Accoglimento
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/10/2025, n. 7777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7777 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07777/2025REG.PROV.COLL.
N. 06787/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6787 del 2022, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pellicani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CC AV in Roma, via del Viminale, 43;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Aspesi e Emanuela Ghisi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 262/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Fabio Pellicani e Simona Aspesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che in accoglimento del ricorso della -OMISSIS-ha annullato il provvedimento comunale integrativo dell’ordinanza n. 21 del 21 marzo 1993, tendente a ristabilire il corretto assetto previsto dalla destinazione urbanistica del PGT vigente “aree e aree agricole” nell’ambito del “perimetro del-OMISSIS-” emessa del Comune di -OMISSIS- il 21 ottobre 2020.
2. Deve premettersi in fatto che la società appellata è proprietaria di un terreno inedificato sito in -OMISSIS-, acquistato in data 20 dicembre 2006, che secondo il certificato di destinazione urbanistica era inserito nelle “zone per servizi alla produzione”, assoggettato in parte a Piano attuativo e in parte ad interventi tramite titolo abilitativo diretto, accompagnato da convenzione.
A seguito della sentenza emessa all’esito di altro contenzioso, che aveva confermato la permanente validità di una precedente ordinanza del Comune, l’ente ha ribadito la necessità di ristabilire il corretto assetto urbanistico dell’intera area, in coerenza con la destinazione impressa alla stessa dal P.G.T. vigente, ossia “aree E1- aree agricole” nell’ambito del “Perimetro del-OMISSIS-”.
La società, avendo acquistato il terreno senza conoscere l’esistenza dell’ordinanza del 1993 ha chiesto al Comune di annullare in autotutela le due ordinanze indicate al punto 1.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso affermando che non erano state rispettate le garanzie partecipative della società; inoltre la nuova disciplina introdotta dall’art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001 determinava la necessità della notifica al proprietario del bene dell’ordinanza di sospensione delle attività connesse alle varie fasi di attuazione della lottizzazione abusiva anche ai fini della irrogazione della sanzione dell’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune delle aree abusivamente lottizzate.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo contesta la mancata valutazione sulle eccezioni di inammissibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati e di condanna al risarcimento dei danni proposta per violazione di giudicato e per la conseguente inoppugnabilità dell’ordinanza n. 21/1993 oltre che di irricevibilità per tardività della domanda di annullamento nei confronti del medesimo provvedimento.
4.2. Il secondo motivo censura l’annullamento dell’ordinanza 21/1993 poiché la mancata notifica può incidere solo sull’efficacia e non sulla legittimità dell’ordinanza.
Oltretutto i danti causa della società appellata erano intervenuti ad adiuvandum nel giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4608/2019.
4.3. Il terzo motivo sottolinea come la delibera 208/2020 aveva un contenuto vincolato in quanto attuativa della sentenza del Consiglio di Stato e pertanto l’omessa notifica costituirebbe un vizio formale che non inciderebbe sulla legittimità della stessa ex art. 21-o cties l. 241/1990.
4.4. Il quarto motivo qualifica come erronea l’interpretazione delle censure sull’applicabilità dell’art. 21- octies l. 241/1990 come inammissibile motivazione postuma del provvedimento.
5. La società ha presentato appello incidentale per contestare la mancata ammissione del doc. 39 che costituisce ulteriore conferma della fondatezza della censurata violazione dell’art. 7 l. 241/1990 quanto meno nei suoi confronti, tenuto conto che la sua estraneità alla contestata lottizzazione abusiva è stata confermata anche in sede giudiziale, ove non sono emersi elementi atti a provare un suo coinvolgimento, bensì la sua assoluta buona fede.
5.1. Eccepisce, altresì, preliminarmente l’inammissibilità dell’appello perché il Comune ha approvato il progetto di riforestazione senza menzionare il contenzioso pendente con -OMISSIS-, né puntualizzare che l’omessa inclusione del mappale di quest’ultima dipenda dalla circostanza che non vi sia stata una formale acquisizione del terreno al patrimonio comunale.
6. L’eccezione preliminare è infondata.
Il protocollo d’intesa finalizzato all’incremento del capitale naturale del territorio della Città Metropolitana di Milano attraverso la realizzazione del progetto -OMISSIS-, che prevede la piantumazione di tutte le aree confiscate dal Comune nella repressione della lottizzazione abusiva, non ha incluso anche il mappale di proprietà della società appellata non perché il Comune avrebbe prestato acquiescenza rispetto alle censure formulate con il ricorso di primo grado, ma per il fatto che l’efficacia dei provvedimenti di acquisizione del terreno dell’appellata era sospesa in corso di giudizio.
Pertanto non si è verificata nessuna acquiescenza desumibile dal mancato inserimento del mappale nel progetto esecutivo, ma la semplice valutazione dell’esistenza di un contenzioso in corso che non consentiva di considerare consolidata l’acquisizione del mappale in questione.
7. L’appello principale è fondato alla luce di una valutazione complessiva dei motivi.
La vicenda in fatto è chiara e può essere così riassunta: a seguito del frazionamento, ad opera del proprietario dell’originario mappale n. 74, il Comune emise l’ordinanza 21/1993 per contestare la lottizzazione abusiva. Il provvedimento fu impugnato dal proprietario con un ricorso al T.a.r. per la Lombardia, conclusosi con la sentenza 18 dicembre 2007, n. 6681, di rigetto del ricorso. Il successivo appello al Consiglio di Stato ha visto l’emissione di un’ordinanza nel 2008 che ha respinto la richiesta di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e si è concluso con la sentenza 5 luglio 2019, n. 4608, che ha rigettato l’appello.
Il Comune dopo l’ordinanza del 2008 ha proceduto a trascrivere nei registri immobiliari il decreto del 1993, mentre l’acquisto da parte della società appellata risale al 2006.
Più precisamente, la società appellata ha acquistato nel 2006 uno dei mappali frazionati dai Signori Mariani-Passoni, intervenuti ad adiuvandum in uno dei giudizi promossi avverso l’ordinanza 21/1993 e che, diversamente da quello promosso dall’originario proprietario del mappale 74, si erano conclusi con sentenze in rito.
La società appellata ha proposto un’opposizione di terzo avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva definito il contenzioso. L’esito di tale opposizione è stato sfavorevole per il privato, in quanto la posizione vantata dalla ricorrente non poteva essere considerata autonoma, perché anzi ritrae la causa petendi e il titolo legittimante proprio dal trasferimento del diritto di proprietà sul bene, in via derivativa.
Le considerazioni poste a fondamento del rigetto dell’opposizione di terzo sono le medesime che militano in favore dell’accoglimento dell’appello.
La mancata notifica del provvedimento del 1993, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nell’atto impugnato in questo giudizio, poteva essere eccepita dai danti causa dell’appellato che avevano già comprato il terreno all’epoca in cui fu emanata l’ordinanza di acquisizione per sanzionare la lottizzazione abusiva. Nondimeno gli stessi danti causa si sono inseriti in un giudizio per contestare l’ordinanza, che quindi era da loro conosciuta nonostante la mancata notifica. Ma se nelle more del giudizio si verificano delle cessioni a titolo particolare dei vari mappali oggetto del frazionamento, il Comune non ha l’obbligo di rinotificare il provvedimento a soggetti della cui esistenza potrebbe non essere neanche venuto a conoscenza.
La circostanza particolarmente valorizzata dalla società che al momento dell’acquisto nei registri immobiliari non risultava la trascrizione del provvedimento del 1993 è irrilevante ai fini della contestazione dell’efficacia del provvedimento anche nei suoi confronti. Infatti la buona fede soggettiva può fondare diritti e azioni giurisdizionali civili nei confronti del dante causa ed escludere la responsabilità penale per la lottizzazione abusiva, ma non è idonea a escludere né la sussistenza della stessa né la sanzionabilità della medesima sotto il profilo amministrativo.
Pertanto la mancanza della notifica del provvedimento alla società avente causa dai precedenti acquirenti di uno dei mappali frazionati che ha condotto all’accoglimento del ricorso in primo grado è irrilevante, poiché l’obbligo di portare a conoscenza l’emanazione del provvedimento poteva essere eccepito dai danti causa, ma non dal soggetto che ha acquistato successivamente all’emanazione del provvedimento. Doveva essere onere dei venditori informare la società che era in corso un contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento di una lottizzazione abusiva come indirettamente affermato dal Consiglio di Stato in sede di opposizione di terzo.
Il provvedimento impugnato ha semplicemente una funzione ricognitiva, di portare in modo formale a conoscenza di coloro che non erano state parti del giudizio, ma che attualmente risultavano titolari dei mappali da acquisire al patrimonio comunale, dell’esistenza del provvedimento del 1993 ormai divenuto inoppugnabile.
8. L’appello incidentale è infondato in quanto l’acquisizione del documento pretesa dalla società appellata è assolutamente ininfluente per le ragioni che sono state illustrate in precedenza. Infatti, anche laddove si potesse provare che i danti causa della società non erano a conoscenza del provvedimento 21/1993, nessun vantaggio ne deriverebbe per l’appellata, poiché in tal caso avrebbero dovuto impugnare loro l’ordinanza perché lesi direttamente dal provvedimento; non avendolo fatto, ciò non abilita la società avente causa ad essere ammessa ad una sorta di remissione in termini.
9. I motivi esposti nel ricorso originario e non esaminati dal T.a.r. sono infondati.
9.1. La società ritiene contraddittorio il provvedimento perché nella parte conclusiva avvisa che “ trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile ”; ciò sarebbe sintomatico del fatto che l’acquisizione d’ufficio anche del mappale 459 fg. 3 CT della ricorrente era illegittimamente avvenuta per mancata notifica dell’atto originale all’appellato. Il termine concesso alle parti serve semplicemente per dar tempo a coloro che non avevano ricevuto alcuna notifica di presentare un ricorso senza che sia avvenuta la materiale apprensione del bene e per dar tempo di demolire eventuali fabbricati ivi esistenti evitando un’esecuzione in danno. Giuridicamente l’acquisizione era già avvenuta; nel redigere un provvedimento ricognitivo si è voluto comunque dare un termine agli interessati prima di procedere materialmente.
9.2. Il motivo che ritiene inutilmente inserito il riferimento alla necessità di reintegrare il territorio del -OMISSIS- in quanto superfluo essendo già stato inserito, non inficia la legittimità dell’ordinanza e soprattutto difetta di rilevanza per l’appellata che sul punto non presenta un interesse a rilevare la perplessità della motivazione.
9.3. Le censure non affrontate in primo grado in relazione all’ordinanza 21/1993 sono inammissibili poiché, in conseguenza di quanto affermato esaminando l’appello principale, l’atto per la società avente causa è ormai inoppugnabile.
10. In considerazione della particolarità della vicenda può essere disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO