Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 116/2024 R.G.V.G. promossa da
(COD. FISC: Parte_1
) - elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA CUNEO 34 INT. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. DE GREGORI GIUSEPPE Pt_2
reclamante nei confronti di
(COD. FISC. ) nata in CHIAVARI (GE) il CP_1 C.F._1
06/07/1962 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA E. FICO 32/17-18 16039
SESTRI LEVANTE - rappresentata e difesa dagli Avv.ti PETROCCO VITTORIO e PERI
NICOLETTA; reclamata
CONCLUSIONI
Per la reclamante Parte_1
“voglia l'Eccellentissma Corte di Appello di Genova, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione previa immediata sospensione degli effetti della Sentenza impugnata annullare la sentenza 41/2024 pubblicata in data 22/3/2024 del Tribunale di Genova Sezione Procedure CP_ Concorsuali, respingendo il ricorso della con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi nella misura massima prevista dal D.M. 55/2014”
Per la reclamata : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, accertata la regolare notificazione della CP_1
istanza di liquidazione, verificare ed accertare l'eventuale stato di insolvenza di
[...]
con sede legale in Genova Via Luigi Lanfranconi 5 int. 4 sx Controparte_2
(CF e P.IVA ), in persona del legale rappresentante protempore, confermando nel P.IVA_1
merito la sentenza reclamata.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/5/2024, Parte_1
proponeva reclamo avverso la sentenza n. 41/2024 emessa inter partes in
[...]
data 22/03/2024 dal Tribunale di Genova in composizione collegiale, con la quale veniva dichiarata
“l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
”.
[...]
Con comparsa si costituiva , chiedendo il rigetto del reclamo. CP_1
Con nota del 25/6/2024, il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 31/10/2024, i difensori delle parti depositavano note mediante le quali insistevano come nei rispettivi atti.
AD AVVISO DELLA CORTE IL RECLAMO È INFONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - «La Sentenza impugnata è nulla perché non riporta le conclusioni delle partii con palese violazione del numero 3 dell'Art. 132 c.p.c.».
L'omissione delle conclusioni non comporta nullità della sentenza, fermo restando che, in ogni caso, anche se ricorresse la nullità denunciata, la Corte deve pronunciarsi sul merito del reclamo.
2) SECONDO MOTIVO - NULLITÀ DELLA SENTENZA OPPOSTA PER MANCATA
NOTIFICA DEL DECRETO DI CUI AL NUMERO 1 DELL'ART. 41 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 NUMERO 14 - «La Sentenza opposta deve essere annullata perché non è occorsa la notifica del decreto di cui al numero 1 dell'Art. 41 del Decreto Legislativo
12 Gennaio 2019 numero 14 con palese violazione del numero 2 dell'Art. 41 del Decreto
Legislativo 12 Gennaio 2019 numero 14 oltre che dei diritti di difesa solennemente sanciti dalla
Carta Costituzionale e del principio del contraddittorio che è uno dei fondamenti del processo».
Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l'esecuzione della notifica risulta dalla documentazione prodotta dalla reclamata. Solo nelle note di udienza depositate in data 11/7/2024, la reclamante sostiene per la prima volta che «Relativamente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in primis ne rileva la tardività essendo occorsa successivamente al termine di 15 giorni dall'udienza del 20 Marzo 2024 fissato dal Giudice. Infatti, in data 8 Marzo 2024 è 3
occorsa la tentata consegna della comunicazione c.d. “C.A.D.” che non ritirata nel termine di 10 giorni in data 18 Marzo 2024 è stata restituita al notificante. Inoltre, e in subordine l'appellante rileva la nullità della notifica che non essendo stata possibile presso la Sede della Società non è stata eseguita al legale rappresentante pro tempore della Società», laddove a) si tratta di questioni non sollevate in sede di reclamo e quindi tardive e inammissibili;
b) in ogni caso, il mancato rispetto dei termini a comparire, pur determinando la nullità della sentenza, non esclude il dovere della Corte di pronunciarsi sul merito del reclamo;
c) la notifica risulta eseguita anche presso la residenza di
, legale rappresentante della società reclamante. Controparte_3
3) TERZO MOTIVO - ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 121 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 NUMERO 14 - «Non è stata fornita prova che la
[...]
negli esercizi 2019, 2020 e 2021 ha presentato: 1) un attivo patrimoniale di Parte_3
ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila;
con il conseguente emergere del mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e l'inapplicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi e per gli effetti del disposto dell'Art. 121 del
Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019 numero 14. Alla data di presentazione del ricorso non risultava approvato il bilancio al 31 Dicembre 2022».
La Corte rileva che per costante Giurisprudenza, formatasi già in relazione alla disciplina del fallimento, l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale grava sulla società reclamante, la quale peraltro, neppure in questa sede, ha fornito tale prova, in quanto la società ha prodotto solo il bilancio relativo al 2019, dal quale risulta un attivo di € 311.000, mentre quelli che descrive come “bilanci e conto economico Parte_1 esercizi 2020 e 2021” consistono in realtà in una “una situazione contabile comparata al
13/5/2024”, priva di qualsiasi efficacia probatoria”.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, IL RECLAMO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico della reclamante le spese del presente grado, liquidate come di seguito, secondo i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00 4
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza impugnata pronunciata inter partes dal Tribunale di
[...]
Genova, in composizione collegiale, confermandola integralmente.
2) Condanna la parte reclamante a rifondere, in favore della parte reclamata, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso).
3) Ai fini di cui all'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228, si dà atto dell'integrale rigetto del reclamo.
Genova, 11/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli