Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 07/05/2026, n. 97
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Sentenza 7 maggio 2026

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    Difetto di giurisdizione della Corte dei conti

    La Corte ritiene che, a seguito delle modifiche normative, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria, venendo meno la loro qualifica di agenti contabili. Le liti tra Ente impositore e responsabile d'imposta ricadono quindi nella giurisdizione tributaria. La retroattività della norma, disposta dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, estende tale principio anche a vicende verificatesi antecedentemente al 19 maggio 2020. Le somme dovute a titolo d'imposta costituiscono oggetto di obbligazione tributaria e non di danno risarcibile ai sensi dell'art. 1218 c.c. La responsabilità solidale del gestore non muta la natura tributaria del rapporto. Le controversie relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti comunali in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario quando la contestazione involge l'omesso o parziale versamento dell'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 07/05/2026, n. 97
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna
    Numero : 97
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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