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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/09/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2457 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesca Mantelli, con studio in Firenze, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
, in persona di suo procuratore speciale, quale CP_1
impresa territorialmente competente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Tacchio, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 24.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 4.5.2021, la ha quivi Parte_1
convenuto la per il Fondo di Garanzia per le Vittime CP_1
della Strada deducendo quanto segue.
Il giorno 13.2.2019, in abitato di Minervino Murge, si trovava a passeggiare per via Luigi Barbera, allorché, giunta all'incirca all'altezza del civico 25, si avvedeva di <un'autovettura di colore scuro, verosimilmente blu, che si dirigeva nella direzione opposta alla propria, procedendo in senso di marcia vietato e ad elevata velocità>>; <
di evitare l'imminente impatto … raggiungeva il lato sinistro della strada>>; così facendo, riusciva in effetti ad evitare di essere investita dal veicolo, il quale, del tutto incurante della sua presenza, < … il proprio tragitto, sfrecciando ad alta velocità>>, e però andava ad
<[re] … violentemente il marciapiede con il piede destro>>, riportando di conseguenza <– lussazione alla caviglia dx>>, per tali diagnosticate presso l'ospedale
2 di Andria, dove veniva nell'immediatezza trasportata in ambulanza;
tali lesioni hanno comportato danno biologico da invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente,
con la correlata necessità di esborsi per spese mediche;
del risarcimento di tali danni, come sopra provocati dalla illegittima condotta di guida del conducente del veicolo che non è stato possibile identificare, risponde pertanto il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
a nulla sono valse così le richieste di risarcimento previamente indirizzate all' per il Fondo di Garanzia in via CP_1
stragiudiziale come il procedimento di mediazione ex d.l.vo n. 28/2010 del pari previamente esperito.
L'attrice chiede pertanto condannarsi la compagnia convenuta, nella qualità, a pagare in suo favore, per risarcimento dei predetti danni, la complessiva somma di €
131.565,00, di cui € 112.290,00 per il danno biologico ed €
19.275,00 per le spese mediche da esso necessitate, ovvero la diversa somma a ritenersi di giustizia.
La , per il F.G.V.S., resiste con comparsa di risposta CP_1
tempestivamente depositata il 29.7.2021, obiettando quanto segue.
Sul piano dell'an, la Compagnia contesta la veridicità
dell'accadimento del sinistro così come prospettato dall'attrice, per ciò che, nell'immediatezza del fatto, la stessa ha dichiarato ai sanitari del Pronto Soccorso
dell'ospedale di Andria di essere caduta accidentalmente per
3 strada a causa del suo stato di dissesto e non ha richiesto l'intervento della Forza Pubblica per gli accertamenti del caso, inducendosi a presentare una denuncia contro ignoti,
a mezzo del proprio legale, soltanto il 10.2.2021, a distanza di due anni dall'incidente e in procinto di promuovere il presente giudizio;
con riguardo al quantum, l'Assicurazione
oppone comunque un concorso di colpa della stessa , Parte_1
per ciò che essa camminava sulla carreggiata anziché sul marciapiede, né è dedotto che la stesse attraversando, e contesta che siano effettivamente riconducibili all'evento lesivo allegato tutte le conseguenze che l'attrice lamenta di avere subito in dipendenza dello stesso in pregiudizio della sua salute.
A fronte delle contestazioni della Compagnia, incombeva sull'attrice, in forza dell'art. 2697, co. 1, c.c., l'onere di dare prova innanzitutto dell'accadimento del sinistro per fatto e colpa, sia pure non esclusivi, del conducente di un veicolo che non sia stato possibile identificare.
Tale prova la ha affidato all'audizione di due Parte_1
testi, e , i quali, sentiti Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 20.10.2022, hanno dichiarato di essere stati insieme presenti sul luogo dell'incidente per cui è causa al momento del suo verificarsi.
Ora, l'attrice deduce come sopra di essersi infortunata nel tentativo di salire sul marciapiede alla sua sinistra al fine di evitare di essere investita da una autovettura che,
4 procedendo <> - col che non è
affatto detto che l'automobile procedesse "a retromarcia",
ma che essa procedesse in senso contrario a quello consentito dalla segnaletica stradale - le veniva incontro a grande velocità e, dopo averla superata, ha poi proseguito la sua corsa nello stesso senso.
I testi d'altro canto, al di là della meccanica, generica conferma dei capitoli sottoposti loro, hanno così deposto:
il teste , all'esito di plurimi aggiustamenti delle Tes_1
sue dichiarazioni, ha in definitiva riferito di non avere assistito al momento in cui l'attrice è caduta, né di avere visto se essa sia stata o meno colpita dal veicolo rimasto non identificato, ma di averla vista già per terra e di avere visto un furgone - e non un'autovettura - che le era vicino in quel momento e si allontanava da lei a grande velocità
procedendo a retromarcia allorché, provenendo egli insieme al da un'altra strada, via Fratelli Bandiera, ha Tes_2
svoltato insieme a lui nella strada invece percorsa dalla
, via Luigi Barbera, che ha inoltre dichiarato Parte_1
essere stretta tanto da essere priva di marciapiede, e non sono agli atti fotografie che consentano di verificare se il marciapiede contro cui l'attrice assume al contrario di avere inciampato fosse o meno esistente;
il teste ha invece Tes_2
dichiarato di avere assistito proprio al momento in cui l'attrice è caduta, pur non essendo stato in grado di distinguere, a causa della lontananza, se vi sia stato o
5 meno contatto fra l'attrice medesima e il veicolo non identificato, di avere visto la che camminava sul Parte_1
lato destro di via Luigi Barbera in senso contrario a quello in cui il e il stavano percorrendo la stessa Tes_2 Tes_1
strada, e di averla vista cadere sulla sua sinistra senza attraversare la strada – quindi sullo stesso lato da essa percorso, al contrario di quanto riferito dall'attrice - per evitare di essere investita da un furgone – e non da un'autovettura - il quale una volta il teste ha detto che procedeva verso l'attrice - e quindi o difronte all'attrice nello stesso senso dei testi o dalle spalle dell'attrice in senso contrario a quello dei testi - e subito dopo ha precisato che procedeva in direzione opposta a quella dei testi - necessariamente provenendo quindi dalle spalle dell'attrice - senza fare riferimento alcuno alla manovra di retromarcia del veicolo di cui soltanto l'altro teste ha riferito e affermando al contrario che il furgone <
proseguito la sua corsa>>.
Ebbene, tali confuse deposizioni, largamente incoerenti l'una rispetto all'altra ed entrambe rispetto alle prospettazioni dell'attrice, non consentono di ritenere affatto raggiunta la prova che sulla incombeva Parte_1
come sopra l'onere di dare.
Ciò tanto più in considerazione di quanto come sopra obiettato dall'Assicurazione fin dalla comparsa di costituzione in giudizio: per un verso, in ordine alla omessa
6 richiesta di intervento della Forza Pubblica
nell'immediatezza del fatto, ad onta della gravità
dell'evento lesivo allegato, tale sia per le modalità
dell'accadimento sia per l'entità delle conseguenze prodottesi in pregiudizio dell'anziana vittima, seguita dalla presentazione di una denuncia soltanto due anni dopo,
in procinto di promuovere il presente giudizio, suscettibile di essere utile all'unico fine di dare un sostegno alla domanda quivi proposta;
per altro verso, in ordine, ancor più, al tenore delle dichiarazioni rese dall'attrice ai sanitari che la ricevettero presso il Pronto Soccorso
dell'ospedale di Andria - pacificamente riportate nel relativo referto, prodotto in giudizio da entrambe le parti in identica copia - per cui la sua caduta si era accidentalmente verificata per null'altro che a causa dello stato di dissesto della strada.
Ed infatti il referto di pronto soccorso fa fede fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c. - nella specie non proposta - del tenore delle dichiarazioni che il sanitario redigente attesta essergli state rilasciate dall'infortunato e queste <
stragiudiziale resa ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735,
comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo>> (Cass. 26.7.2024 n. 20879);
e tale idoneità senz'altro ricorre nel caso del presente
7 giudizio, dacché le dichiarazioni rese dalla Parte_1
nell'immediatezza dell'incidente, per loro natura maggiormente spontanee e genuine, concorrono con un quadro probatorio, a conforto della sua domanda, assolutamente deficitario.
Discende che la domanda attorea va rigettata e la Parte_1
va condannata a pagare le spese di causa in favore della
, nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
Va poi definitivamente posta a suo carico, per il suo intero ammontare, la spesa relativa alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, quale impresa territorialmente competente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, così provvede,
rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell'attrice per il suo intero ammontare;
- condanna l'attrice a pagare le spese di patrocinio in favore della compagnia convenuta, che si liquidano nella complessiva somma di € 14.103,00 per compenso, oltre al 15%
8 per rimborso forfettario delle spese e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 10.9.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2457 dell'anno
2021 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesca Mantelli, con studio in Firenze, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTRICE
E
, in persona di suo procuratore speciale, quale CP_1
impresa territorialmente competente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Tacchio, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 24.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
regolarmente notificato il 4.5.2021, la ha quivi Parte_1
convenuto la per il Fondo di Garanzia per le Vittime CP_1
della Strada deducendo quanto segue.
Il giorno 13.2.2019, in abitato di Minervino Murge, si trovava a passeggiare per via Luigi Barbera, allorché, giunta all'incirca all'altezza del civico 25, si avvedeva di <un'autovettura di colore scuro, verosimilmente blu, che si dirigeva nella direzione opposta alla propria, procedendo in senso di marcia vietato e ad elevata velocità>>; <
di evitare l'imminente impatto … raggiungeva il lato sinistro della strada>>; così facendo, riusciva in effetti ad evitare di essere investita dal veicolo, il quale, del tutto incurante della sua presenza, < … il proprio tragitto, sfrecciando ad alta velocità>>, e però andava ad
<[re] … violentemente il marciapiede con il piede destro>>, riportando di conseguenza <– lussazione alla caviglia dx>>, per tali diagnosticate presso l'ospedale
2 di Andria, dove veniva nell'immediatezza trasportata in ambulanza;
tali lesioni hanno comportato danno biologico da invalidità temporanea e, all'esito, invalidità permanente,
con la correlata necessità di esborsi per spese mediche;
del risarcimento di tali danni, come sopra provocati dalla illegittima condotta di guida del conducente del veicolo che non è stato possibile identificare, risponde pertanto il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
a nulla sono valse così le richieste di risarcimento previamente indirizzate all' per il Fondo di Garanzia in via CP_1
stragiudiziale come il procedimento di mediazione ex d.l.vo n. 28/2010 del pari previamente esperito.
L'attrice chiede pertanto condannarsi la compagnia convenuta, nella qualità, a pagare in suo favore, per risarcimento dei predetti danni, la complessiva somma di €
131.565,00, di cui € 112.290,00 per il danno biologico ed €
19.275,00 per le spese mediche da esso necessitate, ovvero la diversa somma a ritenersi di giustizia.
La , per il F.G.V.S., resiste con comparsa di risposta CP_1
tempestivamente depositata il 29.7.2021, obiettando quanto segue.
Sul piano dell'an, la Compagnia contesta la veridicità
dell'accadimento del sinistro così come prospettato dall'attrice, per ciò che, nell'immediatezza del fatto, la stessa ha dichiarato ai sanitari del Pronto Soccorso
dell'ospedale di Andria di essere caduta accidentalmente per
3 strada a causa del suo stato di dissesto e non ha richiesto l'intervento della Forza Pubblica per gli accertamenti del caso, inducendosi a presentare una denuncia contro ignoti,
a mezzo del proprio legale, soltanto il 10.2.2021, a distanza di due anni dall'incidente e in procinto di promuovere il presente giudizio;
con riguardo al quantum, l'Assicurazione
oppone comunque un concorso di colpa della stessa , Parte_1
per ciò che essa camminava sulla carreggiata anziché sul marciapiede, né è dedotto che la stesse attraversando, e contesta che siano effettivamente riconducibili all'evento lesivo allegato tutte le conseguenze che l'attrice lamenta di avere subito in dipendenza dello stesso in pregiudizio della sua salute.
A fronte delle contestazioni della Compagnia, incombeva sull'attrice, in forza dell'art. 2697, co. 1, c.c., l'onere di dare prova innanzitutto dell'accadimento del sinistro per fatto e colpa, sia pure non esclusivi, del conducente di un veicolo che non sia stato possibile identificare.
Tale prova la ha affidato all'audizione di due Parte_1
testi, e , i quali, sentiti Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 20.10.2022, hanno dichiarato di essere stati insieme presenti sul luogo dell'incidente per cui è causa al momento del suo verificarsi.
Ora, l'attrice deduce come sopra di essersi infortunata nel tentativo di salire sul marciapiede alla sua sinistra al fine di evitare di essere investita da una autovettura che,
4 procedendo <> - col che non è
affatto detto che l'automobile procedesse "a retromarcia",
ma che essa procedesse in senso contrario a quello consentito dalla segnaletica stradale - le veniva incontro a grande velocità e, dopo averla superata, ha poi proseguito la sua corsa nello stesso senso.
I testi d'altro canto, al di là della meccanica, generica conferma dei capitoli sottoposti loro, hanno così deposto:
il teste , all'esito di plurimi aggiustamenti delle Tes_1
sue dichiarazioni, ha in definitiva riferito di non avere assistito al momento in cui l'attrice è caduta, né di avere visto se essa sia stata o meno colpita dal veicolo rimasto non identificato, ma di averla vista già per terra e di avere visto un furgone - e non un'autovettura - che le era vicino in quel momento e si allontanava da lei a grande velocità
procedendo a retromarcia allorché, provenendo egli insieme al da un'altra strada, via Fratelli Bandiera, ha Tes_2
svoltato insieme a lui nella strada invece percorsa dalla
, via Luigi Barbera, che ha inoltre dichiarato Parte_1
essere stretta tanto da essere priva di marciapiede, e non sono agli atti fotografie che consentano di verificare se il marciapiede contro cui l'attrice assume al contrario di avere inciampato fosse o meno esistente;
il teste ha invece Tes_2
dichiarato di avere assistito proprio al momento in cui l'attrice è caduta, pur non essendo stato in grado di distinguere, a causa della lontananza, se vi sia stato o
5 meno contatto fra l'attrice medesima e il veicolo non identificato, di avere visto la che camminava sul Parte_1
lato destro di via Luigi Barbera in senso contrario a quello in cui il e il stavano percorrendo la stessa Tes_2 Tes_1
strada, e di averla vista cadere sulla sua sinistra senza attraversare la strada – quindi sullo stesso lato da essa percorso, al contrario di quanto riferito dall'attrice - per evitare di essere investita da un furgone – e non da un'autovettura - il quale una volta il teste ha detto che procedeva verso l'attrice - e quindi o difronte all'attrice nello stesso senso dei testi o dalle spalle dell'attrice in senso contrario a quello dei testi - e subito dopo ha precisato che procedeva in direzione opposta a quella dei testi - necessariamente provenendo quindi dalle spalle dell'attrice - senza fare riferimento alcuno alla manovra di retromarcia del veicolo di cui soltanto l'altro teste ha riferito e affermando al contrario che il furgone <
proseguito la sua corsa>>.
Ebbene, tali confuse deposizioni, largamente incoerenti l'una rispetto all'altra ed entrambe rispetto alle prospettazioni dell'attrice, non consentono di ritenere affatto raggiunta la prova che sulla incombeva Parte_1
come sopra l'onere di dare.
Ciò tanto più in considerazione di quanto come sopra obiettato dall'Assicurazione fin dalla comparsa di costituzione in giudizio: per un verso, in ordine alla omessa
6 richiesta di intervento della Forza Pubblica
nell'immediatezza del fatto, ad onta della gravità
dell'evento lesivo allegato, tale sia per le modalità
dell'accadimento sia per l'entità delle conseguenze prodottesi in pregiudizio dell'anziana vittima, seguita dalla presentazione di una denuncia soltanto due anni dopo,
in procinto di promuovere il presente giudizio, suscettibile di essere utile all'unico fine di dare un sostegno alla domanda quivi proposta;
per altro verso, in ordine, ancor più, al tenore delle dichiarazioni rese dall'attrice ai sanitari che la ricevettero presso il Pronto Soccorso
dell'ospedale di Andria - pacificamente riportate nel relativo referto, prodotto in giudizio da entrambe le parti in identica copia - per cui la sua caduta si era accidentalmente verificata per null'altro che a causa dello stato di dissesto della strada.
Ed infatti il referto di pronto soccorso fa fede fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c. - nella specie non proposta - del tenore delle dichiarazioni che il sanitario redigente attesta essergli state rilasciate dall'infortunato e queste <
stragiudiziale resa ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735,
comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee a fondare il convincimento di quest'ultimo>> (Cass. 26.7.2024 n. 20879);
e tale idoneità senz'altro ricorre nel caso del presente
7 giudizio, dacché le dichiarazioni rese dalla Parte_1
nell'immediatezza dell'incidente, per loro natura maggiormente spontanee e genuine, concorrono con un quadro probatorio, a conforto della sua domanda, assolutamente deficitario.
Discende che la domanda attorea va rigettata e la Parte_1
va condannata a pagare le spese di causa in favore della
, nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
Va poi definitivamente posta a suo carico, per il suo intero ammontare, la spesa relativa alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, quale impresa territorialmente competente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, così provvede,
rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico dell'attrice per il suo intero ammontare;
- condanna l'attrice a pagare le spese di patrocinio in favore della compagnia convenuta, che si liquidano nella complessiva somma di € 14.103,00 per compenso, oltre al 15%
8 per rimborso forfettario delle spese e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 10.9.2025
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