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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Venezia
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 75-1/ 2025 r.g.
Letto il ricorso depositato in data 20.3.2025 da (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in 30034-Mira C.F._1
(VE) alla Via Borromini n. 14, int. 6, rappresentata e difesa, dall'avv. Pio Antonaci per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Letta la relazione del O.C.C. avv. P. Polato
Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio
OSSERVA
Premesso che con ricorso depositato in data 20.3.2025 ha avanzato Parte_1
proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt.268 e segg. Del Codice della RI di Impresa, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: sussista la competenza ai sensi dell'art 27 comma 2 del Codice della RI;
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 primo comma lett c) del Codice della RI e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art.269 3 comma Codice della
RI , all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa ai requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del
Codice della RI ed appare ammissibile;
ritenuto che
, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, debba essere rimessa al GD la determinazione delle somme eventualmente escluse dalla liquidazione in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 Codice della RI dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata di CP_1
[...]
Giudice delegato la dott.ssa Sara Pitinari
E liquidatore l'O.C.C. avv. P. Polato, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
O R D I N A Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
A S S E G N A ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art
201; si applica l'art.10 comma 3
O R D I N A
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
DISPONE
Che dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma cod. civ.
Dato atto che ai sensi dell'art.268 quarto comma Codice della RI non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale
DISPONE a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei
Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e
146 DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Dispone che la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Pitinari Silvia Bianchi
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Venezia
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati
Dott. Silvia Bianchi Presidente
Dott. Ivana Morandin Giudice
Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 75-1/ 2025 r.g.
Letto il ricorso depositato in data 20.3.2025 da (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in 30034-Mira C.F._1
(VE) alla Via Borromini n. 14, int. 6, rappresentata e difesa, dall'avv. Pio Antonaci per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Letta la relazione del O.C.C. avv. P. Polato
Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio
OSSERVA
Premesso che con ricorso depositato in data 20.3.2025 ha avanzato Parte_1
proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt.268 e segg. Del Codice della RI di Impresa, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: sussista la competenza ai sensi dell'art 27 comma 2 del Codice della RI;
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 primo comma lett c) del Codice della RI e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art.269 3 comma Codice della
RI , all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa ai requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del
Codice della RI ed appare ammissibile;
ritenuto che
, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, debba essere rimessa al GD la determinazione delle somme eventualmente escluse dalla liquidazione in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 Codice della RI dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata di CP_1
[...]
Giudice delegato la dott.ssa Sara Pitinari
E liquidatore l'O.C.C. avv. P. Polato, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
O R D I N A Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
A S S E G N A ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art
201; si applica l'art.10 comma 3
O R D I N A
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
DISPONE
Che dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma cod. civ.
Dato atto che ai sensi dell'art.268 quarto comma Codice della RI non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale
DISPONE a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei
Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e
146 DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Dispone che la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- trascritta nei competenti registri, a cura del Liquidatore;
- notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 20.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Pitinari Silvia Bianchi