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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6853/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6853/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Priscilla Maione e dall'Avv. Federico Chieppa ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio, in Milano, Via AN Pier Luigi da Palestrina n. 6, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. I figli minori vengono affidati in modo condiviso ai genitori, i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente e paritariamente la responsabilità genitoriale così obbligandosi ad assumere le decisioni di maggiore interesse con riguardo all'istruzione dei minori, alla loro educazione e alla loro salute. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità sarà esercitata dai genitori separatamente.
2. I genitori riconoscono che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie di origine, è funzionale alla crescita serena ed armonica dei minori: per questo motivo e per il suo e per il loro benessere psicofisico i minori manterranno rapporti significativi anche con le famiglie di origine.
3. I minori e abiteranno con la madre nella casa sita in Sesto San AN via Persona_1 Per_2
AN BO numero 411, condotta in locazione con contratto intestato al sig. . Parte_1
Le parti chiederanno la voltura del contratto a nome della sig.ra e ne sosterrà i Parte_2 relativi oneri.
4. Il padre ha la facoltà di vedere e tenere con sé, a week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, compatibilmente con le attività dei minori e, compatibilmente, con i turni lavorativi del padre.
5. Le visite del padre ai figli saranno libere, da concordarsi volta per volta in relazione alle esigenze ed agli impegni contingenti dei genitori.
6. I minori e trascorreranno le festività religiose e quelle civili presso l'uno o Persona_1 Per_2
l'altro genitore, nel rispetto del principio dell'alternanza annuale.
7. Quanto alle festività natalizie, il richiamato principio dell'alternanza annuale andrà applicato con riferimento ai distinti periodi 24/31 dicembre e 31 dicembre / 7 gennaio.
8. Quanto alle vacanze Pasquali, il principio dell'alternanza annuale andrà applicato con riferimento al periodo comprendente il giorno della Santa Pasqua e comunque sia dal “venerdì santo” al “lunedì dell'Angelo”. Gli ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti (ad esempio: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno alternativamente trascorsi con i due genitori. Il padre trascorrerà, inoltre, ogni anno il giorno del proprio compleanno e la festa del papà con i figli, e così farà la mamma;
il giorno del compleanno di e verrà trascorso con il singolo Persona_1 Per_2 genitore ad anni alterni, fatta salva la possibilità di entrambi i genitori di partecipare, qualora sia possibile, alle feste organizzate per i minori.
9. Con riguardo alle vacanze estive il padre trascorrerà annualmente un periodo di 15 giorni con i figli. Ciascun genitore comunicherà all'altro con anticipo non inferiore a due mesi (e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno) le date di partenza/rientro nonché la località prescelta per il soggiorno.
10. Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 dei figli la somma di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla sig.ra
... anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di Parte_2 effettivo rilascio della casa familiare da parte del Sig. e sarà annualmente rivalutata in base Parte_1 agli indici Istat, costo vita. 11. Gli assegni familiari, ove previsti, verranno percepiti in via esclusiva e per l'intero importo dalla sig.ra
Parte_2
12. Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 23.10.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Gallipoli il 12 agosto 2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Gallipoli, anno 2010, n. 50, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gallipoli, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6853/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Priscilla Maione e dall'Avv. Federico Chieppa ed elettivamente domiciliati presso il di loro studio, in Milano, Via AN Pier Luigi da Palestrina n. 6, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. I figli minori vengono affidati in modo condiviso ai genitori, i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente e paritariamente la responsabilità genitoriale così obbligandosi ad assumere le decisioni di maggiore interesse con riguardo all'istruzione dei minori, alla loro educazione e alla loro salute. Per le decisioni di ordinaria amministrazione, invece, la responsabilità sarà esercitata dai genitori separatamente.
2. I genitori riconoscono che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie di origine, è funzionale alla crescita serena ed armonica dei minori: per questo motivo e per il suo e per il loro benessere psicofisico i minori manterranno rapporti significativi anche con le famiglie di origine.
3. I minori e abiteranno con la madre nella casa sita in Sesto San AN via Persona_1 Per_2
AN BO numero 411, condotta in locazione con contratto intestato al sig. . Parte_1
Le parti chiederanno la voltura del contratto a nome della sig.ra e ne sosterrà i Parte_2 relativi oneri.
4. Il padre ha la facoltà di vedere e tenere con sé, a week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, compatibilmente con le attività dei minori e, compatibilmente, con i turni lavorativi del padre.
5. Le visite del padre ai figli saranno libere, da concordarsi volta per volta in relazione alle esigenze ed agli impegni contingenti dei genitori.
6. I minori e trascorreranno le festività religiose e quelle civili presso l'uno o Persona_1 Per_2
l'altro genitore, nel rispetto del principio dell'alternanza annuale.
7. Quanto alle festività natalizie, il richiamato principio dell'alternanza annuale andrà applicato con riferimento ai distinti periodi 24/31 dicembre e 31 dicembre / 7 gennaio.
8. Quanto alle vacanze Pasquali, il principio dell'alternanza annuale andrà applicato con riferimento al periodo comprendente il giorno della Santa Pasqua e comunque sia dal “venerdì santo” al “lunedì dell'Angelo”. Gli ulteriori periodi di vacanza scolastica in occasione dei ponti (ad esempio: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) verranno alternativamente trascorsi con i due genitori. Il padre trascorrerà, inoltre, ogni anno il giorno del proprio compleanno e la festa del papà con i figli, e così farà la mamma;
il giorno del compleanno di e verrà trascorso con il singolo Persona_1 Per_2 genitore ad anni alterni, fatta salva la possibilità di entrambi i genitori di partecipare, qualora sia possibile, alle feste organizzate per i minori.
9. Con riguardo alle vacanze estive il padre trascorrerà annualmente un periodo di 15 giorni con i figli. Ciascun genitore comunicherà all'altro con anticipo non inferiore a due mesi (e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno) le date di partenza/rientro nonché la località prescelta per il soggiorno.
10. Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 Parte_2 dei figli la somma di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla sig.ra
... anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di Parte_2 effettivo rilascio della casa familiare da parte del Sig. e sarà annualmente rivalutata in base Parte_1 agli indici Istat, costo vita. 11. Gli assegni familiari, ove previsti, verranno percepiti in via esclusiva e per l'intero importo dalla sig.ra
Parte_2
12. Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 23.10.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Gallipoli il 12 agosto 2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Gallipoli, anno 2010, n. 50, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Gallipoli, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi