Art. 2.
Il valore dei beni di cui al precedente articolo e con i criteri ivi indicati e' determinato dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 4, sentita la Direzione generale del catasto e servizi erariali del Ministero delle finanze.
La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo articolo 4, nominata con decreto del Ministro per il tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964.
La Direzione generale del tesoro da' esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando l'emissione dei relativi ordini di pagamento.
Il valore dei beni di cui al precedente articolo e con i criteri ivi indicati e' determinato dalla Commissione interministeriale di cui all'articolo 4, sentita la Direzione generale del catasto e servizi erariali del Ministero delle finanze.
La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale, di cui al successivo articolo 4, nominata con decreto del Ministro per il tesoro, la quale determina l'importo dell'anticipazione in lire italiane, al cambio risultante alla data del 12 maggio 1964.
La Direzione generale del tesoro da' esecuzione alle deliberazioni della Commissione curando l'emissione dei relativi ordini di pagamento.