Art. 19. 1. L'efficacia del contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1989.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1989, resta a carico dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.
Nota all'art. 19:
Il testo del comma 8 dell'art. 15 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente puo' avvalersi, nel limite massimo di 35 unita', di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro".
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1989, resta a carico dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.
Nota all'art. 19:
Il testo del comma 8 dell'art. 15 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente puo' avvalersi, nel limite massimo di 35 unita', di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro".