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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/11/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 04/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 [...]
, nel cui studio ha eletto domicilio Parte_1
ricorrente e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e
[...] difeso dalle dott.sse LUANA PICARELLA, DANIELA MAIORANO e SIMONA SIBILIO resistente nonché
, Controparte_2 convenuto contumace
oggetto: opposizione cartella di pagamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso alla cartella di pagamento n. 106202300001588452000, per la riscossione di crediti sanzionatori in materia di lavoro pari ad euro 4045,68, notificatogli dall'
[...]
, relativa al mancato pagamento dell'ordinanza Controparte_2 ingiunzione n. 499/2021, emessa in data 14.10.2021 dall Controparte_1
.
[...]
Nello specifico parte istante lamentava in via preliminare la carenza di titolarità passiva e nel merito la non debenza delle somme pretese. L' costituitosi in giudizio ha concluso per il Controparte_1 rigetto della avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
ritualmente convenuta rimaneva Controparte_2 contumace. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa al difetto di titolarità passiva. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della cartella esattoriale – relativa al mancato pagamento del prodromico titolo, ordinanza ingiunzione n. 449/2021 - per essere stata notificata allo stesso, in qualità di legale rappresentante della Società Deca Dama srl, posto che le violazioni amministrative sarebbero da imputare alla predetta Società e al Sig. , quale coobbligato in solido. Persona_1
E' opportuno preliminarmente richiamare la normativa di riferimento così come interpretata alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali. L'art. 6 della legge 689 del 1981 così recita: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità
o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
2 giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”. Ciò premesso, occorre sottolineare che, in tema di sanzioni amministrative, il trasgressore può essere soltanto una persona fisica. Laddove poi quest'ultimo agisca nella veste di dipendente o rappresentante di un ente, ciò determina che la responsabilità in via principale sia affiancata da quella solidale dell'ente medesimo. In particolare, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, è del tutto indifferente che ad adempiere sia il trasgressore o l'obbligato in solido, fermo restando il diritto di regresso per l'intero in capo all'obbligato solidale nei confronti dell'autore materiale dell'illecito amministrativo. In altri termini, il principio della solidarietà, espressamente disciplinato dall'art. 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., risponde alla finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione. In tal senso la Suprema Corte ha più volte ribadito che va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale. (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22082). L'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza- ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1. Calati detti principi nel caso di specie, al fine di derimere la presente controversia, non assume alcun rilievo la circostanza che, successivamente alla contestazione della violazione, il soggetto che all'epoca ricopriva una determinata carica apicale, sia mutato;
e ciò in base all'ovvia constatazione per cui ai fini dell'individuazione del destinatario di una sanzione amministrativa occorre avere riguardo al momento della consumazione dell'illecito e della contestazione dello stesso, risultando indifferenti gli eventuali avvicendamenti nelle cariche. Ebbene, ricostruiti i fatti di causa, appare evidente, come da documentazione in atti che il ricorrente ha rivestito la qualifica di amministratore unico della Deca Dama s.r.l. dal 30.7.2018 all'8.7.2019
3 (all. fascicolo parte ricorrente) e che le violazioni comminate, nell'ordinanza ingiunzione n. 449/2021 del 14.10.2021, fanno riferimento alla corresponsione in contanti delle retribuzioni di dicembre 2018 e gennaio 2019 relative alla lavoratrice (all. fascicolo parte Persona_2 resistente). Pertanto, posto che, al tempo della violazione la qualità di legale rappresentante della Deca Dama S.r.l. era ricoperta da Parte_1
, è quest'ultimo che andrà individuato quale obbligato solidale
[...] ex art. 6 l. 689/90. Ne consegue che sotto questo profilo il ricorrente deve essere ritenuto correttamente responsabile della violazione contestagli. Alla luce dei principi sopra esposti, l'odierno scrivente ritiene dagli atti di causa prodotti dalla resistente che la prova dell'illecito amministrativo contestato al trasgressore e all'opponente sia stata sufficientemente raggiunta. L'opposizione deve essere pertanto respinta e per l'effetto confermato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 15/05/2023 da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 1.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso
[...] spese come per legge. Brindisi, 04/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
4
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 [...]
, nel cui studio ha eletto domicilio Parte_1
ricorrente e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante, rappresentato e
[...] difeso dalle dott.sse LUANA PICARELLA, DANIELA MAIORANO e SIMONA SIBILIO resistente nonché
, Controparte_2 convenuto contumace
oggetto: opposizione cartella di pagamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso alla cartella di pagamento n. 106202300001588452000, per la riscossione di crediti sanzionatori in materia di lavoro pari ad euro 4045,68, notificatogli dall'
[...]
, relativa al mancato pagamento dell'ordinanza Controparte_2 ingiunzione n. 499/2021, emessa in data 14.10.2021 dall Controparte_1
.
[...]
Nello specifico parte istante lamentava in via preliminare la carenza di titolarità passiva e nel merito la non debenza delle somme pretese. L' costituitosi in giudizio ha concluso per il Controparte_1 rigetto della avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
ritualmente convenuta rimaneva Controparte_2 contumace. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa al difetto di titolarità passiva. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della cartella esattoriale – relativa al mancato pagamento del prodromico titolo, ordinanza ingiunzione n. 449/2021 - per essere stata notificata allo stesso, in qualità di legale rappresentante della Società Deca Dama srl, posto che le violazioni amministrative sarebbero da imputare alla predetta Società e al Sig. , quale coobbligato in solido. Persona_1
E' opportuno preliminarmente richiamare la normativa di riferimento così come interpretata alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali. L'art. 6 della legge 689 del 1981 così recita: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità
o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
2 giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”. Ciò premesso, occorre sottolineare che, in tema di sanzioni amministrative, il trasgressore può essere soltanto una persona fisica. Laddove poi quest'ultimo agisca nella veste di dipendente o rappresentante di un ente, ciò determina che la responsabilità in via principale sia affiancata da quella solidale dell'ente medesimo. In particolare, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, è del tutto indifferente che ad adempiere sia il trasgressore o l'obbligato in solido, fermo restando il diritto di regresso per l'intero in capo all'obbligato solidale nei confronti dell'autore materiale dell'illecito amministrativo. In altri termini, il principio della solidarietà, espressamente disciplinato dall'art. 6 della Legge 689/1981 e s.m.i., risponde alla finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione. In tal senso la Suprema Corte ha più volte ribadito che va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale. (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n. 22082). L'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza- ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1. Calati detti principi nel caso di specie, al fine di derimere la presente controversia, non assume alcun rilievo la circostanza che, successivamente alla contestazione della violazione, il soggetto che all'epoca ricopriva una determinata carica apicale, sia mutato;
e ciò in base all'ovvia constatazione per cui ai fini dell'individuazione del destinatario di una sanzione amministrativa occorre avere riguardo al momento della consumazione dell'illecito e della contestazione dello stesso, risultando indifferenti gli eventuali avvicendamenti nelle cariche. Ebbene, ricostruiti i fatti di causa, appare evidente, come da documentazione in atti che il ricorrente ha rivestito la qualifica di amministratore unico della Deca Dama s.r.l. dal 30.7.2018 all'8.7.2019
3 (all. fascicolo parte ricorrente) e che le violazioni comminate, nell'ordinanza ingiunzione n. 449/2021 del 14.10.2021, fanno riferimento alla corresponsione in contanti delle retribuzioni di dicembre 2018 e gennaio 2019 relative alla lavoratrice (all. fascicolo parte Persona_2 resistente). Pertanto, posto che, al tempo della violazione la qualità di legale rappresentante della Deca Dama S.r.l. era ricoperta da Parte_1
, è quest'ultimo che andrà individuato quale obbligato solidale
[...] ex art. 6 l. 689/90. Ne consegue che sotto questo profilo il ricorrente deve essere ritenuto correttamente responsabile della violazione contestagli. Alla luce dei principi sopra esposti, l'odierno scrivente ritiene dagli atti di causa prodotti dalla resistente che la prova dell'illecito amministrativo contestato al trasgressore e all'opponente sia stata sufficientemente raggiunta. L'opposizione deve essere pertanto respinta e per l'effetto confermato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 15/05/2023 da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 1.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso
[...] spese come per legge. Brindisi, 04/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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