), in forza del quale “Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti”.
Disposto lo scambio di note fra le parti, con ordinanza del 19.1.2023 il GE denegava la richiesta estinzione, ritenendo inapplicabile al caso di specie il sopra riportato art. 43. Il GE valutava infatti che “Dalla lettura complessiva delle norme citate si impone, allora, un'interpretazione univocamente orientata verso il riconoscimento di un necessario nesso di continuità fra la nazionalità e/o il profilo territoriale italiani del soggetto che ha diritto di accedere al Fondo e i crimini perpetrati dal Terzo Reich nell'intervallo temporale fra l'1.9.1939 e
l'8.5.1945: l'istituzione di tale Fondo si palesa, infatti, come una diretta applicazione pratica dell'originario versamento, da parte dell'allora Repubblica Federale di Germania ed in favore
4 dell'Italia, della somma di quaranta milioni di Marchi tedeschi, in dipendenza dei quali si intende:
a) definire ogni rivendicazione dell'Italia nei confronti della Germania per diritti o ragioni sorti nel predetto arco temporale;
b) tenere indenne la Germania da ogni azione legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.
Ragionare diversamente, consentendo l'accesso al Fondo a soggetti che non hanno alcun nesso di continuità con il nostro Paese, priverebbe infatti di significato l'esplicito riferimento che il legislatore fa nell'art. 43 D.L. 36/2022 all'Accordo del 1961.
Per i predetti soggetti, privi del nesso di continuità con il nostro Paese, e nella specie per i creditori procedenti dell'odierna procedura esecutiva, non potendo quindi ritenersi applicabile
l'art. 43 D.L. 36/2022 e, pertanto, possibile l'accesso al Fondo, rimane impregiudicata la possibilità di esecuzione forzata nei confronti dello Stato tedesco attraverso l'esercizio della giurisdizione nel nostro Paese, ove le regole processuali consentano di ivi radicare la competenza”.
Con il rigetto dell'istanza di estinzione rimaneva pertanto ferma la disposta sospensione ex art. 548 c.p.c.
Impugnata con lo strumento del reclamo, l'ordinanza veniva confermata dal Collegio con sentenza n. 13453/2023.
Parallelamente e successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 21996/2019 della
Corte di Cassazione, il 20.9.2019 la ha riassunto il presente giudizio di merito Parte_1
di opposizione.
Con distinti ricorsi depositati nella procedura esecutiva R.G. 12456/2009, spiegavano atto di intervento centinaia di soggetti, dichiarandosi creditori della Repubblica Federale di Germania. Con tre ricorsi depositati rispettivamente il 15.6.2020, il 21.6.2020 ed il 15.7.2020 la Parte_1
presentava opposizione agli interventi;
in seguito a tali opposizioni, la quasi totalità degli intervenuti rinunciava all'intervento e l'opponente alle relative opposizioni.
Nell'ambito del giudizio contenzioso oggi in esame solamente in data 16.3.2022 ha quindi depositato memoria di costituzione , soggetto intervenuto (non rinunciatario) COroparte_3
nella procedura esecutiva R.G. 12456/2009, attraverso un intervento sostanzialmente ad adiuvandum delle ragioni della . COroparte_1
Scambiatesi nella presente sede contenziosa (R.G. 13846/2010) note fra le parti sulla questione dell'applicabilità del citato art. 43, comma 3 D.L. 36/2022 (così come modificato dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022), l'intervenuto nelle note del 30.9.2022 ha dichiarato che al CP_3 suo credito si applicherebbe l'art. 43 D.L. 36/2022, con conseguente impossibilità di esecuzione forzata nei confronti della RFG. Ha quindi concluso chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in
5 causa del Ministero dell'Economia e Finanze “per accertare il diritto del sig. di accedere CP_3 al Fondo istituito presso il MEF”.
Con ordinanza del 18.1.2023 il giudice ha ritenuto inapplicabile la norma ai creditori procedenti e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Disposta con ordinanza del 13.7.2023 l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con i terzi pignorati alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 13533/2021, COroparte_4
e si sono costituite, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione avanzata
[...] CP_5
dalla , il tutto con vittoria di spese di lite. Parte_1
All'udienza del 15.5.2024, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della Repubblica Federale di Germania che pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Parimenti in via preliminare occorre evidenziare che la riassunzione operata dalla Parte_1
è circoscritta ai motivi di opposizione avanzati dalla stessa in fase esecutiva e non anche in
[...]
relazione ai motivi di opposizione avanzati dalla Repubblica Federale di Germania nell'opposizione depositata il 18.5.2019.
La presente indagine sarà pertanto limitata al perimetro della riassunzione operata dalla con l'atto di citazione del 3.3.2010. Parte_1
Nell'ambito delle questioni preliminari, deve altresì esser rigettata la richiesta dell'intervenuto tardivo : in primo luogo egli soggiace alle preclusioni processuali legate CP_3
alla sua tardiva costituzione, non potendo esser qualificato come litisconsorte necessario (cfr. Cass.
18110/2011, nonché Cass. 17441/2019, per le quali “Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati”). In secondo luogo, la sua richiesta di chiamata in causa del MEF si palesa del tutto inconferente e disancorata all'ambito dell'intervento ad adiuvandum spiegato, con conseguente rigetto della relativa richiesta.
Del pari deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità, avanzata da parte opponente, relativa alla nuova produzione documentale depositata dalla convenuta successivamente alle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., nonché COroparte_2
dallo . CP_3
6 Dall'esame del fascicolo, tanto cartaceo quanto telematico, emerge che l'
[...]
ha depositato, per la prima volta con la comparsa conclusionale del 20.3.2023, COroparte_2
numerosi documenti, molti dei quali peraltro esclusivamente in lingua tedesca (cfr. ad es. docc. 9,
10, 11), nonché numerose sentenze, anche straniere.
Con note del 3.7.2024, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza a trattazione scritta, l'opposta ha inoltre depositato ulteriori documenti nuovi (anch'essi per la quasi totalità in lingua tedesca, cfr. doc. 3, 4, 5, 6, 7, per un totale di quasi tremila pagine).
Con le seconde memorie ex art. 190 c.p.c. l'Autogestione Prefettizia ha ripetuto il deposito del 20.3.2023, versando in atti anche in tal caso alcuni documenti esclusivamente in lingua tedesca
(cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 14, 15).
Orbene, andando ad analizzare nello specifico la documentazione depositata per la prima volta il 20.3.2023 e nelle date successive, certamente non possono essere considerate inammissibili le produzioni che attengono a disposizioni normative, per il noto principio per cui jura novit curia, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 L. 218/1995, che alla rubrica (Conoscenza della legge straniera applicabile), stabilisce che “L'accertamento della legge straniera è compiuto
d'ufficio dal giudice” (cfr. altresì Cass. 7365/2001 e ss). Parimenti dicasi quanto alle sentenze depositate, che di certo non apportano alcun elemento aggiuntivo che potenzialmente altera l'equilibrio delle parti e del giudizio.
Diverso a dirsi quanto alle produzioni documentali del 3.7.2024.
Invero, si legge nelle note di accompagnamento della Autogestione Prefettizia che “Si depositano anche tre documenti contabili del Bund di recente pubblicazione, sopravvenuti al
CO deposito delle memorie istruttorie, da cui si trae che, tutt'oggi, la controlla totalmente la DB
AG e il suo patrimonio (allegati n. 3, 4, 5, 6). Si tratta delle relazioni sulle partecipazioni in imprese pubbliche del Governo tedesco del 2022 e del 2023 (pubblicati rispettivamente nel 2023 e nel 2024), di un estratto dal bilancio consuntivo dello stato tedesco dell'anno 2023 (pubblicato nel
2024), della relazione della Corte dei COi sulla TS Banh AG del 2023 e dello statuto della
DB AG aggiornato”.
La parte assume l'ammissibilità della documentazione in quanto sopravvenuta alle memorie ex art. 183, VI co. Ciò nonostante tale tesi non può trovare accoglimento.
Parte opponente, infatti, mai prima di allora aveva depositato documenti contabili ufficiali
CO riferiti alla , né alla DB AG, che fornissero la prova, così come dichiarato dalla stessa
Autogestione Prefettizia, del totale controllo esercitato dalla prima nei confronti della seconda.
Discende da ciò che mentre sarebbe stato consentito, a livello di preclusioni processuali, il deposito della medesima documentazione, successiva solo per annualità, che attestasse unicamente
7 la persistenza di un elemento già provato in precedenza (in breve, il deposito dei documenti contabili ed il bilancio consuntivo riferiti agli anni 2010, allorquando sono state depositate la costituzione o le memorie, e la successiva mera attualizzazione dei medesimi documenti contabili), tale produzione deve al contrario esser considerata inammissibile.
Deve infatti ricordarsi quanto chiaramente affermato dalla Suprema Corte in thema, per la quale, anche da ultimo, “Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile
d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che
l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci” (Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, Rv.
649419 – 01)” (Cass. 2171/2023).
Il principio, del resto, era stato già ampiamente ribadito dalla Giurisprudenza costituzionale, che nel 2010 aveva affermato che “Se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (Corte costituzionale, sent.
163/2010).
Discende da quanto sopra l'impossibilità di tener conto della documentazione depositata solamente in data 3.7.2023 (doc. 3, 4, 5, 6, 7), in quanto inammissibile per il suo tardivo deposito.
Stessa conclusione deve esser stratta quanto alle allegazioni dello , depositate in uno CP_3
con la memoria di costituzione, allorquando era già spirato il termine per le memorie ex art. 183, VI co., c.p.c.
* * *
Venendo quindi al merito della controversia, nell'esaminare la complessa vicenda giudiziaria che ha interessato il presente giudizio, si deve osservare quanto segue.
Il motivo di opposizione avanzato dalla ai sensi dell'art. 615 c.p.c. poggia Parte_1 sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva, in quanto i titoli azionati vedrebbero come debitore la Repubblica Federale di Germania e non la . Parte_1
8 I titoli esecutivi posti a base dell'esecuzione forzata R.G. 1371/2010 sono costituiti, come sopra detto, dalle sentenze della Corte d'Appello di IR (sent. irrevocabili del 20.3.2007 e
25.11.2008), che hanno dichiarato esecutiva in Italia la sentenza n. 137/97 del Tribunale Greco di
Livadia con la quale lo Stato tedesco è stato condannato al pagamento, in favore della
[...]
del risarcimento del danno per la strage nazista nella città di Distomo, nonché COroparte_2
nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Greca del 13.4.2000 con la quale la
CO
è stata condannata al pagamento di spese legali.
In entrambi i casi il soggetto nei cui confronti i titoli sono stati emessi è la Repubblica
Federale di Germania.
Orbene, la tesi sposata dai creditori poggia sull'assunto per cui:
CO
- la partecipazione della nel capitale della è totalitaria;
Parte_1
- la è assoggettata al potere di gestione del Governo Federale Tedesco, il Parte_1
quale nomina direttamente il consiglio di sorveglianza, il consiglio di amministrazione e il presidente;
- la società ha l'obbligo di seguire le direttive e le linee guida del Ministero dei Trasporti;
- il bilancio della è legato a quello della Repubblica Federale Tedesca Parte_1
tramite un meccanismo di pareggio finanziario;
- gli impiegati hanno mantenuto lo status di funzionario pubblico.
Ciò nonostante, è necessario ricostruire i rapporti societari in relazione ai principi che regolano la responsabilità patrimoniale delle società, in base ai quali:
- le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta, la quale implica che i beni conferiti dai soci formano un complesso nettamente separato rispetto ai beni facenti parte del patrimonio personale dei soci stessi, destinato al raggiungimento del fine sociale e come tale aggredibile esclusivamente dai creditori sociali;
- non possono invece agire sul patrimonio della società i creditori particolari dei soci
(e, dunque, nella fattispecie, i creditori dello Stato tedesco, socio unico della TS BA AG
Holding).
I creditori pignoranti hanno affermato l'inapplicabilità di tale meccanismo in quanto hanno inteso dimostrare l'esistenza di un potere di direzione e coordinamento dello Stato tedesco sulla società ferroviaria talmente penetrante, da determinare sul piano sostanziale il venir meno dell'alterità soggettiva tra gli enti, sicché la TS BA AG Holding, non potrebbe ritenersi terza rispetto all'amministrazione controllante, ma dovrebbe considerarsi quale mera articolazione della pubblica amministrazione da cui promana. Cadrebbe dunque lo schermo societario, facendo così venir meno la distinzione tra patrimonio dello e patrimonio della società. Pt_2
9 A tal fine i creditori opposti hanno valorizzato gli aspetti sopra riportati, elementi dai quali deriverebbe il diritto dei creditori dello Stato di agire contro di esso pignorando il patrimonio delle
Ferrovie tedesche.
Occorre tuttavia rilevare che tali previsioni non sono idonee a scardinare il principio dell'autonomia patrimoniale delle società di capitali.
È infatti evidente che anche le società partecipate dallo Stato sono soggette al regime della separazione tra patrimonio della società e patrimonio del socio pubblico. Ciò in quanto le società pubbliche, assumendo una veste privatistica, soggiacciono al relativo regime giuridico, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge.
Il legislatore ha talvolta assegnato rilevanza all'elemento dell'assoggettamento della società
a penetranti poteri di direzione e coordinamento da parte dell'ente pubblico, al fine di consentire deroghe più o meno intense al regime privatistico delle società di capitali, come è avvenuto ad esempio in tema affidamento diretto alle società in house. Si tratta, tuttavia, di deroghe cui non può essere in alcun modo attribuita una valenza di ordine generale, che vada al di là della specifica portata delle singole disposizioni eccezionali. Esse sono dunque inidonee ad esprimere un principio generale che consenta di sottrarre le società soggette a direzione e controllo pubblico al regime generale delle società di capitali, imperniato sulla personalità giuridica autonoma e sull'autonomia patrimoniale perfetta della società rispetto all'ente controllante.
In particolare, e andando ad esaminare ulteriormente la tematica (di cui vi è già un precedente nell'ordinanza collegiale del 25.3.2021 emessa dalla III Sez. del Tribunale di Roma), della riconducibilità della TS BA AG Holding ad una società in house, si deve evidenziare quanto segue.
L'affidamento in house è un modello organizzativo per mezzo del quale la pubblica amministrazione reperisce prestazioni a contenuto negoziale al proprio interno, servendosi di un ente strumentale, distinto sul piano formale, ma non già a livello sostanziale, e quindi dotato di autonoma capacità decisionale.
COraddistinguono tale affidamento l'assenza di terzietà del soggetto affidato rispetto al soggetto affidante e la possibilità di considerare il primo quale parte integrante ed estrinsecazione organizzativa del secondo, tanto da determinare l'esclusione in radice, all'ipotesi della società in house, dell'applicazione della normativa europea in tema di procedure ad evidenza pubblica.
I contorni dell'istituto sono stati delineati in modo significativo dalla Corte di Giustizia, che con la sentenza Teckal del 18.11.1999, ha chiarito che può dirsi che in una società ricorrono elementi in house quando:
10 1) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario “un controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi (elemento strutturale del rapporto in house);
2) il soggetto aggiudicatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza (elemento funzionale del rapporto in house).
Quanto al primo profilo, la Corte di Giustizia ha altresì specificato nel caso CP_11
del 13.10.2005, che non è sufficiente che vi sia la partecipazione pubblica totalitaria, essendo altresì necessario che il soggetto pubblico, socio al 100%, abbia anche la possibilità (da verificare in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti) di influire sulle decisioni più importanti, in specie quelle strategiche della società. Ben può accadere, infatti, che il soggetto pubblico abbia il
100% del capitale azionario del soggetto societario e che, ciò nonostante, il consiglio di amministrazione di quest'ultimo, sulla base delle previsioni statutarie della società, si veda riconoscere un margine di autonomia decisoria, potendo auto-assumere rilevanti atti gestionali.
Si impone, pertanto, una valutazione caso per caso, attenta alle previsioni statutarie, e soprattutto volta a verificare che il socio pubblico totalitario abbia anche la possibilità in concreto di incidere sull'elaborazione e sulla determinazione, se non di tutte, delle più importanti e determinanti decisioni che la società controllata deve assumere.
Nello specifico, allora, il ricorso all'affidamento in house presuppone che l'ente controllante disponga di penetranti e sostanziali strumenti di controllo.
La giurisprudenza europea li ha da tempo individuati, affermando in particolare che:
- l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;
- l'impresa non deve aver “acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo” da parte dell'ente pubblico;
- le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente pubblico;
- il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione, nello statuto, della cedibilità delle quote ai privati.
La ricorrenza di tutti questi elementi, tuttavia, non trova puntuale riscontro documentale fornito da parte dei creditori né nella precedente fase cautelare, né nella presente fase di riassunzione del giudizio di merito, non avendo la (già Autogestione COroparte_1
Prefettizia di Viotia) versato in atti documentazione validamente idonea a ritenerne provata la sussistenza.
A ciò si aggiunga che, nel caso qui in esame il pacchetto azionario non è detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d.
11 holding) posseduta al 100% dall'ente medesimo (c.d. controllo a cascata). In tal caso, tale forma di partecipazione “può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale” (Corte Giust. UE 11 maggio 2006, C-340/04, caso
). Parte_3
Sul piano funzionale, si richiede poi che la società in house realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
in altri termini, le prestazioni dell'impresa devono essere “sostanzialmente destinate in via esclusiva” all'ente pubblico o, per meglio dire, in via
“principale” e che “ogni altra attività” deve avere “solo un carattere marginale” (Corte Giust. UE 11 maggio 2006, C-340/04, caso ). Parte_3
Neppure tale elemento pare sussistere nel caso di specie, non avendo la creditrice depositato valida documentazione al riguardo.
Anche la circostanza del pareggio di bilancio e del pervasivo controllo di quest'ultimo da CO parte della non trova riscontro nella documentazione legittimamente depositata da parte convenuta, né in fase cautelare, né in fase di merito nella costituzione e nelle memorie ex art. 183,
VI co., c.p.c.
L'esclusione della configurabilità della TS BA AG Holding quale società in house e, dunque, quale longa manus dello Stato tedesco determina l'infondatezza delle argomentazioni di parte esecutante, che intende pignorare i crediti della sul presupposto della Parte_1
identità della società con la Repubblica Federale Tedesca, unico soggetto passivo delle sentenze azionate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve allora concludere nel senso che nel caso di specie la , quale società partecipata dallo Stato, è soggetta al regime della Parte_1
separazione tra patrimonio della società e patrimonio del socio pubblico. Ciò in quanto le società pubbliche, assumendo una veste privatistica, soggiacciono al relativo regime giuridico, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge. Ed allora, in mancanza di una specifica disciplina al riguardo, deve farsi applicazione dei principi che regolano la responsabilità patrimoniale delle società, in base ai quali:
- le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta, la quale implica che i beni conferiti dai soci formano un complesso nettamene separato rispetto ai beni facenti parte del patrimonio personale dei soci stessi, destinato al raggiungimento del fine sociale e come tale aggredibile esclusivamente dai creditori sociali;
12 - non possono invece agire sul patrimonio della società i creditori particolari dei soci (e, dunque, nella fattispecie, i creditori dello Stato tedesco, socio unico della TS BA AG
Holding).
Del resto, autonoma personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta costituiscono l'essenza stessa del paradigma organizzativo societario, sicché negarne l'applicazione con riferimento ad alcune categorie di società pubbliche in difetto di rigorosa prova contraria, significherebbe negare in radice la stessa scelta dell'amministrazione di avvalersi del modello societario. CO La scelta dello Stato (nel caso di specie, o anche di un ente territoriale di avvalersi di strutture da esso partecipate per la realizzazione di determinati interessi rientra nella sua sfera discrezionale e nella sua piena autonomia, trattandosi di un modello organizzativo (quello societario) che rende l'attività economica (con riflessi pubblicistici) più efficace e più funzionale. CO Da ciò consegue l'impossibilità per il creditore del socio ( ) di rivalersi sul patrimonio delle società da questi partecipate ( ). Parte_1
Stante tutto quanto sin qui riportato, ritenuta l'assenza di prova in ordine all'assunta CO immedesimazione organica o comunque alla sussistenza di profili in house nel rapporto fra la e la , l'opposizione deve conclusivamente essere accolta. Parte_1
Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni.
Le spese di lite, in considerazione della particolare complessità delle questioni affrontate, vengono interamente compensate fra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Repubblica Federale di Germania;
- rigetta la richiesta di chiamata in causa formulata da;
COroparte_3
- accoglie l'opposizione avanzata dalla e per l'effetto dichiara Parte_1
l'inesistenza del diritto di precedere ad esecuzione forzata nei confronti della Parte_1
con la procedura R.G. 12456/2009;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio.
Roma, 12.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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