Articolo 19 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48
Articolo 18Articolo 20
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14 febbraio 1989
Art. 19. 1. L'efficacia del contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1989.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1989, resta a carico dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.
Nota all'art. 19:
Il testo del comma 8 dell'art. 15 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente puo' avvalersi, nel limite massimo di 35 unita', di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1989