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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 64/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(P. I. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Agatino Parte_1 P.IVA_1
Santagati e Giuseppe Oreste Santagati, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata in Catania, al Viale Alcide De Gasperi n. 177
opponente
E
(P. I. ), in persona dell'amministratore unico p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Di Rito, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Avellino, alla via Piave n. 180, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la (di seguito Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1400/2021, notificato il CP_1
23.11.2021, con cui era stato ingiunto ad essa il pagamento € 65.845,38, oltre interessi e spese di procedura.
Tale somma era dovuta a titolo di adempimento contrattuale, in forza dell'omesso pagamento di n. 13 fatture relative a prestazioni di servizi sociosanitari.
L'opponente eccepiva la parziale inesistenza del credito ingiunto. In particolare,
eccepiva che: l'opposta nelle fatture contestate aveva indicato un contratto non più vigente tra le parti;
-l'opposta aveva, inoltre, indicato servizi mai resi, non previsti dal contratto;
- a seguito di contestazioni, l'opposta aveva emesso due note di credito, per gli importi non dovuti;
-il credito vantato dall'opposta ammontava alla minor somma di € 18.777,84.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del diritto dell'opposta al minor credito di € 18.777,84.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Rilevava che l'unico contratto vincolante per le parti era quello sottoscritto in data
2.12.2013, integrato in data 30.12.2015 e in data 30.04.2017. Il contratto dell'1.08.2018 non era mai stato sottoscritto da entrambe le parti.
Il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di € 18.777,84.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU contabile. Indi, all'udienza del 17.01.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Deve premettersi, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, nell'ambito di tale procedimento,
il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore;
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Con riguardo al riparto degli oneri assertivi e probatori in materia di contratto di appalto, si osserva che «l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo
pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa
e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e
alle regole dell'arte» (Cass. civ., sez. II, n. 25410/2024).
In applicazione di tale principio si rileva che, nel caso in esame, risulta pacifica l'esistenza, tra le parti, di un contratto d'appalto avente ad oggetto la gestione dell'attività di erogazione, con proprio personale, dei servizi sociosanitari ed assistenziali, a supporto dell'attività dell'opponente.
Sussiste, tuttavia, contrasto sulla individuazione del contratto applicabile con riferimento alle fatture in lite.
Invero, l'opponente rinviene la fonte della regolamentazione del rapporto unicamente nel “contratto di appalto per affidamento in outsorcing di servizi” dell'1.08.2018. L'opposta indica, invece, il “contratto di fornitura di servizi” del 2.12.2013 con le modifiche del
30.12.2015 e del 30.04.2017, non avendo l'opponente mai accettato la successiva proposta contrattuale del 2018.
La tesi dell'opposta è priva di pregio. Dall'esame delle emergenze processuali risulta, infatti, che le parti stipulavano, in data
1.08.2018, un nuovo contratto di appalto, che espressamente sostituiva ogni precedente accordo
(cfr. copia del contratto di appalto dell'1.08.2018, art. 19, allegato all'atto di opposizione). Tale
contratto reca la firma dei legali rappresentanti di entrambe le parti ed i rispettivi timbri aziendali. Deve, pertanto, ritenersi l'unica fonte di regolamentazione del rapporto alla data di emissione delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Nessun rilievo in senso contrario può essere attribuito al contenuto delle fatture azionate, trattandosi di atti di parte, oggetto di specifica contestazione sul punto.
Passando all'esame delle ulteriori doglianze dell'opponente, si osserva che il CTU
nominato in corso di giudizio, a seguito dell'attento esame della documentazione prodotta dalle parti, ha accertato un minor credito dell'opposta, pari ad € 20.076,48.
In particolare, il CTU ha effettuato un ricalcolo delle somme dovute dall'opponente a titolo di canone mensile, tenendo conto del corretto inquadramento degli operatori nonché dei servizi resi da ciascuno di essi nel singolo mese e moltiplicando le ore attestate per le tariffe indicate in contratto (cfr. moduli registrazioni presenze e controllo servizi resi, allegati all'atto introduttivo del giudizio).
Tali conclusioni appaiono interamente condivisibili, poiché basate sul contratto dell'1.08.2018, supportate da attenta indagine tecnica, coerenti con le risultanze documentali e basate su motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario. Parimenti esaustivi devono ritenersi i chiarimenti resi, tenuto conto della circostanza che l'opposta non ha prodotto documentazione a supporto delle contestazioni mosse alla CTU.
In particolare, l'opposta lamenta che il CTU avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze: 1) la socia lavoratrice nel mese di novembre 2020, era assente dal CP_2
lavoro per malattia;
2) la socia lavoratrice nei mesi di aprile e maggio 2020, Parte_2
era in cassa integrazione;
3) l'art. 5 del contratto del 2.12.2013 prevedeva l'adeguamento dei canoni “in base alla percentuale di aumento del costo della vita ed alle variazioni e/o rinnovi
del CCNL”; 4) l'opponente richiedeva alla cooperativa “prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle sociosanitarie ed assistenziali”.
In senso contrario, rileva quanto segue: 1) non risulta prodotta documentazione da cui emergano le circostanze dedotte dall'opposta in ordine alle socie lavoratrici e CP_2
2) il contratto applicabile ratione temporis non prevedeva forme di Parte_3
adeguamento contrattuale analoghe a quella prevista dall'art. 5 del contratto siglato nel 2013; 3)
l'art. 5 del citato contratto disponeva che “eventuali ulteriori prestazioni rispetto alle previsioni
contrattuali, saranno regolamentate e remunerate a parte, previa stipula di atto scritto, anche
in addendum al presente”; 4) l'opposta non ha provato la richiesta dell'opponente di prestazioni aggiuntive nelle forme pattuite.
In definitiva, il credito dell'opposta è pari ad € 20.076,48, al momento del deposito del ricorso monitorio, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato e l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta a titolo di corrispettivo, dell'importo di € 20.076,48, oltre interessi come su indicato.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al D.M. 147/22, valori medi, con applicazione dello scaglione in cui rientra il minor credito riconosciuto (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), come da dispositivo.
A seguito della revoca del decreto ingiuntivo e del riconoscimento di un minor credito, vanno riconosciute e liquidate, secondo il principio della soccombenza anche le spese della fase monitoria, con gli stessi criteri suindicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto ed accerta che il credito dell'opposta è pari alla minor somma, rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo, di € 20.076,48;
2) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di € 20.076,48,
oltre interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida:
per il presente giudizio in € 5.077,00, oltre accessori come per legge;
-per il procedimento monitorio in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
4) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu.
Così deciso in Avellino, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 64/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(P. I. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Agatino Parte_1 P.IVA_1
Santagati e Giuseppe Oreste Santagati, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata in Catania, al Viale Alcide De Gasperi n. 177
opponente
E
(P. I. ), in persona dell'amministratore unico p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Di Rito, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Avellino, alla via Piave n. 180, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la (di seguito Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1400/2021, notificato il CP_1
23.11.2021, con cui era stato ingiunto ad essa il pagamento € 65.845,38, oltre interessi e spese di procedura.
Tale somma era dovuta a titolo di adempimento contrattuale, in forza dell'omesso pagamento di n. 13 fatture relative a prestazioni di servizi sociosanitari.
L'opponente eccepiva la parziale inesistenza del credito ingiunto. In particolare,
eccepiva che: l'opposta nelle fatture contestate aveva indicato un contratto non più vigente tra le parti;
-l'opposta aveva, inoltre, indicato servizi mai resi, non previsti dal contratto;
- a seguito di contestazioni, l'opposta aveva emesso due note di credito, per gli importi non dovuti;
-il credito vantato dall'opposta ammontava alla minor somma di € 18.777,84.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del diritto dell'opposta al minor credito di € 18.777,84.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Rilevava che l'unico contratto vincolante per le parti era quello sottoscritto in data
2.12.2013, integrato in data 30.12.2015 e in data 30.04.2017. Il contratto dell'1.08.2018 non era mai stato sottoscritto da entrambe le parti.
Il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di € 18.777,84.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU contabile. Indi, all'udienza del 17.01.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Deve premettersi, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, nell'ambito di tale procedimento,
il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore;
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Con riguardo al riparto degli oneri assertivi e probatori in materia di contratto di appalto, si osserva che «l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo
pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa
e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e
alle regole dell'arte» (Cass. civ., sez. II, n. 25410/2024).
In applicazione di tale principio si rileva che, nel caso in esame, risulta pacifica l'esistenza, tra le parti, di un contratto d'appalto avente ad oggetto la gestione dell'attività di erogazione, con proprio personale, dei servizi sociosanitari ed assistenziali, a supporto dell'attività dell'opponente.
Sussiste, tuttavia, contrasto sulla individuazione del contratto applicabile con riferimento alle fatture in lite.
Invero, l'opponente rinviene la fonte della regolamentazione del rapporto unicamente nel “contratto di appalto per affidamento in outsorcing di servizi” dell'1.08.2018. L'opposta indica, invece, il “contratto di fornitura di servizi” del 2.12.2013 con le modifiche del
30.12.2015 e del 30.04.2017, non avendo l'opponente mai accettato la successiva proposta contrattuale del 2018.
La tesi dell'opposta è priva di pregio. Dall'esame delle emergenze processuali risulta, infatti, che le parti stipulavano, in data
1.08.2018, un nuovo contratto di appalto, che espressamente sostituiva ogni precedente accordo
(cfr. copia del contratto di appalto dell'1.08.2018, art. 19, allegato all'atto di opposizione). Tale
contratto reca la firma dei legali rappresentanti di entrambe le parti ed i rispettivi timbri aziendali. Deve, pertanto, ritenersi l'unica fonte di regolamentazione del rapporto alla data di emissione delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
Nessun rilievo in senso contrario può essere attribuito al contenuto delle fatture azionate, trattandosi di atti di parte, oggetto di specifica contestazione sul punto.
Passando all'esame delle ulteriori doglianze dell'opponente, si osserva che il CTU
nominato in corso di giudizio, a seguito dell'attento esame della documentazione prodotta dalle parti, ha accertato un minor credito dell'opposta, pari ad € 20.076,48.
In particolare, il CTU ha effettuato un ricalcolo delle somme dovute dall'opponente a titolo di canone mensile, tenendo conto del corretto inquadramento degli operatori nonché dei servizi resi da ciascuno di essi nel singolo mese e moltiplicando le ore attestate per le tariffe indicate in contratto (cfr. moduli registrazioni presenze e controllo servizi resi, allegati all'atto introduttivo del giudizio).
Tali conclusioni appaiono interamente condivisibili, poiché basate sul contratto dell'1.08.2018, supportate da attenta indagine tecnica, coerenti con le risultanze documentali e basate su motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, in assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario. Parimenti esaustivi devono ritenersi i chiarimenti resi, tenuto conto della circostanza che l'opposta non ha prodotto documentazione a supporto delle contestazioni mosse alla CTU.
In particolare, l'opposta lamenta che il CTU avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze: 1) la socia lavoratrice nel mese di novembre 2020, era assente dal CP_2
lavoro per malattia;
2) la socia lavoratrice nei mesi di aprile e maggio 2020, Parte_2
era in cassa integrazione;
3) l'art. 5 del contratto del 2.12.2013 prevedeva l'adeguamento dei canoni “in base alla percentuale di aumento del costo della vita ed alle variazioni e/o rinnovi
del CCNL”; 4) l'opponente richiedeva alla cooperativa “prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle sociosanitarie ed assistenziali”.
In senso contrario, rileva quanto segue: 1) non risulta prodotta documentazione da cui emergano le circostanze dedotte dall'opposta in ordine alle socie lavoratrici e CP_2
2) il contratto applicabile ratione temporis non prevedeva forme di Parte_3
adeguamento contrattuale analoghe a quella prevista dall'art. 5 del contratto siglato nel 2013; 3)
l'art. 5 del citato contratto disponeva che “eventuali ulteriori prestazioni rispetto alle previsioni
contrattuali, saranno regolamentate e remunerate a parte, previa stipula di atto scritto, anche
in addendum al presente”; 4) l'opposta non ha provato la richiesta dell'opponente di prestazioni aggiuntive nelle forme pattuite.
In definitiva, il credito dell'opposta è pari ad € 20.076,48, al momento del deposito del ricorso monitorio, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato e l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta a titolo di corrispettivo, dell'importo di € 20.076,48, oltre interessi come su indicato.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al D.M. 147/22, valori medi, con applicazione dello scaglione in cui rientra il minor credito riconosciuto (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), come da dispositivo.
A seguito della revoca del decreto ingiuntivo e del riconoscimento di un minor credito, vanno riconosciute e liquidate, secondo il principio della soccombenza anche le spese della fase monitoria, con gli stessi criteri suindicati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto ed accerta che il credito dell'opposta è pari alla minor somma, rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo, di € 20.076,48;
2) per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di € 20.076,48,
oltre interessi come indicato in parte motiva;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida:
per il presente giudizio in € 5.077,00, oltre accessori come per legge;
-per il procedimento monitorio in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
4) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu.
Così deciso in Avellino, 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli