Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LAMEZIA TERME
SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1040/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Francesco Tallarico, sono comparsi:
l'Avv. Stefania Di Palma in sostituzione dell'Avv. Giovanni Cefaly nell'interesse di Controparte_1
.
[...]
Nessuno compare per la parte istante.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Di Palma si riporta agli atti di causa ed alle memorie ex art. 171 ter c.p.c ed insiste nel rigetto della domanda attorea e nell'annullamento dell'atto impugnato e chiede che la causa sia decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Francesco Tallarico
pagina 1 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAMEZIA TERME
SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n°1040/2023 di R.G.C., promossa da:
tra
P. IVA: concessionaria del servizio di accertamento e Parte_1 P.IVA_1
riscossione delle entrate extratributarie nel di Montegiordano, in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Simona Mirante,
sito in Pontecorvo, via Jan Palach n°15, che la rappresenta e difende giusta delega in allegato al presente atto., il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni e le notificazioni di rito di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2, c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata: ATTORE Email_1
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cefaly, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Via Alessandro Volta n°38, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: CONVENUTO Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di causa e note depositate.
pagina 2 di 14 *******
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del 2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
*******
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ex art. 616 c.p.c., del 20.09.2023 depositata ed iscritta a ruolo il 22.09.2023, la Società
introduceva il giudizio di merito, avverso l'Ordinanza del G.E. del Parte_2
20.07.2023, ed a tal riguardo eidenziava:
• Che con ricorso del 10.03.2023 La opponeva l'atto di pignoramento presso Controparte_1
terzi n. 20231493 del 07/03/2023 notificato dalla Società in data 08.03.2023 Parte_3
adducendo la seguente doglianza: nullità ingiunzione fiscale n°20220291600007431 conseguente nullità e/o illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato: in particolare la società opponente sosteneva che l'ingiunzione fiscale era affetta da nullità assoluta, poiché risultava priva del visto di esecutorietà e della firma del funzionario comunale responsabile;
• che la ricorrente, opponente, chiedeva la sospensione del pignoramento in attesa dell'esito del giudizio dinanzi al Giudice di Pace ove era stata impugnata l'ingiunzione sottesa al pignoramento oggetto di impugnazione;
• che il giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi veniva a iscritto al n°117/2023 di RGE –
Sez. Esecuzioni Mobiliari – su istanza dell'opponente;
• che nel costituirsi la oltre ad alcuni terzi pignorati che rendevano la dichiarazione Parte_1
negativa;
• che veniva allegata alla memoria di costituzione da parte della tra la varia Controparte_3
documentazione anche il contratto d'affidamento con il Comune di Montegiordano;
pagina 3 di 14 • che il G.E. con Ordinanza del 20.07.2023, sospendeva il pignoramento sull'erroneo presupposto che la non essendo una pubblica amministrazione non poteva emettere CP_3 Parte_1
l'ingiunzione fiscale, atto a Suo dire di esclusivo potere delle P.A.;
• che avverso la suddetta Ordinanza, la proponeva reclamo contestando nel merito Parte_1
il provvedimento del G.E., evidenziando che la Concessionaria, a cui viene affidato il Servizio di
Riscossione Coattiva, acquisisce per conto della P.A. il potere di emettere le ingiunzioni fiscali;
• che con Ordinanza del 18.01.2024, il Collegio ritenendo che “ Tale strumento – l'ingiunzione fiscale - trova il suo fondamento nei poteri di autotutela e auto accertamento della pubblica
Amministrazione e il suo legittimo uso è subordinato alla sola condizione che «il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sua condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rimanendo all'Amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi (v. Cass., sez. I, 22 dicembre 1992, n. 13587; Cass., sez. I, 25 maggio 1983, n. 3595). L'ingiunzione fiscale costituiva e costituisce tuttora, infatti, uno strumento impositivo derogatorio ed eccezionale, messo a disposizione delle persone giuridiche pubbliche e,
stante siffatta eccezionalità, la sua adozione non può essere estesa né a soggetti diversi da quelli per i quali la legge lo ha predisposto e né può essere utilizzato per recuperare somme diverse dalle entrate degli enti pubblici”;
• che in concreto il Collegio confermava la decisione del G.E., ancorchè, rilevasse circostanze, seppur non eccepite dalla ricorrente opponente, ritenendo che l'ingiunzione fiscale non poteva essere emessa dalla non per mancanza del contratto di affidamento, ma perché la Parte_1
concessionaria non potrebbe riscuotere mediante ingiunzione.;
• che nelle more del presente giudizio, il Giudice di Pace di Lamezia Terme con sentenza dell'11.04.2024 dichiarava la piena legittimità dell'ingiunzione fiscale oggetto del presente pignoramento e la non prescrizione dei titoli sottostanti;
pagina 4 di 14 • che risultava evidente il venir meno dell'unica originaria eccezione mossa dall'opponente
[...]
la quale risultava coperta da giudicato e quindi superata dalla decisione del Parte_4
GdP di Lamezia Terme;
• che l'eccezione sollevata d'ufficio dal G.E. e dal Collegio era superata dalla costante giurisprudenza di legittimità, richiamando la sentenza della S.C. n°26308/2021 Sez. III^ Civ.
Premesso sinteticamente quanto su esposto, concludeva chiedendo “… Voglia, l'Ill.mo Giudice adito,
contrariis reiectis, in via principale accertare e dichiarare la correttezza dell'iter notificatorio dei titoli sottesi al pignoramento esattoriale opposto e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'opposizione a Controparte_1
pignoramento esattoriale, in ragione di tutto quanto espresso in atti, con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento delle somme vincolate presso il terzo debitore;
- Con vittoria di spese e competenze;
…”.
Instaurato regolarmente il contradditorio, parte convenuta, ed opponente nella fase monitoria, in sintesi eccepiva:
✓ che l'ingiunzione fiscale opposta risulta irrimediabilmente nulla, per violazione dell'art. 52, comma
5, lett. d), d.lgs. n. 446/1997, considerata la mancanza dell'elemento essenziale consistente nel visto di esecutività, alla stregua di quanto osservato sopra, producendo così effetti invalidanti sul successivo atto di pignoramento oggi impugnato;
✓ che controparte poggi la propria difesa sull'errato presupposto che non sia prevista l'apposizione del visto, sia in quanto nessuna norma lo imporrebbe, sia in ragione dell'assenza del ruolo, laddove, invece, è l'art. 52, comma 5, lett. d), D.lgs. 442/97 che prescrive l'obbligatorietà dell'apposizione del visto di esecutività nell'ingiunzione fiscale sempre ed unicamente da parte del funzionario comunale, il quale poi deve anche apporre la propria firma sul visto (previsto dall'art. 52 cit.) e sull'ingiunzione fiscale;
✓ che alla luce di quanto sinteticamente esposto, risulta evidente che il visto e la firma del funzionario comunale responsabile del tributo e/o dell'entrata patrimoniale rappresentano elementi essenziali dell'atto, la cui mancanza ne determina la nullità per le ragioni di cui sopra;
pagina 5 di 14 ✓ che la fondatezza delle ragioni e delle conclusioni sopra riportate trova conferma nelle numerose sentenze di merito elencate in atti e concludeva chiedendo di “… - rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni sopra illustrate;
- con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.…”
*******
Ritiene questo Giudice, preliminarmente, che sia necessario fare alcune precisazioni.
La prima riguarda i Verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada,
Per giurisprudenza costante diventano titoli esecutivi se non opposti nei termini previsti dalla data di notificazione al trasgressore, infatti La S.C. Sez. VI^ Civ. con Ordinanza n°9059/2021 ha avuto modi di affermare che “… Il verbale di contestazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato a mezzo dell'opposizione alla cartella esattoriale. Soltanto nel caso in cui la parte deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione alla cartella assume valenza “recuperatoria”, e può
veicolare motivi di impugnazione relativi al verbale. …” ed ancora con decisione n°29738/2023 la Sez.
II^ ha affermato che “… Il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada acquista, se non opposto tempestivamente e in difetto di pagamento in misura ridotta, la qualità di titolo esecutivo, decorsi sessanta giorni dalla notifica o dall'immediata contestazione. …” .
Conseguentemente, non avendo, la contestato la notifica dei verbali questi Parte_5
sono diventati titoli esecutivi, per cui a parere di questo Giudice l'ingiunzione non necessità di un ulteriore visto d'esecutorietà, atteso che sottostante all'ingiunzione vi sono già dei titoli esecutivi.
Circostanza, in ogni caso che risulta superata dalla decisione del Giudice di Lamezia Terme, che ne ha dichiarato la legittimità e non risultando impugnata detta decisione fa stato sull'esame di detta circostanza, coprendo dedotto e deducile sul punto.
Mentre avuto riguardo alle eccezioni sollevate d'ufficio dal G.E. e dal Collegio, in sede di reclamo, e riguardante la legittimazione alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale attuata dalla concessionaria in realtà dette questioni sono state già poste all'attenzione della Parte_1
giurisprudenza, in particolare della Suprema Corte, ciò in più occasioni.
pagina 6 di 14 Infatti, le questioni di diritto non sono nuove, poiché, per come evidenziato, sono state affrontate dalla giurisprudenza di legittimità con diverse pronunce, che di seguito si riporteranno quasi per esteso, non per ultima la decisione n°7365/2024 Sez. II^ Civ..
Le decisioni hanno riguardato analoghe fattispecie, a quelle oggi sottoposte all'attenzione di questo
Giudice, riguardando anch'esse il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada.
Dette decisioni hanno chiarito che i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n°639/1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. n°446/1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L.
n°209/2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dal D.L. n°70/2011, art. 7, comma 2, conv. con mod. nella L. n°106/2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (per una panoramica specifica della normativa di riferimento vedasi la ricostruzione fatta dalla S.C. n°3504/2019).
Ma anche la decisione della S.C. testè richiamata n°7365/2024 che di seguito si riporta a sostegno di quanto si andrà a decidere fa un excursus della normativa in questione:
“… la società ricorrente sostiene che il giudice a quo ha violato le norme indicate in epigrafe che,
contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, legittimano i concessionari di pubblici servizi,
iscritti agli albi ministeriali di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/997, ad emettere l'ingiunzione di cui al r.d. 639/2010;
2) con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156, 3° comma, del D.Lgs. n. 156/2006, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ.;
la tesi della società è che il legislatore abbia inteso, con le disposizioni indicate Parte_6
nell'epigrafe del motivo, estendere il potere di riscuotere mediante ingiunzione fiscale i canoni idrici ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997;
3) i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati;
3.1) va premesso che costituisce affermazione ormai pacifica nella giurisprudenza di questa Corte che lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A.,
pagina 7 di 14 non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della P.A., a condizione che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, posto che la sussistenza, la quantificazione e i presupposti di esigibilità devono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento;
al giudice del merito spetta la valutazione, in concreto, dell'esistenza delle suddette condizioni e presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., 25/05/2009 11992 e successiva giurisprudenza conforme);
3.2) per quanto riguarda specificamente la legittimazione alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale attuata dalla concessionaria va osservato che: Parte_7
la questione di diritto non è nuova, perché è stata affrontata da questa Corte con diverse pronunce che hanno riguardato il recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada;
è stato chiarito, infatti, in quelle occasioni che i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, conv. con mod.
nella L. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata;
3.2.1) specificamente, il panorama normativo di riferimento è stato così ricostruito da Cass.
6/02/2019, n. 3504:
la possibilità per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 era stata loro attribuita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate
(l'art. 52, comma 5, individua tali soggetti);
detta norma è stata abrogata dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 224, lett. b;
è poi intervenuto il decreto legge n. 248/2007 art. 36 comma 2, a norma del quale, "la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a)
pagina 8 di 14 la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui al D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b); b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui al D.L.
30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248";
il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, convertito, con modifiche, dalla L. n. 106 del 2011, ha disposto al comma 2, lett. gg septies, che "in conseguenza delle disposizioni di cui alle lett. da gg ter) a gg sexies" (...) 1) dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
novembre 2002, n. 265, i commi 2 sexies, 2 septies e 2 octies sono abrogati;
(...); 3) il D.L. 31
dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n.
31, è abrogato";
tale abrogazione non è poi di fatto avvenuta per effetto di un gioco di rinvii dell'entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata la abrogazione medesima (v. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10, comma 13 octies, e D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 5 bis, come convertito dalla legge ("L'abrogazione delle disposizioni previste dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett.
gg septies), nn. 1) e 3), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lett. gg ter) e gg quater), del medesimo comma 2");
è poi intervenuta la legge n. 44/2012 che ha convertito il D.L. n. 16 del 2012: in particolare, l'art. 5, comma 8 bis, ha disposto che "al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lett. gg septies) è sostituita dalla seguente: nel caso di affidamento ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446, art. 52, comma 5, lett. b), la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il
riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la pagina 9 di 14 prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente";
pertanto, il legislatore del 2012 ha inserito alla lett. gg septies, un testo diverso che non contempla più
l'abrogazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36;
conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto (nuova formulazione della lett. gg septies, e mancata riproduzione delle abrogazioni) è rimasto in vigore il D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, (destinato alla soppressione) a norma del quale "i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, di seguito denominati concessionari,
procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili";
3.3) per ciò che attiene più nello specifico ai canoni idrici deve rilevarsi che il pur complesso dato normativo conforta la soluzione positiva della legittimazione della società Parte_6
l'art. 17 D.Lgs. n. 46 del 1999 stabilisce, infatti, che la riscossione mediante ruolo può essere effettuata non solo da enti pubblici ed enti locali, ma anche per crediti derivanti dalla tariffa di cui all'art. 156
D.Lgs. n. 152 del 2006, che riguarda proprio la riscossione della tariffa, da parte del gestore del servizio idrico;
il citato art. 17, nel comma 3-bis, prevede che il Ministero dell'Economia possa autorizzare società partecipate ad emettere ingiunzioni fiscali e che, per la riscossione della tariffa idrica in via coattiva, non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 3-bis, in quanto tale facoltà è
già prevista per la riscossione della tariffa idrica dal comma 2 del citato articolo;
3.3.1) inoltre, l'art. 156 D.Lgs. n. 152 del 2006 prescrive che il gestore dei servizi idrici può affidare la riscossione coattiva ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 D.Lgs. n. 446 del 1997;
quindi, la società era legittimata a emettere ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010 per la Parte_6
riscossione della tariffa idrica, essendo privo di rilievo l'argomento secondo cui essa società è non pubblica amministrazione in senso formale, per cui non potrebbe emettere ingiunzione ex R.D. n. 639
del 1910;
infatti la pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico;
Parte_6
sulla spinta del diritto comunitario, va, infatti, configurandosi una nozione di pubblica pagina 10 di 14 amministrazione che valorizza il profilo sostanziale dell'attività svolta piuttosto che la qualifica formale;
la forma societaria è neutra e non costituisce un ostacolo acché le società private si presentino come un'articolazione organizzativa dell'ente o degli enti di riferimento, né il perseguimento di uno scopo pubblico è in contraddizione con il fine societario lucrativo, descritto dall'art. 2247 cod. civ., dal momento che la presenza di un utile di esercizio è del tutto compatibile con la gestione di servizi pubblici;
4) il ricorso, pertanto, va accolto;
…”
Ma già in precedenza, in realtà, la S.C. (Vedasi anche Ord. n°5150/2019 Sez II^ Civ.) aveva avuto modo di affermare, in più occasioni, il principio su esposto, ivi compresa la decisione richiamate dal
Concessionario istante, con la sentenza n°26308/2021 Sez. III^ Civ. che così disponeva:
“… 4.1. Il motivo è infondato.
Il ricorrente neppure si cura di mettere in discussione il pertinente precedente di legittimità richiamato dal Tribunale.
Comunque, l'affermazione del Tribunale che viene in questa sede contestata e secondo cui ben può il concessionario per la riscossione di emettere l'ingiunzione di cui a R.D. n. 639 del 1910, è del tutto corretta al luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide e al quale va data continuità in questa sede, secondo cui ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del C.d.S., i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari, iscritti all'albo di cui al D.Lgs. n. 44 del 1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l'abrogazione - pure inizialmente disposta dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, conv. con mod.
nella L. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (Cass.,
ord., 28/09/2017, n. 22710; v., in senso conforme, Cass. 21/03/2019, n. 8039 e Cass., ord., 20/02/2020, n. 4501).
…” .
Del resto conferma indiretta, nei casi in esame ed analoghi a quello trattato, della legittimità del
Concessionario di emettere l'ingiunzione di pagamento per conto della P.A. che l'ha incaricata, è dalla pagina 11 di 14 riconosciuta legittimazione passiva del Concessionario a stare in giudizio in tali circostanze, oltre chè all'ente impositore (così, S.C. n°7716/2022).
L'art. 52, comma 6 del d.lgs. n. 446/1997, è stata abrogata dall'art. 1, comma 24, della l. 24
dicembre 2007 n°244, tuttavia, il contenuto della norma abrogata è stato poi trasfuso nell'art. 36,
comma 2, del D. L. 248/2007 (c.d. Milleproroghe) convertito con L. n. 31 del 28 febbraio 2009, secondo cui “La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva
è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ...”, con la conseguenza che i soggetti iscritti negli albi di cui al citato art. 52 , comma 5, lett. b) del d.lgs 446/1997, tra i quali rientra anche la CP_4
devono ritenersi legittimati, quali concessionari di riscossione, ad emettere l'ingiunzione
[...]
fiscale, avendone ricevuto i relativi poteri dal medesimo Giovanni in Fiore, per come CP_5
menzionato nell'Ordinanza opposta, a tal riguardo la S.C. n°18104/2021, ha affermato che “… In
tema di attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali, risulta delineato un sistema dualistico: l'ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione, ed in alternativa può attivarsi in proprio, oppure mediante affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale;
in caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, diversi dagli agenti della riscossione nazionali, che procedano mediante ingiunzione fiscale, le disposizioni di cui al d.P.R. n. 602 del 1973 troveranno applicazione in generale, ma con esclusione delle norme agevolative, come l'art. 47...”.
Ebbene in tali circostanze la Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n°2841/2020 ha avuto modo di richiamare i seguenti principi che “… qualora il in applicazione del D.Lgs. 15 CP_2
dicembre 1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei
Comuni / in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il pagina 12 di 14 potere di accertamento del tributo spetta non già al ma al soggetto concessionario, ai CP_2
quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie ” (S.C.
1138/2008 – n° 6772/10 e 20852/10).
Lo stesso principio è inoltre desumibile – sebbene a contrario – anche da quella giurisprudenza di legittimità formatasi proprio in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del D.Lgs.
5 febbraio 1997. n. 22. ex art. 49: dalla quale si evince che, fermo restando il potere del CP_2
di accertare e riscuotere la tassa di smaltimento (TARSU) in vigore prima della sua sostituzione ad opera della tariffa (TIA), tale potere va invece riconosciuto – all'esito del regime transitorio di introduzione di quest'ultima, come qui rilevante – proprio al “soggetto che gestisce il servizio” in forza di concessione;
e ciò anche per quanto concerne la legittimazione processuale nelle relative controversie (Cass. 4893/13; 1179/04). …”.
Del resto la S.C. di Cassazione Civile - Sez. Trib., con decisione n°24276/2019 (conforme la n°21813/2019) ha affermato che “… In tema di ICI, ove il ai sensi dell' art. 52 del d.lgs. n. CP_2
446 del 199 , affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, al quale è pertanto conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio,
ha annullato la decisione impugnata che, pur in presenza degli estremi della determina di affidamento del servizio nell'avviso di accertamento ed in assenza di specifica indicazione da parte del contribuente circa i profili di illegittimità, aveva onerato il di allegare i documenti CP_2
giustificativi dell'attribuzione del servizio di accertamento al concessionario trattandosi, tuttavia, di atti soggetti a pubblicità legale e quindi da presumere conoscibili). …”, e precisando inoltre che
“… Va premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte, qualora il in CP_2
applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale,
affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione,
ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto pagina 13 di 14 concessionario e non al ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile CP_2
conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017 e molte altre). …”.
Quanto sin qui esposto ed evidenziato, porta a ritenere fondate le questioni di diritto evidenziate dall'odierna parte istante ed opposta convenuta nella fase cautelare, con la conseguenza che la domanda della concessionaria del Comune di Monte Giordano, va accolta e va Controparte_3
disatteso il provvedimento del G.E. del 20.07.2023, le spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda avanzata dalla per le ragioni su Parte_8
esposte, dichiara la legittimità dell'atto di pignoramento presso terzi n°20231493 del 07.03.2023
notificato il 08.03.2023 alla , nonché conferma la legittimità dell'Ingiunzione Controparte_1
fiscale n°20220291600007431 notificata il 06.05.2022, con conseguente riforma del provvedimento del G.E. che va disatteso;
2) rimette le parti dinanzi al G.E. per i provvedimenti conseguenziali;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Lamezia Terme, lì 25 marzo 2025
Il GIUDICE dott. Francesco Tallarico
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