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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4579/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4579/2020 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
nato a [...], il [...] (c.f. ) e residente Parte_1 C.F._1 in
Torre a Mare (BA), rappresentato e difeso dall'Avv. FILOMENA QUESTORE (c.f.
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
c.f./p.i. ) con sede legale in Via Urbano Rattazzi n.14 – Controparte_1 P.IVA_1
c.a.p. 00071 in ME (RM) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CP_2
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._3
Spumeggiante n.12 in
Ardea – c.a.p. 00040 (RM), contumace;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 2/12/2020, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la dal 09/01/2020 al 30/10/2020 termine del contratto;
Controparte_1
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità del termine apposto al contratto per essere intervenuto in un momento solo successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero in data 18.04.2020 ( inizio rapporto lavoro 09.01.20);
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della clausola di apposizione del termine per contrarietà
a norma imperativa non avendo adempiuto, la Società datrice, all'obbligo di predisposizione della
valutazione dei rischi;
TRASFORMARE, per l'effetto, il contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra il
Ricorrente e la Resistente in un contratto a tempo indeterminato a far data dal 09.01.2020, ottenendo
l'immediata ricostituzione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare la Società resistente al pagamento dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28, comma 2, D.Lgs. n.
81/15 tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita dal
Ricorrente pari ad € 3.776,67;
CONDANNARE la resistente al versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal
09.01.2020 al 18.04.2020;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Ricorrente all'inquadramento nel livello professionale IV ed al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale per aver svolto mansioni di pescivendolo banconista esperto di livello IV di cui al CCNL Commercio
Confesercenti CCNL;
2 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Ricorrente a ricevere le differenze retributive per aver prestato lavoro riferibile al livello IV sin dalla costituzione del rapporto ad oggi ed il diritto a ricevere le differenze retributive di cui ai conteggi per il periodo di lavoro dal
09.01.20 al 30.10.20 per lavoro supplementare e straordinario, ratei di 13ma e 14ma mensilità, lavoro domenicale, festività non godute, ferie, permessi retribuiti non goduti e TFR, oltre contributi previdenziali, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal
09.01.2020 al soddisfo ed in tal guisa CONDANNARE la Convenuta a pagare la complessiva somma di €.26.293,46 ( di cui €. 2176,77 per TFR, €. 1.384,54 per ferie non godute, €. 249,46 per permessi non goduti, €. 674,48 per 13 esima mensilità, €. 674,48 per 14esima mensilità) il tutto come meglio specificato in conteggi, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 30.10.2020 (data di fine calcolo) sino al soddisfo ed oltre contributi previdenziali e adeguamento T.F.R.;
DICHIARARE l'inefficacia del licenziamento del 16.09.2020 perché intimato in mancanza di forma scritta e, di conseguenza, ordinare alla Resistente la reintegra del Ricorrente nel posto di lavoro e, per l'effetto, condannarla a risarcire al Ricorrente il danno prodottogli stabilendo, a tal fine, un'indennità risarcitoria, non inferiore a cinque mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, di fatto pari ad € 3.777.67 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o comunque quella diversa che si riterrà di giustizia oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del licenziamento del 16.9.2020 perché ritorsivo e comunque in frode alla legge e, di conseguenza, ordinare alla Resistente la reintegra del
Ricorrente nel posto di lavoro e, per l'effetto, condannarla a risarcire al Ricorrente il danno prodottogli stabilendo, a tal fine, un' indennità risarcitoria, non inferiore a cinque mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, di fatto pari ad €.
3776,67 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o comunque quella diversa che si riterrà di giustizia oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
DICHIARARE L'INEFFICACIA del licenziamento perché intimato in violazione della procedura
per l'irrogazione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 7 della L. 300/70 e, di conseguenza, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento
3 e, per l'effetto, condannare la Resistente a risarcire al Ricorrente il danno prodottogli nella misura di una indennità risarcitoria, non inferiore a 1 mensilità e non superiore a 6 commisurata alla metà dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, pari ad €. 3.776,67 o comunque quella diversa che si riterrà di giustizia;
DICHIARARE l'inefficacia del licenziamento perché intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all'art 2, comma 2, della Legge n.604/66 e, di conseguenza, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e, per l'effetto, condannare la Resistente a risarcire al Ricorrente il danno prodottogli nella misura di una indennità risarcitoria, non inferiore a 1 mensilità e non superiore a 6, commisurata alla metà dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, pari ad €. 3.776,67 o comunque quella diversa che si riterrà di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite con attribuzione alla sottoscritta” per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 22/12/2020 per l'udienza del
4/11/2021; seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze 24/5/2022, 27/12/2022, 19/7/2023 e
26/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente a seguito di riassegnazione del fascicolo;
seguivano le udienze del 25/6/2024, del
4/2/2025 e del 2/12/2025; a tale ultima udienza – a seguito di discussione orale- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si articolava nella documentazione prodotta dalla parte costituita e nell'assunzione della testimonianza resa da e da , nonché Testimone_1 Testimone_2 nell'espletamento di CTU contabile con relazione peritale a firma della dott.ssa Persona_1
(dottore commercialista).
2. In fatto e in diritto.
4 5. L'istruttoria espletata ha consentito di ritenere accertato che veniva Parte_1 assunto con contratto a tempo determinato da dal 9/1/2020 al 16/9/2020 part CP_1 time come operaio di VI livello -C (v. doc. n. 1 allegato al ricorso).
6. Il ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro venia prorogato sino al 31/10/2020.
7. Il teste cliente abituale della pescheria sita presso il supermercato Le Testimone_1
RK di ME , via Copernico n. 13 ha dichiarato di averlo visto lavorare per tutto il periodo dedotto in giudizio e a tempo pieno, sia la mattina, che il pomeriggio, dal lunedì al sabato. Anche il teste ha dichiarato di averlo visto lavorare presso detta pescheria da Tes_2 marzo 2020, quando ha iniziato a lavorare anche lui in detta pescheria, gestita di fatto dal figlio del titolare: Persona_2
8. In ordine alle mansioni svolte i testi hanno dichiarato che svolgeva le mansioni di Pt_1 banconista esperto, occupandosi oltre che della vendita al banco, anche degli ordini della merce. Ne consegue che risulta accertato in giudizio che il ricorrente ha svolto mansioni superiori corrispondenti al IV livello del CCNL applicato e a tempo pieno.
9. In ordine alla retribuzione ricevuta, risulta provato – sulla base delle dichiarazioni testimoniali -che ha ricevuto 800,00 euro al mese nette in contanti, tuttavia nei conteggi di parte risulta un trattamento retributivo erogato superiore e pari a € 8870,85; il Giudice ritiene corretto calcolare la misura delle retribuzioni ricevute come dedotto nei conteggi di parte;
ciò posto il CTU ha calcolato la misura delle differenze retributive, per tale ipotesi, pari ad €
27.998,66.
10. Il Giudice ritiene che l'accertamento peritale non presenta vizi logici e tecnici, per l'effetto le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie dal decidente.
11. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento da parte di delle differenze retributive e TFR maturati per il periodo di lavoro dal 9/1/2020 CP_1 al 16/9/2020 come operaio di IV livello CCNL Commercio a tempo pieno, pari ad €
27.998,66 lorde, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto condanna al CP_1
5 pagamento in favore di della somma lorda di € 27.998,66 lorde, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
11. In ordine al licenziamento, parte ricorrente ha invocato la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e l'applicazione della disciplina risarcitoria con reintegra. L'assunto è infondato.
12. Il documento in atti (v. allegato 1) prova che il contratto era a tempo determinato dal
18/4/2020 al 17/7/2020. Il ricorrente deduce la proroga di fatto sino al 31/10/2020. Ne consegue che il contratto in essere – dal punto di vista formale e sostanziale - era a tempo determinato, non sussistendo i presupposti per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
13. Il licenziamento intimato è però illegittimo perché intimato in forma orale e senza motivazione, come provato dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
(v. verbale udienza 26/1/2024); per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara
[...]
l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 16/9/2020 per vizi formali (forma orale e assenza di motivazione) e condanna al pagamento dell'indennità CP_1 risarcitoria pari alla retribuzione che sarebbe stata erogata al lavoratore dal 16/9/2020 al
31/10/2020.
L'obbligazione risarcitoria costituisce un tipico debito di valore e, pertanto, sulla relativa posta sono dovuti gli interessi legali al saggio legale ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c., nonché la rivalutazione monetaria, dalla data del fatto generatore del risarcimento al saldo.
14. Rigetta nel resto il ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in applicazione della Parte_1 tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM
n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
6 1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
17. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...] liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per rimborso spese Pt_1 forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU a carico di salvo il vincolo di CP_1 solidarietà a carico delle parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento da parte di delle CP_1 differenze retributive e TFR maturati per il periodo di lavoro dal 9/1/2020 al
16/9/2020 come operaio di IV livello CCNL Commercio a tempo pieno, pari ad €
27.998,66 lorde, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
27.998,66 lorde, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in forma orale il 16/9/2020 al lavoratore e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 [...] di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione che sarebbe stata erogata al Pt_1 lavoratore dal 16/9/2020 al 31/10/2020, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del
7 procuratore antistatario. Spese di CTU a carico di salvo il vincolo di CP_1 solidarietà a carico delle parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Velletri, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4579/2020 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
nato a [...], il [...] (c.f. ) e residente Parte_1 C.F._1 in
Torre a Mare (BA), rappresentato e difeso dall'Avv. FILOMENA QUESTORE (c.f.
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
c.f./p.i. ) con sede legale in Via Urbano Rattazzi n.14 – Controparte_1 P.IVA_1
c.a.p. 00071 in ME (RM) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. CP_2
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._3
Spumeggiante n.12 in
Ardea – c.a.p. 00040 (RM), contumace;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 2/12/2020, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
ACCERTARE E DICHIARARE la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la dal 09/01/2020 al 30/10/2020 termine del contratto;
Controparte_1
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità del termine apposto al contratto per essere intervenuto in un momento solo successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero in data 18.04.2020 ( inizio rapporto lavoro 09.01.20);
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della clausola di apposizione del termine per contrarietà
a norma imperativa non avendo adempiuto, la Società datrice, all'obbligo di predisposizione della
valutazione dei rischi;
TRASFORMARE, per l'effetto, il contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra il
Ricorrente e la Resistente in un contratto a tempo indeterminato a far data dal 09.01.2020, ottenendo
l'immediata ricostituzione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, condannare la Società resistente al pagamento dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28, comma 2, D.Lgs. n.
81/15 tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR percepita dal
Ricorrente pari ad € 3.776,67;
CONDANNARE la resistente al versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal
09.01.2020 al 18.04.2020;
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Ricorrente all'inquadramento nel livello professionale IV ed al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale per aver svolto mansioni di pescivendolo banconista esperto di livello IV di cui al CCNL Commercio
Confesercenti CCNL;
2 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Ricorrente a ricevere le differenze retributive per aver prestato lavoro riferibile al livello IV sin dalla costituzione del rapporto ad oggi ed il diritto a ricevere le differenze retributive di cui ai conteggi per il periodo di lavoro dal
09.01.20 al 30.10.20 per lavoro supplementare e straordinario, ratei di 13ma e 14ma mensilità, lavoro domenicale, festività non godute, ferie, permessi retribuiti non goduti e TFR, oltre contributi previdenziali, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal
09.01.2020 al soddisfo ed in tal guisa CONDANNARE la Convenuta a pagare la complessiva somma di €.26.293,46 ( di cui €. 2176,77 per TFR, €. 1.384,54 per ferie non godute, €. 249,46 per permessi non goduti, €. 674,48 per 13 esima mensilità, €. 674,48 per 14esima mensilità) il tutto come meglio specificato in conteggi, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 30.10.2020 (data di fine calcolo) sino al soddisfo ed oltre contributi previdenziali e adeguamento T.F.R.;
DICHIARARE l'inefficacia del licenziamento del 16.09.2020 perché intimato in mancanza di forma scritta e, di conseguenza, ordinare alla Resistente la reintegra del Ricorrente nel posto di lavoro e, per l'effetto, condannarla a risarcire al Ricorrente il danno prodottogli stabilendo, a tal fine, un'indennità risarcitoria, non inferiore a cinque mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, di fatto pari ad € 3.777.67 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o comunque quella diversa che si riterrà di giustizia oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del licenziamento del 16.9.2020 perché ritorsivo e comunque in frode alla legge e, di conseguenza, ordinare alla Resistente la reintegra del
Ricorrente nel posto di lavoro e, per l'effetto, condannarla a risarcire al Ricorrente il danno prodottogli stabilendo, a tal fine, un' indennità risarcitoria, non inferiore a cinque mensilità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, di fatto pari ad €.
3776,67 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, o comunque quella diversa che si riterrà di giustizia oltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
DICHIARARE L'INEFFICACIA del licenziamento perché intimato in violazione della procedura
per l'irrogazione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 7 della L. 300/70 e, di conseguenza, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento
3 e, per l'effetto, condannare la Resistente a risarcire al Ricorrente il danno prodottogli nella misura di una indennità risarcitoria, non inferiore a 1 mensilità e non superiore a 6 commisurata alla metà dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, pari ad €. 3.776,67 o comunque quella diversa che si riterrà di giustizia;
DICHIARARE l'inefficacia del licenziamento perché intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all'art 2, comma 2, della Legge n.604/66 e, di conseguenza, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e, per l'effetto, condannare la Resistente a risarcire al Ricorrente il danno prodottogli nella misura di una indennità risarcitoria, non inferiore a 1 mensilità e non superiore a 6, commisurata alla metà dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, pari ad €. 3.776,67 o comunque quella diversa che si riterrà di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite con attribuzione alla sottoscritta” per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 22/12/2020 per l'udienza del
4/11/2021; seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze 24/5/2022, 27/12/2022, 19/7/2023 e
26/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente a seguito di riassegnazione del fascicolo;
seguivano le udienze del 25/6/2024, del
4/2/2025 e del 2/12/2025; a tale ultima udienza – a seguito di discussione orale- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si articolava nella documentazione prodotta dalla parte costituita e nell'assunzione della testimonianza resa da e da , nonché Testimone_1 Testimone_2 nell'espletamento di CTU contabile con relazione peritale a firma della dott.ssa Persona_1
(dottore commercialista).
2. In fatto e in diritto.
4 5. L'istruttoria espletata ha consentito di ritenere accertato che veniva Parte_1 assunto con contratto a tempo determinato da dal 9/1/2020 al 16/9/2020 part CP_1 time come operaio di VI livello -C (v. doc. n. 1 allegato al ricorso).
6. Il ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro venia prorogato sino al 31/10/2020.
7. Il teste cliente abituale della pescheria sita presso il supermercato Le Testimone_1
RK di ME , via Copernico n. 13 ha dichiarato di averlo visto lavorare per tutto il periodo dedotto in giudizio e a tempo pieno, sia la mattina, che il pomeriggio, dal lunedì al sabato. Anche il teste ha dichiarato di averlo visto lavorare presso detta pescheria da Tes_2 marzo 2020, quando ha iniziato a lavorare anche lui in detta pescheria, gestita di fatto dal figlio del titolare: Persona_2
8. In ordine alle mansioni svolte i testi hanno dichiarato che svolgeva le mansioni di Pt_1 banconista esperto, occupandosi oltre che della vendita al banco, anche degli ordini della merce. Ne consegue che risulta accertato in giudizio che il ricorrente ha svolto mansioni superiori corrispondenti al IV livello del CCNL applicato e a tempo pieno.
9. In ordine alla retribuzione ricevuta, risulta provato – sulla base delle dichiarazioni testimoniali -che ha ricevuto 800,00 euro al mese nette in contanti, tuttavia nei conteggi di parte risulta un trattamento retributivo erogato superiore e pari a € 8870,85; il Giudice ritiene corretto calcolare la misura delle retribuzioni ricevute come dedotto nei conteggi di parte;
ciò posto il CTU ha calcolato la misura delle differenze retributive, per tale ipotesi, pari ad €
27.998,66.
10. Il Giudice ritiene che l'accertamento peritale non presenta vizi logici e tecnici, per l'effetto le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie dal decidente.
11. Ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento da parte di delle differenze retributive e TFR maturati per il periodo di lavoro dal 9/1/2020 CP_1 al 16/9/2020 come operaio di IV livello CCNL Commercio a tempo pieno, pari ad €
27.998,66 lorde, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto condanna al CP_1
5 pagamento in favore di della somma lorda di € 27.998,66 lorde, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.
11. In ordine al licenziamento, parte ricorrente ha invocato la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e l'applicazione della disciplina risarcitoria con reintegra. L'assunto è infondato.
12. Il documento in atti (v. allegato 1) prova che il contratto era a tempo determinato dal
18/4/2020 al 17/7/2020. Il ricorrente deduce la proroga di fatto sino al 31/10/2020. Ne consegue che il contratto in essere – dal punto di vista formale e sostanziale - era a tempo determinato, non sussistendo i presupposti per la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
13. Il licenziamento intimato è però illegittimo perché intimato in forma orale e senza motivazione, come provato dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
(v. verbale udienza 26/1/2024); per l'effetto il Tribunale accerta e dichiara
[...]
l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 16/9/2020 per vizi formali (forma orale e assenza di motivazione) e condanna al pagamento dell'indennità CP_1 risarcitoria pari alla retribuzione che sarebbe stata erogata al lavoratore dal 16/9/2020 al
31/10/2020.
L'obbligazione risarcitoria costituisce un tipico debito di valore e, pertanto, sulla relativa posta sono dovuti gli interessi legali al saggio legale ex artt. 1282 e 1284, primo comma, c.c., nonché la rivalutazione monetaria, dalla data del fatto generatore del risarcimento al saldo.
14. Rigetta nel resto il ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in applicazione della Parte_1 tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM
n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
6 1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
17. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...] liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per rimborso spese Pt_1 forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Spese di CTU a carico di salvo il vincolo di CP_1 solidarietà a carico delle parti nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento da parte di delle CP_1 differenze retributive e TFR maturati per il periodo di lavoro dal 9/1/2020 al
16/9/2020 come operaio di IV livello CCNL Commercio a tempo pieno, pari ad €
27.998,66 lorde, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
27.998,66 lorde, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in forma orale il 16/9/2020 al lavoratore e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_1 [...] di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione che sarebbe stata erogata al Pt_1 lavoratore dal 16/9/2020 al 31/10/2020, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1 liquidate nella misura di € 2694,00 per onorari e di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del
7 procuratore antistatario. Spese di CTU a carico di salvo il vincolo di CP_1 solidarietà a carico delle parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Velletri, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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