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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/05/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1757/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, assistiti e difesi dall'Avv. GUARINO ROCCO con
[...]
domicilio eletto in VIA SALVATORE VALITUTTI 78 48124 RAVENNA appellanti e
(C.F. ), (ammissione pss Controparte_1 C.F._2
23.11.21), assistito e difeso dall'Avv. CACACE MONICA, con domicilio eletto in PIAZZA ETTORE TROILO 18 PESCARA appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Ravenna i suoi due figli e deducendo Parte_2 Parte_1
di essere gravemente invalido, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e necessità di assistenza, rappresentando quale unica fonte di sostentamento la sua pensione di circa € 600,00 mensili, insufficiente a coprire le spese a proprio carico mediche e alimentari, oltre un canone di locazione di € 300,00 mensili. Chiedeva dunque la condanna dei figli e al versamento di un Parte_2 Parte_1
importo a titolo di alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. nella misura di €
200,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si costituivano in giudizio e Parte_2 Parte_1
contestando la sussistenza dello stato di bisogno incolpevole del padre e deducendo di percepire redditi medio-bassi, non sufficienti a far fronte all'esborso richiesto, rappresentando che l'intervenuto divorzio del padre da sarebbe un'operazione simulata ai loro danni. Tanto Controparte_2
dedotto, chiedevano, in via principale, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, la quantificazione dell'eventuale prestazione a proprio carico tenendo conto delle loro condizioni economiche e della condotta delle parti.
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 949/2024 pubblicata il 07.11.2024 accoglieva la domanda, ritenendo provato lo stato di bisogno dell'attore e l'impossibilità per lo stesso di provvedere al soddisfacimento dei suoi pag. 2/6 bisogni primari, essendo stato dichiarato in data 26.02.2020 invalido al
100%, gravato dalla corresponsione di un canone di locazione di € 300,00 mensili e avendo lo stesso quale unica fonte di sostentamento la sua pensione di € 7.200,00 annui. Riteneva, inoltre, le condizioni economiche dei due figli compatibili con la possibilità di versare al padre un assegno alimentare nella misura minima di € 75,00 mensili ciascuno.
Per tali motivi il Tribunale condannava e Parte_1 Parte_2
a corrispondere in favore di la somma mensile
[...] Controparte_1
di € 75,00 ciascuno, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e per esso in favore dello Stato.
2.- e hanno impugnato detta sentenza, Parte_1 Parte_2
rimarcando la colpevolezza dello stato di bisogno del padre, sia per la mancata richiesta di un'indennità di accompagnamento, a fronte dell'invalidità accertata, sia per la gestione dei rapporti economici con l'ex moglie a seguito del divorzio (matrimonio del 2006 e Controparte_2
divorzio del 2021, divorzio di poco antecedente la richiesta alimentare nei confronti dei figli), posto che l'appellato non ha chiesto un assegno divorzile (pur essendo già affetto da patologie invalidanti), si è trasferito nell'immobile di proprietà dell'ex moglie solo dopo il divorzio ( accettando anche nel tempo l'aumento del canone da € 200,00 ad € 300,00) e si è comunque impegnato al pagamento del restante mutuo sulla casa al 50% con l'ex coniuge senza nulla chiedere in restituzione per le somme fino a quel momento versate. Tanto dedotto chiedevano il rigetto della domanda di assegno alimentare, insistendo anche per la proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 440, co.1, c.c. in riferimento all'art. 3
Cost..
pag. 3/6 In corso di causa producevano documentazione Inps attestante l'avvenuto riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di CP_1
con decorrenza 3.5.2021 per l'importo di € 483,34 mensili.
[...]
3.- Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
A tal fine ha rilevato di essersi attivato al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento (richiesta che in un primo momento è stata respinta, costringendolo ad adire l'autorità giudiziaria) e di aver inoltre ampiamente provato in primo grado la sua condizione di bisogno, precisando che gli aiuti sociali non sono sufficienti a soddisfare interamente le sue esigenze.
Quanto ai rapporti con l'ex moglie ha esposto che la è l'unica CP_2
persona ad avergli offerto supporto, ragion per cui dopo il divorzio ha accettato di trasferirsi nell'immobile di sua proprietà con il pagamento di un canone di locazione.
4.- L'appello va accolto.
Il diritto agli alimenti disciplinato dall'art. 433 c.c. è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa (Cassazione civile sez. VI,
16/11/2022, n.33789).
L'art. 438 c.c., nello stabilire che "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento", impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi (cfr. Cass. n. 10033 del 2022; Cass. n.
25248 del 2013; Cass. n. 21572 del 2006).
pag. 4/6 Il diritto agli alimenti, dunque, è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento, per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie (cfr. Cass. n. 10033 del
2022; Cass. n. 25248 del 2013).
Nel caso di specie, di anni 75, è stato riconosciuto Controparte_1
invalido al 100% e, sulla base delle documentazione prodotta in corso di causa, è emerso che lo stesso gode di un assegno sociale di 657,92 e di un'indennità di accompagnamento con decorrenza 3.5.2021 per l'importo di € 483,34 mensili, redditi che, cumulati tra loro, escludono sicuramente lo stato di bisogno nei termini sopra precisati pur considerando le spese di locazione da lui sopportate.
Le altre questioni restano assorbite.
La sopravvenienza di documenti decisivi ai fini della decisione nel corso del procedimento di appello consiglia la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
ammesso al gratuito patrocinio avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Ravenna n. 949/2024 , in totale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di assegno alimentare svolta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
;
[...]
pag. 5/6 compensa le spese di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 20.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1757/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, assistiti e difesi dall'Avv. GUARINO ROCCO con
[...]
domicilio eletto in VIA SALVATORE VALITUTTI 78 48124 RAVENNA appellanti e
(C.F. ), (ammissione pss Controparte_1 C.F._2
23.11.21), assistito e difeso dall'Avv. CACACE MONICA, con domicilio eletto in PIAZZA ETTORE TROILO 18 PESCARA appellato RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Ravenna i suoi due figli e deducendo Parte_2 Parte_1
di essere gravemente invalido, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e necessità di assistenza, rappresentando quale unica fonte di sostentamento la sua pensione di circa € 600,00 mensili, insufficiente a coprire le spese a proprio carico mediche e alimentari, oltre un canone di locazione di € 300,00 mensili. Chiedeva dunque la condanna dei figli e al versamento di un Parte_2 Parte_1
importo a titolo di alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. nella misura di €
200,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si costituivano in giudizio e Parte_2 Parte_1
contestando la sussistenza dello stato di bisogno incolpevole del padre e deducendo di percepire redditi medio-bassi, non sufficienti a far fronte all'esborso richiesto, rappresentando che l'intervenuto divorzio del padre da sarebbe un'operazione simulata ai loro danni. Tanto Controparte_2
dedotto, chiedevano, in via principale, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e, in subordine, la quantificazione dell'eventuale prestazione a proprio carico tenendo conto delle loro condizioni economiche e della condotta delle parti.
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 949/2024 pubblicata il 07.11.2024 accoglieva la domanda, ritenendo provato lo stato di bisogno dell'attore e l'impossibilità per lo stesso di provvedere al soddisfacimento dei suoi pag. 2/6 bisogni primari, essendo stato dichiarato in data 26.02.2020 invalido al
100%, gravato dalla corresponsione di un canone di locazione di € 300,00 mensili e avendo lo stesso quale unica fonte di sostentamento la sua pensione di € 7.200,00 annui. Riteneva, inoltre, le condizioni economiche dei due figli compatibili con la possibilità di versare al padre un assegno alimentare nella misura minima di € 75,00 mensili ciascuno.
Per tali motivi il Tribunale condannava e Parte_1 Parte_2
a corrispondere in favore di la somma mensile
[...] Controparte_1
di € 75,00 ciascuno, nonché al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e per esso in favore dello Stato.
2.- e hanno impugnato detta sentenza, Parte_1 Parte_2
rimarcando la colpevolezza dello stato di bisogno del padre, sia per la mancata richiesta di un'indennità di accompagnamento, a fronte dell'invalidità accertata, sia per la gestione dei rapporti economici con l'ex moglie a seguito del divorzio (matrimonio del 2006 e Controparte_2
divorzio del 2021, divorzio di poco antecedente la richiesta alimentare nei confronti dei figli), posto che l'appellato non ha chiesto un assegno divorzile (pur essendo già affetto da patologie invalidanti), si è trasferito nell'immobile di proprietà dell'ex moglie solo dopo il divorzio ( accettando anche nel tempo l'aumento del canone da € 200,00 ad € 300,00) e si è comunque impegnato al pagamento del restante mutuo sulla casa al 50% con l'ex coniuge senza nulla chiedere in restituzione per le somme fino a quel momento versate. Tanto dedotto chiedevano il rigetto della domanda di assegno alimentare, insistendo anche per la proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 440, co.1, c.c. in riferimento all'art. 3
Cost..
pag. 3/6 In corso di causa producevano documentazione Inps attestante l'avvenuto riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di CP_1
con decorrenza 3.5.2021 per l'importo di € 483,34 mensili.
[...]
3.- Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
A tal fine ha rilevato di essersi attivato al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento (richiesta che in un primo momento è stata respinta, costringendolo ad adire l'autorità giudiziaria) e di aver inoltre ampiamente provato in primo grado la sua condizione di bisogno, precisando che gli aiuti sociali non sono sufficienti a soddisfare interamente le sue esigenze.
Quanto ai rapporti con l'ex moglie ha esposto che la è l'unica CP_2
persona ad avergli offerto supporto, ragion per cui dopo il divorzio ha accettato di trasferirsi nell'immobile di sua proprietà con il pagamento di un canone di locazione.
4.- L'appello va accolto.
Il diritto agli alimenti disciplinato dall'art. 433 c.c. è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa (Cassazione civile sez. VI,
16/11/2022, n.33789).
L'art. 438 c.c., nello stabilire che "gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento", impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi (cfr. Cass. n. 10033 del 2022; Cass. n.
25248 del 2013; Cass. n. 21572 del 2006).
pag. 4/6 Il diritto agli alimenti, dunque, è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento, per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie (cfr. Cass. n. 10033 del
2022; Cass. n. 25248 del 2013).
Nel caso di specie, di anni 75, è stato riconosciuto Controparte_1
invalido al 100% e, sulla base delle documentazione prodotta in corso di causa, è emerso che lo stesso gode di un assegno sociale di 657,92 e di un'indennità di accompagnamento con decorrenza 3.5.2021 per l'importo di € 483,34 mensili, redditi che, cumulati tra loro, escludono sicuramente lo stato di bisogno nei termini sopra precisati pur considerando le spese di locazione da lui sopportate.
Le altre questioni restano assorbite.
La sopravvenienza di documenti decisivi ai fini della decisione nel corso del procedimento di appello consiglia la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
ammesso al gratuito patrocinio avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Ravenna n. 949/2024 , in totale riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda di assegno alimentare svolta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
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[...]
pag. 5/6 compensa le spese di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 20.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 6/6