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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n. 89 - 1/2025
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 89 - 1 del
Procedimento Unitario dell'anno 2025 promosso in proprio
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], assistito dall'OCC avv. Alessio Fiacchi,
DE
******
letto il ricorso depositato il 21/1/2025 con il quale ha chiesto che venga aperta Parte_1
la liquidazione controllata del proprio patrimonio;
vista la documentazione prodotta in data 22/3/2025;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a)
il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del
Tribunale di Roma, essendo egli residente in [...]; b) l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Alessio Fiacchi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e indica le cause dell'indebitamento e l'eventuale diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e)
appare ricorrere nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2,
co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo OCC;
considerato che il debitore mette a disposizione i propri beni immobili, nonchè, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo famigliare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo famigliare omogeneo, la “quota parte delle proprie entrate, in esubero rispetto a quanto necessario al proprio sostentamento,” pari a “circa € 350,00 mensili”;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato,
previa istanza e parere del liquidatore;
ritenuto infine che appare opportuno nominare il liquidatore scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento,
P.Q.M.
letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Casamassima n. 37;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
liquidatore l'OCC avv. Francesco Grieco;
ORDINA
al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché dell'elenco dei creditori;
EG
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n.
14/19;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è
titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;
DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ORDINA
al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE
che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 89 - 1 del
Procedimento Unitario dell'anno 2025 promosso in proprio
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], assistito dall'OCC avv. Alessio Fiacchi,
DE
******
letto il ricorso depositato il 21/1/2025 con il quale ha chiesto che venga aperta Parte_1
la liquidazione controllata del proprio patrimonio;
vista la documentazione prodotta in data 22/3/2025;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a)
il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del
Tribunale di Roma, essendo egli residente in [...]; b) l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Alessio Fiacchi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e indica le cause dell'indebitamento e l'eventuale diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e)
appare ricorrere nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2,
co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo OCC;
considerato che il debitore mette a disposizione i propri beni immobili, nonchè, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo famigliare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo famigliare omogeneo, la “quota parte delle proprie entrate, in esubero rispetto a quanto necessario al proprio sostentamento,” pari a “circa € 350,00 mensili”;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato,
previa istanza e parere del liquidatore;
ritenuto infine che appare opportuno nominare il liquidatore scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento,
P.Q.M.
letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Casamassima n. 37;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
liquidatore l'OCC avv. Francesco Grieco;
ORDINA
al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché dell'elenco dei creditori;
EG
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n.
14/19;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è
titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;
DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ORDINA
al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE
che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente