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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Tommaso Sdogati, nella causa civile iscritta al N.R.G. 11111 / 2024promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Solinas, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via Invrea n. 11/6 in qualità di PARTE OPPONENTE;
contro
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 tata e dife ldo Bruzzone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via N. Bacigalupo n. 4/21 in qualità di PARTE OPPOSTA;
e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 tura Distrettuale dello Stato di Genova ed ivi domiciliato in Viale Brigate Partigiane n. 2 in qualità di PARTE OPPOSTA – TERZO CHIAMATO;
e
(C.F. ) in persona del rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Di Fiore, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio legale del predetto avvocato in qualità di PARTE OPPOSTA – TERZO CHIAMATO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
1 Con atto di citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e 617 c.p.c., Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04 emessa dall'Agente della Riscossione della Provincia di Genova su incarico del
Corte d'Appello di Genova – Ufficio Recupero crediti, con la Controparte_2
pagamento di euro 27.061,38 con importo così suddiviso: Spese processuali anno 2014 € 26.751,38; contributo unificato € 310,00, fondata come tale sulla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova n. 867 del 13/05/2014 relativa ad una causa civile tra e quali appellanti Parte_1 Parte_2 contro e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4 risultav al se dello Stato, c Corte D'Appello definitivamente deliberando – dichiara cessata la materia del contendere. - condanna le appellanti alla rifusione a favore di delle spese processuali che liquida in € Controparte_4
6.615,00 disponendo che il pagamento a llo Stato”; - “condanna le appellanti alla rifusione a favore di delle spese processuali, che liquida in € 6.615,00, con Controparte_5 distrazione a favore o”. Deduceva quindi che, avendo la Corte d'Appello liquidato, per la difesa di
[...]
, il pagamento in favore dello Stato dell'importo di € 6.615,00, risultava CP_4
di euro 26.751,38 richiesto a titolo di spese processuali (codice tributo 1E10 anno 2014), laddove invece l'ulteriore importo di € 310,00 riguarderebbe il contributo unificato;
che relativamente alle spese legali riferite all'appellata Controparte_5 ella aveva provveduto, con assegno del 22/7/2014, a pagare il Avvocato Marco Calcagno. Eccepiva in via preliminare il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata deducendone, per tale motivo, la nullità in quanto l'atto impositivo costituirebbe il primo e unico atto notificato all'esponente senza che esso fosse stato preceduto da alcun altro atto prodromico e richiamando esclusivamente gli estremi della sentenza della Corte d'Appello n. 867 del 13/5/2014 senza neppure allegarla;
inoltre, eccepiva ulteriormente l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità della cartella di pagamento impugnata in ragione del differente importo richiesto rispetto a quello indicato nella sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 867/2014. Per tali motivi, così concludeva: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda la pretesa impositiva della cartella esattoriale di pagamento n. 048 2024 0024182432001 notificata in data 11/10/2024, per i motivi esposti in premesse, con particolare richiamo alla circostanza per la quale mentre la sentenza della Corte d'Appello n. 867/2014 indicata dispone il pagamento a favore dello Stato dell'importo di € 6.615,00, relativamente alla difesa dell'appellata , il complessivo importo richiesto per le spese di Giustizia Controparte_4 ammonta invece a € emerge platealmente il grave pregiudizio che comporterebbe all'esponente l'esborso, e/o il subire una esecuzione per il recupero della ingente somma indicata. Nel merito: accertare e dichiarare nulla, annullabile e/o comunque illegittima la cartella di pagamento impugnata per i motivi esposti in narrativa, sia per carenza di motivazione, richiamando la stessa una sentenza non allegata, sulla quale si fonda la pretesa impositiva, che indica il solo importo di € 6.615,00 a fronte del richiesto di € 26.751,38 e/o comunque per indicare un importo non indicato nell'atto giudiziario sul quale si fonda il titolo esecutivo della cartella impugnata.
2 In subordine, qualora le suesposte domande e conclusioni possano essere qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anziché come opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 c. c.p.c., Piaccia all'Ill.mo Tribunale accogliere le medesime con la conseguente declaratoria di nullità, annullabilità e/o comunque invalidità della cartella di pagamento impugnata. Con decreto del 14.11.2024 il Tribunale fissava udienza cautelare di discussione al giorno 17.12.2024 disponendo il passaggio a sub procedimento N.RG. 11111 – 1/2024. Si costituiva con memoria del 15.12.2024 Controparte_1 contestando t Con ordinanza del 19.12.2024 il Tribunale sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata per la somma di euro 20.446,38.
si costituiva anche nella causa di merito con Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario;
eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti il merito della pretesa creditoria e la formazione del ruolo facendo leva sulla ripartizione di competenze tra ente impositore e agente della riscossione, con quest'ultimo che si limiterebbe solamente a prendere atto della documentazione che perviene dell'ente impositore limitandosi perciò a formare la cartella di pagamento e, quindi, semmai rispondere solamente in relazione ai vizi propri della cartella medesima ma non anche per doglianze afferenti l'esistenza del credito, il cui unico contraddittore legittimato passivo sarebbe da individuarsi nell'ente impositore, risultando invece l'ente erariale estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale nonché all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore. Proseguiva affermando che la disciplina di recupero delle spese di giustizia, di cui al Titolo Il, D.P.R. n. 115/2002, così come innovato dall'introduzione degli artt. 227 bis e ss. ad opera dell'art. 67. L. n. 69/2009, sostitutivo delle disposizioni precedentemente contenute nel D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, prevederebbe che il
, ente titolare di tali crediti, ne trasferisca la gestione ad Controparte_2 la quale, nel rispetto delle norme istitutive ed in esecuzione Controparte_3 della Convenzione in data 23 settembre 2010, provvederebbe alla gestione CP_6 razionale, fruttuosa stiva delle risorse derivanti a diverso titolo dalla gestione della macchina giudiziaria e direttamente all'iscrizione a ruolo di tali somme, conseguendone quindi che l'attività di accertamento e di liquidazione/quantificazione delle spese di giustizia e di successiva formazione del ruolo sarebbe riservata, rispettivamente, all e ad Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3
soggetti diffe
[...] Controparte_1 li motivi, chiedeva l'autorizzaz sitore titolare della pretesa, ossia il , Corte di Appello di Genova, Ufficio Controparte_2
Recupero Crediti no quale soggetto tenuto alla Controparte_3 formazione ed emissione del ru
3 Rispetto all'eccepito difetto di motivazione, deduceva che le censure mosse sul punto apparivano solo meramente formali, con la conseguenza che se l'agente nulla saprebbe del merito della pretesa, nulla potrà fornire di più che le motivazioni e i dati ricevuti dall'ente; inoltre, che comunque la cartella risultava debitamente motivata non potendosi essa configurarsi quale provvedimento decisorio della P.A. e, quindi, con esclusione dell'applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 così come l'art. 7 primo comma della L. n. 212/2000. Per tali motivi, concludeva chiedendo “accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alle pretese di natura tributaria (spese richieste a titolo di contributo unificato) e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande formulate riguardo alla cartella di pagamento in toto e/o alle pretese di natura tributaria, con l'adozione di ogni provvedimento necessario ed opportuno;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente relativamente a tutti i motivi di opposizione riguardanti la formazione del ruolo, le vicende precedenti la sua consegna all'agente e il merito della pretesa creditoria e/o l'inammissibilità delle relative domande formulate nei suoi confronti;
- rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate nei confronti dell'esponente in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto”. In data 14.01.2025 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati da parte opposta fissando udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 10.06.2025 con indicazione espressa alle parti, costituite e costituende, della pregiudizialità della questione afferente il difetto di legittimazione passiva da dedurre a cura delle parti stesse nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. Si costituiva in data 01.04.2025 il eccependo in primo il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione p guardanti l'attività della riscossione, dovendosi individuare solamente quest'ultimo quale legittimato passivo;
che infatti, per effetto della specifica convenzione intervenuta tra il Controparte_2
e l'Agente della Riscossione, sarebbe quest'ultimo il soggett
[...] tificazione dell'importo e alla successiva iscrizione a ruolo. Proseguiva affermando che la procedura di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia prevede che l'Ufficio Giudiziario trasmetta ad Controparte_3 nota (Al) di trasmissione, copia del provvedimento giurisdizion costituirebbe il titolo del credito), copia del Foglio Notizie relativo a ogni fase e grado del processo, copia di tutti gli altri eventuali provvedimenti giurisdizionali che inciderebbe sull'esistenza, sulla struttura e sulla quantificazione del credito;
che nel caso di specie l' Ufficio recupero crediti della Corte d'appello aveva trasmesso, da
, quanto sopra previsto con nota Al 1495/2018; Controparte_3 che quindi iscriveva, a carico di e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
la 53/2021 aperta per: to
[...]
i copia;
€ 16,59 notifica atto di citazione;
€ 7,75 notifica atto di citazione;
€ 18.284,55 onorario difensore (avv. Gogioso) parte ammessa al G.P. ) per il I O grado;
€ 2,46 Controparte_4 spese forfettarie notifica;
€ 8.393,11 onorario difensore (avv. Gogioso) parte ammessa al G.P. ( ) per il Il grado. Controparte_4 ece l'invocato difetto di motivazione sollevato da parte opponente, affermando che il rinvio per relationem alla sentenza di secondo grado emessa dalla
4 Corte di Appello di Genova consentirebbe al contribuente di individuare tutti gli elementi utili ai fini del controllo della legittimità della procedura di riscossione. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile nei confronti del per carenza di legittimazione Controparte_2 passiva e comunque infondata nel merito, pe iva”. Si costituiva in data 03.04.2025 affermando che sulla base Controparte_3 della documentazione trasmessa cquisirebbe i dati anagrafici del debitore, quantificherebbe il credito come da indicazioni dell'Ufficio recupero crediti e, su delega dell'ufficio giudiziario, formerebbe il ruolo consegnandolo all' che notifica la cartella di pagamento e svolge l'attività di Controparte_8 ris di specie la cartella di pagamento aveva ad oggetto il pagamento delle seguenti spese di giustizia: 1) SPESE RECUPERABILI PER INTERO € 8.393.11 (spese legali liquidata a favore dello Stato con la sentenza d'appello n. 867/2014, inclusi IVA e CPA) ; 2) SPESE RECUPERABILI PER INTERO € 16.59; 3) DIRITTO DI COPIA € 46.92; 4) ALTRE IMPOSTE E TASSE € 7,75; 5) SPESE RECUPERABILI PER INTERO € 18.284.55 (spese legali a favore dell'avv. Marco Gogioso difensore di - ammessa anche in primo grado al patrocinio a spese dello Stato - nel Controparte_4 giudizio di . 2169/2022; 6) CONTRIBUTO UNIFICATO € 310.00; 7) FFICIO € Controparte_9
2.46; che pertanto i suddetti importi venivano indicati nella nota di precisazione del credito dell'Ufficio recupero crediti della corte d'Appello di Genova e, come si evincerebbe dai fogli notizie, le spese iscritte a ruolo riguarderebbero non solo la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 867/2014 ma anche il giudizio di primo grado N. R.G. 2169/2002 definito con sentenza n. 363/2012 dal Tribunale di Chiavari, conseguendone la correttezza dell'importo intimato con la cartella di pagamento. In ordine al difetto di motivazione dedotto da parte opponente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo comunque, nel merito, che la cartella di pagamento sarebbe un atto a forma vincolata e che, quindi, in presenza del richiamo al titolo esecutivo, alcun vulnus motivazionale poteva ritenersi esistente. Per tali motivi, concludeva chiedendo “a) in via preliminare, revocare l'ordinanza di sospensione parziale dell'esecutività della cartella impugnata perché non ne sussistono i presupposti di legge;
b) nel merito, rigettare l'opposizione per la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
c) il tutto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite”. All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.06.2025, dato atto dell'avvenuto deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della natura documentale della causa, l'udienza veniva rinviata all'11.11.2025 per decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.; in tale udienza, preso atto del deposito della precisazione delle conclusioni nonché delle memorie conclusionali ed in replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5 Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre in via preliminare esaminare e risolvere l'eccezione di giurisdizione del giudice adito sollevata da
[...]
; successivamente, le eccezioni di legittimazione Controparte_1 sollevata dagli Enti Pubblici. In relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione, va osservato che il credito azionato da con la cartella di pagamento Controparte_1 impugnata ric ario adito afferendo al recupero di spese processuali secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla ricade nella giurisdizione ordinaria, Controparte_10 non attenendo a crediti tributari (così Sez. 2017, Rv. 645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008, Rv. 601586 – 01, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016, Rv. 641220 – 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario)”. Del resto, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l'impugnativa -come nella specie- non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. L'argomentazione, secondo cui il giudizio può essere limitato all'atto cartella di pagamento, senza estendersi al rapporto, non consente di alterare il criterio di ripartizione della giurisdizione, che resta, comunque, collegato alla natura del credito in riscossione (Cass. Civ. n. 11480/2022). Per tali motivi, l'eccezione va rigettata. Passando all'esame delle eccezioni di legittimazione passiva, va anzitutto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta da Controparte_3
In forza dell'art. 1, comma 367 della legge 244/2007 è titolare Controparte_3 del potere di iscrivere a ruolo il nominativo del deb il ruolo. Inoltre, ai sensi degli artt. 227 bis e 227 ter del D.P.R. n. 115/2002. – introdotti in forza dell'art. 52, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 – a decorrere dall'entrata in vigore del citato comma 367 dell'art. 1 della legge 244/2007 con la stipula della relativa convenzione, è stato individuato dal legislatore anche quale Controparte_3 soggetto depu el credito (oltre che della successiva iscrizione a ruolo). Ora, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 che ha disposto lo scioglimento delle società del gruppo con successione universale CP_3 di nei rapport , Controparte_1 Controparte_3 continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione che già svolgeva in precedenza e, cioè, la quantificazione dei crediti per il recupero delle somme di cui al D.P.R. n. 115/2002 e l'iscrizione del nominativo del debitore al ruolo (cfr. art. 1, comma 11, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193).
6 In tale quadro normativo si inserisce la convenzione, reperibile sul sito internet del
, effettivamente stipulata in data 23.09.2010 tra tale Controparte_2 CP_2
Controparte_3
All'art. 2 co. 1 si legge “La presente convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine alla gestione del credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 (…)”, al co. 2 prevede che “Il rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla CP_2 società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore (in cui per “società”, va intesa secondo le definizioni fornite dall'art. 1 co. 1 Controparte_3
n. 2) della predetta convenzione)” ed al co. 3 prevede che “La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio, nonché all'annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM fino al pagamento ovvero fino alla comunicazione di inesigibilità. In caso di pagamento provvede all'eliminazione dei crediti dal registro SIAMM”. Alla luce del suddetto quadro normativo, solamente integrato dalla Convenzione del 2010, risulta pertanto, da un lato, che titolare del credito è il Controparte_2 ma dall'altro che la pretesa creditoria viene quantificata da un diverso soggetto dell'ordinamento giuridico – – il quale è onerato dalla legge Controparte_3 anche della formazione dei ru ecutivo (cfr. art. 49 delle Norme generali sulla riscossione per la definizione del ruolo quale titolo esecutivo) che, successivamente, l'agente della riscossione minaccia di mettere in esecuzione mediante la notifica della cartella di pagamento. Per tali ragioni al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la legittimazione passiva, per i riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire il credito nei ruoli trasmessi. Ne consegue che, per le superiori considerazioni, vada Controparte_3 individuata quale effettivo ente impositore e, perta anto riguarda i motivi afferenti il merito della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento consistendo, questi ultimi, nella dedotta discrepanza affermata da parte opponente circa la differenza tra importo intimato ed importo liquidato con la sentenza della Corte di Appello di Genova. Del pari infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da
. Controparte_11 ettersi che il rapporto processuale tra agente di riscossione ed ente impositore non è ontologicamente inscindibile ben potendo, in astratto configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente impositore;
o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito conseguente a vizi
7 imputabili all'ente impositore emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione. La potenziale connessione tra il giudizio di opposizione a cartella esattoriale e quello avente ad oggetto il credito dalla stessa portato, anziché da una inesistente inscindibilità dei rapporti sottostanti, scaturisce dalla singolarità dell'esecuzione esattoriale, nella quale l'attività esecutiva è posta in essere, in virtù di un rapporto complesso, inquadrabile nello schema del mandato con rappresentanza, da un soggetto diverso dal creditore, e pur tuttavia autonomo rispetto allo stesso, il che dà ragione della oggettiva autonomia tra i due giudizi connessi. Tuttavia, l'affermata mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente e ente impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore. Invero, nei rapporti di tali soggetti con il destinatario della cartella, tali vicende sono del tutto irrilevanti, dato che l'attività esattoriale e processuale dell'Agente incide direttamente nella sfera giuridica dei suoi destinatari, che sono terzi rispetto a detto rapporto di mandato. Ciò impone che l'Agente sia chiamato direttamente rispondere, nei confronti dei terzi, di tale attività, a prescindere dall'indagine sull'imputabilità dei possibili errori nei rapporti con l'ente destinatario della riscossione. Altrimenti opinando si arriverebbe ad addossare al destinatario della cartella esattoriale l'onere ed il rischio di individuare chi sia, nei rapporti interni tra ente ed agente, il vero responsabile dell'erroneità della richiesta di pagamento. Tale esigenza attiene al diritto di difesa di soggetti comunque esposti a incisivi poteri di autotutela esecutiva, anche in ambito non tributario, per cui il diritto del destinatario di una cartella esattoriale di citare sempre e comunque il soggetto che gli abbia recapitato tale atto di precetto non può essere contestato, se non si voglia compromettere o indebolire il suo diritto di difesa. Per tali ragioni, in più occasioni la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi propri della cartella di pagamento proveniente dall'Agente della Riscossione, la legittimazione passiva – quale presupposto dell'azione consistente nella semplice coincidenza a livello, ovviamente, di affermazione dei fatti come allegati dall'attore tra il soggetto che propone la domanda ed il titolare affermato del diritto fatto valere in giudizio – spetta a quest'ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio l'ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite (Cass. Civ. n. 3955/2020). Il principio, affermato con riferimento al processo tributario regolato dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben può essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
8 Anche in tale eventualità “quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa l'Agente della Riscossione, dal quale l'atto oggetto di impugnativa è stato predisposto. Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore dell'atto (Cass. Civ. n. 3707/2016)”. Sicché per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente impositore, chiedendo, se del caso, di essere manlevato dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza. In definitiva, ne consegue che anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da va rigettata in quanto sia sia CP_12 Controparte_3 [...]
risultano essere legitti ri Controparte_1
ente ne cura la riscossione. Ciò anche in ragione del dedotto vizio di motivazione della cartella di pagamento che, in quanto formato da
[...]
, involge la legittimazione passiva di tale ente. Controparte_1 edotto ed in relazione al quadro normativo richiamato, integrato dalla Convenzione del 23.09.2010 può infine affermarsi la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , in Controparte_2 quanto Ente che appare essersi spogliato della competen one del ruolo sia dal punto di vista della riscossione. Vale infatti riportare quanto già dedotto in punto di ordinanza cautelare non essendo intervenute circostanze in diritto atte a modificare le deduzioni ivi articolate. Risulta che, nello specifico ambito del recupero coattivo delle spese di giustizia, il Ministero deve limitarsi a trasmettere i provvedimenti giudiziari di volta in volta in considerazione ed i relativi fogli notizie di cui alla circolare Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia, n. 9 del 26/06/2003, secondo la quale dispone “se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie, copia della sentenza e copia degli atti necessari per l'identificazione dei debitori devono essere trasmessi all'ufficio che cura il recupero del credito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. ln caso di appello, l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere definitivamente la posizione del proprio foglio notizie”. Ne consegue che tale Ente, benchè creditore finale del diritto di credito portato in cartella, si sia spogliato di ogni potere impositivo in ragione della Convenzione del 2010 che, unita alla normativa richiamata in punto di competenze di Controparte_3 permette di individuare quest'ultima quale ente impositore effettivo benchè i frutti derivanti dall'azione di recupero coattiva vadano a beneficio del creditore sostanziale
. Sul piano operativo, appare quindi essersi creata una scissione tra rapporto CP_2
e sottostante al diritto di credito e rapporto processuale sottostante al diritto di credito, con quest'ultimo che legittima la legittimazione passiva di
[...]
e in punto di recupero d Controparte_3 Controparte_1
9 Risolte le eccezioni in via pregiudiziali, occorre ora scrutinare le eccezioni di merito sollevate da parte opponente. In primo luogo, sul dedotto difetto di motivazione della cartella di pagamento, si è affermato in giurisprudenza che l'iscrizione a ruolo del credito, effettuata dopo il 4.7.2009 “non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica dell'art. 227 ter D.P.R. n. 115/2002” (Cass. Civ. n. 21178/2017); inoltre, si è anche escluso che la stessa formazione del ruolo, oltre che la notifica della cartella di pagamento, debba “essere preceduta dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo” (Cass. Civ. n. 2553/2019). In applicazione di quest'ultimo principio di diritto, risulta senz'altro infondata la questione afferente il difetto di motivazione della cartella di pagamento considerando la posizione processuale di parte opponente nei giudizi civili di primo grado e di appello che l'hanno coinvolta. Essendo tale soggetto parte effettiva di tali giudizi, ben avrebbe potuto avere cognizione, per il tramite del proprio difensore, dei provvedimenti giudiziali con cui venivano regolare le spese di lite in punto di soccombenza ed in punto di quantum, avendo quindi tutti gli elementi per poter conoscere quali spese venivano anticipate dall'Erario per la parte ammessa al gratuito patrocinio e, quindi, quali sarebbero state oggetto di recupero in ragione della regolamentazione della soccombenza ex art. 91 c.p.c. In altri termini, i suddetti provvedimenti erano già conoscibili dall'interessato nel corso dei processi civili che l'hanno coinvolta proprio in ragione della sua posizione processuale di parte in senso sia formale sia sostanziale. Perciò la mancanza di conoscenza delle spese processuali contenuta nella cartella di pagamento risulta essere cagionata, al più, dal disinteresse non diligente dell'opponente stesso, che aveva a suo tempo tutti gli strumenti per venire a conoscenza delle somme oggi richieste con la cartella di pagamento. Ne consegue che dolersi, oggi, di un difetto di motivazione in punto di intimazione somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, riguardante proprio quelle spese anticipate dell'Erario ed afferenti giudizi civile ove rivestiva la posizione di “parte”, risulta deduzione non condivisibile e di fatto censurabile. Inoltre, a ben vedere, le ragioni di credito sono comunque evincibili dalla cartella impugnata che indica la partita di credito relativo e la sentenza da cui essa scaturisce - per obbligo di motivazione rispettato in tale ipotesi Cass. Civ. ord. n. 27869/2022 - tanto più che il criterio di liquidazione delle spese è predeterminato ex lege e che le spese c.d. ripetibili sono annotate nel c.d. foglio notizie di cui all'art. 228 e 280 D.P.R. n. 115/2002. Ne consegue che la c.d. motivazione per relationem con rinvio alla sentenza definitiva conclusiva dell'iter giudiziale risulta integrare la motivazione necessaria della cartella di pagamento anche considerando la natura non discrezionale di essa e,
10 pertanto, l'effettiva non applicabilità dell'art. 3 L. n. 241/1990 che, invece, si configura come applicabile ai soli provvedimenti amministrativi emanati a seguito dell'esercizio di attività propriamente discrezionale. La cartella di pagamento costituisce infatti un titolo esecutivo in forza del quale è possibile per l'Amministrazione finanziaria procedere all'espropriazione forzata in mancanza di spontaneo adempimento, ossia a dare attuazione al credito tributario con una procedura speciale sostitutiva dell'adempimento del contribuente venendo in applicazione, in punto di vizi della cartella di pagamento inteso come “provvedimento amministrativo”, semmai, l'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 (Cass. Civ. n. 21065/2024). Essa è infatti, al pari dell'intimazione di pagamento, “un atto vincolato in quanto redatto in relazione a un modello ministeriale” e, di conseguenza, non sarebbe annullabile a causa della insufficienza della motivazione proprio ai sensi della predetta disposizione normativa che costituisce norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari, ogni qualvolta per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Infatti, nel caso di specie in punto di liquidazione delle spese di giustizia anticipate dall'Erario per l'effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio, i due provvedimenti giudiziari recano la specifica quantificazione di tali spese e, pertanto, costituendo essi ordini giudiziali di pagamento di quanto con essi disposto, all'Amministrazione non residuava alcuna facoltà di scelta tra determinazioni diverse nell'individuare l'importo contenuto nella cartella di pagamento che a quelle spese liquidate si riferisce. Risulta evidente che nella formazione della cartella di pagamento non viene posta in essere un'attività amministrativa discrezionale ma, viceversa, un'attività meramente vincolata in quanto funzionalizzata alla formazione di un provvedimento amministrativo meramente esecutivo ove la quantificazione dell'importo in esso contenuto è già integralmente predeterminato in applicazione di mere regole matematiche di calcolo. Ne consegue che l'eccezione di difetto di motivazione va rigettata. Nel merito dell'opposizione, invece, parte opponente faceva presente la differenza tra importo richiesto con la cartella di pagamento rispetto a quello indicato nella sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 867/2014. Riscontrando tale discrasia, il Tribunale procedeva a sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva del precetto per la somma ulteriore non riscontrando elementi documentali, versati agli atti, che potessero giustificare l'importo contenuto nella cartella impugnata. Tale circostanza veniva chiarita sia dal sia da Controparte_2 [...] che, costituitesi nel giudizi chiamat Controparte_3
autorizzata dal Tribunale con Controparte_1 provvedimen artella di pagamento avesse, ad oggetto, il pagamento delle seguenti spese di giustizia: per euro 8.393.11 quali spese legali liquidate a favore dello Stato con la sentenza d'appello n. 867/2014 inclusi IVA e CPA) nonché ulteriori spese per euro 18.284.55 a titolo di spese legali liquidate in favore dell'avv. Marco Gogioso quale difensore di - ammessa anche in Controparte_4
11 primo grado al patrocinio a spese dello Stato – con la sentenza n. 363/2012 conclusiva del giudizio di primo grado a cui seguiva, quindi, la sentenza di appello n. 867/2014, in quanto in entrambe tali sentenze la sig.ra , vincitrice sia in primo sia in Controparte_4 secondo grado, risultava ammessa al gratuito patrocinio statale. Veniva altresì fornita la prova che tali importi erano indicati nella nota di precisazione del credito dell'Ufficio recupero crediti della corte d'Appello di Genova e che, quindi, le spese di giustizia iscritte a ruolo riguardano entrambe le sentenze, di primo e di secondo grado e non solamente la sentenza della Corte di Appello, riferendosi anche alle spese liquidate all'esito della sentenza n. 363/2012 che definiva il giudizio di primo grado – laddove invece la sentenza n. 128/2008 non provvede ad alcuna liquidazione spese essendo una sentenza non definitiva nell'ambito del giudizio di divisione -. Sommati tali importi alle ulteriori spese prenotate a debito dallo Stato ed indicate nei Fogli notizie richiamati, ne risulta che l'importo totale contenuto nella cartella di pagamento risulta corretto e giustificato. Ne consegue che la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento vada revocata con la presente sentenza che, in quanto tale, rigetta integralmente l'opposizione. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Il valore della presente controversia rientra nello scaglione “da euro 26.000,01 ad euro
56.000,0“ di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022 e al riguardo non verrà considerata la voce relativa alla fase istruttoria non essendosi essa svolta. Inoltre, le stesse verranno decurtate del 50% in ragione della non particolare difficoltà e non eccessiva pluralità delle questioni trattate. Essendosi in presenza di una chiamata di terzo, nella ripartizione delle spese processuali al criterio della soccombenza si affianca quello, fondamentale, della causazione. Secondo tale principio le spese devono gravare sulla parte che, con la sua domanda infondata, ha dato origine all'intero contenzioso. Se quindi la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto è una reazione difensiva ragionevole e non arbitraria alla domanda dell'attore, e quest'ultima domanda viene poi respinta, i costi del terzo non possono ricadere sul convenuto. Essi devono, invece, essere posti a carico dell'attore, che ha innescato una catena processuale risultata poi priva di fondamento (cfr Cass. Civ. n. 6144/2024). Al riguardo, il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione solamente ex post basata sull'esito finale della lite dovendo invece compiere anche una valutazione ex ante della fondatezza della chiamata e che il convenuto risponde delle spese del terzo solo in un caso, ossia quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o arbitraria concretizzando un abuso dello strumento processuale. In tutti gli altri casi, invece, vige il principio di causazione: chi ha dato inizio a una causa infondata, paga tutte le spese che ne sono derivate. Risulta infatti principio di diritto consolidato che
12 “Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. Civ. n. 6358/2025; Trib. Napoli Nord 10014/2023; Corte App. Brescia n. 427/2023; Trib. Milano n. 84/2023; Cass. Civ. n. 9941/2022; Cass. Civ. n. 23123/2019)”. Ne consegue che parte opponente sarà tenuta a rifondere le spese in lite in favore di e di del presente giudizio Controparte_1 Controparte_3
a rifondere la spese Controparte_1 di lite in favore del rivelandosi l'eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva fase cautelare, invece, le spese vanno compensante in ragione della parziale soccombenza reciproca che ha comportato la sospensione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al N.RG. 11111 / 2024 promossa da
[...]
contro , con Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e in qualità di terzi chiamati, nel contraddittorio tra le parti, Controparte_2 così provvede:
- rigetta l'eccezione di giurisdizione sollevata da parte opponente;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
; Controparte_1
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
Controparte_3
- accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
[...]
; Controparte_2
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite della fase sommaria di cui al N.RG. 11111 – 1/2024;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si quantificano in euro 2.905,00 per Controparte_1 compenso professionale oltre accessori di legge se e come dovuti;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
che si quantificano in euro 2.905,00 per compenso Controparte_3 professionale oltre accessori di legge se e come dovuti;
13 - condanna al rimborso delle spese di lite in Controparte_1 favore del antificano in euro 2.905,00 per Controparte_2 compenso professionale oltre accessori di legge se e come dovuti.
Genova, 18.11.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
14
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Tommaso Sdogati, nella causa civile iscritta al N.R.G. 11111 / 2024promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Solinas, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via Invrea n. 11/6 in qualità di PARTE OPPONENTE;
contro
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 tata e dife ldo Bruzzone, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via N. Bacigalupo n. 4/21 in qualità di PARTE OPPOSTA;
e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 tura Distrettuale dello Stato di Genova ed ivi domiciliato in Viale Brigate Partigiane n. 2 in qualità di PARTE OPPOSTA – TERZO CHIAMATO;
e
(C.F. ) in persona del rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Di Fiore, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio legale del predetto avvocato in qualità di PARTE OPPOSTA – TERZO CHIAMATO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
1 Con atto di citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c. e 617 c.p.c., Parte_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04 emessa dall'Agente della Riscossione della Provincia di Genova su incarico del
Corte d'Appello di Genova – Ufficio Recupero crediti, con la Controparte_2
pagamento di euro 27.061,38 con importo così suddiviso: Spese processuali anno 2014 € 26.751,38; contributo unificato € 310,00, fondata come tale sulla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova n. 867 del 13/05/2014 relativa ad una causa civile tra e quali appellanti Parte_1 Parte_2 contro e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_4 risultav al se dello Stato, c Corte D'Appello definitivamente deliberando – dichiara cessata la materia del contendere. - condanna le appellanti alla rifusione a favore di delle spese processuali che liquida in € Controparte_4
6.615,00 disponendo che il pagamento a llo Stato”; - “condanna le appellanti alla rifusione a favore di delle spese processuali, che liquida in € 6.615,00, con Controparte_5 distrazione a favore o”. Deduceva quindi che, avendo la Corte d'Appello liquidato, per la difesa di
[...]
, il pagamento in favore dello Stato dell'importo di € 6.615,00, risultava CP_4
di euro 26.751,38 richiesto a titolo di spese processuali (codice tributo 1E10 anno 2014), laddove invece l'ulteriore importo di € 310,00 riguarderebbe il contributo unificato;
che relativamente alle spese legali riferite all'appellata Controparte_5 ella aveva provveduto, con assegno del 22/7/2014, a pagare il Avvocato Marco Calcagno. Eccepiva in via preliminare il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata deducendone, per tale motivo, la nullità in quanto l'atto impositivo costituirebbe il primo e unico atto notificato all'esponente senza che esso fosse stato preceduto da alcun altro atto prodromico e richiamando esclusivamente gli estremi della sentenza della Corte d'Appello n. 867 del 13/5/2014 senza neppure allegarla;
inoltre, eccepiva ulteriormente l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità della cartella di pagamento impugnata in ragione del differente importo richiesto rispetto a quello indicato nella sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 867/2014. Per tali motivi, così concludeva: In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda la pretesa impositiva della cartella esattoriale di pagamento n. 048 2024 0024182432001 notificata in data 11/10/2024, per i motivi esposti in premesse, con particolare richiamo alla circostanza per la quale mentre la sentenza della Corte d'Appello n. 867/2014 indicata dispone il pagamento a favore dello Stato dell'importo di € 6.615,00, relativamente alla difesa dell'appellata , il complessivo importo richiesto per le spese di Giustizia Controparte_4 ammonta invece a € emerge platealmente il grave pregiudizio che comporterebbe all'esponente l'esborso, e/o il subire una esecuzione per il recupero della ingente somma indicata. Nel merito: accertare e dichiarare nulla, annullabile e/o comunque illegittima la cartella di pagamento impugnata per i motivi esposti in narrativa, sia per carenza di motivazione, richiamando la stessa una sentenza non allegata, sulla quale si fonda la pretesa impositiva, che indica il solo importo di € 6.615,00 a fronte del richiesto di € 26.751,38 e/o comunque per indicare un importo non indicato nell'atto giudiziario sul quale si fonda il titolo esecutivo della cartella impugnata.
2 In subordine, qualora le suesposte domande e conclusioni possano essere qualificate come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anziché come opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 c. c.p.c., Piaccia all'Ill.mo Tribunale accogliere le medesime con la conseguente declaratoria di nullità, annullabilità e/o comunque invalidità della cartella di pagamento impugnata. Con decreto del 14.11.2024 il Tribunale fissava udienza cautelare di discussione al giorno 17.12.2024 disponendo il passaggio a sub procedimento N.RG. 11111 – 1/2024. Si costituiva con memoria del 15.12.2024 Controparte_1 contestando t Con ordinanza del 19.12.2024 il Tribunale sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata per la somma di euro 20.446,38.
si costituiva anche nella causa di merito con Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in luogo del giudice tributario;
eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze afferenti il merito della pretesa creditoria e la formazione del ruolo facendo leva sulla ripartizione di competenze tra ente impositore e agente della riscossione, con quest'ultimo che si limiterebbe solamente a prendere atto della documentazione che perviene dell'ente impositore limitandosi perciò a formare la cartella di pagamento e, quindi, semmai rispondere solamente in relazione ai vizi propri della cartella medesima ma non anche per doglianze afferenti l'esistenza del credito, il cui unico contraddittore legittimato passivo sarebbe da individuarsi nell'ente impositore, risultando invece l'ente erariale estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale nonché all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore. Proseguiva affermando che la disciplina di recupero delle spese di giustizia, di cui al Titolo Il, D.P.R. n. 115/2002, così come innovato dall'introduzione degli artt. 227 bis e ss. ad opera dell'art. 67. L. n. 69/2009, sostitutivo delle disposizioni precedentemente contenute nel D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, prevederebbe che il
, ente titolare di tali crediti, ne trasferisca la gestione ad Controparte_2 la quale, nel rispetto delle norme istitutive ed in esecuzione Controparte_3 della Convenzione in data 23 settembre 2010, provvederebbe alla gestione CP_6 razionale, fruttuosa stiva delle risorse derivanti a diverso titolo dalla gestione della macchina giudiziaria e direttamente all'iscrizione a ruolo di tali somme, conseguendone quindi che l'attività di accertamento e di liquidazione/quantificazione delle spese di giustizia e di successiva formazione del ruolo sarebbe riservata, rispettivamente, all e ad Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3
soggetti diffe
[...] Controparte_1 li motivi, chiedeva l'autorizzaz sitore titolare della pretesa, ossia il , Corte di Appello di Genova, Ufficio Controparte_2
Recupero Crediti no quale soggetto tenuto alla Controparte_3 formazione ed emissione del ru
3 Rispetto all'eccepito difetto di motivazione, deduceva che le censure mosse sul punto apparivano solo meramente formali, con la conseguenza che se l'agente nulla saprebbe del merito della pretesa, nulla potrà fornire di più che le motivazioni e i dati ricevuti dall'ente; inoltre, che comunque la cartella risultava debitamente motivata non potendosi essa configurarsi quale provvedimento decisorio della P.A. e, quindi, con esclusione dell'applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 così come l'art. 7 primo comma della L. n. 212/2000. Per tali motivi, concludeva chiedendo “accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario relativamente alle pretese di natura tributaria (spese richieste a titolo di contributo unificato) e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande formulate riguardo alla cartella di pagamento in toto e/o alle pretese di natura tributaria, con l'adozione di ogni provvedimento necessario ed opportuno;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'esponente relativamente a tutti i motivi di opposizione riguardanti la formazione del ruolo, le vicende precedenti la sua consegna all'agente e il merito della pretesa creditoria e/o l'inammissibilità delle relative domande formulate nei suoi confronti;
- rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate nei confronti dell'esponente in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto”. In data 14.01.2025 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati da parte opposta fissando udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 10.06.2025 con indicazione espressa alle parti, costituite e costituende, della pregiudizialità della questione afferente il difetto di legittimazione passiva da dedurre a cura delle parti stesse nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. Si costituiva in data 01.04.2025 il eccependo in primo il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione p guardanti l'attività della riscossione, dovendosi individuare solamente quest'ultimo quale legittimato passivo;
che infatti, per effetto della specifica convenzione intervenuta tra il Controparte_2
e l'Agente della Riscossione, sarebbe quest'ultimo il soggett
[...] tificazione dell'importo e alla successiva iscrizione a ruolo. Proseguiva affermando che la procedura di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia prevede che l'Ufficio Giudiziario trasmetta ad Controparte_3 nota (Al) di trasmissione, copia del provvedimento giurisdizion costituirebbe il titolo del credito), copia del Foglio Notizie relativo a ogni fase e grado del processo, copia di tutti gli altri eventuali provvedimenti giurisdizionali che inciderebbe sull'esistenza, sulla struttura e sulla quantificazione del credito;
che nel caso di specie l' Ufficio recupero crediti della Corte d'appello aveva trasmesso, da
, quanto sopra previsto con nota Al 1495/2018; Controparte_3 che quindi iscriveva, a carico di e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
la 53/2021 aperta per: to
[...]
i copia;
€ 16,59 notifica atto di citazione;
€ 7,75 notifica atto di citazione;
€ 18.284,55 onorario difensore (avv. Gogioso) parte ammessa al G.P. ) per il I O grado;
€ 2,46 Controparte_4 spese forfettarie notifica;
€ 8.393,11 onorario difensore (avv. Gogioso) parte ammessa al G.P. ( ) per il Il grado. Controparte_4 ece l'invocato difetto di motivazione sollevato da parte opponente, affermando che il rinvio per relationem alla sentenza di secondo grado emessa dalla
4 Corte di Appello di Genova consentirebbe al contribuente di individuare tutti gli elementi utili ai fini del controllo della legittimità della procedura di riscossione. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile nei confronti del per carenza di legittimazione Controparte_2 passiva e comunque infondata nel merito, pe iva”. Si costituiva in data 03.04.2025 affermando che sulla base Controparte_3 della documentazione trasmessa cquisirebbe i dati anagrafici del debitore, quantificherebbe il credito come da indicazioni dell'Ufficio recupero crediti e, su delega dell'ufficio giudiziario, formerebbe il ruolo consegnandolo all' che notifica la cartella di pagamento e svolge l'attività di Controparte_8 ris di specie la cartella di pagamento aveva ad oggetto il pagamento delle seguenti spese di giustizia: 1) SPESE RECUPERABILI PER INTERO € 8.393.11 (spese legali liquidata a favore dello Stato con la sentenza d'appello n. 867/2014, inclusi IVA e CPA) ; 2) SPESE RECUPERABILI PER INTERO € 16.59; 3) DIRITTO DI COPIA € 46.92; 4) ALTRE IMPOSTE E TASSE € 7,75; 5) SPESE RECUPERABILI PER INTERO € 18.284.55 (spese legali a favore dell'avv. Marco Gogioso difensore di - ammessa anche in primo grado al patrocinio a spese dello Stato - nel Controparte_4 giudizio di . 2169/2022; 6) CONTRIBUTO UNIFICATO € 310.00; 7) FFICIO € Controparte_9
2.46; che pertanto i suddetti importi venivano indicati nella nota di precisazione del credito dell'Ufficio recupero crediti della corte d'Appello di Genova e, come si evincerebbe dai fogli notizie, le spese iscritte a ruolo riguarderebbero non solo la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 867/2014 ma anche il giudizio di primo grado N. R.G. 2169/2002 definito con sentenza n. 363/2012 dal Tribunale di Chiavari, conseguendone la correttezza dell'importo intimato con la cartella di pagamento. In ordine al difetto di motivazione dedotto da parte opponente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo comunque, nel merito, che la cartella di pagamento sarebbe un atto a forma vincolata e che, quindi, in presenza del richiamo al titolo esecutivo, alcun vulnus motivazionale poteva ritenersi esistente. Per tali motivi, concludeva chiedendo “a) in via preliminare, revocare l'ordinanza di sospensione parziale dell'esecutività della cartella impugnata perché non ne sussistono i presupposti di legge;
b) nel merito, rigettare l'opposizione per la sua infondatezza in fatto ed in diritto;
c) il tutto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite”. All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 10.06.2025, dato atto dell'avvenuto deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e della natura documentale della causa, l'udienza veniva rinviata all'11.11.2025 per decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.; in tale udienza, preso atto del deposito della precisazione delle conclusioni nonché delle memorie conclusionali ed in replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
5 Ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre in via preliminare esaminare e risolvere l'eccezione di giurisdizione del giudice adito sollevata da
[...]
; successivamente, le eccezioni di legittimazione Controparte_1 sollevata dagli Enti Pubblici. In relazione all'eccezione di difetto di giurisdizione, va osservato che il credito azionato da con la cartella di pagamento Controparte_1 impugnata ric ario adito afferendo al recupero di spese processuali secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla ricade nella giurisdizione ordinaria, Controparte_10 non attenendo a crediti tributari (così Sez. 2017, Rv. 645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008, Rv. 601586 – 01, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016, Rv. 641220 – 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario)”. Del resto, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l'impugnativa -come nella specie- non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. L'argomentazione, secondo cui il giudizio può essere limitato all'atto cartella di pagamento, senza estendersi al rapporto, non consente di alterare il criterio di ripartizione della giurisdizione, che resta, comunque, collegato alla natura del credito in riscossione (Cass. Civ. n. 11480/2022). Per tali motivi, l'eccezione va rigettata. Passando all'esame delle eccezioni di legittimazione passiva, va anzitutto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dedotta da Controparte_3
In forza dell'art. 1, comma 367 della legge 244/2007 è titolare Controparte_3 del potere di iscrivere a ruolo il nominativo del deb il ruolo. Inoltre, ai sensi degli artt. 227 bis e 227 ter del D.P.R. n. 115/2002. – introdotti in forza dell'art. 52, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 – a decorrere dall'entrata in vigore del citato comma 367 dell'art. 1 della legge 244/2007 con la stipula della relativa convenzione, è stato individuato dal legislatore anche quale Controparte_3 soggetto depu el credito (oltre che della successiva iscrizione a ruolo). Ora, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 che ha disposto lo scioglimento delle società del gruppo con successione universale CP_3 di nei rapport , Controparte_1 Controparte_3 continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione che già svolgeva in precedenza e, cioè, la quantificazione dei crediti per il recupero delle somme di cui al D.P.R. n. 115/2002 e l'iscrizione del nominativo del debitore al ruolo (cfr. art. 1, comma 11, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193).
6 In tale quadro normativo si inserisce la convenzione, reperibile sul sito internet del
, effettivamente stipulata in data 23.09.2010 tra tale Controparte_2 CP_2
Controparte_3
All'art. 2 co. 1 si legge “La presente convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine alla gestione del credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 (…)”, al co. 2 prevede che “Il rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla CP_2 società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore (in cui per “società”, va intesa secondo le definizioni fornite dall'art. 1 co. 1 Controparte_3
n. 2) della predetta convenzione)” ed al co. 3 prevede che “La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio, nonché all'annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM fino al pagamento ovvero fino alla comunicazione di inesigibilità. In caso di pagamento provvede all'eliminazione dei crediti dal registro SIAMM”. Alla luce del suddetto quadro normativo, solamente integrato dalla Convenzione del 2010, risulta pertanto, da un lato, che titolare del credito è il Controparte_2 ma dall'altro che la pretesa creditoria viene quantificata da un diverso soggetto dell'ordinamento giuridico – – il quale è onerato dalla legge Controparte_3 anche della formazione dei ru ecutivo (cfr. art. 49 delle Norme generali sulla riscossione per la definizione del ruolo quale titolo esecutivo) che, successivamente, l'agente della riscossione minaccia di mettere in esecuzione mediante la notifica della cartella di pagamento. Per tali ragioni al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la legittimazione passiva, per i riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire il credito nei ruoli trasmessi. Ne consegue che, per le superiori considerazioni, vada Controparte_3 individuata quale effettivo ente impositore e, perta anto riguarda i motivi afferenti il merito della pretesa creditoria portata dalla cartella di pagamento consistendo, questi ultimi, nella dedotta discrepanza affermata da parte opponente circa la differenza tra importo intimato ed importo liquidato con la sentenza della Corte di Appello di Genova. Del pari infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da
. Controparte_11 ettersi che il rapporto processuale tra agente di riscossione ed ente impositore non è ontologicamente inscindibile ben potendo, in astratto configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente impositore;
o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito conseguente a vizi
7 imputabili all'ente impositore emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione. La potenziale connessione tra il giudizio di opposizione a cartella esattoriale e quello avente ad oggetto il credito dalla stessa portato, anziché da una inesistente inscindibilità dei rapporti sottostanti, scaturisce dalla singolarità dell'esecuzione esattoriale, nella quale l'attività esecutiva è posta in essere, in virtù di un rapporto complesso, inquadrabile nello schema del mandato con rappresentanza, da un soggetto diverso dal creditore, e pur tuttavia autonomo rispetto allo stesso, il che dà ragione della oggettiva autonomia tra i due giudizi connessi. Tuttavia, l'affermata mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente e ente impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore. Invero, nei rapporti di tali soggetti con il destinatario della cartella, tali vicende sono del tutto irrilevanti, dato che l'attività esattoriale e processuale dell'Agente incide direttamente nella sfera giuridica dei suoi destinatari, che sono terzi rispetto a detto rapporto di mandato. Ciò impone che l'Agente sia chiamato direttamente rispondere, nei confronti dei terzi, di tale attività, a prescindere dall'indagine sull'imputabilità dei possibili errori nei rapporti con l'ente destinatario della riscossione. Altrimenti opinando si arriverebbe ad addossare al destinatario della cartella esattoriale l'onere ed il rischio di individuare chi sia, nei rapporti interni tra ente ed agente, il vero responsabile dell'erroneità della richiesta di pagamento. Tale esigenza attiene al diritto di difesa di soggetti comunque esposti a incisivi poteri di autotutela esecutiva, anche in ambito non tributario, per cui il diritto del destinatario di una cartella esattoriale di citare sempre e comunque il soggetto che gli abbia recapitato tale atto di precetto non può essere contestato, se non si voglia compromettere o indebolire il suo diritto di difesa. Per tali ragioni, in più occasioni la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi propri della cartella di pagamento proveniente dall'Agente della Riscossione, la legittimazione passiva – quale presupposto dell'azione consistente nella semplice coincidenza a livello, ovviamente, di affermazione dei fatti come allegati dall'attore tra il soggetto che propone la domanda ed il titolare affermato del diritto fatto valere in giudizio – spetta a quest'ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio l'ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite (Cass. Civ. n. 3955/2020). Il principio, affermato con riferimento al processo tributario regolato dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben può essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
8 Anche in tale eventualità “quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa l'Agente della Riscossione, dal quale l'atto oggetto di impugnativa è stato predisposto. Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore dell'atto (Cass. Civ. n. 3707/2016)”. Sicché per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente impositore, chiedendo, se del caso, di essere manlevato dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza. In definitiva, ne consegue che anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da va rigettata in quanto sia sia CP_12 Controparte_3 [...]
risultano essere legitti ri Controparte_1
ente ne cura la riscossione. Ciò anche in ragione del dedotto vizio di motivazione della cartella di pagamento che, in quanto formato da
[...]
, involge la legittimazione passiva di tale ente. Controparte_1 edotto ed in relazione al quadro normativo richiamato, integrato dalla Convenzione del 23.09.2010 può infine affermarsi la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del , in Controparte_2 quanto Ente che appare essersi spogliato della competen one del ruolo sia dal punto di vista della riscossione. Vale infatti riportare quanto già dedotto in punto di ordinanza cautelare non essendo intervenute circostanze in diritto atte a modificare le deduzioni ivi articolate. Risulta che, nello specifico ambito del recupero coattivo delle spese di giustizia, il Ministero deve limitarsi a trasmettere i provvedimenti giudiziari di volta in volta in considerazione ed i relativi fogli notizie di cui alla circolare Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia, n. 9 del 26/06/2003, secondo la quale dispone “se c'è titolo per il recupero, copia conforme del sotto fascicolo relativo al foglio notizie, copia della sentenza e copia degli atti necessari per l'identificazione dei debitori devono essere trasmessi all'ufficio che cura il recupero del credito successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. ln caso di appello, l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato potrà chiudere definitivamente la posizione del proprio foglio notizie”. Ne consegue che tale Ente, benchè creditore finale del diritto di credito portato in cartella, si sia spogliato di ogni potere impositivo in ragione della Convenzione del 2010 che, unita alla normativa richiamata in punto di competenze di Controparte_3 permette di individuare quest'ultima quale ente impositore effettivo benchè i frutti derivanti dall'azione di recupero coattiva vadano a beneficio del creditore sostanziale
. Sul piano operativo, appare quindi essersi creata una scissione tra rapporto CP_2
e sottostante al diritto di credito e rapporto processuale sottostante al diritto di credito, con quest'ultimo che legittima la legittimazione passiva di
[...]
e in punto di recupero d Controparte_3 Controparte_1
9 Risolte le eccezioni in via pregiudiziali, occorre ora scrutinare le eccezioni di merito sollevate da parte opponente. In primo luogo, sul dedotto difetto di motivazione della cartella di pagamento, si è affermato in giurisprudenza che l'iscrizione a ruolo del credito, effettuata dopo il 4.7.2009 “non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica dell'art. 227 ter D.P.R. n. 115/2002” (Cass. Civ. n. 21178/2017); inoltre, si è anche escluso che la stessa formazione del ruolo, oltre che la notifica della cartella di pagamento, debba “essere preceduta dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo” (Cass. Civ. n. 2553/2019). In applicazione di quest'ultimo principio di diritto, risulta senz'altro infondata la questione afferente il difetto di motivazione della cartella di pagamento considerando la posizione processuale di parte opponente nei giudizi civili di primo grado e di appello che l'hanno coinvolta. Essendo tale soggetto parte effettiva di tali giudizi, ben avrebbe potuto avere cognizione, per il tramite del proprio difensore, dei provvedimenti giudiziali con cui venivano regolare le spese di lite in punto di soccombenza ed in punto di quantum, avendo quindi tutti gli elementi per poter conoscere quali spese venivano anticipate dall'Erario per la parte ammessa al gratuito patrocinio e, quindi, quali sarebbero state oggetto di recupero in ragione della regolamentazione della soccombenza ex art. 91 c.p.c. In altri termini, i suddetti provvedimenti erano già conoscibili dall'interessato nel corso dei processi civili che l'hanno coinvolta proprio in ragione della sua posizione processuale di parte in senso sia formale sia sostanziale. Perciò la mancanza di conoscenza delle spese processuali contenuta nella cartella di pagamento risulta essere cagionata, al più, dal disinteresse non diligente dell'opponente stesso, che aveva a suo tempo tutti gli strumenti per venire a conoscenza delle somme oggi richieste con la cartella di pagamento. Ne consegue che dolersi, oggi, di un difetto di motivazione in punto di intimazione somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, riguardante proprio quelle spese anticipate dell'Erario ed afferenti giudizi civile ove rivestiva la posizione di “parte”, risulta deduzione non condivisibile e di fatto censurabile. Inoltre, a ben vedere, le ragioni di credito sono comunque evincibili dalla cartella impugnata che indica la partita di credito relativo e la sentenza da cui essa scaturisce - per obbligo di motivazione rispettato in tale ipotesi Cass. Civ. ord. n. 27869/2022 - tanto più che il criterio di liquidazione delle spese è predeterminato ex lege e che le spese c.d. ripetibili sono annotate nel c.d. foglio notizie di cui all'art. 228 e 280 D.P.R. n. 115/2002. Ne consegue che la c.d. motivazione per relationem con rinvio alla sentenza definitiva conclusiva dell'iter giudiziale risulta integrare la motivazione necessaria della cartella di pagamento anche considerando la natura non discrezionale di essa e,
10 pertanto, l'effettiva non applicabilità dell'art. 3 L. n. 241/1990 che, invece, si configura come applicabile ai soli provvedimenti amministrativi emanati a seguito dell'esercizio di attività propriamente discrezionale. La cartella di pagamento costituisce infatti un titolo esecutivo in forza del quale è possibile per l'Amministrazione finanziaria procedere all'espropriazione forzata in mancanza di spontaneo adempimento, ossia a dare attuazione al credito tributario con una procedura speciale sostitutiva dell'adempimento del contribuente venendo in applicazione, in punto di vizi della cartella di pagamento inteso come “provvedimento amministrativo”, semmai, l'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 (Cass. Civ. n. 21065/2024). Essa è infatti, al pari dell'intimazione di pagamento, “un atto vincolato in quanto redatto in relazione a un modello ministeriale” e, di conseguenza, non sarebbe annullabile a causa della insufficienza della motivazione proprio ai sensi della predetta disposizione normativa che costituisce norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari, ogni qualvolta per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Infatti, nel caso di specie in punto di liquidazione delle spese di giustizia anticipate dall'Erario per l'effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio, i due provvedimenti giudiziari recano la specifica quantificazione di tali spese e, pertanto, costituendo essi ordini giudiziali di pagamento di quanto con essi disposto, all'Amministrazione non residuava alcuna facoltà di scelta tra determinazioni diverse nell'individuare l'importo contenuto nella cartella di pagamento che a quelle spese liquidate si riferisce. Risulta evidente che nella formazione della cartella di pagamento non viene posta in essere un'attività amministrativa discrezionale ma, viceversa, un'attività meramente vincolata in quanto funzionalizzata alla formazione di un provvedimento amministrativo meramente esecutivo ove la quantificazione dell'importo in esso contenuto è già integralmente predeterminato in applicazione di mere regole matematiche di calcolo. Ne consegue che l'eccezione di difetto di motivazione va rigettata. Nel merito dell'opposizione, invece, parte opponente faceva presente la differenza tra importo richiesto con la cartella di pagamento rispetto a quello indicato nella sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 867/2014. Riscontrando tale discrasia, il Tribunale procedeva a sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva del precetto per la somma ulteriore non riscontrando elementi documentali, versati agli atti, che potessero giustificare l'importo contenuto nella cartella impugnata. Tale circostanza veniva chiarita sia dal sia da Controparte_2 [...] che, costituitesi nel giudizi chiamat Controparte_3
autorizzata dal Tribunale con Controparte_1 provvedimen artella di pagamento avesse, ad oggetto, il pagamento delle seguenti spese di giustizia: per euro 8.393.11 quali spese legali liquidate a favore dello Stato con la sentenza d'appello n. 867/2014 inclusi IVA e CPA) nonché ulteriori spese per euro 18.284.55 a titolo di spese legali liquidate in favore dell'avv. Marco Gogioso quale difensore di - ammessa anche in Controparte_4
11 primo grado al patrocinio a spese dello Stato – con la sentenza n. 363/2012 conclusiva del giudizio di primo grado a cui seguiva, quindi, la sentenza di appello n. 867/2014, in quanto in entrambe tali sentenze la sig.ra , vincitrice sia in primo sia in Controparte_4 secondo grado, risultava ammessa al gratuito patrocinio statale. Veniva altresì fornita la prova che tali importi erano indicati nella nota di precisazione del credito dell'Ufficio recupero crediti della corte d'Appello di Genova e che, quindi, le spese di giustizia iscritte a ruolo riguardano entrambe le sentenze, di primo e di secondo grado e non solamente la sentenza della Corte di Appello, riferendosi anche alle spese liquidate all'esito della sentenza n. 363/2012 che definiva il giudizio di primo grado – laddove invece la sentenza n. 128/2008 non provvede ad alcuna liquidazione spese essendo una sentenza non definitiva nell'ambito del giudizio di divisione -. Sommati tali importi alle ulteriori spese prenotate a debito dallo Stato ed indicate nei Fogli notizie richiamati, ne risulta che l'importo totale contenuto nella cartella di pagamento risulta corretto e giustificato. Ne consegue che la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento vada revocata con la presente sentenza che, in quanto tale, rigetta integralmente l'opposizione. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Il valore della presente controversia rientra nello scaglione “da euro 26.000,01 ad euro
56.000,0“ di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022 e al riguardo non verrà considerata la voce relativa alla fase istruttoria non essendosi essa svolta. Inoltre, le stesse verranno decurtate del 50% in ragione della non particolare difficoltà e non eccessiva pluralità delle questioni trattate. Essendosi in presenza di una chiamata di terzo, nella ripartizione delle spese processuali al criterio della soccombenza si affianca quello, fondamentale, della causazione. Secondo tale principio le spese devono gravare sulla parte che, con la sua domanda infondata, ha dato origine all'intero contenzioso. Se quindi la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto è una reazione difensiva ragionevole e non arbitraria alla domanda dell'attore, e quest'ultima domanda viene poi respinta, i costi del terzo non possono ricadere sul convenuto. Essi devono, invece, essere posti a carico dell'attore, che ha innescato una catena processuale risultata poi priva di fondamento (cfr Cass. Civ. n. 6144/2024). Al riguardo, il giudice di merito non può limitarsi a una valutazione solamente ex post basata sull'esito finale della lite dovendo invece compiere anche una valutazione ex ante della fondatezza della chiamata e che il convenuto risponde delle spese del terzo solo in un caso, ossia quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o arbitraria concretizzando un abuso dello strumento processuale. In tutti gli altri casi, invece, vige il principio di causazione: chi ha dato inizio a una causa infondata, paga tutte le spese che ne sono derivate. Risulta infatti principio di diritto consolidato che
12 “Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. Civ. n. 6358/2025; Trib. Napoli Nord 10014/2023; Corte App. Brescia n. 427/2023; Trib. Milano n. 84/2023; Cass. Civ. n. 9941/2022; Cass. Civ. n. 23123/2019)”. Ne consegue che parte opponente sarà tenuta a rifondere le spese in lite in favore di e di del presente giudizio Controparte_1 Controparte_3
a rifondere la spese Controparte_1 di lite in favore del rivelandosi l'eccezione di difetto di Controparte_2 legittimazione passiva fase cautelare, invece, le spese vanno compensante in ragione della parziale soccombenza reciproca che ha comportato la sospensione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al N.RG. 11111 / 2024 promossa da
[...]
contro , con Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e in qualità di terzi chiamati, nel contraddittorio tra le parti, Controparte_2 così provvede:
- rigetta l'eccezione di giurisdizione sollevata da parte opponente;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
; Controparte_1
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
Controparte_3
- accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal
[...]
; Controparte_2
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite della fase sommaria di cui al N.RG. 11111 – 1/2024;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si quantificano in euro 2.905,00 per Controparte_1 compenso professionale oltre accessori di legge se e come dovuti;
- condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1
che si quantificano in euro 2.905,00 per compenso Controparte_3 professionale oltre accessori di legge se e come dovuti;
13 - condanna al rimborso delle spese di lite in Controparte_1 favore del antificano in euro 2.905,00 per Controparte_2 compenso professionale oltre accessori di legge se e come dovuti.
Genova, 18.11.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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