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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2024, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
n. 2847/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata prima sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2847 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giovanni Cinque, giusta delega apposta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Napoli, alla via Vannella Gaetani, n. 27
RICORRENTE
E
nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in S. Agnello (NA), alla Via Angri, n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Valerio Ricciardi e
Carlotta Di Leva, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: all'udienza dell'08.04.2024, i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dai coniugi - comparsi personalmente alla stessa udienza, onde confermare personalmente e integralmente il contenuto dell'intesa conseguita, di cui al medesimo verbale di udienza -, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con atto depositato in data 23.04.2024, il P.M. ha concluso chiedendo “dichiararsi la separazione personale dei coniugi e recepirsi le condizioni dagli stessi concordate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.05.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, con vittoria delle spese processuali. A tal fine ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in
Sant'Agnello (NA), in data 04.06.1987, unione dalla quale è nata la figlia [in Piano di Per_1
Sorrento (NA), in data 25.07.1988], maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
In data 12.11.2022 si è costituita in giudizio, non opponendosi alla Controparte_1 richiesta di separazione;
la resistente ha altresì domandato di porre a carico della controparte l'obbligo di corrispondere mensilmente, in suo favore, un assegno di mantenimento, pari a Euro
1.500,00 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite e con attribuzione ai procuratori antistatari.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti del 24.11.2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, essendo risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione dei coniugi, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e ponendo a carico di l'obbligo del pagamento, a favore Parte_1 di di una somma mensile pari a Euro 750,00, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del coniuge;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rigettate le richieste di prova avanzate dalla sola difesa di parte ricorrente, disposte indagini di Polizia tributaria, bensì ordinata, prioritariamente, la comparizione personale delle parti, nelle more del giudizio queste sono addivenute a un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, di talché, alla udienza dell'08.04.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concedere i termini di cui all' art. 190 c.p.c., stante la rinuncia all'uopo pagina 2 di 4 formulata dai difensori delle parti, e previa trasmissione degli atti al P.M., perché rendesse le sue conclusioni.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provati il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalle deduzioni di ambo le parti, sia dalla condotta processuale delle stesse – e, in particolare, dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale in sede di comparizione dei coniugi -, elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta promanante dalle parti, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
3. Per quanto concerne dette statuizioni accessorie, come anticipato, le parti hanno raggiunto un accordo, che, risultando conforme a norme imperative, può essere posto a base della presente decisione;
in sintesi, la citata intesa prevede l'obbligo, a carico di parte ricorrente, della corresponsione, in favore di parte resistente, di un assegno di mantenimento pari, mensilmente, a
Euro 550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4. Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, Controparte_1 così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.08.1963, e , nata a [...], il [...], ex art. Controparte_1
151, comma 1, c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per l'annotazione ai pagina 3 di 4 sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 63
Parte II Serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, un importo mensile pari a Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 23.04.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata prima sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2847 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Giovanni Cinque, giusta delega apposta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Napoli, alla via Vannella Gaetani, n. 27
RICORRENTE
E
nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in S. Agnello (NA), alla Via Angri, n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Valerio Ricciardi e
Carlotta Di Leva, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE ex lege
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: all'udienza dell'08.04.2024, i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dai coniugi - comparsi personalmente alla stessa udienza, onde confermare personalmente e integralmente il contenuto dell'intesa conseguita, di cui al medesimo verbale di udienza -, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con atto depositato in data 23.04.2024, il P.M. ha concluso chiedendo “dichiararsi la separazione personale dei coniugi e recepirsi le condizioni dagli stessi concordate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.05.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge, con vittoria delle spese processuali. A tal fine ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in
Sant'Agnello (NA), in data 04.06.1987, unione dalla quale è nata la figlia [in Piano di Per_1
Sorrento (NA), in data 25.07.1988], maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
In data 12.11.2022 si è costituita in giudizio, non opponendosi alla Controparte_1 richiesta di separazione;
la resistente ha altresì domandato di porre a carico della controparte l'obbligo di corrispondere mensilmente, in suo favore, un assegno di mantenimento, pari a Euro
1.500,00 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite e con attribuzione ai procuratori antistatari.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione delle parti del 24.11.2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, essendo risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione dei coniugi, ha emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e ponendo a carico di l'obbligo del pagamento, a favore Parte_1 di di una somma mensile pari a Euro 750,00, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del coniuge;
contestualmente, ha nominato il Giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rigettate le richieste di prova avanzate dalla sola difesa di parte ricorrente, disposte indagini di Polizia tributaria, bensì ordinata, prioritariamente, la comparizione personale delle parti, nelle more del giudizio queste sono addivenute a un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, di talché, alla udienza dell'08.04.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concedere i termini di cui all' art. 190 c.p.c., stante la rinuncia all'uopo pagina 2 di 4 formulata dai difensori delle parti, e previa trasmissione degli atti al P.M., perché rendesse le sue conclusioni.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provati il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Sorregge tale convincimento il distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalle deduzioni di ambo le parti, sia dalla condotta processuale delle stesse – e, in particolare, dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale in sede di comparizione dei coniugi -, elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta promanante dalle parti, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
3. Per quanto concerne dette statuizioni accessorie, come anticipato, le parti hanno raggiunto un accordo, che, risultando conforme a norme imperative, può essere posto a base della presente decisione;
in sintesi, la citata intesa prevede l'obbligo, a carico di parte ricorrente, della corresponsione, in favore di parte resistente, di un assegno di mantenimento pari, mensilmente, a
Euro 550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4. Avuto riguardo alla natura della lite e all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , sentito il P.M., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, Controparte_1 così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29.08.1963, e , nata a [...], il [...], ex art. Controparte_1
151, comma 1, c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello (NA) per l'annotazione ai pagina 3 di 4 sensi dell'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 63
Parte II Serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987);
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, un importo mensile pari a Euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 23.04.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Ida Perna dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 4 di 4